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Atto:LEGGE REGIONALE 22 giugno 1994, n. 21
Titolo:Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 1994 ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 1994/1996.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 giugno 1994, n. 61)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


TITOLO I Autorizzazioni di spesa per l'anno 1994 per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e a carattere pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispe
Art. 1 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per la esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 2 (Progetti speciali di carattere sanitario)
Art. 3 (Asili nido)
Art. 4 (Fondi globali)
Art. 5 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 6 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 7 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 8 (Impiego finanziamenti assegnati dallo stato con vincolo di destinazione)
Art. 9 (Indennità di cui all'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19)
Art. 10 (Fondo di previdenza dei consiglieri regionali)
Art. 11 (Rimodulazione di autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni 1993 e precedenti)
Art. 12 (Opere pubbliche programmate negli anni 1992 e precedenti)
Art. 13 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui già autorizzati negli anni precedenti)
TITOLO II Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa
Art. 14 (Entrata di natura tributaria)
Art. 15 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità economica europea e dalla Cassa per il mezzogiorno)
Art. 16 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 17 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 18 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 19 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 20 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 21 (Spese di amministrazione generale)
Art. 22 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 23 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 24 (Spese per servizi sociali e sanitari)
Art. 25 (Spese non ripartite)
Art. 26 (Estinzione di passività)
Art. 27 (Contabilità speciali)
Art. 28 (Stato di previsione della spesa)
Art. 29 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 30 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 31 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1994)
TITOLO III Disposizioni diverse
Art. 32 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 33 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 34 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 35 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 36 (Anticipazioni al consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 37 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 38 (Iscrizione in bilancio di stanziamento finalizzati)
Art. 39 (Capitoli aggiunti)
Art. 40 (Disposizioni varie)
Art. 41 (Iniziative culturali - L.R. 27 aprile 1990, n. 51)
Art. 42 (Reiscrizioni del bilancio per l'anno 1994 di stanziamenti iscritti nel bilancio 1993 e non impegnati)
Art. 43 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1994/1996)
Art. 44 (Dichiarazione d'urgenza)

TITOLO I
Autorizzazioni di spesa per l'anno 1994 per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e a carattere pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispe



1. Ai sensi dell'articolo 22, primo comma e dell'articolo 23, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci, è stabilita, per l'anno 1994, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nella medesima tabella A.


1. Lo stanziamento del capitolo 4222101 dello stato di previsione della spesa è comprensivo anche delle somme occorrrenti per fronteggiare le seguenti finalità previste dalla legislazione regionale:
a) spese per la concessione di contributi per l'attuazione della dialisi domiciliare previste dalla L.R. 7 dicembre 1977, n. 45 per lire 70 milioni di cui:
a1) lire 60 milioni per lo svolgimento di corsi di aggiornamento;
a2) lire 10 milioni per l'attività di ricerca epidemiologica;
b) spese per la concessione di contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica di cui all'articolo 11 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15, modificata dalla L.R. 22 aprile 1987, n. 20, per lire 1.700 milioni;
c) spese per la corresponsione di rimborsi e contributi nelle spese sostenute dai soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche site fuori del territorio regionale di cui all'articolo 2 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30, per lire 900 milioni;
d) spese per interventi a favore della partoriente e del bambino spedalizzato di cui alla L.R. 2 giugno 1992, n. 23, per lire 1.500 milioni di cui:
d1) lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 8;
d2) lire 1.000 milioni per le finalità previste dall'articolo 9.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 19, l.r. 2 gennaio 1995, n. 2.


1. Ai sensi dell'articolo 14, primo comma della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, la misura del contributo previsto dall'articolo 13 della stessa legge nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, previsti dall'articolo 8, lettera b), è stabilita, per l'anno 1994, nella misura massima di lire 2.600.000 per ogni posto bambino autorizzato e, per un numero di posti autorizzabili non superiore a 2722.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 19, l.r. 2 gennaio 1995, n. 2.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per controindicati importi in termini di competenza di cassa:
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", lire 11.441 milioni;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti alle funzioni normali", lire 20.214 milioni;
c) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo", lire 5.400 milioni;
d) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi previsti recanti spese per investimenti finanziati con quota parte delle somme assegnate alla Regione sulle disponibilità recate dalla legge per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura", lire 250 milioni.

2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi numeri 1, 2, 3 e 4 allegati alla presente legge.
3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 5100101, 5100201, 5100202 e 5100208 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono dichiarate obbligatorie le spese considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa, compresi nell'elenco n. 5 allegato alla presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, della medesima L.R. 25/1980, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 1994, in lire 28.400.000.000.
3. La somma di lire 28.400.000.000 è preordinata:
a) quanto a lire 1.500.000.000 per l'integrazione degli stanziamenti delle spese dichiarate obbligatorie di cui all'articolo 55, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25;
b) quanto a lire 26.900.000.000 per l'integrazione degli stanziamenti delle spese preordinate a fronteggiare il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi di cui all'articolo 102 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.



1. Ai sensi dell'articolo 56, ultimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1994, in lire 30 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, sesto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1994, in lire 190 miliardi e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.


1. Le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità europea con vincolo di destinazione, stimate, per l'anno 1994, negli importi indicati nel prospetto B allegato alla presente legge ed iscritte a carico dei controindicati capitoli dello stato di previsione delle entrate, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione dei correlativi capitoli dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto B.


1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19 l'entità della spesa per la corresponsione delle indennità di cui all'articolo 11 della stessa L.R. 19/1983, è stabilita, per l'anno 1994, in lire 200 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della L.R. 31 dicembre 1987, n. 44 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità della contribuzione per assicurare il pareggio della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali è stabilita, per l'anno 1994, in lire 2.197.500.000.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.


1. Le spese già autorizzate con le leggi regionali indicate nella tabella B allegata alla presente legge, sono rideterminate per il periodo dal 1994 al 1996, come indicato nella medesima tabella B.
2. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni di durata diciottennale, già autorizzato per effetto dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della L.R. 17 dicembre 1993, n. 31, con decorrenza dall'anno 1993 e termine nell'anno 2010, si intende autorizzato con decorrenza dall'anno 1994 e termine nell'anno 2011.


1. ...........................................................................................
2. Sono riconfermate le autorizzazioni di spesa previste dall'elenco F allegato alla L.R. 2 agosto 1989, n. 21, con le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola "sistemazione" sono aggiunte le parole "ed automazione nonchè adeguamento e miglioramento della rete viaria";
b) la indicazione relativa al finanziamento è estesa anche ad "altri istituti di credito".


Nota relativa all'articolo 12
Articolo modificato dall'art. 15, l.r. 2 gennaio 1995, n. 2.
Il comma 1 sostituisce il comma 5 dell'art. 16, l.r. 11 maggio 1993, n. 15.



1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, decimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 le autorizzazioni alla contrazione dei mutui, già stabilite per effetto dell'articolo 11 della L.R. 3 gennaio 1994, n. 2, sono determinate nel nuovo importo di lire 503.700.596.300 e sono rinnovate per l'anno 1994.
2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato al capitolo 5002226 dello stato di previsione delle entrate.
TITOLO II
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa



1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni sono previste, per l'anno 1994, nei complessivi importi di lire 1.538.241.394.278 e di lire 1.538.716.041.993 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazione di fondi dallo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale ivi compresi quelli relativi all'esercizio di funzioni delegate, nonchè le entrate per contributi della Comunità economica europea sono previste, per l'anno 1994, nei complessivi importi di lire 1.290.368.278.157 e lire 2.074.547.138.905 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione delle entrate


1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestioni di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l'anno 1994 nei complessivi importi di lire 4.591.348.000 e di lire 21.160.125.083, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1994, nei complessivi importi di lire zero e di lire 776.660 rispettivamente in termini di competenza e in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1994, nei complessivi importi di lire 3.173.285.255.585 e di lire 3.281.551.457.909, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1994, nei complessivi importi di lire 31.610.000.000, e di lire 6.882.483.452.991, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate.


1. E' approvato in lire 6.038.096.276.020 in termini di competenza e in lire 13.798.458.993.541 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno 1994 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1994, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma 1.
3. E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.


1. L'ammontare degli stanziamenti per le spese di amministrazione generale considerate nella rubrica I dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1994, in complessive lire 190.585.044.248, di cui lire 178.585.685.289 per spese di parte corrente e lire 11.999.358.959, per spese in conto capitale, ed è destinato ai vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente considerate nella rubrica 2 dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1994, in complessive lire 959.039.535.290 di cui lire 170.824.611.373 per spese di parte corrente e lire 788.214.923.917 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per interventi a sostegno della produzione considerate nella rubrica 3 dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1994, in complessive lire 491.407.761.283 di cui lire 133.636.490.373 per spese di parte corrente e lire 357.771.270.910 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti per spese per i servizi sociali e sanitari considerate nella rubrica 4 dello stato di previsione della spesa di competenza è determinato, per l'anno 1994, in complessive lire 3.854.529.006.033, di cui lire 3.685.644.715.904 per spese di parte corrente e lire 168.884.290.129 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. Le spese non ripartite, considerate nella rubrica 5 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1994, attengono:
a) quanto a lire 28.400.000.000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 30.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 37.305.000.000 ai fondi globali per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi;
d) quanto a lire 20.635.582.000 all'apporto regionale alla costituzione del fondo nazionale trasporti, parte corrente ed altre spese non attribuibili;
e) quanto a lire 269.560.937 per altre spese.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1994 risulta determinato in complessive lire 86.640.142.937 di cui lire 60.776.142.937 per spese di parte corrente e lire 25.864.000.000 per spese in conto capitale.


1. Le spese per la estinzione di passività considerate nella rubrica 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1994 attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per interventi compresi nelle seguenti rubriche:
a1) amministrazione generale - lire zero;
a2) territorio e ambiente - lire 118.398.083.159;
a3) produzione - lire 47.535.324.422;
b) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi - lire 51.594.400.000;
c) all'ammortamento di mutui passivi - lire 37.126.500.000;
d) al rimborso delle anticipazioni ordinarie di cassa e delle altre operazioni di prefinanziamento a breve - lire 2.400.000.000.000.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per l'estinzione di passività risulta determinato per l'anno 1994 in lire 2.654.654.307.581.


1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1994, nei complessivi importi di lire 31.610.000.000 e lire 6.910.951.864.957 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica 7 dello stato di previsione della spesa.


1. E' approvato in lire 8.268.465.797.372 in termini di competenza ed in lire 15.303.156.521.835 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1994 annesso alla presente legge (tabella n. 2).
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 30 aprile 1980, n. 25 e a quelle contenute nella presente legge.


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1994 annesso alla presente legge (tabella n. 3).


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1994 annesso alla presente legge (tabella n. 4).


1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1994, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n. 1 e n. 2 è autorizzata ai sensi del primo comma dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 141.040.459.285 con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 34.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate.
TITOLO III
Disposizioni diverse



1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, primo e secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate di natura non tributaria, per i quali la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia e l'importo delle singole pene pecuniarie, dovute alla Regione per violazione alle leggi regionali delle quali la giunta regionale è autorizzata a disporre il totale abbandono, sono stabiliti, per l'anno 1994, in lire 20.000.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la giunta regionale, è stabilito, per l'anno 1994, in lire 1.000 milioni.
2. Le disposizioni dell'articolo 88, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali.


1. Ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 13 e 31, fino all'importo massimo di lire 644.741.055.585 alle seguenti condizioni:
a) durata non superiore a 15 anni;
b) ammortamento a rate semestrali posticipate;
c) tasso di interesse non superiore al 10,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi.

2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 67, settimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.
4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.


1. Agli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1994, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.



1. Il termine fissato dall'articolo 79 della L.R. 3 maggio 1985, n. 26, per il rimborso da parte del consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, già consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, è protratto al 31 dicembre 1994.
2. E' parimenti protratto al 31 dicembre 1994 il termine per il rimborso, da parte dello stesso consorzio, dell'anticipazione concessa per effetto dell'articolo 10 della L.R. 21 dicembre 1984, n. 41, per far fronte alle spese di funzionamento.


1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e di successivi provvedimenti legislativi, si provvede, per l'anno 1994, sulla base della vigente normativa statale, ove non sia diversamente disposto con leggi della Regione.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1994, mediante atti deliberativi da trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonchè per le relative eventuali modificazioni.
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Comunità economica europea nonchè per la iscrizione delle relative spese.
3. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate negli stati previsione dell'entrata e della spesa del bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate ed il reimpiego delle correlative spese conseguenti a recuperi comunque disposti su erogazioni effettuate.


1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui all'articolo 100, settimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da trasmettersi al consiglio entro trenta giorni dall'adozione, l'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1994 esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1994, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
2. La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso atto deliberativo sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonchè gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.


1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
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5. ............................................................................................
6. La somma di lire 200 milioni, ricompresa nell'elenco G (opere varie) allegato al bilancio 1990, già assegnata al comune di Pesaro per la ristrutturazione del palazzo Mazzolari - Mosca si intende assegnata allo stesso comune per la ristrutturazione della sinagoga (cap. 2227224).

Nota relativa all'articolo 40
Il comma 1 modifica la denominazione del capitolo 3111112 dello stato di previsione della spesa, istituito con l.r. 27 dicembre 1993, n. 37.
Il comma 2 modifica il quarto comma dell'art. 57, l.r. 30 aprile 1980, n. 25.
Il comma 3 aggiunge un comma dopo il quarto comma dell'art. 57, l.r. 30 aprile 1980, n. 25.
Il comma 4 sostituisce il comma 3 dell'art. 1, l.r. 31 dicembre 1987, n. 44.
Il comma 5 sostituisce il secondo comma dell'art. 1, l.r. 14 marzo 1994, n. 8.



1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della L.R. 27 aprile 1990, n. 51, è approvato il piano programma delle iniziative culturali di particolare interesse regionale da attivare negli anni 1993, 1994 e 1995 (tabella C).
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. 27 aprile 1990, n. 51, è approvato l'elenco dei progetti per iniziative culturali da realizzare entro il 1994 nonchè le relative spese (tabella D).
3. I rapporti tra Regione e i soggetti che concorrono alla ideazione e realizzazione dei progetti sono regolati da apposita intesa o convenzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 della L.R. 27 aprile 1990, n. 51.
4. Al pagamento delle spese relative al comma 2 del presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo 4112101.
5. Relativamente al programma delle iniziative del 1995 si provvederà ad autorizzare il piano specifico e la relativa spesa con il bilancio 1995.


1. Gli stanziamenti, o quote di essi, già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 a carico dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nell'elenco 7 allegato alla presente legge, non impegnati entro i termini di chiusura dell'esercizio finanziario 1993, ai sensi dell'articolo 84 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono reiscritti nella competenza del bilancio per l'anno 1994, a carico dei capitoli compresi nell'elenco 7 in aggiunta alle somme iscritte a carico dei detti capitoli, quali ulteriori assegnazioni per l'anno 1994.
2. Le somme reiscritte per effetto del comma 1 nella competenza del bilancio per l'anno 1994 costituiscono economie di spesa in sede di chiusura dell'esercizio 1993; a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato amministrativo del detto esercizio e restano destinate alle finalità indicate nella denominazione dei capitoli a carico dei quali sono reiscritte, secondo le risultante dell'elenco 7.
3. Le autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni anteriori per le finalità indicate nei capitoli sui quali si sono verificate le economie di cui al comma 2, si intendono rinnovate per l'anno 1994 per importo pari a quelli delle somme reiscritte.
4. Restano in ogni caso valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non venute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 1993.


1. E' adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il bilancio pluriennale per il triennio 1994/1996 annesso alla presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.