Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 45
Titolo:Nuove modificazioni alla L.R. 26 dicembre 1983, n. 41 recante «Norme di attuazione della legge 2 maggio 1983, n. 156 concernente "Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del dicembre 1982"».
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1990, n. 59)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario




Art. 1

1. Entro sessanta giorni dall'entrara in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, previa adeguata istruttoria, con proprio decreto individua e certifica le disponibilità finanziarie residue del fondo di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156.
2. Con lo stesso decreto, il presidente della giunta regionale determina i principi generali di utilizzazione dei residui sulla base della disciplina di cui alla L.R. 26 dicembre 1983, n. 41 e tenendo conto delle eventuali richieste di contributo e di progetti di intervento presentati oltre il termine di scadenza di cui alla citata L.R. 41/83.

Art. 2

1. Ai fini dell'utilizzazione dei fondi residui di cui all'articolo 1 saranno prioritariamente prese in considerazione le richieste di contributi presentate, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 26 dicembre 1983, n. 41, successivamente al 30 giugno 1984 e comunque entro il 31 dicembre 1989.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 possono far pervenire ulteriori elementi finalizzati a precisare gli aspetti tecnici della richiesta presentata e le ragioni del ritardo.
3. Entro il medesimo termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere presentate nuove domande di contributi, ai sensi dell'articolo 3 della citata L.R. 41/83, che verranno prese in considerazione solo successivamente all'evasione delle pratiche di cui ai due commi precedenti.

Art. 3

1. Salvo quanto previsto agli articoli precedenti, per l'attuazione della presente legge si applica tutta la disciplina di cui alla L.R. 26 dicembre 1983, n. 41.

Art. 4

1. Il contributo previsto dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1983, n. 156, è erogato, limitatamente alla prima unità immobiliare, nella misura prevista dal comma 1 del medesimo articolo, indipendentemente dal fatto che il soggetto titolare del diritto di proprietà abbia usufruito o meno del contributo previsto dall'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, per altra unità immobiliare.

Art. 5

1. La presente legge e dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.