Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1992, n. 12
Titolo:Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione.
Pubblicazione:( B.U. 04 febbraio 1992, n. 13 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia non abitativa

Sommario





1. All'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è annualmente destinata prioritariamente rispetto agli altri interventi indicati al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 30% dei proventi derivanti dagli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria, alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi.
2. La quota effettiva da determinarsi all'interno del limite massimo del 30% viene annualmente stabilita da ogni comune in base alle necessità oggettive di esecuzione delle opere; essa è ripartita tra le confessioni religiose presenti in loco, proporzionalmente al numero delle adesioni ed erogata in conformità ai programmi di riparto approvati.
3. Nella categoria di opere di cui al comma 1 sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al comma 2 consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento e successivamente in opere di nuova realizzazione.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 1 agosto 2016, n. 18.


1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, le autorità competenti, secondo l'ordinamento di ciascuna confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti, anche di massima, delle opere con i relativi preventivi comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonchè formulando eventuali proposte in ordine alle priorità, all'ammontare e alle forme del concorso richiesto.
2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta, tenendo conto delle priorità indicate nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa all'intero ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonchè l'ammontare e la forma del concorso comunale. Tale programma può contenere, altresì, previsioni pluriennali. Ove si tratti di comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.
3. L'erogazione dell'80% del contributo annuale avviene entro trenta giorni dall'adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate ovvero entro trenta giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relative all'opera o alla parte dell'opera finanziata.


1. La Regione, sulla base dei progetti presentati al comune dalle confessioni religiose interessate e delle determinazioni comunali assunte a norma degli articoli 1 e 2, concede contributi per le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo o prioritariamente a integrazione dell'intervento disposto dal comune.
2. I contributi di cui al comma 1 sono prioritariamente destinari a finanziare, fino ad un massimo del 50% della spesa prevista nel progetto originario, gli interventi relativi ad edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonchè di edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose delle Marche.
3. Le somme eventualmente non distribuite ai sensi del comma 2 sono destinate a finanziare, fino ad un massimo del 30% della spesa prevista nel progetto originario, interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo in edifici diversi da quelli previsti dal comma precedente.
4. Il sindaco, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del bilancio, è tenuto a trasmettere alla giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle confessioni religiose, nonchè del programma di cui al comma 2 dell'articolo 2, corredati da attestazione del sindaco stesso, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla validità dei progetti e sulla congruità della spesa prevista.
5. In mancanza, le confessioni religiose interessate potranno trasmettere direttamente alla giunta regionale le proprie richieste.
6. I provvedimenti sono assunti dalla giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno.
7. Per l'erogazione dei contributi regionali si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.


1. Qualora i lavori non siano stati iniziati, salvo cause di forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'assegnazione dei contributi, l'assegnazione si intende decaduta.
2. L'importo dei contributi relativi alle assegnazioni disposte dai comuni e decadute per effetto del comma 1 riaffluisce nel fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.


1. Per la concessione dei contributi regionali previsti all'articolo 3, è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 200 milioni, per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo seguente:
a) per la spesa di lire 200 milioni relativa all'anno 1991 mediante utilizzazione dello stanziamento del capitolo 5100201 dello stato di previsione dela spesa del bilancio del detto anno all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 3 bis dell'elenco 2;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le somme necessarie all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge saranno iscritte, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 59 della L.R. 25/1980, a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 con la denominazione "Contributi in conto capitale alle confessioni religiose nelle spese per i lavori di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici per il culto e degli edifici per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro e funzionalmente connessi alla pratica del culto" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 200 milioni; per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 sono ridotti di lire 200 milioni.


1. Per l'anno 1991 le domande per l'erogazione del contributi sono presentate entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il comune, entro i successivi quarantacinque giorni, adotta il programma di cui all'articolo 2 e compie ogni altro adempimento ivi previsto; la Regione entro il 31 dicembre 1991, adotta i provvedimenti di propria competenza a norma dell'articolo 3.