Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 15
Titolo:Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 1 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38 delega alle province.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 marzo 1990, n. 34)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario



CAPO I
Disposizioni generali



1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione sulle strade regionali, provinciali e comunali dei trasporti e dei veicoli eccezionali, nonché delle macchine operatrici attribuite alla Regione dagli articoli 1 e 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, sono delegate alle Province.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 4, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 4, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo non si applicano ai procedimenti autorizzatori avviati presso la struttura regionale competente e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della citata l.r. 8/2019.



1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla provincia dove ha sede legale la ditta richiedente o, nel caso in cui la ditta abbia sede legale fuori dal territorio della regione, dalla provincia ove è ubicato il cantiere servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima provincia interessata al trasporto.


1. L'autorizzazione è unica e ha valore per l'intero percorso o area specificamente indicati. Essa è rilasciata con l'osservanza delle vigenti normative statali e regionali in materia.
CAPO II
Esercizio e coordinamento delle funzioni



1. Le province, nelle more dell'attuazione del catasto stradale di cui all'articolo 6, rilasciano le autorizzazioni con le seguenti modalità:
a) per i traporti eccezionali tipici a percorso prestabilito di cui all'articolo 7 del D.M. 23 gennaio 1984 deve essere richiesto il parere di tutti gli enti proprietari o gestori delle strade e delle aree pubbliche interessate dal percorso;
b) per i trasporti eccezionali per un determinato periodo di tempo di cui all'articolo 8 del D.M. 23 gennaio 1984, la richiesta del parere di cui alla lettera a), deve effettuarsi una tantum per singole categorie di veicoli.

2. Gli enti interessati debbono esprimere il parere richiesto entro cinque giorni per le autorizzazioni di cui alla lettera a) ed entro dieci giorni per le autorizzazioni di cui alla lettera b).
3. Ad avvenuta redazione del catasto stradale le autorizzazioni verranno rilasciate in base alle informazioni da esso risultanti, fatta salva la facoltà di richiederne ulteriori seguendo le modalità di cui alla lettera a) del comma 1.
4. Gli enti proprietari, in relazione al carico e all'ingombro del veicolo, possono opporre motivi attinenti alle particolari condizioni dei manufatti stradali ed alla situazione del traffico, imporre determinate modalità di transito, specifiche cautele ed anche variazioni del percorso stesso.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 4, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 4, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo non si applicano ai procedimenti autorizzatori avviati presso la struttura regionale competente e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della citata l.r. 8/2019.


Art. 5

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.
CAPO III
Catasto stradale e indennizzi



1. Le province sono delegate alla redazione di un catasto di tutte le strade provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali, contenente tutte le informazioni necessarie a tale scopo.
2. A tal fine ciascuna amministrazione provinciale provvede, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, avvalendosi anche degli atti e dei documenti in possesso delle amministrazioni comunali per i compiti a queste spettanti, alla rilevazione dei dati tecnici e grafici concernenti la rete stradale del proprio territorio e alla compilazione delle relative planimetrie.
3. Le stesse amministrazioni provvedono all'aggiornamento del catasto in seguito alle variazioni intervenute nelle condizioni di viabilità delle strade, su segnalazione degli uffici provinciali e comunali.
4. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli elementi costitutivi del catasto stradale, i contenuti e le modalità di compilazione del medesimo, nonché gli indirizzi che debbono essere seguiti nel caso in cui insorgano contrasti tra gli enti interessati.


1. L'indennizzo di cui all'articolo 7 del D.M. 23 gennaio 1984, così come modificato dall'articolo 9 del D.M. 14 dicembre 1984, deve essere versato direttamente agli enti proprietari delle strade interessate.
2. L'indennizzo di cui all'articolo 8 del sopracitato D.M. 23 gennaio 1984 e successive modifacazioni deve essere versato alla Regione che lo ripartisce tra gli enti proprietari delle strade, sulla base di criteri stabiliti dalla giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali e l'ANCI.
3. I proventi derivanti dagli indennizzi di cui al comma 2, affluiscono in un apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
4. La corresponsione agli enti proprietari delle strade degli indennizzi introitati dalla Regione farà carico ad un apposito capitolo di spesa del bilancio regionale e sarà effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario di competenza.
CAPO IV
Norme finanziarie e finali



1. Le spese relative all'sercizio delle funzioni delegate con la presente legge, ivi comprese quelle per la redazione del catasto di cui all'articolo 6, sono a carico della Regione.
2. Per la erogazione dei contributi alle Province per l'esercizio della delega di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 100 milioni; per gli anni successivi la misura del contributo sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 25/80.
3. Alla copertura degli oneri per l'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:
a) all'onere di lire 100 milioni mediante impiego delle disponibilità recate dal capitolo 5100101 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali" del bilancio di previsione 1989, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 7B dell'elenco 1 ai sensi del disposto di cui all'articolo 59, secondo comma, della L.R. 25/80;
b) agli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di una quota parte della assegnazione di fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui alla presente legge sono iscritte a carico di apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 con la denominazione: "Contributi alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale in materia di circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 100 milioni.
5. La giunta regionale con proprio atto determina la ripartizione e le modalità di erogazione delle somme a tale scopo assegnate, tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dall'attività da esperire da parte di ciascun ente delegato.


1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la deliberazione della giunta regionale del 6 aprile 1982, n. 1264.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.