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Atto:LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1995, n. 7
Titolo:

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

Pubblicazione:( B.U. 12 gennaio 1995, n. 2 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:

Ai sensi dello art. 34, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, fino alla data di adozione dei provvedimenti di attuazione derivanti dalle modifiche alla presente legge apportate dalla predetta l.r. 15/2011 continuano ad avere efficacia gli atti precedentemente adottati.
Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 2, commi 2, 4 e 7; artt. 3, 4, 5; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10, commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13, commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16, comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1, 2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1 e 6; art. 25, commi 2, 2 bis e 4; art. 26, commi 2 e 3; art. 26 bis, comma 1; art. 27 bis, comma 6; art. 28, commi 1, 3 e 8; art. 31, commi 1, 5 e 13; art. 32, commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34, commi 2, 3 bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi 1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu); art. 40, comma 6, di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.
In attuazione dell'art. 13 di questa legge sono stati emanati il r.r. 9 ottobre 1995, n. 41; il r.r. 23 marzo 2012, n. 3, e il r.r. 10 giugno 2019, n. 3.
In attuazione degli artt. 23 e 32 di questa legge é stato emanato il r.r. 12 gennaio 1996, n. 42.
In attuazione dell'art. 27 bis di questa legge é stato emanato il r.r. 23 marzo 2012, n. 3.
La Corte costituzionale, con sentenza 160/2020 e con ordinanza 314/2012, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Esercizio delle funzioni)
Art. 3 (Pianificazione faunistico-venatoria)
Art. 4 (Criteri e indirizzi regionali)
Art. 5 (Ambiti provinciali)
Art. 6
Art. 7 (Commissione tecnico-consultiva regionale)
Art. 7 bis (Osservatorio faunistico regionale)
TITOLO II Zone di protezione speciale della fauna
Art. 8 (Oasi di protezione)
Art. 9 (Zone di ripopolamento e cattura)
Art. 10 (Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale)
Art. 10 bis (Aree di rispetto)
Art. 11 (Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica)
Art. 12 (Procedura di costituzione delle aree di protezione speciale)
TITOLO III Strutture di iniziativa privata
Art. 13 (Aziende faunistico venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)
Art. 14 (Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale)
TITOLO IV Gestione programmata della caccia
Art. 15 (Ambiti territoriali di caccia)
Art. 16 (Iscrizione nell'ATC)
Art. 17 (Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia)
Art. 18 (Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia)
Art. 19 (Compiti dei comitati di gestione)
Art. 20 (Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli)
Art. 21 (Fondi sottratti alla gestione programmata della caccia)
TITOLO V Forme di controllo e di utilizzo della fauna diverse dall'attività venatoria
Art. 22 (Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico e per richiamo)
Art. 23 (Allevamenti)
Art. 24 (Attività di tassidermia e imbalsamazione)
Art. 25 (Controllo della fauna selvatica)
Art. 26 (Controllo sanitario della fauna)
Art. 26 bis (Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà)
TITOLO VI Esercizio dell'attività venatoria
Art. 27 (Esercizio venatorio)
Art. 27 bis (Gestione venatoria degli ungulati)
Art. 28 (Abilitazione all'esercizio venatorio)
Art. 29 (Tesserino di caccia)
Art. 30 (Calendario venatorio regionale)
Art. 31 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo)
Art. 31 bis (Appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio)
Art. 32 (Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento)
Art. 33 (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile)
Art. 34 (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria)
Art. 34 bis
Art. 35 (Tasse di concessione regionale)
Art. 36 (Vigilanza venatoria)
Art. 37 (Guardie venatorie volontarie ed ecologiche)
Art. 38 (Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie)
Art. 39 (Divieti e limitazioni)
Art. 40 (Sanzioni)
TITOLO VII Disposizioni finanziarie
Art. 41 (Ripartizione delle risorse)
Art. 42 (Autorizzazioni di spesa)
TITOLO VIII Disposizioni transitorie e finali
Art. 43 (Rapporto sull'attività di vigilanza)
Art. 44 (Rinvio ed abrogazione)
Art. 45 (Dichiarazione d'urgenza)

TITOLO I
Disposizioni generali



1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell'utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalle direttive comunitarie e dalle convenzioni internazionali.
2. La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto regionale, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi effettivo danno alle produzioni agricole.
4. E' obiettivo della programmazione regionale promuovere il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della regione, assicurando l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio e di degrado ambientale.
5. La Regione promuove la realizzazione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, faunistico-venatorio, allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'economia agricola montana e a sostegno del settore.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 18 luglio 2011, n. 15.


1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge.
2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province. In particolare la Provincia provvede:
a) alla protezione della fauna del proprio territorio;
b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica;
c) al controllo dell'attività gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15, dai concessionari delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica.

3. (Abrogato)
4. Le Province, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire la commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica di cui all'articolo 7.
5. Gli ATC provvedono alla gestione della fauna oggetto di caccia nel territorio di caccia programmata secondo le modalità di cui all'articolo 19.
6. (Abrogato)
7. In caso di inadempienze degli ATC nell'esercizio dei compiti di cui alla presente legge, la Provincia, previa diffida, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli ATC medesimi.

Nota relativa all'articolo 2
Prima sostituito dall'art. 2, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, poi così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 2, 4 e 7 di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è così ripartita:
a) una quota dal 20 al 30 per cento è destinata a istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, quali:
1) oasi di protezione faunistica;
2) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), la cui superficie complessiva non può occupare più del 50 per cento del territorio totale inibito alla caccia;
3) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può occupare più del 2 per cento del territorio precluso alla caccia;
4) zone di addestramento cani (ZAC) permanenti, la cui superficie complessiva non può interessare più del 2 per cento del territorio inibito alla caccia;
5) fondi chiusi e sottratti alla gestione programmata della caccia;
6) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
7) aree poste in divieto di caccia, per effetto di altre disposizioni, in cui è prevista un'effettiva azione di tutela e gestione della fauna selvatica;
8) zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
b) una quota fino al 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale e fino ad un massimo del 13 per cento di quello provinciale è destinata alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed a quelle agri-turistico-venatorie (AATV), di cui all'articolo 13.

2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV.
3. (Abrogato)
4. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validità. Fino all’entrata in vigore dei nuovi piani faunistici provinciali resta efficace la pianificazione provinciale preesistente.
5. (Abrogato)
6. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 3

Prima modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4, e poi sostituito dall'art. 3, l.r. 18 luglio 2011, n. 15. Così modificato dall'art. 1, l.r. 2 agosto 2013, n. 25, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
Ai sensi dell'art. 3, l.r. 7 novembre 2018, n. 44, i piani faunistico-venatori di questo articolo continuano ad applicarsi fino all'approvazione del piano faunistico regionale di cui all'articolo 4 di questa legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla l.r. 12 giugno 2007, n. 6, qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sui piani medesimi o sui singoli interventi ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).




1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l’approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell’articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. Con l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti:
a) le modalità di tutela della fauna selvatica nell'ambito di comprensori omogenei appositamente individuati, anche di dimensioni interprovinciali;
b) le attività finalizzate alla conoscenza delle risorse naturali e dei parametri ecologici riferiti alla fauna selvatica, con l'indicazione di modalità omogenee di indagine e gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e di quelle di particolare valore naturalistico;
c) i criteri per la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali degli istituti faunistici a livello regionale e provinciale;
d) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
e) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette dei siti della Rete Natura 2000 e della Rete ecologica regionale;
f) gli indirizzi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati;
g) gli indirizzi per la pianificazione e l'esecuzione degli interventi di gestione di competenza degli ambiti territoriali di caccia;
h) gli indirizzi per le attività svolte dall'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 7 bis;
i) i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria.

3. Nell'atto di cui al comma 1 è individuata la superficie di cui all'articolo 3. Tale atto è corredato da cartografie del territorio regionale che individuano, in particolare, i confini delle Province e dei Comuni, gli ATC e i comprensori faunistici omogenei, la viabilità, gli insediamenti infrastrutturali di origine antropica, le tipologie vegetazionali e le aree coltivate, nonché la carta regionale delle vocazioni faunistiche reali e potenziali. Le cartografie devono consentire la misurazione informatizzata delle predette tipologie di uso del suolo, rappresentando lo strumento unico di elaborazione cartografica riferita alla pianificazione territoriale ai fini faunistici nel periodo di vigenza dei criteri e degli indirizzi regionali.

Nota relativa all'articolo 4
Prima sostituito dall'art. 4, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, e poi così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale sono articolati per comprensori omogenei e contengono:
a) la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura;
b) la pianificazione territoriale dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, con indicazione della superficie massima ad essi assegnata, ripartita per ambiti territoriali di caccia e gli indirizzi gestionali;
c) gli indirizzi per la pianificazione territoriale e la gestione delle aree di rispetto;
d) la pianificazione territoriale delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini di presentazione delle domande di concessione;
e) la pianificazione territoriale delle zone di addestramento cani permanenti, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini e le modalità di presentazione delle domande di concessione;
f) la pianificazione territoriale delle zone temporanee per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
g) la pianificazione territoriale funzionale alla collocazione degli appostamenti fissi;
h) gli indirizzi per la realizzazione di interventi di tutela e miglioramento ambientale e di gestione delle pratiche agricole a fini faunistici, con indicazione dei relativi criteri atti a corrispondere un riconoscimento economico per la realizzazione degli stessi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati;
i) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 157/1992.

2. Il piano faunistico venatorio regionale è corredato, in base a quanto stabilito dai criteri regionali di cui all'articolo 4:
a) dalla valutazione di incidenza;
b) dalla valutazione ambientale strategica (VAS).


Nota relativa all'articolo 5
Prima sostituito dall'art. 5, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, poi così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.


Art. 6

................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. E' istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'articolo 5.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da:
a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;
b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
e) un rappresentante delle comunità montane comprese nel territorio;
f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 7
Prima modificato dall'art. 6, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, poi sostituito dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13. Così modificato dall'art. 6, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. E' istituito l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) quale organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di:
a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio;
b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna;
c) monitorare l'applicazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali;
d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste;
e) verificare l'entità e gli effetti del prelievo venatorio;
f) promuovere l'applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica;
g) esprimere pareri tecnici in campo faunistico e venatorio e sui piani di abbattimento selettivi ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
h) svolgere attività sperimentali finalizzate alla acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materie faunistiche e venatorie.

2. La Giunta regionale determina la composizione e le modalità organizzative e di funzionamento dell'OFR.
3. Nell’adozione dell’atto di cui al comma 2, la Giunta regionale assicura che l’OFR faccia capo alla struttura regionale competente, alla quale è assegnato personale tecnico adeguato.
3 bis. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’OFR può operare in collaborazione con l’Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l’Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all’articolo 25 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della regione, nonché può avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia.
4. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi e di un programma annuale stabiliti da un Comitato composto:
a) dall'assessore regionale con delega alla caccia, o da persona da lui delegata, che lo presiede;
b) (abrogata)
c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie regionali;
d) da tre rappresentanti designati dagli ATC della Regione;
e) da due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste regionali;
f) da due rappresentanti designati dalle associazioni agricole regionali;
g) da due rappresentanti designati dagli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali.

5. La Giunta regionale determina le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato.
6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. I componenti dell'OFR e del Comitato operano a titolo gratuito.

Nota relativa all'articolo 7 bis
Aggiunto dall'art. 7, l.r. 18 luglio 2011, n. 15. Così modificato dall'art. 1, l.r. 10 aprile 2012, n. 7; dall'art. 1, l.r. 23 dicembre 2013, n. 51, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
[ndr: al comma 5 è stata omessa la virgola tra "Comitato" e il punto in quanto erroneamente non soppressa dal predetto art. 1, l.r. 7/2012]
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

TITOLO II
Zone di protezione speciale della fauna



1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Esse sono costituite in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna selvatica, che si intende tutelare.
3. Nell'ambito delle oasi di protezione sono vietati l'esercizio venatorio, salvo quanto previsto dall'articolo 25.
4. Le oasi di protezione sono istituite dalle Province e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11, quando cessano, per modificazioni oggettive certificate dall'OFR sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità.
5. Alla gestione delle oasi di protezione, con particolare riguardo ai censimenti annuali, al ripristino dell'ambiente per gli scopi di cui al presente articolo ed alle catture temporanee a scopo scientifico, provvedono gli ambiti territoriali di caccia, che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni.
5 bis. La gestione delle oasi è affidata all’ATC sulla base di uno specifico piano di gestione, approvato dalla Regione. il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Regione un programma annuale delle attività, corredato dalla relazione descrittiva dell’attività svolta nell’anno precedente. La Regione, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma si intende approvato. La Regione svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali.
6. La Regione, sentito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; può altresì autorizzare la cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per l’eccessivo numero dei capi, turbino l’equilibrio biologico dell’ambiente.
7. La selvaggina catturata ai sensi del comma 6 viene destinata al ripopolamento dei territori depauperati.
8. Delle operazioni compiute si redige processo verbale che costituisce atto fornito di pubblica fede.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dagli artt. 8 e 34, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, e dall'art. 2, l.r. 10 aprile 2012, n. 7, e dall'art. 1, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 4, 5 e 6 di questo articolo sono trasferite alla Regione.



1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione.
2. Le ZRC sono istituite dalle Province, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali e dei piani faunistico-venatori provinciali, tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio. Nell'atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l'ATC nel quale sono indicate, in particolare, le attività relative al controllo e al contenimento dei predatori. Le ZRC sono istituite per cinque anni e sono soppresse quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, le ZRC sono automaticamente prorogate di due anni ogni due anni, fatta salva la manifestazione di dissenso comunicata per iscritto, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della zona stessa, dai proprietari o conduttori dei fondi che dispongono di una superficie territoriale pari almeno al 40 per cento dell'intera zona o, entro il predetto termine, su richiesta dell'ATC.
4. La gestione delle ZRC è affidata all'ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia. Nella gestione gli ATC possono avvalersi delle associazioni venatorie. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Provincia un programma annuale delle attività corredato dalla relazione descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente. La Provincia, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, nel caso ravvisi difformità dallo specifico piano di gestione approvato con l'atto di concessione della zona o in base agli indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma deve essere ritenuto approvato. La Provincia svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali. Nel caso in cui il soggetto gestore non rispetti l'esecuzione dei programmi gestionali, la Provincia, previa diffida, revoca la concessione.
5. Le operazioni di immissione e di cattura di fauna selvatica sono realizzate dal soggetto gestore, sotto la vigilanza del personale provinciale, nel rispetto del programma annuale di cui al comma 4.
6. Ciascuna ZRC deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L'immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa per assicurare una popolazione minima vitale.
7. L'attività di gestione di ogni ZRC deve essere realizzata anche in base alle indicazioni riportate negli specifici documenti tecnici dell'ISPRA.
8. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. La fauna catturata viene trasferita a cura dell'ATC in territori ove si ravvede l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione.
9. Nelle ZRC le Province, d'intesa con il soggetto gestore possono autorizzare prove cinofile, con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna.
10. Le Province provvedono all'attività di vigilanza nelle ZRC anche con la collaborazione del personale del soggetto gestore dell'ambito territoriale di caccia e delle guardie venatorie volontarie.
11. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle Province, sentiti gli ATC. I cacciatori residenti nell'ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via prioritaria.
12. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25.
13. Nel periodo di vigenza dei piani faunistico-venatori provinciali le ZRC possono essere istituite o restituite alla caccia programmata, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell'ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi.

Nota relativa all'articolo 9
Prima sostituito dall'art. 9, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, poi così modificato dall'art. 3, l.r. 10 aprile 2012, n. 7; dall'art. 1, l.r. 1 agosto 2012, n. 27, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalle Province anche su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all'atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli ATC. Qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità, i centri sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11.
2. Nel territorio dei centri devono essere realizzate attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di produzione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali gli stessi sono stati costituiti.
3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono realizzate dall'ATC, sulla base del programma di cui al comma 1, sotto la vigilanza della Provincia.
4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica devono essere effettuati almeno due censimenti annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo.
5. Nei centri di cui al comma 1 è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 10, l.r. 18 luglio 2011, n. 15.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1 e 3 di questo articolo, esercitate dalle Provine, sono trasferite alla Regione.



1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all'incremento della fauna selvatica stanziale, nonché all'adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento.
2. Gli ATC comunicano alla Regione la planimetria scala 1:10.000 riportante i confini dell'area e il programma di gestione e provvedono, nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione, alla tabellazione dei confini.
3. I confini possono essere vincolati per un periodo minimo di una stagione venatoria.
4. Nelle aree di rispetto gli ATC possono stabilire il divieto di caccia nei confronti di una o più specie, determinare particolari limitazioni al prelievo o all'esercizio di attività cinofila, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sono risarciti dagli ATC ai sensi dell'articolo 34.

Nota relativa all'articolo 10 bis
Aggiunto dall'art. 11, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, poi così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, sentito il parere delle comunità montane interessate, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, istituisce due zone di ricerca e sperimentazione faunistica in ogni provincia di dimensioni comprese tra 1.500 e 2.000 ettari, al fine di favorire studi sulla biologia della fauna selvatica, sul miglioramento delle tecniche di ambientamento e di incremento della fauna selvatica, in particolare di quella autoctona, e di favorire l'impiego di tecniche agricole idonee per la salvaguardia della fauna e per il ripristino degli habitat.
2. Per la gestione delle zone è istituito un comitato di gestione composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato che ne assume la presidenza;
b) (abrogata)
c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nella regione;
d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante regionale dell’ente nazionale cinofilia italiana;
f) un rappresentante indicato dall’università ricadente nella provincia o comunque nella regione;
g) il direttore dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o suo delegato.

3. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal comitato di cui al comma 2, per la gestione tecnico-amministrativa di ciascuna zona, le province possono istituire apposite commissioni di gestione nelle quali, qualora la zona stessa insista in territorio montano, deve essere assicurata la rappresentanza delle comunità montane.
4. L'istituzione delle zone di cui al comma 1, avviene con le procedure di cui all'articolo 12 e le province provvedono alle relative tabellazioni secondo le modalità determinate dalla giunta regionale.
5. Il provvedimento istituito indica il perimetro, l'estensione del territorio, la durata e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari dei conduttori dei fondi, nonchè le modalità straordinarie di tutela della selvaggina e delle attività agricole.
6. Ai fini della istituzione delle zone di cui al comma 1, la provincia, con la collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole, provvede ad acquisire il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nella zona, stipulando specifiche convenzioni riguardanti il rimborso delle spese, comprese quelle di vigilanza, e le eventuali indennità connesse con gli obblighi derivanti dall'attività di ricerca e di sperimentazione.
7. Per tutto il periodo della sperimentazione le zone di cui al presente articolo sono sottoposte al regime previsto dall'articolo 9 per le zone di ripopolamento e cattura.
8. Al termine della sperimentazione il territorio delle zone di cui al comma 1 è restituito alla caccia nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 12.
9. Nelle zone di cui al presente articolo si applicano le normative e gli incentivi previsti dal reg. 92/2078/CEE e successive modificazioni.
10. Nessun compenso è dovuto ai componenti del comitato di cui al comma 2.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11; dall'art. 34, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 3, 4 e 6 di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Le Province istituiscono le oasi di protezione faunistica, le ZRC ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio provinciale.
2. Con l'atto istitutivo le Province determinano il perimetro delle aree di protezione. Tale atto è notificato ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante:
a) deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati;
b) pubblicazione per estratto nel BUR;
c) affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito.
3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'atto istitutivo, sia presentata opposizione motivata, ai sensi dell'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l'area non può essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 5.
4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, le Province provvedono alla istituzione delle aree di cui al comma 1.
5. La Provincia può destinare ad altro uso, nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio, le aree che non siano state vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.
6. I piani faunistico-venatori provinciali determinano le aree di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
7. La Giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle aree di cui agli articoli 8, 9, 10, 10 bis e 11.
8. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, le Province possono costituire coattivamente oasi di protezione e ZRC sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.

Nota relativa all'articolo 12
Prima sostituito dall'art. 12, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, poi così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

TITOLO III
Strutture di iniziativa privata



1. Le province, su richiesta degli interessati e sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di territorio agro-silvo-pastorale stabilita all'articolo 3, comma 1, lettera b), autorizzano:
a) la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica;
b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola.
c) (Abrogata)

2. In mancanza di consenso da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, per motivate esigenze tecniche legate alla riproduzione ed all'irradiamento della fauna selvatica, le province possono includere coattivamente nel territorio delle aziende di cui al comma 1 porzioni di terreno per superfici non superiori al 10 per cento dell'estensione delle aziende stesse, stabilendo nel provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell'indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi, fermo restando la necessità del consenso dei proprietari per l'esecuzione di eventuali opere o interventi nei fondi di rispettiva pertinenza.
3. Coloro che richiedono la costituzione di aziende faunistico-venatorie debbono allegare alla comanda di autorizzazione un programma di conservazione e di ripristino ambientale.
4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio di cui all'articolo 30 ai titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati, secondo piani di assestamento e di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende ed approvati dalla provincia. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alla relative specie. Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria è vietata esclusivamente la caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati.
5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono possibili l'immissione e l'abbattimento, senza limitazione di capi, di fauna selvatica di allevamento per l'intera durata della stagione venatoria, nonché la gestione degli ungulati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27 bis.
6. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere di preferenza con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del consiglio.

7. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 può essere praticato nelle forme di cui all'articolo 27, indipendentemente dalla scelta effettuata dal cacciatore.
8. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono sottoposte a controllo da parte dell'amministrazione provinciale.
9. Il consiglio regionale determina con regolamento le modalità di costituzione e di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di nuova costituzione.
10. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie di nuova costituzione non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dagli artt. 13 e 34, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, e dall'art. 4, l.r. 10 aprile 2012, n. 7.
In attuazione di questo articolo sono stati emanati il r.r. 9 ottobre 1995, n. 41; il r.r. 23 marzo 2012, n. 3, e il r.r. 10 giugno 2019, n. 3.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1, 2, 4 e 8 di questo articolo sono trasferite alla Regione.



1. Le province autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
2. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.
3. La provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati di cui al comma 1; a tal fine la provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.
4. L'autorizzazione alla costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell'impresa agricola contravvenga alle norme di cui al presente articolo, nonchè alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.
5. In particolare, la revoca è disposta qualora il titolare dell'impresa agricola:
a) non rispetti il diritto di prelazione della provincia;
b) eserciti nel centro privato l'attività venatoria o ne consenta a terzi l'esercizio.

6. La provincia, prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, assegna all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 14, l.r. 18 luglio 2011, n. 15.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1, 3 e 6 di questo articolo sono trasferite alla Regione.

TITOLO IV
Gestione programmata della caccia



1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata.
2. La perimetrazione degli ATC è definita con la deliberazione di cui all'articolo 4. In ciascuna provincia sono istituiti al massimo due ATC, fatte salve le province di Fermo e Ascoli Piceno in cui è istituito almeno un ATC.
3. La perimetrazione può essere modificata a seguito di espressa richiesta degli ATC interessati territorialmente. La richiesta degli ATC deve essere accompagnata dal parere favorevole della maggioranza dei membri dell'assemblea degli ATC medesimi.
4. L'accesso all'ATC per l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e agli ungulati spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densità venatoria massima di cui al comma 6, l'accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari;
b) residenti nella provincia;
c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione;
d) residenti nella regione;
e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino.
5. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge. Per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 bis, i cittadini della Repubblica di San Marino sono ammessi all’esercizio dell’attività venatoria alle stesse condizioni previste per i residenti nella Regione Marche.
6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, sentiti gli ATC, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio agro-silvo-pastorale regionale.
7. Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse cinghiale, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC.

Nota relativa all'articolo 15
Modificato dall'art. 22, l.r. 11 maggio 1999, n. 7; dall'art. 22, l.r. 23 marzo 2000, n. 21, e dall'art. 9, l.r. 28 luglio 2009, n. 18. Poi sostituito dall'art. 15, l.r. 18 luglio 2011, n. 15. Così modificato dall'art. 2, l.r. 2 agosto 2013, n. 25, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione agli ATC.
2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine l'importo è maggiorato del 10 per cento se versato entro il 31 luglio e del 30 per cento se versato successivamente fatti salvi coloro che, nello stesso anno, conseguono l’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di pubblico esame sostenuto successivamente alla data del 30 giugno.
3. Per l’iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell’ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell’ATC accoglie le domande con le priorità previste dall’articolo 15, comma 4, e nel rispetto dell’ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Regione entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell’ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; il versamento effettuato oltre tale termine è incrementato del 30 per cento della quota prefissata. Alle stesse condizioni di pagamento sono ammessi anche i cacciatori che hanno presentato domanda dopo il 15 giugno, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita annualmente sulla base dell’indice di densità venatoria assegnato a ciascun ATC.
4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio nel caso di violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Provincia decide entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC. Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto a indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'ATC di residenza.
5. L'iscrizione ad ogni ATC, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15, comma 4, è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal comitato di gestione dell'ATC, in base al programma di attività che lo stesso intende realizzare. Tale quota non può essere inferiore ad euro 50,00. Per chi esercita la caccia d'appostamento fisso la quota non può essere inferiore ad euro 15,00. Gli ATC possono prevedere per accedere al prelievo, oltre al versamento della quota di iscrizione, anche forme di collaborazioni giornaliere volontarie per espletare attività di gestione faunistica. Tali collaborazioni possono essere compensate da una minor quota di iscrizione all'ATC rispetto a quella stabilita. L'ATC può inoltre prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell'ATC o della regione e in base all'opzione della forma di caccia effettuata dal cacciatore. In deroga a quanto previsto al comma 3, l’ATC può prevedere l’iscrizione giornaliera degli ospiti ammessi al prelievo del cinghiale ai sensi del regolamento previsto all’articolo 27 bis, subordinatamente al versamento di una quota stabilita annualmente dall’ATC stesso.
6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale. A tal fine la Giunta regionale determina, entro il 15 luglio di ciascun anno, il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche regolamentandone l'accesso secondo le priorità previste dal comma 4 dell'articolo 15.

Nota relativa all'articolo 16

Articolo modificato dall'art. 45, l.r. 5 maggio 1997, n. 28; dall'art. 40, l.r. 5 maggio 1998, n. 12; dall'art. 22, l.r. 11 maggio 1999, n. 7, e dall'art. 22, l.r. 23 marzo 2000, 21, quindi sostituito prima dall'art. 35, l.r. 7 maggio 2001, n.11, e poi dall'art. 16, l.r. 18 luglio 2011, n. 15. Così modificato dall'art. 2, l.r. 1 agosto 2012, n. 27; dall'art. 3, l.r. 2 agosto 2013, n. 25; dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13; dall'art. 2, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37; dall'art. 3, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2, e dall'art. 1, l.r. 7 novembre 2018, n. 44.
Ai sensi dell'art. 8, l.r. 27/2012, la quota di cui all'art. 2 della medesima legge si applica dalla stagione venatoria 2012/2013.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 4 di questo articolo, esercitata dalle Province, è trasferita alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.




01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.
1. Sono organi di ciascun ambito territoriale:
a) l'assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale cui sono iscritti i cacciatori, dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale e dei rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale;
b) il presidente;
c) il comitato di gestione;
d) il revisore unico.

2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a), sulla base di uno statuto tipo definito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. Lo statuto disciplina:
a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie;
b) le modalità per la elezione del presidente, la nomina dei componenti del comitato di gestione e del revisore unico;
c) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonchè le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.

4. I rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali.
4 bis. Gli organi degli ambiti territoriali di caccia rimangono in carica per cinque anni.

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 17, l.r. 18 luglio 2011, n. 15; dall'art. 2, l.r. 23 dicembre 2013, n. 51; dall'art. 1, l.r. 17 novembre 2014, n. 30, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. In ogni ambito territoriale di caccia è costituito un comitato preposto alla gestione dell'ambito medesimo.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del criteri e indirizzi regionali di cui all'articolo 4, nomina, per ciascun ambito territoriale, un comitato così composto:
a) (abrogata)
b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compreso nell'ambito stesso e un rappresentante delle comunità montane;
b bis) un rappresentante della Regione;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;
e) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche.
I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale di caccia.

3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia.
3 bis. Le cariche di Presidente e componente del Comitato di Gestione degli ATC sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia, di Assessore provinciale e di Consigliere provinciale.
4. Il comitato di gestione approva entro sessanta giorni dalla nomina il proprio statuto, sentiti i rappresentanti delle associazioni venatorie dei cacciatori, dei coltivatori e degli ambientalisti iscritti all'ambito.
5. (Abrogato)
6. In caso di inerzia o di gestione non rispondente alle necessità, il comitato di gestione dell'ambito è sostituito dalla provincia; in caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive, il componente il comitato decade ed è sostituito su designazione degli enti o associazioni di cui al comma 2.
7. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 35, l.r. 7 maggio 2001, n. 11; dall'art. 5, l.r. 10 aprile 2012, n. 7; dall'art. 34, l.r. 18 luglio 2011, n. 15; dall'art. 3, l.r. 23 dicembre 2013, n. 51; dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, e dall'art. 6, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
Ai sensi dell'art. 30, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, i comitati di gestione di cui al presente articolo, in carica alla data di entrata in vigore del comma 2 dell’art. 5, l.r. 10 aprile 2012, n. 7, cessano alla scadenza del mandato previsto dal comma 5 del presente articolo 18, così come vigente alla data di costituzione dei comitati medesimi. I comitati stessi sono rinnovati, anche in pendenza dell’approvazione dello statuto tipo di cui all’art. 17, comma 2, della presente legge, ai sensi dello statuto di ciascun ATC.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 6 di questo articolo, esercitata dalle Province, è trasferita alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, presentano alla Provincia un proprio piano quinquennale nel quale devono essere previsti:
a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalità gestionali;
b) le modalità di gestione faunistica del territorio di caccia programmata;
c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento ambientale e alla realizzazione di pratiche agricole favorevoli all'incremento della fauna.

2. La Provincia, a seguito di verifica della conformità del piano quinquennale dell'ATC con il piano faunistico-venatorio provinciale, approva il piano entro sessanta giorni dalla sua data di trasmissione.
3. I comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia, che può richiederne la revisione in caso di difformità.
4. I comitati direttivi degli ATC per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna.
5. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la commissione tecnica di cui all'articolo 7 per determinare uniformità degli interventi gestionali della fauna selvatica.
6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all'articolo 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;
c) il ripristino di zone umide e di fossati;
d) la differenziazione delle colture;
e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l'ambientamento della fauna selvatica.

7. L’organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede altresì, con risorse proprie, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nonché all’erogazione di contributi per interventi finalizzati alla prevenzione dei danni medesimi.
8. La Provincia verifica i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione.
9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio regionale.

Nota relativa all'articolo 19

Sostituito dall'art. 18, l.r. 18 luglio 2011, n. 15. Così modificato dall'art. 6, l.r. 10 aprile 2012, n. 7; dall'art. 4, l.r. 23 dicembre 2013, n. 51; dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13; dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37, e dall'art. 9, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.




1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi i contributi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 157/1992 ai proprietari o conduttori di terreni agricoli.
2. (Abrogato)
3. La giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2.
4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra gli ATC.

Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 19, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, e dall'art. 7, l.r. 10 aprile 2012, n. 7.


1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, richiesta motivata alla provincia, specificando anche l'eventuale durata del divieto stesso.
2. La provincia provvede entro i successivi sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, ed inoltre nei casi nei quali l'attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche, o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
3. Il divieto di esercitare l'attività venatoria opera anche nei confronti del proprietario o conduttore del fondo. Tale divieto decade al venir meno delle ragioni per le quali era stato richiesto. La decadenza è dichiarata dalla provincia.
4. La giunta regionale determina le modalità per la delimitazione dei confini dei fondi nei quali è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dei commi 1 e 2.
5. L'esercizio venatorio è vietato e chiunque nei fondi rustici chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20, nonchè da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.
6. I fondi chiusi devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla giunta regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi provvedono ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.
7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione destinata a protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
8. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigenti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione del seme fino alla data del raccolto, vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni, colture orticole e floreali a pieno campo. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione, individuati dalla giunta regionale su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
9. L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento o il pascolo del bestiame custodito allo stato brado o semibrado, purchè delimitati da muretti, recinzioni in rete o steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali, con almeno un numero di capi per ettaro pari a dieci se trattasi di ovini e caprini o a cinque capi se trattasi di bovini ed equini.

Nota relativa all'articolo 21
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1, 2 e 3 di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

TITOLO V
Forme di controllo e di utilizzo della fauna diverse dall'attività venatoria



1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare esclusivamente a scopo di studio e di ricerca scientifica gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche, nonchè i musei di storia naturale, a catturare ed utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli nonchè a prelevare le uova, nidi e piccoli nati.
2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia può inoltre, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, rilasciare autorizzazioni a svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico a coloro che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, e che abbiano superato il relativo esame finale.
3. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia, previo parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare gli ATC che ne facciano richiesta a gestire impianti finalizzati all'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo. La cessione ad uso di richiamo è consentita solo per gli esemplari appartenenti alle specie individuate dall'articolo 4, comma 4, della legge 157/1992 ed è gratuita. Gli esemplari eventualmente catturati appartenenti ad altre specie debbono essere inanellati ed immediatamente liberati.
4. La vendita di uccelli di richiamo provenienti da altre regioni o dall'estero è vietata se non si dimostra la lecita provenienza.
5. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 gli ATC utilizzano personale qualificato e valutato idoneo dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
6. La giunta regionale ai fini del soccorso, detenzione, terapia e successiva liberazione della fauna selvatica in libertà, si avvale di un centro di recupero adeguatamente attrezzato con ambulatorio veterinario sotto la diretta responsabilità di un veterinario di comprovata esperienza in materia di fauna selvatica avicola e mammiferi selvatici.
7. Chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati deve darne notizia all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto.

Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 8, l.r. 10 aprile 2012, n. 7; dall'art. 34, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi: di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale ovvero di richiamo.
2. Le province autorizzano l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cui al comma 1.
3. Il titolare di un'impresa agricola può impiantare ed esercitare gli allevamenti di cui al comma 1 dandone semplice comunicazione alla provincia competente, fermo restando l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento di cui al comma 4.
4. Con apposito regolamento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinate le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività cinotecniche nel rispetto delle norme di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349 e del decreto 28 gennaio 1994 del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. In particolare per gli allevamenti a scopo di richiamo vengono disciplinati, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili nonchè il loro uso in funzione di richiamo.
5. Le province, nell'ambito delle prescrizioni dettate con il regolamento di cui al comma 4 e ferme restando le competenze dell'ente nazionale per la cinofilia italiana, autorizzano l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cani da caccia.
6. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dagli artt. 20 e 34, l.r. 18 luglio 2011, n. 15.
In attuazione di questo articolo e dell'art. 32 di questa legge é stato emanato il r.r. 12 gennaio 1996, n. 42.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 2, 3 e 5 di questo articolo sono trasferite alla Regione.



1. L'amministrazione provinciale rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione previo parere della commissione tecnico-venatoria di cui all'articolo 7 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione.
2. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purchè catturata nel rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;
b) alla fauna esotica, purchè l'abbattimento e l'importazione o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette in base ad accordi internazionali;
c) alla fauna domestica.

3. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Devono essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.
4. All'atto della presentazione della istanza di autorizzazione, l'interessato è tenuto ad indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti.
5. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione un'etichetta inamovibile con l'indicazione del proprio nome, del numero di autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui al comma 3.
6. I proprietari o possessori di animali imbalsamati che non rientrino nell'elenco delle specie cacciabili, devono richiedere alla amministrazione provinciale competente, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la apposizione di un contrassegno inamovibile. L'amministrazione provinciale provvede, dietro rimborso delle spese, con personale qualificato entro il termine massimo di un anno.

Nota relativa all'articolo 24
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1 e 6 di questo articolo sono trasferite alla Regione.


1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamità.
2. Le province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento.
2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Provincia provvede al controllo della popolazione di cinghiali in sovrannumero autorizzando, sentito l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, anche forme di prelievo esercitate in forma collettiva, quali braccata e girata, anche in tutte le zone e nei periodi preclusi alla caccia. A tal fine la Provincia può avvalersi anche di coloro che abbiano conseguito l’abilitazione provinciale per esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva con priorità per i cacciatori residenti e dell’ATC interessata.
3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all'articolo 37, purchè in possesso della licenza di caccia, nonchè di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della provincia.
4. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.

Nota relativa all'articolo 25
Così modificato dall'art. 25, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37, e dall'art. 34, l.r. 18 luglio 2011, n. 15.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 2, 2 bis e 4 di questo articolo sono trasferite alla Regione.



1. La selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certificano che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni.
2. Chiunque rinvenga capi di selvaggina morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente ufficio caccia della provincia per i necessari accertamenti che può avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici o istituti universitari.
3. In caso di epizoozia, la provincia, sentito il servizio veterinario della unità sanitaria interessata, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.

Nota relativa all'articolo 26
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 2 e 3 di questo articolo sono trasferite alla Regione.


1. Le Province assicurano la cura e la riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà, in particolare di quella appartenente a specie protette. A tal fine, in ogni provincia è costituito un centro di recupero degli animali selvatici (CRAS).
2. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità di funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché le modalità operative concernenti la segnalazione e la consegna degli animali rinvenuti, feriti o debilitati, le attività di soccorso, la detenzione temporanea e la liberazione degli animali.

Nota relativa all'articolo 26 bis
Aggiunto dall'art. 21, l.r. 18 luglio 2011, n. 15.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 1 agosto 2016, n. 18 e ss.mm., le funzioni di cui al comma 1 di questo articolo, richiamato alla voce “Caccia” nella tabella allegata alla l.r. 3 aprile 2015, n. 13, continuano a essere esercitate dalle Province fino al 31 dicembre 2018.

TITOLO VI
Esercizio dell'attività venatoria



1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992, nonchè il vagare o il soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
2. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quelli di cui al comma 1 è vietato, a meno che avvenga per caso fortuito o forza maggiore.
3. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ogni titolare di licenza di caccia deve optare, in via esclusiva, per una delle seguenti forme di caccia:
a) vagante in zona alpi: coloro che optano per tale forma non sono ammessi all'esercizio venatorio nella regione, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 7;
b) da appostamento fisso;
c) altre forme consentite dalla legge.

4. L'opzione per la forma di caccia deve essere comunicata alla provincia di residenza al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e quando viene ripresa l'attività venatoria sospesa; entro il 30 giugno, di ogni anno, i cacciatori che intendono variare l'opzione già presentata devono darne comunicazione alla Regione.
5. La scelta della forma di caccia di cui alle lettere b) e c) del comma 3 consente di esercitare l'attività venatoria anche da appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e da appostamenti fissi senza richiami vivi appartenenti alle specie previste dalla legge 157/1992.
5 bis. (Abrogato)
5 ter. (Abrogato)
6. (Abrogato)
6 bis. I cacciatori che esercitano il prelievo degli ungulati in forma organizzata devono indossare il berretto e la casacca ad alta visibilità. E' consentito l'abbattimento del cinghiale in forma individuale con fucile ad anima liscia nelle aree non vocate alla presenza della specie medesima, individuate dal regolamento di cui all'articolo 27 bis e secondo le modalità di prelievo stabilite dal calendario venatorio regionale. Nelle stesse aree è consentito l'abbattimento occasionale del cinghiale senza l'ausilio del cane da seguita.
7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge, comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 157/92.
8. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio appartiene a colui che l'abbatte, ovvero a colui che l'abbia ferita o scovata, se non abbia abbandonato l'inseguimento.
9. Non costituisce esercizio venatorio la cattura con qualsiasi mezzo di fauna selvatica viva nei centri privati di produzione allo stato naturale di cui all'articolo 14.
10. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonchè di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali determinati ai sensi dell'articolo 12 della legge 157/1992.

Nota relativa all'articolo 27
Così modificato dall'art. 9, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; dall'art. 22, l.r. 18 luglio 2011, n. 15; dall'art. 9, l.r. 10 aprile 2012, n. 7; dall'art. 3, l.r. 1 agosto 2012, n. 27, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, fino all’entrata in vigore del regolamento regionale previsto dal presente articolo restano in vigore i regolamenti adottati dalle Province.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
La Corte costituzionale, con sentenza 116/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 22, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, che aveva aggiunto i commi 5 bis e 5 ter al presente articolo.



1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di cui all'articolo 4 e dai piani faunistici venatori di cui all'articolo 5.
2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, la disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
3. In particolare, con l'atto di cui al comma 2, sono stabiliti:
a) la pianificazione territoriale mediante l'individuazione della base minima territoriale di intervento finalizzata ad una razionale organizzazione e localizzazione dell'attività gestionale, compresi i prelievi;
b) le modalità di gestione e di prelievo;
c) l'attività di controllo;
d) l'attività di formazione finalizzata alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
e) le funzioni degli ATC.

4. (Abrogato)
5. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'OFR. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato nella forma della braccata e con il metodo della girata.
6. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento di ungulati sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione, approvati dalla Giunta regionale che si avvale della consulenza dell'ISPRA.
7. (Abrogato)
8. La Regione definisce specifici programmi operativi con le regioni confinanti per l'esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati.
9. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere che nella attività di gestione degli ungulati sia corrisposto un contributo da parte dei cacciatori commisurato alle spese di gestione e di organizzazione e a quelle relative alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale. Gli eventuali introiti sono destinati alle attività di gestione degli ungulati e per le attività di prevenzione e di risarcimento dei danni causati all'agricoltura, nei limiti individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7.

Nota relativa all'articolo 27 bis
Aggiunto dall'art. 23, l.r. 18 luglio 2011, n. 15. Così modificato dall'art. 10, l.r. 10 aprile 2012, n. 7; dall'art. 5, l.r. 23 dicembre 2013, n. 51, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
In attuazione del presente articolo è stato emanato il r.r. 23 marzo 2012, n. 3.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 6 di questo articolo è trasferita alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. L'esercizio venatorio in qualsiasi forma, compresa quella con l'arco e con il falco, è consentito solo a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblici esami davanti ad una commissione regionale.
2. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per la concessione della stessa in caso di revoca.
3. La provincia stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) elementi di zoologia e biologia della fauna selvatica, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) elementi di ecologia e principi di salvaguardia della natura e della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o inidoneità; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.
5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere nuovamente la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi.
6. Le prove d'esame di cui al comma 3 consistono in una prova scritta, mediante test a risposta multipla, e una prova orale, in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla giunta regionale e secondo un programma approvato dalla giunta medesima.
7. Ogni candidato è tenuto a versare alla provincia, quale rimborso spese di esame per l'abilitazione venatoria, un importo, fissato dalla provincia stessa, non superiore a lire 50.000 e comprensivo degli ausili didattici, nonchè del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione.
8. Le province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e informano sui contenuti della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante uso dell'arco e del falco.
10. E’ istituita una commissione regionale in ogni territorio in cui è presente un ufficio territoriale della struttura regionale competente in materia di caccia. Ogni commissione è nominata dalla Giunta regio-nale, dura in carica cinque anni, ed è composta da:
a) un funzionario regionale competente in materia faunistico venatoria, che ne assume la presidenza;
b) tre componenti, di cui almeno uno laureato in biologia o scienze naturali o scienze forestali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste;
c) quattro componenti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;
d) un dipendente della Regione con funzioni di segretario.
11. La commissione di cui al comma 1 è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.
12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla provincia nel cui territorio il candidato risiede, deve essere allegato certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato in conformità alle disposizioni vigenti, nonchè il certificato di residenza.
13. E’ incompatibile il ruolo di componente di commissione con quello di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale.

Nota relativa all'articolo 28
Così modificato dall'art. 24, l.r. 18 luglio 2011, n. 15; dall'art. 11, l.r. 10 aprile 2012, n. 7, e dall'art. 3, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1, 3 e 8 di questo articolo sono trasferite alla Regione.



1. I titolari di licenza di caccia che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale devono essere in possesso di apposito tesserino.
2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e deve indicare:
a) le generalità del titolare;
b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta fra quelle previste dall'articolo 27, comma 3;
c) l'ambito territoriale di caccia prescelto;
d) le specifiche norme stabilite con il calendario venatorio regionale.

3. Ai fini dell'esercizio della caccia da parte di residenti in altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare dal tesserino rilasciato dalla regione di residenza.
4. Il tesserino, su modello stabilito dalla giunta regionale in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio, è predisposto dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia ed è valido per una sola stagione venatoria.
5. Il tesserino è personale: non può essere rilasciato più di un tesserino intestato alla stessa persona.
5 bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.
6. In caso di deterioramento involontario o di smarrimento del tesserino, il comune di residenza ne rilascia un duplicato, previa esibizione di copia della denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia o del vecchio tesserino deteriorato, che deve essere ritiraro.
7. Ai fini del rilascio del tesserino ai cittadini della Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare la caccia nel territorio della regione, la giunta regionale provvede a trasmettere all'organo della Repubblica stessa competente in materia di caccia un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.
8. Entro il 15 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il numero complessivo dei tesserini rilasciati e all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino.
8 bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di caccia. L'ATC rilascia apposita ricevuta di riconsegna del tesserino di caccia. Entro il trenta aprile di ogni anno l'ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all'OFR l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
8 ter. Al cacciatore che non riconsegna il tesserino entro il termine di cui al comma 8 bis, è applicata una sanzione pari ad euro 50,00. Ai fini dell'applicazione della sanzione medesima, l'ATC trasmette alla Regione l'elenco dei cacciatori inadempienti.
8 quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello stabilito ai sensi del comma 4 e rilasciato dall'ATC. Le modalità relative alla riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 27 bis, comma 2.

Nota relativa all'articolo 29

Così modificato dall'art. 25, l.r. 18 luglio 2011, n. 15; dall'art. 12, l.r. 10 aprile 2012, n. 7; dall'art. 4, l.r. 1 agosto 2012, n. 27; dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, e dall'art. 2, l.r. 7 novembre 2018, n. 44
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.




1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e previo parere della competente commissione consiliare, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale.
2. Nel calendario venatorio regionale devono essere individuate in particolare:
a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
b) le giornate di caccia;
c) il carniere massimo giornaliero e l’eventuale carniere stagionale;
d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;
e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.

3. Ogni cacciatore può allenare e utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza, categoria, compresi i meticci.
3 bis. Il numero massimo dei cani che possono essere utilizzati per la caccia al cinghiale è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 27 bis.
3 ter. Nelle more della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 4, il calendario venatorio regionale può essere sottoposto alla procedura di Valutazione d’incidenza di cui al d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). In questo caso l’autorità competente all’effettuazione della Valutazione d’incidenza è la Regione in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 6/2007.

Nota relativa all'articolo 30
Prima modificato dall'art. 1, l.r. 5 gennaio 1995, n. 8; dall'art. 35, l.r. 7 maggio 2001, n. 11; dall'art. 5, l.r. 16 luglio 2007, n. 8; dall'art. 15, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, e dall'art. 9, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e poi sostituito dall'art. 26, l.r. 18 luglio 2011, n. 15. Così modificato dall'art. 13, l.r. 10 aprile 2012, n. 7; dall'art. 4, l.r. 2 agosto 2013, n. 25; dall'art. 11, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28; dall'art. 6, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 2, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43.
La Corte costituzionale, con sentenza 116/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 26, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, nella parte in cui, sostituendo il presente articolo, disponeva che il calendario venatorio regionale aveva validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale.



1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno o altro materiale esclusa la muratura con preparazione del sito, destinati all’esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L’appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. 34/1992 e non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché abbiano le seguenti dimensioni:
a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, di norma collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq;
b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario;
c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno principale collocato in prossimità dell’acqua, sugli argini di uno specchio d’acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare i 20 mq; eventuali capanni secondari non possono superare la superficie di 5 mq ciascuno.

2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m. 100 dagli stessi e di m. 150 se si spara in direzione dei medesimi.
3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelle ubicate al largo dei laghi e dei fiumi, purchè saldamente ancorate al fondale, destinate all'esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina abbattuta o ferita.
4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terraferma devono avere una stabile e definita occupazione di sito, con copertura d'acqua permanente durante tutto l'anno del suolo, salvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia e ha validità dalla data di concessione sino al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio provinciale, salvo revoca. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere corredata da planimetria catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini temporali, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno. Nel periodo autorizzativo non è consentito variare per più di due volte il sito di appostamento, né inoltrare richiesta per più di due volte di variazione dell'opzione di caccia in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, che deve essere comunque presentata non oltre il 30 giugno di ogni anno.
5 bis. L’autorizzazione di cui al comma 5, nelle more dell’approvazione del piano faunistico venatorio provinciale, ha validità annuale.
6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati, ai colombacci e quelli, di cui all'articolo 14, comma 12, legge 157/1992, senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica.
7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a m. 200 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica, nonchè dei parchi, riserve naturali e centri pubblici di produzione della selvaggina.
8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi sia per colombacci che per acquatici ad una distanza inferiore a metri 300. La distanza è misurata tra i capanni principali. Tale distanza è ridotta a metri 150 per appostamenti per piccola selvaggina posti a terra (nocetta) per i quali non è previsto l'impianto di capanni sussidiari. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita , entro un raggio di metri 200 dal capanno principale e metri 300 dal capanno principale per acquatici.
10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e piccola selvaggina a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici.
11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e richiami propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica cacciabile è consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5 bis. Oltre al titolare, possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza del medesimo. Tale limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica cacciabile.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai titolari dell'appostamento fisso già autorizzati per la stagione venatoria 1989/1990, o a coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano, ai familiari in linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l'attività, a coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. Nel caso vengano presentate più richieste di autorizzazione che interessano lo stesso sito, viene autorizzata la domanda presentata dal soggetto più anziano.
13. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento in una zona diversa, con il diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno dell'impedimento.
14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non può essere titolare di un appostamento fisso con l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili.
15. Il titolare dell'appostamento fisso di caccia autorizzato, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna e della flora, almeno nel raggio di m. 100 dall'impianto.
16. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino eccessive modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. E' considerato appostamento temporaneo anche il sostare dietro a riparo naturale, anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18.
17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 150 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta), a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per colombacci o acquatici , salvo quanto previsto dal comma 20.
18. L'appostamento fisso per colombacci o per acquatici può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari che sono posti ad una distanza massima di metri 75 dal capanno principale per colombacci e metri 100 per acquatici in prossimità di laghi, stagni, prati allagati.
19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci è limitato al periodo 1 ottobre-15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L'attività dell'appostamento può continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e può essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi.
20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l'una dall'altra che possono essere poste al limite della distanza di rispetto. L'apposizione delle tabelle ad una distanza inferiore di quella di cui ai commi 9 e 10 determina la corrispondente riduzione della distanza di rispetto.

Nota relativa all'articolo 31
Così modificato dall'art. 51, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31; dall'art. 22, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; dall'art. 18, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20; dall'art. 27, l.r. 18 luglio 2011, n. 15; dall'art. 14, l.r. 10 aprile 2012, n. 7; dall'art. 5, l.r. 1 agosto 2012, n. 27, e dall'art. 30, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.
Ai sensi dell'art. 18, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, la disposizione introdotta dalle modifiche apportate al presente articolo dal predetto art. 18 non si applica agli appostamenti precedentemente autorizzati nelle ultime cinque stagioni venatorie.
Ai sensi dell'art. 34, l.r. 18 luglio 2011, n. 15 , le disposizioni introdotte dalle modifiche apportate al comma 1 del presente articolo dalla predetta l.r. 15/2011 si applicano agli appostamenti fissi realizzati successivamente all'entrata in vigore della medesima legge.
Ai sensi dell'art. 21 bis, l.r. 10 aprile 2012, n. 7 (aggiunto dall'art. 9, l.r. 1 agosto 2012, n. 27), gli appostamenti fissi esistenti alla data di entrata in vigore della citata l.r. 7/2012 possono essere costituiti da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di metri 200.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1, 5 e 13 di questo articolo sono trasferite alla Regione.



1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia ai colombacci esistenti da almeno trenta anni, così come accertato dai servizi competenti, anche se non utilizzati nelle ultime cinque stagioni venatorie.
2. In deroga alle distanze indicate al comma 8 dell’articolo 31 la distanza degli appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 200 metri, misurati dal capanno principale.

Nota relativa all'articolo 31 bis
Aggiunto dall'art. 6, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili.
2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonchè il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. Per il prelievo da appostamento sia fisso che temporaneo il numero dei richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero.
3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 22, comma 3, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 31, comma 1, di detenere nell'esercizio dell'attività venatoria un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito detenere durante l'esercizio venatorio richiami vivi di cattura nel numero massimo complessivo di dieci unità. Qualora l'attività venatoria sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento, il numero massimo dei richiami vivi è raddoppiato. Per lo storno è consentito usare il numero massimo di dieci richiami per ogni cacciatore.
4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di legittimare la detenzione ed il possesso.
5. E' vietato l'uso di richiami vivi di cattura e feriti che non siano identificati mediante anello inamovibile fornito dalla provincia, numerato secondo le norme regionali, apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.
6. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto in caso di fuga accidentale o dietro consegna alla provincia del richiamo vivo o morto, munito di anellino.

Nota relativa all'articolo 32
Così modificato dall'art. 34, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, e dall'art. 6, l.r. 1 agosto 2012, n. 27.
In attuazione di questo articolo e dell'art. 23 di questa legge é stato emanato il r.r. 12 gennaio 1996, n. 42.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 2, 4, 5 e 6 di questo articolo sono trasferite alla Regione.



1. Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, in seguito ZAC, e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.
2. La superficie complessiva destinata all'istituto delle ZAC è stabilita dai piani faunistici-venatori provinciali e comunque nel rispetto di quanto indicato con i Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria. Le autorizzazioni concesse all'interno delle Aziende agrituristico-turistico-venatorie e Aziende faunistico venatorie non concorrono al raggiungimento delle citate superfici.
2 bis. Per l’istituzione delle ZAC è necessaria l’autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati. Nel territorio delle ZAC possono essere incluse coattivamente porzioni di terreno senza danno alle colture agricole presenti per superfici non superiori al 25 per cento delle zone medesime. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di pagamento dell’indennità da corrispondere ai proprietari e ai conduttori dei terreni inclusi in maniera coattiva. L’indennità è a carico del soggetto gestore della ZAC.
2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano alle prove e alle gare cinofile di carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall’ente nazionale cinofilia italiana.
3. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.
4. Nelle ZAC in cui è previsto l' abbattimento deve essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento.
5. La Provincia, all'interno delle ZAC, può effettuare il controllo ai sensi dell'articolo 25.
6. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i criteri e le modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle ZAC.

Nota relativa all'articolo 33
Prima modificato dall'art. 28, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, e poi sostituito dall'art. 15, l.r. 10 aprile 2012, n. 7. Così modificato dall'art. 5, l.r. 2 agosto 2013, n. 25, e dall'art. 6, l.r. 23 dicembre 2013, n. 51.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1 e 5 di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.



1. Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nel­le zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riprodu­zione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata. La Giunta regionale approva un regolamento unico che disciplina in maniera omogenea la materia.
2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle zone per l’addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.
3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia o al concessionario.
3 bis. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Fondo regionale per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte le somme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvolti in incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n.17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi).
3 ter. Sono esclusi dall’indennizzo di cui al comma 3 bis gli incidenti avvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali).
3 quater. La Giunta regionale determina le condizioni, i criteri e le modalità per accedere all’indennizzo di cui al comma 3 bis. Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell’interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni.
3 quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli, valutati in euro 800.000,00 per l’anno 2018, si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa.
3 sexies. Le disposizioni introdotte dai commi da 3 bis a 3 quater si applicano agli incidenti avvenuti a far data dal 1° gennaio 2016.

Nota relativa all'articolo 34
Prima modificato dall'art. 29, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29; dall'art. 29, l.r. 18 luglio 2011, n. 15; dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2012, n. 7, e dall'art. 7, l.r. 23 dicembre 2013, n. 51. Poi sostituito dall'art. 4, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37. Così modificato dall'art. 9, l.r. 29 dicembre 2017, n. 39, e dall'art. 9, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43.
In attuazione del presente articolo è stato emanato il r.r. 13 marzo 2013, n. 1, e il r.r. 10 giugno 2019, n. 3.
[ndr: si è fatto iniziare il periodo del comma 3 con la lettera maiuscola in quanto erroneamente non prevista nella modifica di cui al predetto art. 16, l.r. 7/2012].
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 2, 3 bis e 6 di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.
Ai sensi dell'art. 8, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37, questo articolo, come modificato dall'art. 4 della medesima legge, produce i propri effetti dal 1° gennaio 2016.


Art. 34 bis

............................................................................


Nota relativa all'articolo 34 bis
Aggiunto dall'art. 15, l.r. 29 luglio 2008, n. 25. Prima modificato dall'art. 17, l.r. 10 aprile 2012, n. 7, poi abrogato dall'art. 11, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28.
Ai sensi del comma 10 dell'art. 11, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, l'abrogazione di questo articolo decorre dal 1° gennaio 2016. Da tale data e fino all’adozione delle deliberazioni di cui all’art. 3, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, il fondo di cui all’art. 41 della presente legge è ripartito nel modo seguente:
a) 35 per cento alla Regione, per i compiti previsti dalla presente legge;
b) 17,5 per cento alle Province per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all’articolo 29 della l.r. 7/1995;
c) 7 per cento agli ambiti territoriali di caccia (ATC) destinato alla concessione dei contributi di cui all’art. 20 della presente legge;
d) 35 per cento alle Province e agli ATC per la prevenzione e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all’art. 34 della presente legge;
e) 3,5 per cento agli ATC per le spese sostenute per l’esercizio delle altre funzioni previste dalla presente legge;
f) 2 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione.



1. Sono soggetti a tassa di concessione regionale, all'atto del rilascio o del rinnovo:
a) l'autorizzazione all'esercizio di appostamento fisso;
b) l'autorizzazione all'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;
c) l'autorizzazione all'esercizio di centri privati di riproduzione della fauna selvatica;
d) l'abilitazione venatoria.

2. Le tasse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono dovute nella misura fissata rispettivamente dalle voci n. 15, n. 16.1 e n. 16.2 della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
3. La tassa di cui al comma 1, lettera d), relativa alla voce n. 17, lettere a), b) e c) della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
4. La tassa di cui al comma 1, lettera a), qualora l'appostamento sia utilizzato per la caccia al colombaccio ed ai palmipedi e trampolieri e sia costituito da uno o più capanni sussidiari in aggiunta al capanno principale, è dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati.
5. La tassa per il rinnovo della abilitazione venatoria non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno di riferimento, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.
6. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata inoltre al cacciatore che, rinunciando all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia, rinunci anche all'attività venatoria.
 6 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 non è dovuta per l'anno di conseguimento dell'abilitazione e per i successivi due anni.
7. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 35
Così modificato dall'art. 18, l.r. 10 aprile 2012, n. 7, e dall'art. 6, l.r. 30 dicembre 2022, n. 31.
Ai sensi dell'art. 7, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 di questo articolo non è dovuta per il primo anno successivo al rilascio dell’abilitazione.
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 8, l.r. 31 dicembre 2021, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 di questo articolo non è dovuta per i primi due anni successivi al rilascio dell'abilitazione. Tale disposizione si applica fino al 31 dicembre 2024.



1. La vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia faunistico-venatoria è affidata:
a) agli agenti venatori dipendenti dalle province, che devono espletare tale servizio con almeno un agente dipendente ogni tremila ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dai competenti organi statali alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è affidata, altresì, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; è affidata altresì alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della L.R. 19 luglio 1992, n. 29.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Agli agenti venatori pubblici con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Per le guardie venatorie volontarie tale divieto è limitato al tempo in cui vengono esercitate le funzioni.
5. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.

Nota relativa all'articolo 36
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 5 di questo articolo è trasferita alla Regione.


1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle province, previo superamento di un apposito esame.
2. La commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 è nominata dalla provincia ed è composta da:
a) (abrogata)
b) un funzionario della Regione;
c) un esperto scelto tra i docenti del corso di preparazione e aggiornamento di cui all'articolo 38;
d) due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute operanti nella provincia;
e) due rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
f) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale;
g) un rappresentante dell'ente nazionale cinofilia italiana.

3. La commissione di cui al comma 2 è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Ai componenti la commissione non è dovuta alcuna indennità.
5. La giunta regionale stabilisce le materie oggetto di esame e determina le modalità di ammissione all'esame stesso, nonchè la procedura del suo svolgimento.
6. I cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, a norma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della legge 157/1992, non sono soggetti all'esame di idoneità di cui al comma 1 ed acquisiscono anche la qualifica di guardia ecologica, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 29/1992.
7. Le Province svolgono corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie quando ne rilevino l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore. Ai corsi sono tenuti a partecipare, per almeno i due terzi delle lezioni, le guardie venatorie volontarie già abilitate; a quelli svolti dalle province sono tenuti a partecipare gli agenti venatori dipendenti dalla provincia stessa.

Nota relativa all'articolo 37
Così modificato dall'art. 30, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1 e 7 di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Le Province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Gli stessi corsi possono essere organizzati dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale previa autorizzazione della Provincia.

Nota relativa all'articolo 38
Così sostituito dall'art. 31, l.r. 18 luglio 2011, n. 15.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo, esercitata dalle Province, è trasferita alla Regione.



1. E' vietato:
a) cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali;
c) cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, individuate con atto della giunta regionale, sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
d) cacciare ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispodente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e impianti fotovoltaici; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) trasportare, all'interno di centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed inserite nella custodia. L'attraversamento delle zone di divieto di cui alla lettera e) è consentito con armi da fuoco scariche;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni adottate dalla Giunta regionale. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purchè non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio, entro un massimo di mt. 50 dalle relative rive o argini;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 22, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32, comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali, e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, esclusa la civetta meccanica, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca quando il possessore le circondi con tabelle esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) esercitare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33;
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus), salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione;
cc) commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti, salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione e quelli già posseduti e denunciati dalle province fino al loro esaurimento;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte a specifici ambiti territoriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 635 del Codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste della presente legge, e della fauna selvatica lecitamente abbattuta;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio;
gg) cacciare in tutti i valichi montani indicati nei calendari venatori ed interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna individuate dalla Regione, su segnalazione dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per una distanza di mille metri dagli stessi;
hh) ricorrere a forme di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici;
ii) utilizzare per l'esercizio venatorio armi e mezzi non rientranti fra quelli ammessi dall'articolo 13 della legge 157/1992;
ll) cacciare in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione previsti dall'articolo 15, comma 7, della legge 157/1992, nonchè in quelli individuati ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
mm) cacciare nei fondi chiusi da muro, rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00;
nn) cacciare nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado, secondo quanto stabilito all'articolo 21, comma 9;
oo) immettere o liberare fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle specie da immettere;
pp) immettere o liberare fauna selvatica nel territorio regionale fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 23 della presente legge;
qq) effettuare la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
rr) usare, durante l'esercizio venatorio, un numero di cani superiore a quello previsto dall'articolo 30, comma 11;
ss) usare petardi o attrezzi similari per scovare fauna selvatica;
tt) recare disturbo alla fauna selvatica al fine di provocare la fuoriuscita per scopi venatori da ambiti in cui è vietata la caccia;
uu) usare fonti luminose per la ricerca dalla fauna selvatica durante le ore notturne, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla provincia competente per territorio;
vv) addestrare, condurre cani liberi o lasciarli incustoditi al di fuori delle zone e dei tempi consentiti dalla presente legge, fatta eccezione per cani da pastore al seguito del bestiame;
zz) abbandonare bossoli di cartucce durante l'esercizio venatorio.


Nota relativa all'articolo 39
Così modificato dagli artt. 32 e 34, l.r. 18 luglio 2011, n. 15; dall'art. 19, l.r. 10 aprile 2012, n. 7; dall'art. 7, l.r. 1 agosto 2012, n. 27; dall'art. 2, l.r. 17 novembre 2014, n. 30, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1, lett. uu), di questo articolo è trasferita alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, per le violazioni della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 100,00 a euro 600,00 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle;
b) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f);
c) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g);
d) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h);
e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i);
f) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera l);
g) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere m) ed n);
h) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera o);
i) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera u); in caso di recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, è prevista altresì la sospensione del tesserino di cui all'articolo 29 per un periodo da uno a tre anni;
l) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere v) e z);
m) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera cc);
n) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ee);
o) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera gg);
p) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ii);
q) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera mm);
r) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera nn);
s) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera rr) e lettera vv);
t) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ss);
u) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera tt);
v) l'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00 per ogni capo rinvenuto;
z) la violazione di ogni altro obbligo previsto dall'articolo 24 o dalle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 7,50 a euro 75,00 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.
2. Per le violazioni di cui all'articolo 24, a norma dell'articolo 30, comma 2, legge 157/1992, si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.
3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi e nel calendario venatorio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.
4. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.
5. Nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 32 della legge 157/1992, è prevista la sospensione o la revoca della licenza di fucile per uso di caccia, è disposta altresì, per un periodo di pari durata, la sospensione del tesserino.
6. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla legge 157/1992 si osservano le procedure contemplate nella L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

Nota relativa all'articolo 40
Così modificato dall'art. 20, l.r. 10 aprile 2012, n. 7.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 6 di questo articolo è trasferita alla Regione.

TITOLO VII
Disposizioni finanziarie



1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale il cui ammontare è pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
2. (Abrogato)
3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito secondo le seguenti modalità:
a) 32 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;
b) (abrogata)
c) 14 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20;
d) 50 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia;
e) (abrogata)
f) 4 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione.

4. I criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 41
Prima modificato dall'art. 33, l.r. 18 luglio 2011, n. 15, e poi sostituito dall'art. 21, l.r. 10 aprile 2012, n. 7. Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13; dall'art. 11, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28; dall'art. 5, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37; e dall'art. 3, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2, e dall'art. 2, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43.
[ndr: si è sostituito il punto e virgola alla fine della lettera f) del comma 3 con il punto in quanto erroneamente non previsto nella modifica di cui al predetto art. 21, l.r. 7/2012]
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
Ai sensi del comma 10 dell'art. 11, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, l'abrogazione del comma 2 di questo articolo decorre dal 1° gennaio 2016. Da tale data e fino all’adozione delle deliberazioni di cui all’art. 3, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, il fondo di cui all’art. 41 della presente legge è ripartito nel modo seguente:
a) 35 per cento alla Regione, per i compiti previsti dalla presente legge;
b) 17,5 per cento alle Province per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all’articolo 29 della l.r. 7/1995;
c) 7 per cento agli ambiti territoriali di caccia (ATC) destinato alla concessione dei contributi di cui all’art. 20 della presente legge;
d) 35 per cento alle Province e agli ATC per la prevenzione e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all’art. 34 della presente legge;
e) 3,5 per cento agli ATC per le spese sostenute per l’esercizio delle altre funzioni previste dalla presente legge;
f) 2 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 11, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, le disposizioni del presente articolo come modificato dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del predetto art. 11, si applicano dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi della l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Il testo del comma 3 del presente articolo prima delle modifiche apportate dall'art. 11, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, è il seguente: "3. La restante quota pari al 70 per cento del fondo di cui al comma 1 è ripartita secondo le seguenti modalità:
a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all’articolo 29;
b) Una quota pari al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata all'indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale di cui all'articolo 34 bis;
c) 10 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20;
d) 45 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34;
e) 5 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per le spese sostenute per l'esercizio delle altre funzioni previste dalla presente legge;
f) 3 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione".
Ai sensi dell'art. 8, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37, questo articolo, come modificato dall'art. 5 della medesima legge, produce i propri effetti dal 1° gennaio 2016.



1. I proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria affluiscono al capitolo del bilancio regionale 1001003, già istituito nello stato di previsione delle entrate, al titolo I, categoria I, così modificato "proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria" e, per gli anni successivi, al capitolo corrispondente.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate di cui al comma precedente.
3. La legge di bilancio determina annualmente l'entità delle seguenti spese a carattere continuativo previste nella presente legge:
a) spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, per attività tecniche di ricerca in materia di caccia previste dalla presente legge e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione di cui all'articolo 2, comma 2;
b) (abrogata)
c) concessione di contributi alle associazioni venatorie per organizzazione di interventi in materia di gestione faunistica e per la realizzazione di convegni e seminari in materia di caccia di cui all'articolo 35, comma 5.


Nota relativa all'articolo 42
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali



1. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, ai fini di cui all'articolo 33 della legge 157/1992, una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito, nonchè un prospetto riepilogativo delle sanzioni applicate.


1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 11 e 34 della L.R. 8/1983 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 23.
2. Trascorso tale termine, l'autorizzazione a suo tempo rilasciata decade di diritto.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento concernente l'istituzione e la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie di cui all'articolo 13, continuano ad operare le disposizioni contenute nel regolamento regionale 12 aprile 1984, n. 15.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme della legge 157/1992, le disposizioni di esecuzione delle convenzioni internazionali e le norme comunitarie vigenti.
5. Quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 15, dal comma 5 dell'articolo 16 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1996/1997; quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 27 ha effetto con l'inizio della stagione venatoria 1995/1996.
6. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 44
Il comma 6 abroga la l.r. 29 marzo 1983, n. 8, e successive modificazioni.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.