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Atto:LEGGE REGIONALE 11 maggio 1993, n. 15
Titolo:Bilancio di previsione per l'anno 1993 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1993/1995.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 maggio 1993, n. 30 - supplemento n. 8)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


TITOLO I Autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente a carattere pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispetti
Art. 1 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 2 (Dialisi domiciliare)
Art. 3 (Assistenza ai soggetti affetti da uremia cronica)
Art. 4 (Provvidenze a favore di soggetti in trattamento radioterapico)
Art. 5 (Asili nido)
Art. 6 (Provvedimenti in favore degli ERSU)
Art. 7 (Fondi globali)
Art. 8 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 10 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 11 (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione)
Art. 12 (Interventi programmati in agricoltura)
Art. 13 (Indennità di cui all'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19)
Art. 14 (Fondo di previdenza dei consiglieri regionali)
Art. 15 (Rimodulazione di autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni 1992 e precedenti)
Art. 16 (Opere pubbliche programmate negli anni 1992 e precedenti)
Art. 17 (Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e di altri soggetti)
Art. 18 (Spese per la riparazione dei danni provocati dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987)
Art. 19 (Limiti d'impegno)
TITOLO II Trasferimento all'anno 1993 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 20 (Reiscrizioni del bilancio per l'anno 1993 di stanziamenti iscritti nel bilancio 1992 e non impegnati)
Art. 21 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa
Art. 22 (Entrata di natura tributaria)
Art. 23 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità Economica Europea e dalla Cassa per il Mezzogiorno)
Art. 24 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 25 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 26 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 27 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 28 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 29 (Spese di amministrazione generale)
Art. 30 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 31 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 32 (Spese per servizi sociali e sanitari)
Art. 33 (Spese non ripartite)
Art. 34 (Estinzione di passività)
Art. 35 (Contabilità speciali)
Art. 36 (Stato di previsione della spesa)
Art. 37 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 38 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 39 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1993)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 40 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 41 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 42 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 43 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 44 (Anticipazione al consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 45 (Disposizioni in favore delle imprese colpite dalle attività atmosferiche nell'aprile 1992)
Art. 46 (Attività di collaborazione economica e culturale con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale)
Art. 47 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 48 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 49 (Capitoli aggiunti)
Art. 50 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1993/1995)
Art. 51 (Dichiarazione d'urgenza)

TITOLO I
Autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente a carattere pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispetti



1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 22 e del primo comma dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci, è stabilita, per l'anno 1993, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nella medesima tabella A.


1. Ai sensi dell'articolo unico della L.R. 7 dicembre 1977, n. 45 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 70 milioni per la concessione di contributi nelle spese per l'attuazione della dialisi domiciliare, di cui:
a) lire 60 milioni per lo svolgimento di corsi di aggiornamento;
b) lire 10 milioni per l'attività di ricerca epidemiologica.

2. Le somme di cui al comma 1 sono comprese nello stanziamento del capitolo 4221166 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15, modificata dalla L.R. 22 aprile 1987, n. 20 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 1.700 milioni per la concessione di contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 4221166 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1993, le seguenti spese:
a) per la corresponsione di rimborsi e contributi nelle spese sostenute dai soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche site fuori dal territorio regionale, lire 400 milioni;
b) per la corresponsione di rimborsi e contributi nelle spese sostenute dagli accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera a), lire 200 milioni.

2. La somma di lire 400 milioni di cui alla lettera a), comma 1, è compresa nello stanziamento del capitolo 4221166 dello stato di previsione della spesa; la somma di lire 200 milioni di cui alla lettera b), è iscritta a carico del capitolo 4222109 dello stesso stato di previsione.


1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, la misura del contributo previsto dall'articolo 13 della stessa legge nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, di cui alla lettera b) dell'articolo 8, è stabilita, per l'anno 1993, in lire 2.300.000 per ogni posto bambino autorizzato, e per un numero di posti autorizzabili non superiore a 2.600.


1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della L.R. 2 maggio 1989, n. 7 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 sono autorizzate per l'anno 1993 le seguenti spese in relazione al decentramento della facoltà di medicina veterinaria ed architettura dell'università di Camerino ed in relazione alla istituzione della nuova facoltà di scienze bancarie presso l'Università di Macerata:
a) lire 500 milioni per le spese correnti in aggiunta ai finanziamenti dovuti ai sensi della L.R. 2 maggio 1989, n. 7;
b) lire 2.000 milioni per investimenti.

2. E' assegnato all'ERSU di Urbino un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per far fronte alle spese per l'affitto delle strutture edilizie destinate ad alloggio degli studenti.
3. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 4236101 e 4236203 dello stato di previsione della spesa.

Nota relativa all'articolo 6
Così sostituito dall'art. 10, l.r. 3 gennaio 1994, n. 2.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:
a) <>, lire 11.100 milioni;
a1) <>, lire 1.000 milioni;
b) <>, lire 10.000 milioni;
c) <>, lire 4.750 milioni;
d) <>, lire 22.600 milioni;
e) <>, lire 30.252.502.270.

2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), a1), b), c), d), ed e) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegati alla presente legge.
3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico dei capitolo 5100101, 5100102, 5100103, 5100201, 5100202 e 5100203 dello stato di previsione della spesa.
4. E' iscritto, nello stato di previsione della spesa, il fondo globale di cui al capitolo 5100205 per l'importo di lire 516.499.205 finanziato con fondi assegnati dalla Comunità Europea.
5. I provvedimenti legislativi da finanziare con le disponibilità del fondo globale di cui al comma 4 sono indicati nell'elenco n. 7.
6. E' i noltre iscritto nello stato di previsione l'altro fondo globale di cui al capitolo 5100208 per l'importo di lire 2.200 milioni finanziato con impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione sulle disponibilità recate dalla legge 201/1991.
7. I provvedimenti legislativi da finanziare con le disponibilità del fondo globale di cui al comma 6 sono indicati nell'elenco numero 8.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono dichiarate obbligatorie le spese considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa, compresi negli elenchi nn. 10 e 11 allegati alla presente legge.
2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 della medesima L.R. 25/1980, l'ammontare del fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 1993, in lire 12.297.062.856.
3. La somma di lire 12.297.062.856 è iscritta a carico dei capitoli 5200101 e 5200104 rispettivamente per lire 10.297.062.856 e lire 2.000.000.000 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1993, in lire 30 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui al sesto comma dell'articolo 57 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1993, in lire 60.700 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.


1. Le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità Europea con vincolo di destinazionale, stimate, per l'anno 1993, negli importi indicati nel prospetto F allegato alla presente legge ed iscritte a carico dei controindicati capitoli dello stato di previsione delle entrate, sono impiegate per la finalità di cui alla denominazione dei correlativi capitoli dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto F.


1. In attuazione del disposto di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge finanziaria 1993, è autorizzata, per l'anno 1993, l'assunzione di impegni a carico dei capitoli 2141201 e 3132102, per le finalità indicate nella denominazione dei detti capitoli, e per importi non superiori, rispettivamente, a lire 5.449.288.111 ed a lire 8.206.000.000 a condizione che le relative obbligazioni facenti carico al capitolo 2141201 non vengano a scadenza prima del'anno 1994 e che le obbligazioni facenti carico al capitolo 3132102 non vengano a scadenza, nell'anno 1993, per importo superiore a lire 1.077.288.111.


1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19 l'entità della spesa per la corresponsione delle indennità di cui all'articolo 11 della stessa L.R. 19/1983, è stabilita, per l'anno 1993, in lire 154 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 della L.R. 3 novembre 1987, n. 44 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità della contribuzione per assicurare il pareggio della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali è stabilita, per l'anno 1993, in lire 1.993 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.


1. Le spese già autorizzate per il triennio 1992/1994 con le leggi regionali indicate nella tabella B allegata alla presente legge, sono rideterminate per il periodo dal 1993 al 1995, come indicato nella medesima tabella B.


1. Le obbligazioni assunte per la concessione di finanziamenti o di contributi una tantum o pluriennali, per la realizzazione di opere pubbliche a cura degli enti, società ed aziende diversi dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, comprese nei programmi esecutivi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, per gli anni 1992 e precedenti, per le quali alla data del 31 dicembre 1993 non siano state bandite le gare d'appalto, si intendono decadute.
2. Per la realizzazione delle opere pubbliche da parte degli enti locali, loro consorzi, comunità montane, aziende e società, diversi dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti già comprese nell'elenco F allegato alla L.R. 2 agosto 1989, n. 21 di approvazione del bilancio di previsione 1989, negli elenchi E ed H allegati alla L.R. 2 agosto 1989, n. 21 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1989, limitatamente alle opere per la quali alla data del 31 dicembre 1992 è stata presentata alla Regione, da parte degli enti interessati, la documentazione necessaria per la concessione dei relativi contributi regionali, nell'elenco L allegato alla L.R. 26 aprile 1990, n. 27 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1990, limitatamente alle opere per le quali alla data del 31 dicembre 1992 è stata presentata alla Regione, da parte degli enti interessati, la documentazione necessaria per la concessione dei relativi contributi regionali, negli elenchi E2, E3, G2, H e I allegati alla L.R. 30 maggio 1991, n. 13 di approvazione del bilancio per l'anno 1991 e negli elenchi E1, E2, E3, G1, H, I, L, M, N, O, P e Q allegati alla L.R. 30 luglio 1992, n. 33 di approvazione del bilancio per l'anno 1992 e relativamente ai rispettivi anni di riferimento, per le quali non siano state assunte le relative obbligazioni entro il 31 dicembre 1992, possono essere concessi, a decorrere dall'anno 1994, contributi pluriennali nella stessa misura e durata indicata negli elenchi medesimi; per le opere parimenti comprese negli anzidetti elenchi, il cui finanziamento era stato previsto in conto capitale, possono essere concessi, in luogo dello stesso, contributi decennali nella misura massima del 15,582 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a decorrere dall'anno 1994. Nel caso di contributo in conto capitale reiscritti ai corrispondenti capitoli di spesa ai sensi del successivo articolo 20, il contributo da concedere si intende in capitale, ancorchè l'opera è compresa negli elenchi di cui al presente comma 2.
3. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 2 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
a) lire 3.000 milioni per dieci anni dal 1994 al 2003;
b) lire 3.000 milioni per venti anni dal 1994 al 2013 per una spesa complessiva di lire 90.000 milioni.
Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono riscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.

4. (Abrogato)
5. I soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 2 decadono dal beneficio qualora, alla data del 31 dicembre 1993, non abbiano approvato in via definitiva i progetti esecutivi.
Qualora in sede di realizzazione delle opere assistite da concorso o contributo regionale si verifichino economie di spesa, la Regione, previa approvazione del relativo progetto, può confermare l'entità totale del contributo o concorso assentito semprechè il progetto attenga al completamento della stessa iniziativa.


Nota relativa all'articolo 16
Così modiifcato dall'art. 1, l.r. 29 giugno 1993, n. 19, e dall'art. 12, l.r. 22 giugno 1994, n. 21.


1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti previsto dall'articolo 8 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzati due limiti di impegno di durata quindicennale di lire 2.000 milioni ciascuno aventi, rispettivamente decorrenza dall'anno 1995 e dall'anno 1996 e termine nell'anno 2009 e nell'anno 2010, recanti una spesa complessiva di lire 60.000 milioni.
2. Il concorso regionale di cui al comma 1 non potrà essere superiore al cinque per cento dell'importo delle opere ammesso al cofinanziamento regionale e sarà corrisposto annualmente ai soggetti beneficiari o loro cessionari in misura costante, con decorrenza dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle dette opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei mutui, non superiore, comunque, ad anni quindici.
3. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 1, l.r. 29 giugno 1993, n. 19.


1. E' autorizzata la spesa di lire 432.283.102 per il pagamento della spesa per la realizzazione delle opere di difesa del litorale nel territorio del Comune di Altidona, eseguite in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 120/1987, e non ancora finanziate per effetto degli impedimenti posti, nei confronti della cassa depositi e prestiti dalle disposizioni di cui al D.L. n. 333 del 1992, prorogate al 31 dicembre 1993 con la legge 26 dicembre 1992, n. 498.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle opere autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte in termini di competenza e di cassa a carico del capitolo 2212255 di nuova istituzione avente la seguente denominazione: "Spese per la realizzazione delle opere e dei lavori necessari per la riparazione dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987 nel settore delle opere pubbliche, articolo 10, del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1982, n. 120", spesa finanziata con fondi propri.


1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 5, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, non possono essere assunte, nell'esercizio 1993, obbligazioni sulla quota parte del limite d'impegno risultante disponibile alla chiusura dell'esercizio 1992, autorizzati negli esercizi 1991 e precedenti e finanziati con risorse proprie.
2. Per far fronte ai pagamenti scadenti nell'esercizio 1993 a carico delle obbligazioni assunte entro il 31 dicmbre 1992 e non venute a scadenza entro il 31 dicembre 1992, eccedenti gli stanziamenti di competenza dei capitoli indicati nell'elenco 11 allegato alla presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad integrare i detti stanziamenti di competenza e di cassa, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 55 della L.R. 25/1980, mediante prelevamento dal capitolo 5200104.

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 1, l.r. 29 giugno 1993, n. 19.
TITOLO II
Trasferimento all'anno 1993 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti



1. Gli stanziamenti, o quote di essi, già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 a carico dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nell'elenco 12, allegato alla presente legge, non impegnati entro i termini di chiusura dell'esercizio finanziario 1992 ai sensi dell'articolo 84 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono reiscritti nella competenza del bilancio per l'anno 1993, a carico dei capitoli compresi nell'elenco 12, in aggiunta alle somme iscritte a carico dei detti capitoli, quali ulteriori assegnazioni per l'anno 1993.
2. Le somme reiscritte per effetto del comma 1 nella competenza del bilancio per l'anno 1993 costituiscono economie di spesa in sede di chiusura dell'esercizio 1992; a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato amministrativo del detto esercizio e restano destinate alle finalità indicate nella denominazione dei capitoli a carico dei quali sono reiscritte, secondo le risultanze dell'elenco 12.
3. Le autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni anteriori per le finalità indicate nei capitoli sui quali si sono verificate le economie di cui al comma 2, si intendono rinnovate per l'anno 1993 per importo pari a quelli delle somme reiscritte.
4. Restano in ogni caso valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non venute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 1992.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma decimo dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni alla contrazione dei mutui già stabilite, per effetto dell'articolo 15, comma 2, della L.R. 28 dicembre 1992, n. 50, in lire 640.574.147.477, sono stabilite nel nuovo importo di lire 450.961.888.179 e sono rinnovate per l'anno 1993.
2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato al capitolo 5002226 dello stato di previsione delle entrate.
TITOLO III
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa



1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni sono previste, per l'anno 1993, nei complessivi importi di lire 340.442.000.000 e di lire 339.942.005.208, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti, dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, ivi compresi quelli relativi all'esercizio di funzioni delegate, nonchè le entrate per contributi della Comunità Economica Europea, sono previste, per l'anno 1993, nei complessivi importi di lire 2.629.458.040.959 e lire 3.337.348.601.209 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse, sono previste, per l'anno 1993, nei complessivi importi di lire 20.412.488.742 e di lire 60.260.797.622, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti, sono previste, per l'anno 1993, nei complessivi importi di lire 10.000.000 e di lire 20.776.660, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti alla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1993, nei complessivi importi di lire 2.186.255.987.778 e di lire 1.693.696.888.317, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1993, nei complessivi importi di lire 12.725.000.000 e di lire 4.831.897.658.221, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate.


1. E' approvato in lire 5.189.303.517.479 in termini di competenza e in lire 10.263.166.727.237 in termini di cassa lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno 1993 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1993, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma 1.
3. E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.


1. L'ammontare degli stanziamenti per spese di amministrazione generale considerate nella rubrica I dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1993, in complessive lire 179.669.434.448, di cui lire 164.915.864.713 per spese di parte corrente e lire 14.753.569.735, per spese in conto capitale, ed è destinato ai vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente considerate nella rubrica 2 dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1993, in complessive lire 1.034.791.056.453 di cui lire 163.917.243.424 per spese di parte corrente e lire 870.873.813.029 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per interventi a sostegno della produzione, considerate nella rubrica 3 dello stato di previsione della spesa di competenza, è determinato, per l'anno 1993, in complessive lire 659.657.955.910 di cui lire 235.628.416.944 per spese di parte corrente e lire 424.029.538.966 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per i servizi sociali e sanitari, considerate nella rubrica 4 dello stato di previsione della spesa di competenza, è determinato, per l'anno 1993, in complessive lire 4.141.204.682.517, di cui lire 3.859.099.790.615 per spese di parte corrente e lire 282.104.891.902 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. Le spese non ripartite, considerate nella rubrica 5 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1993, attengono:
a) quanto a lire 12.297.062.856 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 30.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 82.419.001.475 ai fondi globali per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi;
d) quanto a lire 20.635.500.000 all'apporto regionale alla costituzione del fondo nazionale trasporti, parte corrente;
g) quanto a lire 9.925.895.304 per altre spese.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1993 risulta determinato in complessive lire 125.307.459.635 di cui lire 64.719.628.638 per spese di parte corrente e lire 60.587.830.997 per spese in conto capitale.


1. Le spese per la estinzione di passività considerate nella rubrica 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1993 attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per interventi compresi nelle seguenti rubriche:
a1) amministrazione generale L. zero
a2) territorio e ambiente L. 120.883.738.372
a3) produzione L. 47.816.473.816
b) al pagamento dei residui dichiarati perenti, agli effetti amministrativi, lire 63.450.000.000;
c) all'ammortamento di mutui passivi, lire 31.716.794.298.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per l'estinzione di passività risulta determinato per l'anno 1993 in lire 263.867.006.486.


1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1993, nei complessivi importi di lire 12.725.000.000 e lire 4.831.897.658.221, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria, degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica 7 dello stato di previsione della spesa.


1. E' approvato in lire 6.417.222.595.449 in termini di competenza ed in lire 10.330.395.444.351 in termini di cassa lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1993 annesso alla presente legge (tabella n. 2).
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 30 aprile 1980, n. 25 e a quelle contenute nella presente legge.


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1993 annesso alla presente legge (tabella 3).


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1993 annesso alla presente legge (tabella 4).


1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1993, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n. 1 e n. 2, è autorizzata, ai sensi del primo comma dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 209.410.299.599 con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 42.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è ascritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate.
TITOLO IV
Disposizioni diverse



1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 80 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura non tributaria, per i quali la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia, e l'importo delle singole pene pecuniarie, dovute alla Regione per violazione alle leggi regionali delle quali la giunta regionale è autorizzata a disporre il totale abbandono, sono stabiliti, per l'anno 1993, in lire 20.000.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 88 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la giunta regionale, è stabilito, per l'anno 1993, in lire 1.000 milioni.
2. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 88 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali.


1. Ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 21 e 39, fino all'importo massimo di lire 660.372.187.778 alle seguenti condizioni:
a) durata non superiore a venti anni;
b) ammortamento a rate semestrali posticipate con decorrenza non anteriore all'anno 1994;
c) tasso di interesse non superiore al 12,750 per cento annuo, oneri fiscali esclusi.

2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi del nono comma dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.
4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.
5. Per il pagamento degli interessi di preammortamento è autorizzata per l'anno 1993, la spesa di lire 2.567.171.972 cui si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 6510101 dello stato di previsione della spesa.


1. Agli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1993 nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.



1. Il termine del 31 dicembre fissato dall'articolo 79 della L.R. 3 maggio 1985, n. 26 per il rimborso da parte del consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, già consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, è protratto al 31 dicembre 1993.
2. E' parimenti protratto al 31 dicembre 1993 il termine per il rimborso, da parte dello stesso consorzio, dell'anticipazione concessa per effetto dell'articolo 10 della L.R. 21 dicembre 1984, n. 41, per far fronte alle spese di funzionamento.


1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 45
Modifica il comma 5 dell'art. 3, l.r. 16 giugno 1992, n. 25.


1. Per le attività inerenti alla collaborazione economica e culturale con i paesi dell'Europa centrale ed orientale previste dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 212 ed in conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 1993, nonchè per le attività inerenti la Comunità di lavoro dell'Adriatico centrale e meridionale è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 50 milioni.
2. La somma di lire 50 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 5400115 dello stato di previsione della spesa.


1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e di successivi provvedimenti legislativi, si provvede, per l'anno 1993, sulla base della vigente normativa statale, ove non sia diversamente disposto con leggi della Regione.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1993, mediante atti deliberativi a trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolanti a scopi specifici e per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonchè per le relative eventuali modificazioni.
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Comunità Economica Europea, nonchè per la iscrizione delle relative spese.


1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui al settimo comma dell'articolo 100 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da trasmettersi al consiglio entra trenta giorni dall'adozione, l'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1993, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1993, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
2. La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso atto deliberativo sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonchè gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.


1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il bilancio pluriennale per il triennio 1993/1995 annesso alla presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.