Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 33
Titolo:Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.
Pubblicazione:( B.U. 22 agosto 1994, n. 82 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 7 dello Statuto, disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alle unità sanitarie locali in materia di medicina dello sport e di tutela delle attività sportive e di educazione sanitaria motoria sportiva quale strumento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, per favorire un efficace sviluppo psico-fisico della persona e per prevenire alterazioni e danni fisici connessi allo svolgimento di attività sportive.
2. Le prestazioni effettuate ai sensi e per gli effetti della presente legge sono regolamentate secondo le normative vigenti in materia di tickets sanitari.


1. Le unità sanitarie locali, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ai vari livelli formativi ricreativi e agonistici assicurando in particolare:
a) gli interventi di educazione sanitaria diretti a favorire e diffondere l'attività sportiva e motoria della popolazione come mezzo indispensabile di promozione, mantenimento e recupero della salute psico-fisica;
b) l'accertamento, anche periodico, e la certificazione di idoneità generica alle attività sportive svolte in forma non agonistica comprese quelle svolte in ambito scolastico;
c) l'accertamento, anche periodico, e la certificazione di idoneità generica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività fisiche sportive organizzate: dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, da società affiliate alle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L'accertamento e la certificazione di idoneità può riguardare anche soggetti che, indipendentemente dall'età, praticano o intendono praticare anche in forma non organizzata, attività a carattere motorio formativo o attività fisico ricreative;
d) l'accertamento, anche periodico, e la certificazione di idoneità specifica alle attività sportive svolte in forma agonistica;
e) l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico in occasione di manifestazioni o competizioni sportive;
f) il controllo anti-doping e il controllo di avvenuta vaccinazione antitetanica;
g) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca in campo medico-sportivo;
h) l'organizzazione degli interventi specialistici diretti alla riabilitazione, a seguito di traumi subiti nello svolgimento delle attività sportive.

2. La Regione promuove altresì corsi di formazione e aggiornamento professionale per massaggiatori sportivi.


1. Ai sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 1983, sono sottoposti al controllo sanitario per l'esercizio di attività sportive in forma non agonistica:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività para-scolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI o da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi della gioventù nelle fasi precedenti quella nazionale.

2. Sono sottoposti al controllo sanitario per l'esercizio di attività sportive in forma agonistica gli atleti riconosciuti tali ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
3. Per adempiere alle finalità della presente legge, le unità sanitarie locali garantiscono le funzioni di medicina dello sport nell'ambito del servizio igiene e sanità pubblica, avvalendosi:
a) di medici convenzionati, nei limiti delle convenzioni uniche;
b) di medici specialisti in medicina dello sport;
c) di medici in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;
d) di medici convenzionati addetti alle attività di medicina scolastica nel settore per la tutela dell'età infantile;
e) di medici specialisti in altre discipline, per i necessari accertamenti nell'ambito delle relative specialità.
La struttura operativa che provvede al controllo sanitario per l'esercizio delle attività sportive va collocata nell'ambito del poliambulatorio ove sono già organizzate le attività specialistiche di supporto alla medicina dello sport indicate nella lettera e).



1. La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è una certificazione medico legale e pertanto deve essere rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate o autorizzate dalla Regione, sentito il parere della USL competente. Competenti per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica sportiva sono:
a) l'USL di residenza dell'atleta. In casi particolari, da valutare singolarmente, può essere rilasciata dall'USL di appartenenza della società sportiva (domicilio provvisorio o per ragioni di tesseramento);
b) i centri di medicina dello sport del CONI il cui personale appartenente alla Federazione medico sportiva italiana si sia costituito in associazione;
c) il centro di medicina dello sport autorizzato dall'istituto superiore di educazione fisica;
d) le strutture private ritenute idonee ed autorizzate o convenzionate dalla giunta regionale che posseggano adeguate attrezzature applicando le stesse tariffe previste dalle strutture pubbliche.

2. Ai soggetti riconosciuti idonei, e in attesa di normative statali specifiche per l'espletamento di attività sportive non agonistiche, viene rilasciato un certificato di idoneità predisposto in triplice copia, conforme agli schemi approvati con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la cui validità è di durata annuale.
3. Una copia del certificato di idoneità è consegnata all'interessato, un'altra è inviata al servizio sanità della Regione, l'ultima copia unitamente alla documentazione sanitaria relativa agli eventuali accertamenti specialistici effettuati, deve essere conservata presso la struttura sanitaria che l'ha rilasciata e tenuta a disposizione per legittima richiesta.


1. E’ istituito il registro regionale delle idoneità sportive, nel quale sono registrate le certificazioni sanitarie sportive rilasciate ai sensi della presente legge.
2. Per ogni atleta è istituito il libretto sanitario sportivo.
3. Per ogni atleta di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni è istituito il “passaporto ematochimico” volto a monitorare in maniera sistematica e continuativa i valori ematici dell’atleta per una prevenzione efficace.
4. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la tenuta del registro indicato al comma 1, per l’istituzione del libretto sanitario indicato al comma 2 e del passaporto ematochimico di cui al comma 3.
5. La Regione assicura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di livelli essenziali di assistenza sanitaria, il rilascio gratuito della certificazione sanitaria di idoneità all’esercizio delle attività sportive agonistiche agli atleti dilettanti  di età inferiore a diciotto anni, agli atleti diversamente abili e agli studenti che partecipano ai giochi sportivi studenteschi.

Nota relativa all'articolo 4 bis
Aggiunto dall'art. 28, l.r. 2 aprile 2012, n. 5. Per l'attuazione della l.r. 5/2012 vedere le norme transitorie di cui all'art. 27 della predetta legge.


1. La Regione Marche effettua presso la USL capoluogo di provincia l'attività di controllo per eliminare l'assunzione di additivi, ed anche di sostanze nei limiti fissati dagli elenchi del CONI, tendenti a modificare la prestazione dell'atleta in maniera innaturale.
2. Nell'ambito della medicina dello sport, dipendente del servizio di igiene e sanità pubblica (ISP) delle USL, attraverso l'apposito ufficio, è svolta l'attività anti-doping come previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. La funzione di controllo di cui sopra potrà essere attivata anche su richiesta e segnalazione di singole federazioni sportive CONI o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che ne ravvisino la necessità od opportunità e potranno riguardare, nel rispetto delle norme vigenti, anche palestre pubbliche o private.
4. Il dirigente del servizio igiene e sanità dovrà:
a) effettuare, senza preavviso, sui campi di gara, di allenamento, nelle palestre pubbliche e private, il controllo e gli accertamenti necessari a rilevare l'eventuale assunzione da parte degli atleti di sostanze proibite di cui al comma 1;
b) provvedere ad effettuare nei laboratori pubblici e convenzionati di analisi le operazioni necessarie al rilevamento ed all'accertamento di cui al comma 1;
c) trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre otto giorni dal prelievo effettuato, i risultati delle analisi di laboratorio, alle competenti autorità sportive delle federazioni di appartenenza dell'atleta, e al CONI provinciale, regionale e nazionale, per eventuali provvedimenti previsti dalla giustizia sportiva ed eventualmente anche da quella ordinaria.

5. All'interno del servizio igiene e sanità pubblica, è costituita una speciale anagrafe ed un apposito modulario per gestire in maniera sistematica, attraverso una "banca dati", l'andamento dell'eventuale fenomeno di assunzione delle sostanze proibite di cui al comma 1.


1. Ai soggetti non riconosciuti idonei all'espletamento di attività sportiva agonistica e non agonistica viene rilasciato certificato di non idoneità in conformità al decreto ministeriale del 18 febbraio 1982.
2. In caso di esito negativo degli accertamenti sanitari volti a valutare l'idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, gli interessati possono proporre istanza di revisione alla commissione regionale prevista dall'articolo 6 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1982 entro trenta giorni.
La commissione dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

3. La Regione adotta per gli sportivi un libretto sanitario personale su cui sono trascritti annualmente gli esiti delle visite; in caso di esito negativo la motivazione non va iscritta sul libretto sanitario.


1. Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento e la partecipazione ad attività agonistiche, agli accertamenti e alle certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, conservando agli atti la relativa documentazione.
2. Gli enti organizzatori di manifestazioni sportive sono tenuti ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di pronto soccorso previsti dal regolamento delle federazioni sportive nazionali ed internazionali, anche se non espressamente contemplati dalle leggi.
3. Gli enti organizzatori sono tenuti a comunicare alle USL, servizio igiene e sanità, il calendario delle manifestazioni, perchè il servizio stesso possa predisporre eventuali controlli.

Art. 8

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Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.


1. La commissione regionale indicata dall'articolo 6 del decreto del ministero della sanità 18 febbraio 1982 concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica è nominata dalla giunta regionale.
2. La commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. La commissione ha sede presso il servizio sanità della giunta regionale e può riunirsi presso l'unità sanitaria locale.
4. Un funzionario della Regione assolve i compiti di segretario.
5. Ai componenti della commissione non appartenenti all'amministrazione regionale spetta il trattamento previsto dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Con la stessa deliberazione la giunta regionale può designare i componenti supplenti che partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento del titolare.
7. La commissione può chiedere alle strutture sanitarie pubbliche l'esecuzione di accertamenti strumentali e/o specialisti occorrenti, e avvalersi, in relazione ai singoli casi da esaminare, della partecipazione di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.


1. I centri di medicina dello sport devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 23/1984.
2. Il personale minimo richiesto in un centro di medicina dello sport è:
a) direttore sanitario;
b) medico specialista in medicina dello sport o libero docente nella disciplina;
c) personale amministrativo con compiti di segreteria.
Le figure di cui alle lettere a) e b) possono coincidere nella stessa persona.

3. Il direttore sanitario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all'albo professionale dei medici;
c) diploma di specializzazione o libera docenza nella disciplina di medicina dello sport.
Non può ricoprire lo stesso incarico in più di un presidio e deve garantire la propria presenza tutti i giorni di apertura al pubblico.
In caso di assenza o impedimento di più di sessanta giorni deve essere trasmessa tempestivamente alla Regione la dichiarazione di assunzione temporanea della funzione di direttore sanitario da parte di un altro sanitario che risulti in possesso dei requisiti previsti.
E' compito del direttore sanitario controllare la trasmissione dei certificati.

4. Nell'ambito del centro di medicina dello sport deve essere prevista la consulenza obbligatoriamente di specialisti in pneumologia e specialisti in cardiologia e di specialisti ogni volta che sia necessaria la loro opera e comunque secondo le esigenze degli atleti visitati.
5. Il personale medico che opera all'interno di detti centri non può operare allo stesso titolo in altro centro analogo sia pubblico che privato.


1. I centri di medicina dello sport debbono essere dotati delle attrezzature previste dalla allegata tabella.
2. La giunta regionale può integrare la dotazione prevista.


1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 100 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1994, mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 4221167 dello stato di previsione della spesa per il detto anno;
b) per gli anni successivi con le assegnazioni derivanti dal riparto del fondo sanitario nazionale.

4. Alla copertura delle spese derivanti dal funzionamento degli organismi di cui agli articoli 8 e 9 si provvede, per l'anno 1994, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 1340128, per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Allegati

TABELLA


CENTRI DI MEDICINA DELLO SPORT

DOTAZIONE ATTEZZATURE



  • Lettino per visita medica

  • Bilancia pesa persone munita di altimetro

  • Ottotipo luminoso

  • Tavole di Ishiara

  • Carrello con strumentario clinico (fonendo, misuratore pressione arteriosa a mercurio, martelletto per riflessi, centimetro, abbassalingua sterili, lampadina tascabile, matita dermografica)

  • Elettrocardiografo a tre canali

  • Sgabello per IRI (altezza variabile cm. 50/40/30)

  • Metronomo

  • Cronometro

  • Spirografo che consenta la determinazione di CVF, VEMS, indice di Tiffenau, MVV

  • Stick per esame urine

  • Cicloergometro per test da sforzo

  • Defibrillatore portatile

  • Misuratore di pressione arteriosa

  • Lettino di legno per ECG

  • Ambu con accessori

  • Scrivania, sedie

  • Complesso diagnostico con accessori d'uso per ORL e oculistica

  • Pannello altimetrico e misure antropometriche

  • Plicometro

  • Compassi per diametri ossei