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Atto:LEGGE REGIONALE 30 luglio 1992, n. 33
Titolo:Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 1992 e adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 1992/1994.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 luglio 1992, n. 66 - bis - supplemento n. 174)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


TITOLO I Autorizzazioni di spesa per l'anno 1992 per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e a carattere pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispet
Art. 1 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 2 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 3 (Dialisi domiciliare)
Art. 4 (Assistenza ai soggetti affetti da uremia cronica)
Art. 5 (Provvidenze a favore di soggetti in trattamento radioterapico)
Art. 6 (Asili nido)
Art. 7 (Fondi globali)
Art. 8 (Fondo di riserva delle spese obbligatorie)
Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 10 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 11 (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione)
Art. 12 (Opere pubbliche, programma 1992)
Art. 13 (Indennità di cui all'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19)
Art. 14 (Fondo di previdenza dei consiglieri regionali)
Art. 15
TITOLO II Trasferimento nell'anno 1992 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 16 (Opere pubbliche di carattere straordinario in capitale. Esaurimento degli interventi programmati negli anni 1987 - 1989 - 1990 - 1991)
Art. 17 (Opere pubbliche di carattere straordinario finanziate e/o cofinanziate con contributi pluriennali. Esaurimento degli interventi programmati negli anni 1988 - 1989 - 1990 - 1991)
Art. 18 (Reiscrizioni nel bilancio per l'anno 1992 degli stanziamenti iscritti nel bilancio 1991 e non impegnati)
Art. 19 (Destinazione del fondo per la deviazione del traffico pesante)
Art. 20 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa
Art. 21 (Entrate di natura tributaria)
Art. 22 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato dalla Comunità Economica Europea e dalla Cassa per il Mezzogiorno)
Art. 23 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 24 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 25 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 26 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 27 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 28 (Spese di amministrazione generale)
Art. 29 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 30 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 31 (Spese per servizi sociali e sanitari)
Art. 32 (Spese non ripartite)
Art. 33 (Estinzione di passività)
Art. 34 (Contabilità speciali)
Art. 35 (Stato di previsione della spesa)
Art. 36 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 37 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 38 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1992)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 39 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 40 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 41 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 42 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 43 (Interventi per l'edilizia agevolata)
Art. 44 (Anticipazioni al consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 45 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 46 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 47 (Capitoli aggiunti)
Art. 48 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 48 bis
Art. 49 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1992/1994)
Art. 50 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegato A - Tabella A
Allegato B - Tabella B
Allegati

TITOLO I
Autorizzazioni di spesa per l'anno 1992 per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e a carattere pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispet



1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 22 e del primo comma dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci, è stabilita, per l'anno 1992, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nella medesima tabella A.


1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della L.R. 2 novembre 1978, n. 20 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 140 milioni per la concessione all'unità sanitaria locale di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni istituzionali, di un contributo per il funzionamento del centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medicina generale dell'ospedale regionale Umberto I di Ancona.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 4221165 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'articolo unico della L.R. 7 dicembre 1977, n. 45 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 70 milioni per la concessione di contributi nelle spese per l'attuazione della dialisi domiciliare, di cui:
a) lire 60 milioni per lo svolgimento di corsi di aggiornamento;
b) lire 10 milioni per l'attività di ricerca epidemiologica.

2. Le somme di cui al comma 1 sono comprese nello stanziamento del capitolo 4221165 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15, modificata dalla L.R. 22 aprile 1987, n. 20 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 1.700 milioni per la concessione di contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 4221165 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1992, le seguenti spese:
a) per la corresponsione di rimborsi e contributi nelle spese sostenute dai soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche site fuori dal territorio regionale, lire 400 milioni;
b) per la corresponsione di rimborsi e contributi nelle spese sostenute dagli accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera a), lire 200 milioni.

2. La somma di lire 400 milioni di cui alla lettera a), comma 1, è compresa nello stanziamento del capitolo 4221165 dello stato di previsione della spesa, la somma di lire 200 milioni di cui alla lettera b), è iscritta a carico del capitolo 4222109 dello stesso stato di previsione.


1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, la misura del contributo previsto dall'articolo 13 della stessa legge nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, previsti dalla lettera b) dell'articolo 8, è stabilita, per l'anno 1992, in lire 2.300.000 per ogni posto bambino autorizzato, e per un numero di posti autorizzabili non superiore a 3.260.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:
a) <>, lire 13.480 milioni;
b) <>, lire 10.000 milioni;
c) <>, lire 3.500 milioni;
d) <>, lire 49.518 milioni.

2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi nn. 1, 1 ter, 2 e 3 allegati alla presente legge.
3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 5100101, 5100103, 5100201 e 5100202 dello stato di previsione della spesa.
4. Sono, inoltre, iscritti, nello stesso stato di previsione, gli altri fondi globali di cui ai capitoli 5100102, 5100205, 5100206, 5100207, 5100208, 5100209 e 5100210, per i rispettivi importi di lire 1.000 milioni, lire 40.393 milioni, lire 17.370 milioni, lire 4.538 milioni, lire 13.369 milioni, lire 1.684 milioni e lire 1.205 milioni, finanziati con impiego di quote parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalle specifiche leggi di settore richiamate nelle denominazioni dei detti capitoli ed alle cui finalità le stesse somme restano vincolate.
5. I provvedimenti legislativi da finanziare con le disponibilità dei fondi globali di cui al comma 4 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi 1 bis, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 allegati alla presente legge.


1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 1992, in lire 18.319.630.162 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa.
2. Sono dichiarate obbligatorie ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della L.R. 25/1980, quelle considerate nei capitoli dello Stato di previsione della spesa compresi nell'elenco n. 10 allegato alla presente legge.


1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1992, in lire 30 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui al sesto comma dell'articolo 57 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1992, in lire 81.301.858.583 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.


1. Le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità Europea con vincolo di destinazione, stimate, per l'anno 1992, negli importi indicati nel prospetto F allegato alla presente legge ed iscritte a carico dei controindicati capitoli dello stato di previsione delle entrate, sono impiegate per la finalità di cui alla denominazione dei correlativi capitoli dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto F.
2. In attuazione del disposto di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, a carico dei capitoli finanziati mediante impiego della quota parte spettante alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'articolo 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201, è autorizzata, per l'anno 1992, l'assunzione di impegni per importi agli stanziamenti dei detti capitoli, a condizione che le relative obbligazioni vengano a scadenza, nell'anno 1992, per un importo complessivo non superiore alla somma che sarà assegnata alla Regione per l'anzidetto titolo.


1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere pubbliche indicate negli elenchi A, B, C, D, E, E1, E2, E3, G, G1, H, I, L, M, N, O, P e Q allegati alla presente legge.
2. Le obbligazioni assunte per effetto del comma 1 non potranno venire a scadenza, in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per importi superiori, rispettivamente, a lire 303.483 milioni, a lire 16.600 milioni e a lire 9.000 milioni, in conformità alle indicazioni del bilancio pluriennale 1992/1994 ed alle risultanze del riepilogo degli elenchi di cui al comma 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 2 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nei singoli elenchi.


1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19 l'entità della spesa per la corresponsione della indennità di cui all'articolo 11 della stessa L.R. 19/1983, è stabilita, per l'anno 1992, in lire 154 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 1110101.


1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della L.R. 3 novembre 1987, n. 44 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità della contribuzione per assicurare il pareggio della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali è stabilita, per l'anno 1992, in lire 1.900 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 17, l.r. 28 dicembre 1992, n. 50.

Art. 15

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Abrogato dall'art. 16, l.r. 28 dicembre 1992, n. 50.
TITOLO II
Trasferimento nell'anno 1992 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti



1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 ed in conformità al disposto di cui al primo comma dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è rinnovata, per l'anno 1992, l'autorizzazione all'assunzione di obbligazioni per la realizzazione con finanziamenti in capitale, delle opere pubbliche già comprese nell'elenco B allegato alla L.R. 18 maggio 1987, n. 24, nell'elenco L allegato alla L.R. 2 agosto 1989, n. 21, negli elenchi E e F allegati alla L.R. 25 aprile 1990, n. 27 e negli elenchi D, E, E2, E3, G, G1, G2, G3 allegati alla L.R. 30 maggio 1991, n. 13, per le quali, alla data del 31 dicembre 1991, non sono state assunte le relative obbligazioni.
2. Le obbligazioni assunte per effetto del comma 1 non possono eccedere i seguenti importi:
a) lire 100.000.000 per le opere comprese nell'elenco B "opere idrauliche", allegato al bilancio 1987 (capitolo 2111204);
b) lire 2.600.000.000 per le opere comprese nell'elenco L "miglioramento dei porti regionali", allegato al bilancio 1989 (capitolo 2223203);
c) lire 2.750.000.000 per le opere comprese nell'elenco E "porti regionali", allegato al bilancio 1990 (capitolo 22232203);
d) lire 1.250.000.000 per le opere comprese nell'elenco F "difesa del litorale", allegato al bilancio 1990 (capitolo 2112204);
e) lire 200.000.000 per le opere comprese nell'elenco G "opere ed interventi vari", allegato al bilancio 1990, come risulta modificato per effetto del punto 18 dell'articolo 90 della L.R. 30 maggio 1991, n. 13 (capitolo 2227204);
f) lire 4.200.000.000 per le opere comprese nell'elenco D "porti regionali", allegato al bilancio 1991 (capitolo 2223203);
g) lire 1.100.000.000 per le opere comprese nell'elenco E "difesa del litorale", allegato al bilancio 1991 (capitolo 2112204);
h) lire 3.320.000.000 per le opere comprese nell'elenco E.2 "consolidamento degli abitati", allegato al bilancio 1991 (capitolo 2115203);
i) lire 3.000.000.000 per le opere comprese nell'elenco E.3 "opere varie, completamento vasche di espansione sul fiume Misa", allegato al bilancio 1991 (capitolo 2111210);
l) lire 2.700.000.000 per le opere comprese nell'elenco G.1 "completamento reti fognarie", allegato al bilancio 1991, come modificato dal comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 28 dicembre 1991, n. 39 (capitolo 2227204);
m) lire 1.500.000.000 per le opere comprese nell'elenco G.2 "realizzazione e completamento discariche per rifiuti solidi", allegato al bilancio 1991 (capitolo 2227205);
n) lire 400.000.000 per le opere comprese nell'elenco G.3 "completamento opere di depurazione", aggiunto per effetto del comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 28 dicembre 1991, n. 39 (capitolo 2227206).



1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 ed in conformità al disposto di cui al primo comma dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è rinnovata, per l'anno 1992, l'autorizzazione all'assunzione di obbligazioni per le concessioni di contributi pluriennali nelle spese per la realizzazione delle opere pubbliche già comprese negli elenchi E, I allegati alla L.R. 4 giugno 1988, n. 17; negli elenchi E, F, H allegati alla L.R. 2 agosto 1989, n. 21, negli elenchi L, M, N allegati alla L.R. 26 aprile 1990, n. 27 e negli elenchi H, I allegati alla L.R. 30 maggio 1991, n. 13 per le quali, alla data del 31 dicembre 1991, non sono state assunte le relative obbligazioni.
2. Le obbligazioni di cui al comma 1 saranno assunte per la stessa durata già stabilita nelle citate leggi regionali e non potranno eccedere l'ammontare risultante dall'applicazione delle medesime aliquote percentuali, ivi stabilite, agli importi, di seguito indicati, relativi alle opere da finanziare:
a) lire 2.330.000.000 per le opere comprese nell'elenco E "consolidamento degli abitati", allegato al bilancio 1988;
b) lire 1.600.000.000 per le opere comprese nell'elenco I "acquedotti e opere igieniche", allegato al bilancio 1988;
c) lire 1.900.000.000 per le opere comprese nell'elenco E "consolidamento degli abitati" allegato al bilancio 1989;
d) lire 9.450.000.000 per le opere comprese nell'elenco F "eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Civitanova-Albacina", allegato al bilancio 1989;
e) lire 3.000.000.000 per le opere comprese nell'elenco G "acquisizione terreni per il sistema delle vasche di espansione del Misa", allegato al bilancio 1989;
f) lire 6.898.000.000 per le opere comprese nell'elenco H "acquedotti e opere igieniche" allegato al bilancio 1989;
g) lire 17.166.000.000 per le opere comprese nell'elenco L "consolidamento degli abitati", allegato al bilancio 1990;
h) lire 21.365.000.000 per le opere comprese nell'elenco M "acquedotti e opere igieniche", allegato al bilancio 1990;
i) lire 1.800.000.000 per le opere comprese nell'elenco N "opere di interesse generale, opere aeroportuali in Falconara", allegato al bilancio 1990;
l) lire 16.480.000.000 per le opere comprese nell'elenco H "consolidamento degli abitati", allegato al bilancio 1991;
m) lire 2.500.000.000 per le opere comprese nell'elenco I "acquedotti e opere igieniche", allegato al bilancio 1991.

3. L'onere per l'erogazione dei contributi fa carico al capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 17, l.r. 28 dicembre 1992, n. 50.


1. Gli stanziamenti, o quote di essi, già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991, a carico dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nell'elenco 12, allegato alla presente legge, non impegnate entro i termini di chiusura dell'esercizio finanziario 1991 ai sensi dell'articolo 84 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono reiscritti nella competenza del bilancio per l'anno 1992, a carico dei capitoli compresi nell'elenco 12, in aggiunta alle somme iscritte a carico dei detti capitoli, quali ulteriori assegnazioni per l'anno 1992.
2. Le somme reiscritte per effetto del comma 1 nella competenza del bilancio per l'anno 1992 costituiscono economie di spesa in sede di chiusura dell'esercizio 1991; a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato amministrativo del detto esercizio e restano destinate alle finalità indicate nella denominazione dei capitoli a carico dei quali sono reiscritte, secondo le risultanze dell'elenco 12.
3. Le autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni anteriori per le finalità indicate nei capitoli sui quali si sono verificate le economie di cui al comma 2, si intendono rinnovate per l'anno 1992 per importi pari a quelli delle somme reiscritte.
4. Restano in ogni caso valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non venute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 1991.


1. La disponibilità di lire 1.598.447.635 di cui al capitolo 2222124 autorizzata per effetto della L.R. 29 luglio 1989, n. 18 è destinata per l'importo di lire 700.000.000 per il pagamento delle spese relative alla deviazione del traffico pesante sulla A 14 per l'anno 1989 e per l'importo di lire 898.447.635 per le stesse finalità riferite al periodo 15 luglio 20 agosto 1992.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma decimo dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni alla contrazione di mutui, già stabilite, per effetto dell'articolo 18 della L.R. 28 dicembre 1991, n. 39 in lire 558.006.629.690, sono stabilite nel nuovo importo di lire 390.494.331.603 e sono rinnovate per l'anno 1992.
2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato al capitolo 5002226 dello stato di previsione delle entrate.
TITOLO III
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa



1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, sono previste, per l'anno 1992, nei complessivi importi di lire 343.578.491.000 e di lire 345.257.806.000, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, ivi compresi quelli relativi all'esercizio di funzioni delegate, nonchè le entrate per contributi della Comunità Economica Europea, sono previste, per l'anno 1992, nei complessivi importi di lire 2.446.294.788.007 e lire 2.963.990.875.958 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivante da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse, sono previste, per l'anno 1992, nei complessivi importi di lire 6.084.600.000 e di lire 46.584.095.814, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti, sono previste, per l'anno 1992, nei complessivi importi di lire 50.000.000 e di lire 60.776.660, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1992, nei complessivi importi di lire 1.299.683.784.665 e di lire 714.974.706.368, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1992, nei complessivi importi di lire 52.725.000.000 e di lire 3.905.928.605.164, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate.


1. E' approvato, in lire 4.148.416.663.672 in termini di competenza e in lire 7.976.796.865.964 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno 1992 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1992, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma 1.
3. E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.


1. L'ammontare degli stanziamenti per spese di amministrazione generale considerate nella rubrica I dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1992, in complessive lire 191.509.691.797, di cui lire 176.945.567.263 per spese di parte corrente e lire 14.564.124.534, per spese in conto capitale, ed è destinato ai vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti per le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente, considerate nella rubrica 2 dello stato di previsione della spesa di competenza, è determinato, per l'anno 1992, in complessive lire 1.066.741.581.569 di cui lire 130.092.746.566 per spese di parte corrente e lire 963.648.835.003 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per interventi a sostegno della produzione, considerate nella rubrica 3 dello stato di previsione della spesa di competenza, è determinato, per l'anno 1992, in complessive lire 482.396.092.022 di cui lire 205.463.657.901 per spese di parte corrente e lire 276.932.434.121 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per i servizi sociali e sanitari, considerate nella rubrica 4 dello stato di previsione della spesa di competenza, è determinato, per l'anno 1992, in complessive lire 2.926.495.945.668, di cui lire 2.461.296,782.589 per spese di parte corrente e lire 465.199.163.079 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. Le spese non ripartite, considerate nella rubrica 5 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1992, attengono:
a) quanto a lire 18.319.630.162 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 30.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 156.057.000.000 ai fondi globali per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi;
d) quanto a lire 66.173.424.970 all'apporto regionale alla costituzione del fondo nazionale trasporti, parte corrente ed altre spese non attribuibili.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1992 risulta determinato in complessive lire 240.580.055.132 di cui lire 104.281.408.712 per spese di parte corrente e lire 136.298.646.420 per spese in conto capitale.


1. Le spese per la estinzione di passività, considerate nella rubrica 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1992, attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per interventi compresi nelle seguenti rubriche:
a1) amministrazione generale L. zero
a2) territorio e ambiente L. 101.581.541.316
a3) produzione L. 63.532.237.550
b) al pagamento dei residui dichiarati perenti, agli effetti amministrativi, lire 75.174.057.744;
c) all'ammortamento di mutui passivi, lire 5.096.422.326.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per l'estinzione di passività risulta determinato per l'anno 1992 in lire 245.384.258.936.


1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1992, nei complessivi importi di lire 52.725.000.000 e lire 3.733.226.995.844, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica 7 dello stato di previsione della spesa.


1. E' approvato, in lire 5.205.832.625.124 in termini di competenza ed in lire 7.984.722.938.381 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1992 annesso alla presente legge (tabella n. 2).
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 30 aprile 1980, n. 25 e a quelle contenute nella presente legge.


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1992 annesso alla presente legge (tabella n. 3).


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1992 annesso alla presente legge (tabella n. 4).


1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1992, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n. 1 e n. 2, è autorizzata, ai sensi del primo comma dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 248.476.653.062 con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 41.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è ascritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate.
TITOLO IV
Disposizioni diverse



1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 80 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura tributaria, per i quali la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia, e l'importo delle singole pene pecuniarie, dovute alla Regione per violazione alle leggi regionali delle quali la giunta regionale è autorizzata a disporre il totale abbandono, sono stabiliti, per l'anno 1992, in lire 5.000.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 88 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la giunta regionale, è stabilito, per l'anno 1992, in lire 1.000 milioni.
2. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 88 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali.


1. Ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui all'articolo 38, fino all'importo massimo di lire 638.970.984.665 alle seguenti condizioni:
a) durata non superiore a 20 anni;
b) ammortamento a rate semestrali posticipate;
c) tasso di interesse non superiore al 12,125% annuo, oneri fiscali esclusi.

2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi del nono comma dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.
4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.


1. Agli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1992, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.



1. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni per un ammontare non superiore a lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore delle cooperative ed imprese individuate con la deliberazione della giunta regionale del 28 ottobre 1991, n. 5437 utilizzando le economie rivenienti dalla revoca delle concessioni dei contributi previsti dalla legge 457/1978 nei confronti dei beneficiari che non hanno utilizzato i detti contributi entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Qualora le economie di cui al comma 1 non risultassero sufficienti, si provvederà con gli stanziamenti che all'uopo saranno iscritti a carico di appositi capitoli del bilancio delle Regioni facendovi fronte mediante impiego di una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 281 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni.


1. Il termine del 31 dicembre fissato dall'articolo 79 della L.R 3 maggio 1985, n. 26, per il rimborso da parte del consorzio per l'industrializzazione della Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, già consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, è protratto al 31 dicembre 1992.
2. E' parimenti protratto al 31 dicembre 1992 il termine per il rimborso, da parte dello stesso consorzio, dell'anticipazione concessa per effetto dell'articolo 10 della L.R. 21 dicembre 1984, n. 41, per far fronte alle spese di funzionamento.


1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e di successivi provvedimenti legislativi, si provvede, per l'anno 1992, sulla base della vigente normativa statale, ove non sia diversamente disposto con leggi della Regione.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1992, mediante atti deliberativi da trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonchè per le relative eventuali modificazioni.
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Comunità Economica Europea, nonchè per la iscrizione delle relative spese.


1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui al settimo comma dell'articolo 100 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da trasmettersi al consiglio entro trenta giorni dall'adozione, l'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1992, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1992, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
2. La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso atto deliberativo sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonchè gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.


1. Ai sensi delle disposizioni degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 sono approvati i programmi esecutivi delle opere pubbliche indicati nei seguenti elenchi allegati alla presente legge, da realizzarsi nell'anno 1992:
a) elenco A - Ristrutturazione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili, per l'importo di lire 5.000 milioni;
b) elenco B - Strutture per servizi sociali, per l'importo di lire 1.000 milioni;
c) elenco C - Infrastrutture al servizio del sistema di trasporto, CEMIM, per l'importo di lire 5.539 milioni;
d) elenco D - Porti regionali (L.R. 9/1989), per l'importo di lire 5.000 milioni;
e) elenco E - Opere di difesa del litorale, per l'importo di lire 2.700 milioni;
f) elenco E1 - Metanizzazione, per l'importo di lire 3.000 milioni;
g) elenco E2 - Consolidamenti, per l'importo di lire 2.850 milioni;
h) elenco E3 - Opere varie, per l'importo di lire 11.250 milioni;
i) elenco G - Ristrutturazione tecnologica del patrimonio sanitario e residenze per anziani e per soggetti non autosufficienti (legge 67/1988, articolo 20), per l'importo di lire 265.144 milioni;
l) elenco G1 - Completamento reti fognarie, per l'importo di lire 2.000 milioni;
m) elenco H - Consolidamenti a difesa degli abitati per l'importo di lire 1.750 milioni;
n) elenco I - Opere acquedottistiche e igienico sanitarie, per l'importo di lire 28.000 milioni;
o) elenco L - Consolidamento abitati, per l'importo di lire 26.750 milioni;
p) elenco M - Metanizzazione, per l'importo di lire 700 milioni;
q) elenco N - Reti fognarie, per l'importo di lire 4.800 milioni;
r) elenco O - Opere acquedottistiche ed igienico sanitarie, per l'importo di lire 7.520 milioni;
s) elenco P - Opere varie, per l'importo di lire 3.350 milioni;
t) elenco Q - Realizzazione e completamento discariche, per l'importo di lire 700 milioni.


Art. 48 bis

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 27 aprile 1990, n. 51 è approvato l'elenco dei progetti per iniziative culturali, da realizzarsi nell'anno 1992, come da allegata tabella B.

Nota relativa all'articolo 48 bis
Articolo aggiunto dall'art. 1, l.r. 19 agosto 1992, n. 35.


1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il bilancio pluriennale per il triennio 1992/1994 annesso alla presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(Omissis).

Allegati

(Omissis).

Allegati

(Omissis).