Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 46
Titolo:Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti
Pubblicazione:( B.U. 30 aprile 1990, n. 59 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario




Art. 1

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 118 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, assicura la continuità delle prestazioni assistenziali, rese fino all'anno 1981 dalle Amministrazioni Provinciali, ai soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ed attualmente ospitati presso strutture residenziali per l'assistenza, con l'anticipazione alle stesse strutture delle somme occorrenti a coprire anche parzialmente le rette di mantenimento.
2. L'anticipazione, a carattere annuale, è determinata in base al rapporto tra le somme stanziate nel bilancio regionale di previsione ed il numero complessivo delle giornate di ricovero fruite dall'insieme dei soggetti sopraindicati nelle strutture che li ospitano.
3. In sede di accertamento definitivo delle competenze relative alle spese di mantenimento nelle strutture ospitanti, la Regione provvederà alla definizione delle conseguenti partite debitorie e creditorie con i soggetti obbligati all'erogazione delle spese stesse.

Art. 2

1. L'anticipazione è erogata direttamente alle strutture ospitanti, nei limiti di cui all'articolo 1, sulla base delle note presentate dalle strutture stesse entro il 31 gennaio di ogni anno e riferite alle rette maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le strutture ospitanti presentano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione, le note relative alle rette maturate sino al 31 dicembre 1989.

Art. 3

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Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.