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Atto:LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 15
Titolo:Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 febbraio 1995, n. 17)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. La Regione provvede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie mediante emissione di ruolo, in conformitŕ alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. La tipologia di riscossione coattiva applica-bile alle singole categorie di entrate č determinata con deliberazione della Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 1
Cosě sostituito dall'art. 38, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.
Ai sensi dell'art. 38, l.r. 14/2007, fino all’adozione della deliberazione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 602/1973.


Art. 2

1. (Abrogato)
2. Per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle relative sanzioni, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall’articolo 25 del d.p.r. 602/1973.

Nota relativa all'articolo 2
Prima sostituito dall'art. 38, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14, poi modificato dall'art. 20, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.
Ai sensi dell'art. 38, l.r. 14/2007, il comma 2 si applica anche alle riscossioni mediante ruolo in corso alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 14/2007.


Art. 3

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Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 38, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.