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Atto:LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1996, n. 2
Titolo:Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea.
Pubblicazione:( B.U. 25 gennaio 1996, n. 7 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Formazione professionale
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 1 di questa legge sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario





1. Fermo restando quanto previsto dalle l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 28 marzo 1990, n. 18 è delegata alle Province, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4, la competenza ad approvare, gestire e controllare l'attuazione dei progetti formativi cofinanziati dall'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia.
2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.


Art. 2

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Nota relativa all'articolo 2
Prima modificato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11, poi abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.


Art. 3

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Nota relativa all'articolo 3
Prima modificato dall'art. 7, l.r. 10 agosto 1998, n. 31, poi abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. La Giunta regionale disciplina le funzioni amministrative relative alle attività formative.
1bis. (Abrogato)
1 ter. (Abrogato)
2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 1, l.r. 28 gennaio 2003, n. 1; dall'art. 16, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31; dall'art. 21, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.


Art. 5

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Nota relativa all'articolo 5
Prima modificato dall'art. 7, l.r. 10 agosto 1998, n. 31, poi abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.


Art. 6

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Nota relativa all'articolo 6
Prima modificato dall'art. 7, l.r. 10 agosto 1998, n. 31, poi abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.


Art. 7

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Nota relativa all'articolo 7
Prima sostituito dall'art. 7, l.r. 10 agosto 1998, n. 31, poi abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.


Art. 8

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Nota relativa all'articolo 8
Prima modificato dall'art. 7, l.r. 10 agosto 1998, n. 31, poi abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.


Art. 9

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Nota relativa all'articolo 9
Prima modificato dall'art. 7, l.r. 10 agosto 1998, n. 31; dall'art. 22, l.r. 23 aprile 2002, n. 6, e dall'art. 36, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2, poi abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.


Art. 10

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Nota relativa all'articolo 10
Abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Le risorse destinate al finanziamento delle iniziative formative da attuare con i contributi della Comunità europea sono determinate annualmente con legge di bilancio tenendo conto delle indicazioni dei piani pluriennali e di quanto stabilito annualmente in base al comma 1 dell'articolo 2 e secondo quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 16/1990.


1. Fino al 30 giugno 1996 restano ferme le competenze della Regione per il completamento del programma annuale in corso.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli Enti delegati e le parti sociali, determina le modalità di presentazione e gestione dei progetti nonchè i requisiti che i medesimi devono possedere, anche al fine di assicurare:
a) la corretta e tempestiva trasmissione alle autorità nazionali e comunitarie delle certificazioni e documentazioni richieste dalla vigente normativa;
b) la necessaria uniformità di attuazione degli stessi sul territorio regionale;
c) la predisposizione di interventi di aggiornamento e riqualificazione del personale degli Enti delegati.

3. In fase di prima applicazione della presente legge i termini per l'emanazione delle direttive agli Enti delegati e quelli per la predisposizione del programma annuale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, diventano rispettivamente novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il 30 giugno 1996.


1. ............................................................................................
2. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 abroga il r.r. 14 febbraio 1992, n. 31.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 9, r.r. 5 agosto 1992, n. 33.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.