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Atto:LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 6
Titolo:Promozione, tramite la Società Finanziaria Regionale Marche S.p.A, della costituzione di una Società per Azioni denominata interporto Marche S.p.A.".
Pubblicazione:( B.U. 10 febbraio 1994, n. 11 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Ai sensi dell'art. 11, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e' indispensabile per il perseguimento delle finalita' istituzionali della Regione la partecipazione della stessa alla societa': Interporto Marche Spa.

Sommario




Art. 1

1. La Regione promuove, tramite la società Finanziaria regionale Marche SpA e con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di una società per azioni, denominata "Interporto Marche SpA", con capitale sociale iniziale di lire 2 miliardi, avente ad oggetto la realizzazione nel territorio del Comune di Jesi di un centro merci intermodale regionale, consistente in un sistema unitario di opere, infrastrutture e servizi per la ricezione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci, nell'ambito di un sistema logistico territoriale integrato del trasporto merci nella regione.

Art. 2

1. La società Finanziaria regionale Marche SpA è autorizzata a deliberare aumenti di capitali necessari per la sottoscrizione della partecipazione azionaria nella società di cui all'articolo 1, nei limiti di cui all'articolo 3, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c), e dell'articolo 4, ultimo comma, della L.R. 21 novembre 1974, n. 42 e successive modificazioni.
2. La società Finanziaria regionale Marche SpA, unitamente alle relazioni di cui all'articolo 6 della L.R. 21 novembre 1974, n. 42, così come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 8 giugno 1981, n. 12, presenta entro il 15 luglio di ogni anno una relazione sullo stato di realizzazione dell'interporto.

Art. 3

1. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere le azioni che saranno emesse dalla società Finanziaria regionale Marche SpA per l'aumento del capitale sociale, previsto dall'articolo 2, destinato alle finalità di cui all'articolo 1, per un importo massimo di lire 2.000 milioni.
2. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere gli ulteriori aumenti di capitale della società Finanziaria regionale Marche SpA destinato alle medesime finalità, a condizione che la partecipazione azionaria della Finanziaria regionale Marche SpA al capitale della costituenda società "Interporto Marche SpA" non superi, complessivamente, l'importo di lire 10.000 milioni, ivi compreso l'importo di cui al comma 1.
3. Con legge regionale può essere autorizzata una ulteriore partecipazione azionaria alla Finanziaria regionale Marche SpA nella "Interporto Marche SpA".

Art. 4

1. La sottoscrizione da parte della Regione dell'aumento di capitale della società Finanziaria regionale Marche SpA per le finalità di cui all'articolo 1, è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) che l'oggetto sociale della "Interporto Marche SpA" sia conforme a quanto previsto dall'articolo 1;
b) che l'atto costitutivo della "Interporto marche SpA" preveda come causa di liquidazione la non ammissione della società medesima a contributi regionali, statali o comunitari finalizzati alla realizzazione della infrastruttura interportuale;
c) che l'atto costitutivo della "Interporto Marche SpA" riconosca ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Regione Marche, il diritto di accesso agli atti.


Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 1, l.r. 2 aprile 1997, n. 26.

Art. 5

1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Abroga il comma 1 dell'art. 1 e il comma 3 dell'art. 2, l.r. 23 giugno 1986, n. 15.

Art. 6

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.
2. Alla copertura della spesa, autorizzata per effetto del comma 1, si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, della apposita disponibilità del fondo globale di cui al capitolo 5100202, partita 3, elenco 5.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 saranno inscritte a carico di apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 con la denominazione "Sottoscrizione di azioni della Società Finanziaria Marche SpA per l'aumento del proprio capitale sociale, destinato alla partecipazione al capitale sociale della costituenda Società per Azioni denominata "Interporto Marche SpA" e con stanziamenti di competenza di lire 10.000 milioni e di cassa di lire 2.000 milioni.