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Atto:LEGGE REGIONALE 13 marzo 1995, n. 23
Titolo:Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.
Pubblicazione:( B.U. 16 marzo 1995, n. 20 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:

Ai sensi dell'art. 9, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la misura degli assegni vitalizi di cui alla presente legge e' rideterminata sulla base della indennita' mensile di carica erogata ai consiglieri regionali nel mese di dicembre 2005; gli importi degli assegni vitalizi cosi rideterminati resteranno invariati fino al riassorbimento degli aumenti, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2006, nella misura del 10 per cento.
Ai sensi dell'art. 22, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, a decorrere dal 1 gennaio 2011 la misura della diaria mensile da corrispondere ai consiglieri regionali a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, dell'indennita' di funzione e dell'indennita' di carica, resta determinata nell'ammontare in vigore al 31 dicembre 2010. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale provvedono alla loro eventuale riduzione nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 4 ter della presente legge, secondo i criteri ivi indicati.
Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, vedi l'art. 7 della medesima l.r. 27/2011.
Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, vedi l'art. 12 della medesima l.r. 42/2012.
Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, vedi art. 15 della medesima l.r. 34/2014.
Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 30 maggio 2019, n. 14, vedi art. 7 della medesima l.r. 14/2019.


Sommario


Art. 1 (Trattamento economico dei consiglieri regionali)
Art. 1 bis (Consiglieri con disabilità fisiche o sensoriali)
CAPO I Indennità di carica e indennità di funzione
Art. 2 (Indennità di carica)
Art. 2 bis (Divieto di cumulo)
Art. 3 (Trattenute sull’indennità di carica)
Art. 4 (Indennità di funzione)
Art. 4 bis (Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere)
Art. 4 ter (Ammontare massimo degli emolumenti)
CAPO II Rimborso spese e assicurazione obbligatoria
Art. 5 (Rimborsi spese per missione)
Art. 6 (Rimborsi spese per l’esercizio del mandato)
Art. 7 (Assicurazioni)
Art. 7 bis
CAPO II bis (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)
Art. 7 ter (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)
CAPO III Indennita' di fine mandato e assegno vitalizio
Art. 8 (Indennità di fine mandato)
Art. 8 bis (Anticipazione dell'indennità di fine mandato)
Art. 9 (Assegno vitalizio)
Art. 10 (Misura dell'assegno vitalizio)
Art. 11 (Decorrenza dell'assegno vitalizio)
Art. 12 (Consiglieri inabili al lavoro)
Art. 13 (Accertamento dell'inabilità permanente)
Art. 14 (Contributi volontari e restituzione dei contributi versati)
Art. 15 (Sospensione dell'assegno vitalizio)
Art. 16 (Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'articolo 3)
Art. 17 (Prescrizione e casi di esclusione del diritto all’assegno vitalizio e di reversibilità)
Art. 17 bis (Pubblicazione e obbligo di trasparenza)
CAPO IV Collocamento in aspettativa di dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale e sospensione dalla carica di consigliere
Art. 18 (Collocamento in aspettativa)
Art. 19 (Opzione sul trattamento economico)
Art. 20 (Sospensione degli emolumenti e corresponsione di assegno ridotto)
CAPO V Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazione
Art. 21 (Soppressione del fondo)
Art. 22 (Norme transitorie)
Art. 23 (Norme finanziarie)
Art. 24 (Abrogazioni)
Art. 25 (Dichiarazione d'urgenza)



1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica;
b) indennità di funzione;
c) rimborso spese per l’esercizio del mandato;
d) indennità di fine mandato e trattamento previdenziale su base contributiva;
e) per i consiglieri eletti fino alla IX legislatura regionale, assegno vitalizio.
2. Il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, risultante dall’applicazione della presente legge non può comunque superare gli importi stabiliti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; in caso di superamento si procede alla decurtazione della parte fissa del rimborso spese per l’esercizio del mandato di cui al comma 1 dell’articolo 6 per un importo corrispondente alla quota di superamento.
3. Il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali è onnicomprensivo e assorbe ogni altro beneficio già previsto a titolo particolare dalla normativa vigente. Sono fatte salve le disposizioni previste all’articolo 7 nonché le dotazioni di servizi informativi e tecnologici necessari all’espletamento del mandato definiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Nota relativa all'articolo 1
Prima modificato dall'art. 1, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, e poi sostituito dall'art. 1, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e dall'art. 1, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. 42/2012, fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 12, ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto il trattamento economico risultante dalle disposizioni vigenti in data anteriore all’entrata in vigore della predetta legge. Ove quest’ultimo superi i limiti indicati al comma 2 dell’articolo 1 della presente legge, così come modificato dall’art. 1, l.r. 42/2012, al rimborso forfettario delle spese di trasporto di cui all’art. 6, comma 3, della presente legge, nel testo vigente in data anteriore all’entrata in vigore della citata legge n. 42, viene provvisoriamente applicata una riduzione per un importo corrispondente a tale esubero.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 di questo articolo, come sostituito dall’art. 1 della predetta legge, si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale. Il testo precedente era così formulato:
"Art. 1 (Trattamento economico dei consiglieri regionali)
1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica;
b) indennità di funzione;
c) rimborso spese per l’esercizio del mandato;
d) indennità di fine mandato e, fino al termine della IX legislatura regionale, assegno vitalizio.
2. In applicazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali, risultante dalle lettere a), b) e c) del comma 1, non può superare su base mensile:
a) euro 11.100,00 per i compensi indicati nelle lettere a) e c) del comma 1;
b) euro 13.800,00 per i compensi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 relativi al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;
c) un trattamento economico compreso tra quello indicato alla lettera a) e quello indicato alla lettera b) per gli assessori ed i consiglieri regionali che ricoprono altri incarichi di funzione.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, gli importi di cui al comma 2 sono omnicomprensivi e assorbono ogni altro beneficio già previsto a titolo particolare dalla normativa vigente.
4. La misura delle indennità e dei rimborsi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 è determinata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio entro i limiti previsti dal comma 2, previo parere favorevole della Conferenza dei presidenti dei gruppi.




1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio adotta le misure necessarie per consentire ai Consiglieri regionali con disabilità fisiche o sensoriali l'esercizio del mandato.
2. Le misure previste al comma 1 comprendono specifiche forme e modalità di assistenza personale.

Nota relativa all'articolo 1 bis
Aggiunto dall'art. 1, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34.
CAPO I
Indennità di carica e indennità di funzione



1. L’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura di euro 6.400,00.
2. L’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell’indennità di cui al comma 1, è ridotta del 50 per cento. Nel computo del reddito lordo da lavoro di cui all'alinea precedente non sono inclusi i compensi per prestazioni professionali formalmente costituite prima della proclamazione a Consigliere regionale. L’Ufficio di presidenza disciplina con proprio atto le modalità per l’applicazione della decurtazione.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), all’inizio di ciascuna legislatura regionale, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun consigliere, sulla base di un apposito modulo predisposto dall’amministrazione, è tenuto a presentare una dichiarazione, corredata dall’eventuale documentazione richiesta, da cui risultino:
a) i redditi percepiti nell’anno precedente per lo svolgimento di una o più attività lavorative. Tale documentazione non è richiesta in caso di aspettativa obbligatoria o facoltativa per l’esercizio del mandato e in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa a seguito dell’elezione a consigliere;
b) gli incarichi ricoperti e gli emolumenti percepiti di cui all’articolo 2 bis;
c) le cariche assunte presso enti pubblici o privati e gli altri eventuali incarichi, funzioni o attività svolte, con i relativi compensi, anche al fine di valutare la sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità con il mandato di consigliere regionale;
d) i carichi penali pendenti all’inizio della legislatura e, successivamente, le eventuali variazioni.
4. Le dichiarazioni indicate alla lettera a) del comma 3 sono rese ai fini e per gli effetti previsti dal comma 2, quelle di cui alla lettera c) sono rese anche per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
5. In caso d’inadempienza all’obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di dieci giorni, decorsi inutilmente i quali l’amministrazione provvede alla sospensione dell’erogazione dell’indennità di carica.
6. Ove le dichiarazioni di cui al comma 3 risultino incomplete o mendaci, fatte salve le altre sanzioni previste dall’ordinamento vigente, l’Ufficio di presidenza dopo aver invitato il consigliere ad integrare la dichiarazione o a fornire spiegazioni in merito, può interdire la partecipazione dello stesso fino ad un massimo di dieci sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
7. Delle misure adottate ai sensi dei commi 5 e 6 è data comunicazione all’Assemblea.

Nota relativa all'articolo 2
Modificato dall'art. 12, l.r. 5 maggio 1998, n. 12; dall'art. 2, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27 e dall'art. 2, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, poi sostituito dall'art. 2, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34. Così modificato dall'art. 1, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34.

Per il combinato disposto di cui all'art. 7, comma 1, l.r. 27/2011; all'art. 2, comma 1, l.r. 42/2012, e all'art. 15, comma 3, l.r. 34/2014, fino alla scadenza della IX legislatura regionale il presente articolo è il seguente:
"Art. 2 - Indennità di carica.
1. La misura dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 1.
2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.
4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il presidente del consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il presidente del consiglio informa l'assemblea.
5. Entro novanta giorni dall'atto della proclamazione ciascun Consigliere è tenuto a depositare presso l'Ufficio di Presidenza la certificazione aggiornata degli eventuali carichi pendenti.".



1. Gli emolumenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1 non possono cumularsi con indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti e l’amministrazione provvede alla decurtazione degli emolumenti corrisposti per il mandato regionale, a partire da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, per un importo corrispondente alle somme percepite nell’esercizio degli incarichi diversi, per i periodi in cui si sia eventualmente determinato il cumulo.
2. L'indennità di carica non è corrisposta ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che percepiscono un vitalizio o una pensione per l'esercizio dei mandati di parlamentare italiano o europeo e di componente del Consiglio o della Giunta di altra Regione.
3. L’erogazione dell’assegno vitalizio e della pensione di cui all’articolo 7 ter, nei confronti di coloro che siano rieletti in Consiglio regionale o che siano nominati assessori regionali, è sospesa per tutta la durata del nuovo mandato. La loro erogazione è ripristinata alla cessazione del mandato stesso tenendo conto dell’ulteriore periodo di contribuzione.
4. L’erogazione dell’assegno vitalizio e della pensione di cui all’articolo 7 ter è altresì sospesa qualora il titolare venga eletto al Parlamento italiano o europeo, sia nominato componente del Governo della Repubblica, sia eletto o nominato, rispettivamente, nel Consiglio o nella Giunta di altre Regioni. La loro erogazione è ripristinata a seguito della cessazione dei mandati predetti.
5. Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

Nota relativa all'articolo 2 bis
Aggiunto dall'art. 3, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, e così modificato dall'art. 3, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e dall'art. 3, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 34/2014, fino alla scadenza della IX legislatura regionale i commi 2, 3 e 4 di questo articolo sono i seguenti:
"2. L'indennità di carica non è corrisposta ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che percepiscono un vitalizio per l'esercizio dei mandati di parlamentare italiano o europeo e di componente del Consiglio o della Giunta di altra Regione.
3. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale nei confronti di coloro che siano rieletti in Consiglio regionale o che siano nominati assessori regionali, è sospesa per tutta la durata del nuovo mandato. L'erogazione del vitalizio è ripristinata alla cessazione del mandato stesso.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale è altresì sospesa qualora il titolare venga eletto al Parlamento italiano o europeo e sia eletto o nominato, rispettivamente, nel Consiglio o nella Giunta di altra Regione; l'erogazione è ripristinata a seguito della cessazione dei mandati predetti.".



1. Sull’indennità di carica mensile lorda è disposta una trattenuta obbligatoria del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato di cui all’articolo 8, per un periodo massimo di dieci anni.
2. Sino al termine della IX legislatura regionale sull’indennità di carica mensile lorda è disposta una trattenuta obbligatoria del 21 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 9.
3. Dalla X legislatura regionale sull’indennità di carica mensile lorda è applicata la trattenuta obbligatoria di cui al comma 2 dell’articolo 7 ter.
4. I consiglieri che, ai sensi dell’articolo 19, optino, in luogo dell’indennità di carica, per il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui ai commi 2 e 3 per ottenere la valutazione, ai fini dell’assegno vitalizio o della pensione, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Nota relativa all'articolo 3
Prima modificato dall'art. 35, l.r. 28 dicembre 2000, n. 30; dall'art. 23, l.r. 28 luglio 2009, n. 18 e dall'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, poi sostituito dall'art. 4, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e dall'art. 4, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.



1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica prevista dall’articolo 2, una indennità di funzione mensile secondo i seguenti importi:
a) euro 2.500,00 per le funzioni di Presidente della Giunta regionale;
b) euro 2.200,00 per le funzioni di Presidente del Consiglio;
c) euro 1.700,00 per la funzione di vicepresidente della Giunta regionale;
d) euro 1.500,00 per le funzioni di assessore regionale;
e) euro 1.200,00 per le funzioni di vicepresidente del Consiglio;
e bis) euro 500,00 per le funzioni di Consigliere segretario;
f) euro 1.000,00 per le funzioni di presidente di commissione consiliare permanente e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche;
g) euro 500,00 per la funzione di vicepresidente di commissione consiliare permanente e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche.
2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 23, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; dall'art. 5, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42; dall'art. 5, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, e dall'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.

Ai sensi dell'art. 8, l.r. 23 aprile 2002, n. 6, l'indennità di funzione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta regionale, di cui al presente articolo, è ridotta del 10 per cento a decorrere dal 1 dicembre 2001.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 34/2014, fino alla scadenza della IX legislatura regionale il comma 1 di questo articolo è il seguente:
"1. Ai consiglieri regionali che ricoprono le funzioni di Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta regionale, vicepresidente della Giunta, assessore regionale, vicepresidente del Consiglio e consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza, Presidente e vicepresidente di una commissione consiliare è corrisposta, in aggiunta all’indennità di carica, una indennità di funzione determinata secondo le modalità indicate al comma 4 dell’articolo 1.".

Ai sensi del comma 5 dell'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 18 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, le indennità di funzione di cui al comma 1 di queto articolo 4 sono ridotte del 4,30% a decorrere dal 1° gennaio 2018.



1. Le indennità ed i rimborsi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1 sono corrisposti a partire dalla prima seduta successiva alla elezione del Consiglio regionale e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.
2. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono corrisposti al consigliere regionale nel periodo in cui si trovi a svolgere cariche o funzioni incompatibili con quella di consigliere regionale a meno che egli opti per il mandato di consigliere e a condizione che non abbia nello stesso periodo percepito altri emolumenti per la carica o funzione incompatibile.
3. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono altresì corrisposti nel periodo antecedente alla dichiarazione di annullamento delle elezioni da parte del Consiglio regionale per accertata ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

Nota relativa all'articolo 4 bis
Aggiunto dall'art. 23, l.r. 28 luglio 2009, n. 18. Così modificato dall'art. 6, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42.


...............................................................................

Nota relativa all'articolo 4 ter
Prima aggiunto dall'art. 22, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 e poi abrogato dall'art. 7, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27.
CAPO II
Rimborso spese e assicurazione obbligatoria

Nota relativa al CAPO II Rimborso spese e assicurazione obbligatoria
Rubrica modificata dall'art. 4, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27.

Ai sensi dell'art. 21, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione, esclusi i contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui all’art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34; agli artt. 21 e 22, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20, e agli artt. 16 e 17, l.r. 30 giugno 2003, n. 14, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l’importo di euro 30,00 a seduta.



1. I consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni connesse alla carica ricoperta possono recarsi in missione al di fuori del territorio regionale o del territorio nazionale, previa presentazione alla struttura organizzativa regionale competente per la liquidazione del rimborso delle spese sostenute di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La dichiarazione deve, in particolare, riportare le motivazioni che giustificano la missione medesima e dare atto della sua conformità a criteri relativi allo svolgimento delle missioni istituzionali determinati rispettivamente dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e dalla Giunta regionale.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che si recano in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, oppure un'indennità chilometrica pari ad un sesto del prezzo di un litro di benzina vigente nel mese della missione, in caso di spostamento con autovettura propria. Gli stessi possono altresì richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio e il vitto nelle misure massime determinate dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.
3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei Consiglieri e degli Assessori che ricoprono cariche ai sensi dello Statuto e per tutti gli altri casi particolari.
4. In caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore, su richiesta dell'interessato, è consentita l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di cui al comma 2.
5. All'atto della liquidazione della missione, gli uffici competenti provvedono all'eventuale compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione.

Nota relativa all'articolo 5
Prima sostituito dall'art. 4, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, poi così modificato dall'art. 1, l.r. 30 maggio 2019, n. 13, e dall'art. 1, l.r. 5 gennaio 2021, n. 1.
Nel testo previgente alla sostituzione di cui all'art. 4, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, ai sensi dell'art. 1, l.r. 2 settembre 1997, n. 55, i commi 2 e 4 vanno interpretati nel senso che le spese effettivamente sostenute e documentate dal Consigliere, anche in occasione di missioni all'estero, sono comprensive delle quote di iscrizione a convegni, congressi ed altre iniziative aventi ad oggetto tematiche connesse all'assolvimento delle funzioni di Consigliere regionale.



1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del mandato composto da una parte fissa, pari ad euro 2.700,00 mensili, ed una parte variabile in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali comunque commisurata all’effettiva presenza del consigliere presso le stesse sedi.
1 bis. I Consiglieri, per il miglior esercizio del mandato, possono utilizzare:
a) le sedi e i locali della Regione, diversi da quelli indicati al comma 1, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
b) le sedi e i locali dei Comuni e delle Unioni montane, previa convenzione stipulata con i medesimi Comuni dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
1 ter. Per i giorni di utilizzo delle sedi e dei locali di cui al comma 1 bis i Consiglieri non usufruiscono  della parte variabile del rimborso previsto al comma 2.
2. La misura della parte variabile del rimborso, da corrispondersi per ciascun giorno di presenza presso la sede degli organi regionali, è determinata moltiplicando il doppio della distanza, comunque non inferiore a km 10, tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali, per euro 0,40, per un numero massimo di venti giornate di presenza al mese, fino ad un massimo di euro 1.500. La residenza, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione; l’Ufficio di presidenza stabilisce con proprio atto le ulteriori modalità per il calcolo della parte variabile del rimborso spese e per l’accertamento della presenza dei consiglieri presso le sedi degli organi regionali. Le modalità per l’accertamento della presenza degli assessori sono stabilite dalla Giunta.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base di una richiesta motivata dell’interessato corredata di idonea documentazione, può autorizzare in via temporanea che la parte variabile del rimborso di cui al comma 2 sia calcolata, con le stesse modalità, a partire dal comune di dimora abituale, anziché dal comune di residenza.
4. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta quando il componente del Consiglio o della Giunta, in relazione alla carica ricoperta, usufruisce dell’autovettura di servizio.
5. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta altresì qualora i componenti del Consiglio o della Giunta percepiscano altri rimborsi spese di trasporto per recarsi presso enti pubblici ove ricoprano incarichi diversi da quelli indicati al comma 1 dell’articolo 2 bis, aventi sede nello stesso comune sede della Regione.
6. (Abrogato)
7. Per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell’Ufficio di presidenza, delle Commissioni consiliari e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche è applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese di cui al comma 1, una decurtazione nella misura stabilita dall’Ufficio di presidenza del Consiglio. La misura e le modalità per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della Giunta, sono definite dalla Giunta stessa.

Nota relativa all'articolo 6
Modificato dall'art. 1, l.r. 19 agosto 1996, n. 35; dall'art. 26, l.r. 23 aprile 2002, n. 6, dall'art. 7, l.r. 25 novembre 2002, n. 25; dall'art. 12, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14, e dall'art. 5, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27. Sostituito dall'art. 7, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e così modificato dall'art. 6, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34; dall'art. 1, l.r. 21 settembre 2015, n. 22; dall'art. 4, l.r. 1 agosto 2016, n. 18; dall'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, e dall'art. 11, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34.
 
Ai sensi del citato art. 26, l.r. 6/2002, fino all'adozione degli atti di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale, si applicano le disposizioni previste dal comma 10 del presente articolo nel testo previgente.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 34/2014, fino alla scadenza della IX legislatura regionale i commi 1 e 2 di questo articolo sono i seguenti:
"1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del mandato nella misura stabilita dalla deliberazione di cui al comma 4 dell’articolo 1.
2. Il rimborso di cui al comma 1 può essere composto da una parte fissa ed una parte variabile, quest’ultima determinata in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali. La residenza, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione.".

Ai sensi del comma 5 dell'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 18 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.



1. Ciascun consigliere ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni subiti nell’esercizio del mandato e contro i danni arrecati ai mezzi di trasporto utilizzati per l’esercizio dello stesso.
2. Il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni è coperto mediante una trattenuta obbligatoria nella misura dello 0,60 per cento dell’indennità di cui all’articolo 2, per gli eventuali ulteriori oneri si provvede con costo a carico del bilancio del Consiglio regionale.
3. (Abrogato)
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai consiglieri in carica sino al rinnovo del Consiglio per scadenza naturale o per il suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima di tali date, le disposizioni predette valgono fino alla data di cessazione.

Nota relativa all'articolo 7
Prima sostituito dall'art. 8, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, poi così modificato dall'art. 7, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 34/2014, fino alla scadenza della IX legislatura regionale il comma 3 di questo articolo è il seguente:
"3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a stipulare convenzioni con idonei istituti assicurativi, ad effettuare la trattenuta di cui al comma 2 e ad aggiornare i massimali ogni qualvolta si registri un incremento del valore assoluto della trattenuta stessa.".


Art. 7 bis

..............................................................


Nota relativa all'articolo 7 bis
Prima aggiunto dall'art. 10, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, poi abrogato dall'art. 23, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.
CAPO II bis
(Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

Nota relativa al CAPO II bis (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)
Aggiunto dall'art. 30, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.


1. A decorrere dalla X legislatura regionale ai Consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un trattamento previdenziale basato su un sistema di calcolo contributivo.
2. Il contributo è a totale carico dei Consiglieri regionali ed è pari al 36 per cento dell’indennità di carica lorda.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale sono stabilite sulla base della disciplina prevista per i componenti della Camera dei Deputati.
3 ter. II consigliere regionale può rinunciare al trattamento previdenziale di cui al comma 1 maturato al termine di ciascuna legislatura.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale non Consiglieri.
3 bis. Ai fini del comma 3 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplina altresì:
a) la decorrenza del diritto alla pensione;
b) il sistema pro rata;
c) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale;
d) gli aventi diritto all'assegno di reversibilità e la relativa disciplina.

3 quater. La rinuncia di cui al comma 3 ter deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa non oltre i sei mesi antecedenti la maturazione del diritto all'erogazione del trattamento previdenziale contributivo e comporta la restituzione delle trattenute operate sull'indennità di carica, nell'anno successivo a quello della rinuncia, rivalutate annualmente a partire dal primo anno sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3 quinquies. L'ufficio competente del Consiglio regionale quantifica annualmente l'ammontare delle risorse necessarie alla restituzione di cui al comma 3 quater, sulla base delle domande pervenute e lo comunica al servizio finanziario della Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 7 ter
Aggiunto dall'art. 30, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, poi così modificato dall'art. 5, l.r. 30 maggio 2019, n. 14.
Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 7, l.r. 30 maggio 2019, n. 14, la facoltà  di rinunciare al trattamento previdenziale è riconosciuta anche ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge a decorrere dal 2021. I consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della citata l.r. 14/2019 che nell'anno di conclusione della X legislatura maturano il diritto all'erogazione del trattamento previdenziale di cui a questo articolo possono rinunciare entro i trenta giorni antecedenti la cessazione dalla carica; la restituzione delle trattenute operate decorre dall'anno 2022.

CAPO III
Indennita' di fine mandato e assegno vitalizio

Nota relativa al CAPO III Indennita' di fine mandato e assegno vitalizio
Rubrica modificata dall'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, e dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

L'art. 14, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, contiene le disposizioni sulla riduzione temporanea dei vitalizi.

Ai sensi dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, e' confermata la soppressione dello istituto del vitalizio a decorrere dalla X legislatura regionale in armonia con quanto previsto dalla lett. f) del comma 1 dello art. 14, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella l. 14 settembre 2011, n. 148. Inoltre, la X legislatura ha inizio dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni per il rinnovo degli organi regionali elettivi. Poi, le disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 di questo Capo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011, cosi' come modificati dalla medesima l.r. 34/2014, si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti sino alla IX legislatura regionale. Per i consiglieri eletti fino alla V legislatura regionale si applicano le disposizioni indicate al comma 2 dello art. 22 della l.r. 23/1995.



1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati; spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.
2. La misura dell’indennità è stabilita in una mensilità dell’indennità di cui all’articolo 2 percepita dal consigliere regionale per ogni anno di mandato esercitato, fino ad un massimo di dieci mensilità. La mensilità è calcolata sulla base della media delle indennità di carica mensili sulle quali è stata applicata la trattenuta, in applicazione del comma 1 dell’articolo 3 secondo il testo vigente nel tempo.
3. La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi ed un giorno viene considerata anno intero.
4. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al consigliere regionale per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.
5. L'onere concernente la corresponsione dell'indennità di fine mandato è a carico del bilancio regionale e a carico di ciascun consigliere regionale nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 9, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42.


1. Il consigliere può chiedere durante l'espletamento del mandato l'anticipazione dell'indennità di fine mandato maturata nel corso della legislatura precedente. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, l'anticipazione può essere richiesta anche dai consiglieri ai quali si applica la l.r. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La liquidazione è effettuata in applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 8 e secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
3. Al termine del mandato, ferme restando le somme già corrisposte a titolo di anticipazione, il conteggio della parte dell’indennità di fine mandato ancora spettante, verrà effettuato sulla base delle modalità di cui al comma 2 dell’articolo 8.

Nota relativa all'articolo 8 bis
Articolo aggiunto dall'art. 26, l.r. 23 aprile 2002, n. 6. Così modificato dall'art. 10, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42.


1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 14.
1-bis. I Consiglieri possono tuttavia rinunciare all’assegno di cui al comma 1.
2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità di cui all'articolo 16, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 3.

Nota relativa all'articolo 9
Modificato dall'art. 22, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20; dall'art. 38, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, e dall'art. 8, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.
L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 38, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, in sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 del predetto art. 38, i consiglieri regionali che intendano avvalersi della facoltà ivi prevista comunicano la rinuncia al vitalizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della l.r. 20/2011. La rinuncia comporta la restituzione delle somme trattenute ai sensi dell'art. 3, comma 2, l.r. 23/1995 senza interessi né rivalutazione monetaria, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011, così come modificate dalla citata l.r. 34/2014, si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.




1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri in carica, nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio.
2. (Abrogato)
3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
Anni di contribuzione - Percentuali sulla indennità mensile lorda
5 - 25 per cento
6 - 28 per cento
7 - 31 per cento
8 - 34 per cento
9 - 37 per cento
10 - 40 per cento
11 - 42 per cento
12 - 44 per cento
13 - 46 per cento
14 - 48 per cento
15 - 50 per cento.

4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 12, comma 2, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 34, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29.
L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011 si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.



1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

Nota relativa all'articolo 11
L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011 si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.



1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.
2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, e anche se sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.
3. Se, nonostante la dichiarazione di inabilità, il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio non spetta e, se già concesso, è revocato. L'ufficio di presidenza del consiglio può eseguire o far eseguire in merito ogni accertamento necessario e opportuno; può inoltre richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno fino a quando l'interessato non adempia.

Nota relativa all'articolo 12
L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011 si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.



1. L'accertamento dell'inabilità di cui all'articolo 12 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'ufficio di presidenza del consiglio e uno indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'indennità vitalizia spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

Nota relativa all'articolo 13
L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011 si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.



1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al presidente del consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data della mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data in cui è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio, a pena di decadenza.
3. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi; analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere in caso di decesso.
4. Gli eredi del consigliere deceduto prima di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio possono chiedere la restituzione, senza rivalutazione monetaria né interessi, dei contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e 16, comma 1.
5. Gli eredi del consigliere deceduto hanno altresì diritto alla restituzione della differenza tra i contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e 16, comma 1, e la somma percepita a titolo di assegno vitalizio anche di reversibilità. La differenza è calcolata sulle somme effettivamente versate e percepite computate senza rivalutazione monetaria e interessi.
6. Possono avvalersi della facoltà di cui ai commi 4 e 5 anche gli eredi dei consiglieri indicati all'articolo 22, comma 2. In tale caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e 16, comma 1, della presente legge sono aggiunti ai contributi versati ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a), della l.r. 18/1973 e successive modificazioni, purché non restituiti.
7. La restituzione dei contributi è effettuata secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 26, l.r. 23 aprile 2002, n. 6, e dall'art. 9, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.
L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011, così come modificate dalla citata l.r. 34/2014, si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.



1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al parlamento europeo, al parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dall'esercizio di tali mandati.

Nota relativa all'articolo 15
L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011 si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.



1. Il consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento della trattenuta di cui all'articolo 3, comma 2, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge o ai figli di una quota pari al cinquanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, esso è suddiviso in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, solo se studenti, salvo il caso di totale invalidità. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla comunicazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.
4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dall'assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare: in tal caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere.
5. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno vitalizio di reversibilità entri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. L'assegno di reversibilità non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso consiglio regionale.
6. Se il decesso del consigliere avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato l'assegno di reversibilità compete nella misura minima agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.
7. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere e si estingue con la morte delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere.

Nota relativa all'articolo 16
L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011 si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.



1. I ratei di assegno vitalizio diretto o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l’Ufficio di presidenza del Consiglio.
2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, l'erogazione dell'assegno vitalizio è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) del codice penale, per i quali è prevista l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza ed ha durata pari a quella dell'interdizione.
3. L'esclusione di cui al comma 2 si applica, altresì, al condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416 bis, 416 bis-1, 416 ter del codice penale, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. Il titolare dell'assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui ai commi 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza ovvero l'insussistenza di condanne di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
5. E', altresì, esclusa l'erogazione dell'assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al comma 2 per la durata dell'interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate ai commi 2 e 3.

Nota relativa all'articolo 17
Prima sostituito dall'art. 10, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, poi dall'art. 6, l.r. 30 maggio 2019, n. 14.
L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011, così come sostituito dalla citata l.r. 34/2014, si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 7, l.r. 30 maggio 2019, n. 14, la rideterminazione degli assegni vitalizi come individuati e sulla base della disciplina di cui alla medesima legge decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.



1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l’assegno vitalizio e la misura delle somme a tal fine erogate sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa con apposito atto.

Nota relativa all'articolo 17 bis
Aggiunto dall'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, in sede di prima applicazione l’atto di cui al presente articolo, come inserito dal comma 10 del citato art. 18, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 34/2017.

CAPO IV
Collocamento in aspettativa di dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale e
sospensione dalla carica di consigliere



1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.


1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 18 possono optare, in luogo dell'indennità di carica, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza e il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, le diarie comunque denominate anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria, le indennità di missione e i rimborsi spese.
3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al presidente del consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al presidente del consiglio regionale; se effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.


1. La corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 2 e degli emolumenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, è sospesa di diritto:
a) nei casi di sospensione dalla carica di cui all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l’autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all’articolo 8, comma 2, del d.lgs. 235/2012.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica, pronunciata ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del d.lgs 235/2012, dispone immediatamente la sospensione delle indennità e del rimborso delle spese con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle ipotesi indicate al comma 1, al consigliere spetta per il periodo di sospensione, un assegno pari all’indennità di carica ridotta di una percentuale del settanta per cento, sul quale non opera la ritenuta per i contributi obbligatori di cui all’articolo 3.
4. La sospensione delle indennità di cui all’articolo 2 e degli eventuali emolumenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, ha termine con la cessazione della sospensione dalla carica ai sensi dei commi 3 e 5 dell’articolo 8 del d.lgs. 235/2012, nonché con la revoca dell’ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui al comma 1, lettera b).

Nota relativa all'articolo 20
Così sostituito dall'art. 11, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.
CAPO V
Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazione



1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il "Fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche" di cui all'articolo 7 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. Entro la stessa data l'ufficio di presidenza del consiglio predispone gli atti necessari in ordine alla cessazione dell'attività e alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali sono trasferite al bilancio della Regione.


1. Le norme di cui al capo III si applicano ai consiglieri eletti nella legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge.
2. L'indennità di fine mandato e l'assegno vitalizio per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che, al termine della legislatura in corso alla stessa data, abbiano versato i contributi per l'intera legislatura hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio.
4. La facoltà di cui al comma 3 si esercita con apposita domanda inoltrata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica per i consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i consiglieri non in carica.

Nota relativa all'articolo 22
Ai sensi del comma 8 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, ai consiglieri eletti fino alla V legislatura regionale si applicano le disposizioni indicate al comma 2 di questo articolo.


1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa per gli anni 1995 e successivi.


1. ............................................................................................
2. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 24
Articolo sostituito dall'art. 6, l.r. 6 marzo 1995, n. 22.
Il comma 1 abroga la l.r. 23 luglio 1973, n. 18, fatto salvo l'art. 26 della stessa.
Il comma 2 abroga le l.r. 9 marzo 1979, n. 13; 9 marzo 1979, n. 14; 5 agosto 1983, n. 19; 23 aprile 1985, n. 15; 31 dicembre 1987, n. 44: 20 aprile 1990, n. 23; 19 luglio 1991, n. 22; 5 aprile 1994, n. 11; 15 luglio 1994 n. 24; 1 agosto 1994, n. 26.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.