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Atto:LEGGE REGIONALE 04 giugno 1996, n. 18
Titolo:

Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità.

Pubblicazione:( B.U. 13 giugno 1996, n. 39 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti
Note:

Ai sensi dell'art. 22, l.r. 21 novembre 2000, n. 28 le parole "handicappata" e "handicappate" contenute nel titolo e nel testo della presente legge sono sostituite con le parole "in situazione di handicap".
Ai sensi dell'art. 14, l.r. 25 novembre 2002, n. 25, le parole "in situazione di handicap" contenute nel titolo e nel testo della presente legge sono sostituite con le parole "in condizione di disabilità" e la parola "handicap" con la parola "disabilità".
Ai sensi dell'art. 28, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24, i fondi della presente legge sono ripartiti tra i progetti presentati dai Comuni sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il testo storico del titolo di questa legge è il seguente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate".


Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 1 bis (Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in condizione di disabilità. Composizione)
Art. 1 ter (Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in condizione di disabilità. Funzioni)
Art. 1 quater (Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in condizione di disabilità. Composizione)
Art. 1 quinquies (Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in condizione di disabilità. Funzioni)
Art. 2 (Coordinamento regionale per la tutela delle persone in condizione di disabilità. Composizione)
Art. 3 (Coordinamento regionale per la tutela delle persone in condizione di disabilità. Funzioni)
Art. 4
Art. 5 (Centro regionale di ricerca e documentazione disabilità)
Art. 6 (Consulta regionale per la disabilità)
Art. 6 bis (Conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità)
Art. 7 (Accordi di programma)
Art. 8 (Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione)
Art. 9 (Unità multidisciplinari)
Art. 10 (Unità multidisciplinare dell'età evolutiva)
Art. 11 (Unità multidisciplinare dell'età adulta)
Art. 12 (Integrazione sociale)
Art. 13 (Centri socio-educativi)
Art. 13 bis (Strutture residenziali)
Art. 14 (Integrazione scolastica)
Art. 15 (Formazione professionale)
Art. 16 (Integrazione lavorativa)
Art. 17 (Tirocini e borse-lavoro)
Art. 18 - 19
Art. 20 (Barriere di comunicazione)
Art. 21 (Ausili tecnici)
Art. 22 - 25
Art. 26 (Modalità di accesso ai contributi regionali)
Art. 27 (Progetti a gestione integrata)
Art. 28
Art. 29
Art. 30 (Dichiarazione d'urgenza)



1. La Regione, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in condizione di disabilità, così come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. A tale scopo promuove interventi, organizza e coordina servizi a favore delle persone di cui al comma 1, nei seguenti settori:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'invalidità;
b) integrazione sociale;
c) integrazione scolastica e formazione professionale;
d) inserimento lavorativo;
e) mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare e suo inserimento nel normale ambiente di vita, favorendo gli interventi rivolti alla partecipazione alle attività sociali e ricreative;
f) informazione.

3. Le azioni di cui al comma 2 sono svolte in stretta collaborazione con le organizzazioni del settore privato sociale. Per settore privato sociale si intendono le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali, educative, di solidarietà e tutela nei confronti di soggetti in condizione di disabilità ivi comprese le associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 30 aprile 1985, n. 24.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 21 novembre 2000, n. 28, e dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. All'interno di ciascun ambito territoriale, definito in attuazione del 'Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002', è istituito un Coordinamento tecnico fra i responsabili delle politiche per la disabilità di ciascun Comune, dell'Azienda USL, delle scuole, del Centro per l'impiego ed i rappresentanti delle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la composizione e la costituzione del Coordinamento di cui al comma 1.
3. Il Coordinamento si dota di un regolamento per il suo funzionamento e nomina tra i suoi componenti il Rappresentante, che si raccorda stabilmente con il 'Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale' previsto dal 'Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002.

Nota relativa all'articolo 1 bis
Articolo aggiunto dall'art. 2, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. Il Coordinamento ha il compito di:
a) promuovere la piena integrazione fra i servizi e le prestazioni che vengono attivati a favore di persone in condizione di disabilità, con priorità per la disabilità gravissima;
b) valutare la rispondenza dei servizi esistenti nel territorio di competenza alle situazioni di bisogno;
c) promuovere le azioni atte a garantire la piena integrazione scolastica, lavorativa e sociale con il coinvolgimento delle famiglie. In particolare per favorire:
1) il massimo supporto organizzativo agli alunni in condizione di disabilità per l'intero percorso scolastico;
2) le pari opportunità di istruzione;
3) l'orientamento, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo;
d) contribuire all'elaborazione di proposte innovative di intervento;
e) facilitare la sperimentazione di nuove metodologie e prassi di intervento;
f) trasmettere una relazione annuale complessiva al 'Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale' ed al proprio Coordinamento provinciale, circa l'attuazione dei compiti di cui alle lettere precedenti;
g) collaborare, fornendo supporti tecnici specifici, alla stesura del 'Piano territoriale', di cui al 'Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002.


Nota relativa all'articolo 1 ter
Articolo aggiunto dall'art. 2, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. Sono istituiti presso le Province i Coordinamenti provinciali per la tutela delle persone in condizione di disabilità.
2. Ogni Coordinamento provinciale è composto da:
a) l'Assessore ai servizi sociali dell'amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;
b) il Rappresentante di ciascun Coordinamento d'ambito;
c) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Provincia o suo delegato;
d) i Direttori generali delle AUSL o loro delegati;
e) i responsabili dei Centri per l'impiego;
f) il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione territorialmente competente o suo delegato;
g) il Coordinatore del Gruppo di lavoro interistituzionale e provinciale (GLIP) o suo delegato;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;
i) tre operatori nel settore della disabilità provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
l) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985, operanti rispettivamente nel settore della disabilità fisica, intellettiva e sensoriale;
m) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali.

3. Il Coordinamento provinciale dura in carica cinque anni ed è costituito con atto del Presidente della Provincia. I componenti dello stesso, rappresentanti di enti locali, vengono sostituiti al termine del loro mandato politico.
4. Il Coordinamento provinciale, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi anche della collaborazione di soggetti esterni esperti in materia di disabilità.
5. Per la partecipazione alle sedute del Coordinamento provinciale non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Nota relativa all'articolo 1 quater
Articolo aggiunto dall'art. 2, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. Ciascun Coordinamento provinciale svolge le seguenti funzioni:
a) promuove l'istituzione e il coordinamento sul territorio provinciale delle attività e dei servizi di concerto con i coordinamenti d'ambito;
b) attiva, anche su richiesta dei Coordinamenti d'ambito e in collegamento con gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private, ricerche e studi al fine di incentivare e consolidare la programmazione e la progettazione degli interventi sul territorio;
c) predispone le sintesi delle relazioni annuali dei Coordinamenti d'ambito di cui all'articolo 1 ter, comma 1, lettera f) e le trasmette, con una propria valutazione, alla Provincia territorialmente competente, alla Regione e al Coordinamento regionale;
d) propone alla Regione, alla Provincia e agli ambiti territoriali l'attivazione di corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore della disabilità dipendenti di enti locali, di AUSL e scuola, nonché per quelli provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
e) promuove l'impiego integrato delle risorse finalizzate all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa;
f) promuove, stimola e orienta iniziative e interventi a favore dell'inserimento mirato e dell'integrazione lavorativa delle persone in condizione di disabilità, anche attraverso i rappresentanti designati dalla Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 24 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38.

2. Gli organi istituzionali competenti sono tenuti ad informare il Coordinamento provinciale in ordine agli atti e ai provvedimenti relativi all'integrazione scolastica e lavorativa delle persone in condizione di disabilità.
3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, il Coordinamento provinciale si avvale delle strutture dell'Amministrazione provinciale.

Nota relativa all'articolo 1 quinquies
Articolo aggiunto dall'art. 2, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. E' istituito il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in condizione di disabilità, composto da:
a) l'Assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o un Consigliere regionale suo delegato;
b) il Dirigente del servizio servizi sociali della Regione o suo delegato;
c) il Dirigente del servizio sanità della Regione o suo delegato;
d) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione o suo delegato;
e) il Dirigente della pubblica istruzione della Regione o suo delegato;
f) l'Assessore ai servizi sociali di ogni Provincia;
g) il Rappresentante del Coordinamento d'ambito per ogni Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in condizione di disabilità, designato dai Rappresentanti d'ambito;
h) il Direttore generale dell'Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL) o suo delegato;
i) il rappresentante del GLIP di ogni Coordinamento provinciale;
l) il Dirigente scolastico regionale o suo delegato;
m) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985 operanti rispettivamente nel settore della disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, designati dalla Consulta di cui all'articolo 6;
n) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;
o) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.

2. Il Coordinamento regionale dura in carica cinque anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti dello stesso, rappresentanti di organi elettivi, vengono sostituiti al termine del loro mandato politico.
3. Ai componenti del Coordinamento regionale sono corrisposti esclusivamente il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura e secondo le modalità di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Coordinamento regionale per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale delle strutture della Giunta regionale, la quale mette a disposizione del Coordinamento stesso la sede e le attrezzature necessarie. Il Coordinamento può richiedere alla Giunta regionale di conferire incarichi di collaborazione ad esperti esterni, università, istituti di ricerca e soggetti che operano nel settore del privato sociale.
5. Il Coordinamento regionale è dotato di una segreteria e un dipendente del servizio servizi sociali della Giunta regionale che funge da segretario. Nell'espletamento dei compiti affidati alla segreteria, il Coordinamento regionale può richiedere alla Giunta regionale di attivare la collaborazione di soggetti esterni provvisti di adeguata esperienza in materia di disabilità.

Nota relativa all'articolo 2
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. Il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in condizione di disabilità svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Regione l'adozione di linee guida per la promozione, gestione e verifica della qualità dei servizi per la disabilità nel territorio regionale;
b) formula proposte ed esprime parere sui criteri e le modalità di ripartizione dei fondi regionali;
c) attiva studi, ricerche e sperimentazioni;
d) coordina la sperimentazione e l'attuazione del diario personale del disabile il quale deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 6, comma 2, lettera h), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il percorso socio evolutivo del soggetto in condizione di disabilità;
e) propone alla Regione i criteri di indirizzo e di uniformità nel territorio per l'attivazione dei corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore della disabilità dipendenti degli enti locali, delle AUSL e della scuola nonché provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
f) formula proposte ed esprime parere sui documenti di programmazione regionale in ordine alla formazione professionale dei soggetti in condizione di disabilità;
g) attua il monitoraggio in collaborazione con i Coordinamenti provinciali e i Coordinamenti d'ambito in ordine alla efficacia degli interventi previsti dalla presente legge;
h) propone alla Regione modelli di intervento a carattere innovativo e sperimentale validi per tutto il territorio regionale;
i) indice la conferenza annuale in collaborazione con i Coordinamenti provinciali, allargata alla rappresentanza della Consulta regionale per la disabilità di cui all'articolo 6;
l) formula proposte in ordine agli accordi di programma di cui all'articolo 7.


Nota relativa all'articolo 3
Così sostituito dall'art. 4, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.

Art. 4

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Abrogato dall'art. 22, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. La Regione istituisce il Centro regionale di ricerca e documentazione disabilità, con compiti anche di sperimentazione di nuove metodologie di intervento, per favorire l'integrazione delle persone in condizione di disabilità.
2. Il Centro si articola in poli territoriali e si avvale anche di strutture già esistenti sul territorio.
3. Il Centro si raccorda sistematicamente con il servizio sistema informativo statistico della Regione e con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali.

Nota relativa all'articolo 5
Così sostituito dall'art. 5, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. E' istituita la Consulta regionale per la disabilità.
2. La Consulta di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è cosituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985 che hanno beneficiato del contributo regionale a dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività successivamente all'anno 2000.
2 bis. L'assessore regionale competente in materia di disabilità è componente di diritto della Consulta.
2 ter. La Consulta è convocata almeno ogni due mesi e può riunirsi anche in modalità telematica o mista.
3. La Consulta regionale per la disabilità esercita le seguenti funzioni:
a) indice annualmente, in collaborazione con il servizio sanità ed il servizio servizi sociali della Giunta regionale, la conferenza delle associazioni che operano nel settore della disabilità presenti nel territorio regionale;
a bis) può presentare proposte alla Giunta regionale;
b) esprime pareri sui programmi predisposti dalla Regione per la tutela dei diritti della persona in condizione di disabilità;
c) indice annualmente la conferenza con i rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985 facenti parte dei Coordinamenti d'ambito;
d) designa i rappresentanti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2.

3 bis. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.
3 ter. La Consulta, per l'esercizio delle funzioni, può avvalersi del Centro regionale di ricerca e documentazione disabilità previsto all'articolo 5.
4. I pareri di cui alla lettera b), del comma 3, sono espressi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine gli organi competenti possono prescindere da tali pareri.
5. La Consulta approva un regolamento per disciplinare il funzionamento e l'organizzazione interna.
5 bis. Ai componenti della Consulta spetta, per la partecipazione alle sedute della stessa Consulta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) nonché, nei casi in cui è necessario in relazione alla specifica disabilità, delle spese per l'accompagnatore o per l'interprete, sostenute e documentate.
ter. Ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che sono componenti della Consulta è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute della stessa Consulta nel limite massimo di sedici ore mensili e comunque entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalità. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 6, l.r. 21 novembre 2000, n. 28, e dall'art. 14, l.r. 25 novembre 2002, n. 25, e dall'art. 1, l.r. 27 luglio 2022, n. 16.


1. La Giunta regionale, d'intesa con la Consulta, indice, con cadenza biennale, la conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità.

Nota relativa all'articolo 6 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 27 luglio 2022, n. 16.


1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce gli indirizzi per accordi quadro pluriennali relativi ad interventi in campo sociale, sanitario e socio-sanitario tra Regione, Province, Comuni, AUSL, Comunità montane, organismi scolastici e relativi all'uso coordinato di risorse finanziarie e strumentali in materia di prevenzione, riabilitazione, integrazione sociale, scolastica e lavorativa. La Giunta regionale per l'elaborazione della proposta si avvale delle indicazioni fornite dal Coordinamento regionale di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Coordinamento regionale, stabilisce i criteri per la stipula di convenzioni tra associazioni, enti e organizzazioni operanti nel settore privato sociale, per gli interventi e i servizi socio-sanitari, formativi ed educativi, anche in raccordo con il Comitato tecnico consultivo previsto dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 50.


1. Il Consiglio regionale, con regolamento, conformemente alle competenze ed alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli articoli 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e precoce, la cura e la riabilitazione nel quadro della programmazione sanitaria, da attuarsi attraverso i competenti servizi dell'area materno-infantile, i presidi ospedalieri e sanitari territoriali.


1. Presso ciascuna USL sono costituite le Unità multidisciplinari per la presa in carico dei soggetti portatori di disabilità appartenenti all'età evolutiva e all'età adulta.
2. Le Unità multidisciplinari dell'età evolutiva svolgono i propri interventi in favore di soggetti portatori di disabilità di età non superiore ai diciotto anni, ovvero, nel caso che i soggetti stessi proseguano gli studi oltre tale età anche di età superiore e fino al compimento dei corsi di studio, con esclusione di quelli universitari.
3. Le Unità multidisciplinari dell'età adulta svolgono i propri interventi in favore dei soggetti di età superiore a quella prevista dal comma 2 e si raccordano funzionalmente con le Unità multidisciplinari dell''età evolutiva (UMEE) per la presa in carico dei soggetti.
3 bis. Le UMEE in collaborazione con le Unità multidisciplinari dell'età adulta elaborano un programma di uscita dalla scuola dell'obbligo finalizzato all'individuazione di un percorso certo di integrazione, tenendo conto delle reali possibilità e potenzialità delle persone in condizione di disabilità.
4. Le Unità multidisciplinari per l'età evolutiva e le Unità multidisciplinari per l'età adulta sono collocate a livello di distretto.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11 ciascuna AUSL istituisce nel proprio ambito una o più Unità multidisciplinari in relazione al numero di abitanti o alla configurazione del territorio.
5 bis. Ciascuna AUSL su proposta delle Unità multidisciplinari programma corsi di aggiornamento permanente per gli operatori usufruendo sia di risorse interne alle unità multidisciplinari che di operatori esterni formati.
6. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per la costituzione e per la dotazione di personale delle Unità multidisciplinari e le modalità per la collaborazione delle stesse con le Commissioni di cui all'articolo 4 della legge 104/1992 e con gli organismi previsti dalla legge 13 marzo 1999, n. 68.
6 bis. La Giunta regionale predispone un modello per l'accertamento della disabilità valido per tutto il territorio regionale.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 7, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. L'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva è composta da un neuro-psichiatra infantile, uno psicologo, un pedagogista, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più consulenti nella patologia segnalata. All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore.
2. L'Unità di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) informazione, educazione sanitaria e attività di prevenzione;
b) consulenza e sostegno, anche psicologico, della famiglia;
c) collaborazione con enti ed istituzioni;
d) interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona in condizione di disabilità;
e) individuazione della disabilità e compilazione della diagnosi funzionale.
f) collaborazione con gli operatori della scuola e i genitori per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale nonché del piano educativo individualizzato;
g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono l'integrazione della persona in condizione di disabilità;
h) controlli periodici per una valutazione globale in itinere sull'andamento del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista clinico, relazionale, delle capacità residue e delle potenzialità di apprendimento.


Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 8, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta è composta da un neurologo, un fisiatra, uno psicologo, un sociologo, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più specialisti e operatori competenti per singole situazioni o progetti. All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore.
2. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta progetta ed effettua interventi in forma ambulatoriale, domiciliare e negli altri ambienti di vita della persona in condizione di disabilità.
3. L'Unità multidisciplinare di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) collaborazione con l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva per l'effettuazione di studi epidemiologici volti a definire incidenza, prevalenza e gravità della disabilità sul territorio. I risultati di tali indagini a carattere permanente, sono oggetto, insieme ad altri contributi, di diffusione ed approfondimento attraverso iniziative scientifiche ed incontri volti alla sensibilizzazione della popolazione ed all'aggiornamento degli operatori interessati;
b) valutazione clinica della persona attraverso l'esame dell'iter diagnostico e terapeutico già percorso, allo scopo di definire le esigenze sanitarie della stessa sia a livello iniziale che di monitoraggio successivo. Tale approfondimento sanitario è finalizzato alla realizzazione di un protocollo di trattamento individualizzato, le cui tappe sono registrate nel diario personale del disabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
c) valutazione psicologica del paziente anche mediante l'acquisizione del profilo funzionale fornito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva allo scopo di stabilire e quantificare i deficit presenti, le potenzialità residue, le abilità acquisite e poter così elaborare un progetto educativo individualizzato, in collaborazione con gli operatori sociali;
d) valutazione sociale condotta insieme all'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva al fine di mediare il contatto con la famiglia e con le altre figure significative per l'utente;
e) verifica periodica dei trattamenti e degli interventi messi in atto per ogni singolo utente;
f) consulenza e sostegno alle famiglie, nelle forme individuali o per gruppi specifici;
g) collaborazione funzionale, anche attraverso protocolli d'intesa, con i servizi per l'impiego competenti, con i comitati tecnici provinciali di cui all'articolo 6 della legge 68/1999 e con gli enti locali per la ricerca delle condizioni, degli ausili e dei sostegni più opportuni per un efficace inserimento lavorativo di persone in condizione di disabilità nelle strutture produttive private e pubbliche;
h) (abrogata)
i) collaborazione con il servizio psichiatrico per i casi di confine.
l) (Abrogata)


Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 9, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. Allo scopo di favorire la permanenza della persona in condizione di disabilità nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente sociale, la Regione concorre nelle spese sostenute dai comuni singoli o associati e dalle Comunità montane anche sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 7, per:
a) garantire il servizio di assistenza domiciliare domestica ed educativa, prioritariamente rivolto a persone in condizione di disabilità gravissimo in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 162;
b) attivare l'istituzione e il funzionamento di Centri socio-educativi per persone in condizione di disabilità;
c) promuovere progetti di integrazione e socializzazione per persone in condizione di disabilità;
d) attivare l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali, anche temporanee, per persone in condizione di disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 13 bis;
e) assicurare le modalità per il trasporto individuale delle persone in condizione di disabilità che non possono utilizzare i mezzi pubblici o nel caso in cui non vi siano a disposizione mezzi idonei per assicurare il trasporto, nonché per il trasporto degli alunni diversamente abili anche con riferimento al grado di istruzione secondaria superiore;
f) organizzare ogni altra attività volta al conseguimento delle finalità e degli scopi della presente legge, anche attraverso la presentazione di progetti pilota particolarmente significativi nel territorio marchigiano.


Nota relativa all'articolo 12
Prima sostituito dall'art. 10, l.r. 21 novembre 2000, n. 28, poi modificato dall'art. 42, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.


1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale e il processo di integrazione sociale delle persone in condizione di disabilità che hanno terminato il percorso scolastico, la Regione sostiene e disciplina l'attivazione e il funzionamento di strutture diurne.
1 bis. I Centri socio-educativi diurni sono servizi territoriali integrati aperti alla comunità locale per svolgere funzioni di accoglienza, sostegno socio-educativo e riabilitativo integrati e socializzazione, idonei a incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale, a contrastare i processi involutivi e a favorire percorsi occupazionali di formazione al lavoro e di supporto all'inserimento lavorativo.
1 ter. I requisiti strutturali e funzionali dei Centri socio-educativi sono disciplinati dalla Regione.
2. I Centri socio-educativi diurni possono essere attrezzati per garantire forme di residenzialità per le persone in condizione di disabilità che si trovino senza sostegno familiare.
3. La Regione concorre al finanziamento in favore dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane per la gestione dei Centri socio-educativi.
4. Qualunque sia la tipologia di gestione dei servizi, diretta con personale proprio degli enti locali, delle AUSL o attraverso convenzioni con cooperative sociali o strutture private, i Centri socio-educativi diurni devono prevedere le seguenti figure:
a) un coordinatore in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati in possesso di un'esperienza almeno quinquennale nel campo della disabilità;
b) personale educativo in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati o in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità;
c) eventuali operatori di laboratorio con preferenza per quelli che hanno effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati o posseggono un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità;
d) personale ausiliario;
e) tecnici della riabilitazione in relazione alle esigenze dell'utenza e alla tipologia del Centro.


Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 1, l.r. 4 giugno 1996, n. 19, e dall'art. 11, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. La Regione concorre al finanziamento in favore degli enti locali per l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali di piccole dimensioni che ospitano persone in condizione di disabilità grave, prive del sostegno familiare a carattere permanente, temporaneo e di emergenza.

Nota relativa all'articolo 13 bis
Articolo aggiunto dall'art. 12 l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. La Giunta regionale emana direttive alle AUSL in attuazione del d.p.r. 24 febbraio 1994 e vigila sugli adempimenti delle stesse, che:
a) provvedono, attraverso i competenti servizi dell'UMEE, all'individuazione e all'acquisizione della documentazione nonché alla compilazione della diagnosi funzionale;
b) garantiscono l'elaborazione congiunta del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato con la collaborazione della scuola e della famiglia, assicurando verifiche e condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di disabilità.

2. La Regione concorre al finanziamento dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane che adeguano l'organizzazione e il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne alle esigenze dei bambini in condizione di disabilità, provvedendo all'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti specializzati, al fine di avviarne precocemente il recupero e la socializzazione.
3. La Regione concorre al finanziamento in favore degli enti locali in relazione ai gradi di istruzione di competenza per le attività di assistenza scolastica per l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 13 della legge 104/1992.
3 bis. La Regione concorre altresì al finanziamento di progetti integrati tra Province, scuola superiore e aziende per l'istituzione di stages formativi finalizzati a favorire il passaggio dell'allievo dalla scuola al mondo del lavoro.
4. Province, Comuni, AUSL e Comunità montane promuovono accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni con le Istituzioni scolastiche al fine di realizzare la migliore integrazione scolastica dei soggetti con disabilità secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 104/1992 e con le modalità previste dal d.m. pubblica istruzione 5 febbraio 1992.
4 bis. Le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, di cui al comma 947 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016), sono trasferite ai Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) individuati ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia).
4 ter. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 4 bis, sono trasferite ai Comuni associati negli ATS le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi del comma 947 dell’articolo 1 della legge 208/2015 e delle successive leggi statali di bilancio, sulla base di criteri e modalità di riparto stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 13, l.r. 21 novembre 2000, n. 28; dall'art. 12, l.r. 28 novembre 2001, n. 30, e dall'art. 9, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 104/1992 e dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16, l'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità e ai bisogni dei portatori di disabilità attestati dalle Unità multidisciplinari dell'età adulta nel piano educativo individualizzato, e finalizzato a:
a) l'integrazione dei soggetti con disabilità nei progetti formativi di base;
b) l'inserimento in corsi propedeutici all'integrazione nella formazione di base ordinaria;
c) l'inserimento in corsi finalizzati dotati di progetti specifici, in relazione alla gravità della disabilità;
d) la partecipazione ad attività di formazione, riqualificazione e formazione continua nell'ambito di progetti specifici finalizzati all'inserimento mirato ed al sostegno del rapporto di lavoro.

2. A tal fine la Giunta regionale, tramite l'ente delegato in materia di formazione professionale, sentiti i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4, fornisce il personale qualificato per gli interventi formativi con adeguate competenze per la disabilità ed il sostegno, i sussidi e le attrezzature necessarie.
3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'ambito di percorsi formativi, sulla base delle indicazioni contenute negli interventi di formazione professionale previste all'articolo 4 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16, con riferimento al piano triennale delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 3 della l.r. 38/1998.
4. Le attività finalizzate esclusivamente ad allievi handicappati possono essere realizzate in collaborazione tra enti competenti in materia di formazione professionale, Province, Comuni, Comunità montane, AUSL e organizzazioni del settore privato sociale secondo criteri stabiliti in accordi di programma, prevedendo anche la collocazione dei percorsi formativi nei centri di riabilitazione e nei centri educativi diurni.
5. Le Province, su proposta dei Coordinamenti provinciali fissano i criteri per l'inserimento dei portatori di disabilità nelle diverse attività formative in base a quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge 104/1992.
6. Agli allievi che abbiano partecipato alle attività formative di cui ai commi 1 e 3 è rilasciato un attestato di frequenza e, ove ne ricorrano le condizioni, un attestato di qualifica utili ai fini del collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 14, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'inserimento lavorativo delle persone in condizione di disabilità, la Regione, tramite i Comuni singoli ed associati e le Comunità montane:
a) provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 al pagamento del 100 per cento degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico dei datori di lavoro privati che hanno assunto persone in condizione di disabilità prima dell'entrata in vigore della legge 68/1999;
b) concorre all'acquisto di strumenti ed attrezzature che comprendono anche le tecnologie per il telelavoro in favore di persone in condizione di disabilità fisico, intellettivo e sensoriale che svolgono attività in proprio;
c) concorre all'acquisizione di attrezzature idonee per la modifica e l'adattamento degli impianti presso i datori di lavoro, ovvero per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, anche ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 68/1999 e dalla normativa regionale vigente a favore di persone in condizione di disabilità fisico, intellettivo e sensoriale;
c bis) promuove l’inserimento e il coinvolgimento della persona con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi e interventi mirati.

2. L'incentivo occupazionale, di cui al comma 1, lettere a) e b), non è cumulabile con altri tipi di incentivi a favore delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato.
3. Il Servizio servizi sociali cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco speciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, centri di lavoro guidato, associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo di persone in condizione di disabilità.

Nota relativa all'articolo 16
Articolo prima sostituito dall'art. 15, l.r. 21 novembre 2000, n. 28, poi modificato dall'art. 12, l.r. 28 novembre 2001, n. 30, e dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. La Regione concorre al finanziamento in favore di Province, Comuni singoli o associati e di Comunità montane di tirocini-borse lavoro per interventi che mirano al recupero e all'integrazione sociale e professionale della persona in condizione di disabilità presso enti pubblici e privati.
2. I progetti di borse-lavoro sono redatti dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane congiuntamente all'Unità multidisciplinare dell'età adulta, sentito il Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in condizione di disabilità.

Nota relativa all'articolo 17
Così sostituito dall'art. 16, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.

Art. 18 - 19

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 18 - 19
Articoli abrogati dall'art. 22, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali per l'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con disabilità visiva, uditiva e con problemi di linguaggio e di comunicabilità.
2. La Regione, inoltre, contribuisce al finanziamento di iniziative adottate dagli enti locali volte a prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione di enti morali e organizzazioni di volontariato.

Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 17, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. La Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini per:
a) l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà;
b) l'acquisto di mezzi dotati di opportuni ausili tecnici per il trasporto di persone in condizione di disabilità fisico gravissimo;
c) l'acquisto di ausili tecnici volti all'abbattimento delle barriere di comunicazione con riferimento a persone in condizione di disabilità sensoriale e/o con problemi di comunicazione.


Nota relativa all'articolo 21
Così sostituito dall'art. 18, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.

Art. 22 - 25

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Nota relativa all'articolo 22 - 25
Articoli abrogati dall'art. 22, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.


1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel piano socio-sanitario e sociale, sentito il Coordinamento regionale indicato all’articolo 2 e la competente commissione assembleare, approva i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa. Il parere del Coordinamento deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla richiesta.
2. I Comuni capofila degli ambiti territoriali sociali e le Province, quest’ultime limitatamente agli interventi di cui all’articolo 17, presentano alla Giunta regionale, con proprio atto entro il 28 febbraio di ogni anno, un rendiconto circa gli interventi realizzati e le spese sostenute nell’anno precedente.
3. A decorrere dall’anno 2007 il Fondo regionale viene ripartito nel modo seguente:
a) il 70 per cento dello stanziamento a saldo delle spese sostenute per i servizi propri nonché quale contributo per gli interventi non a gestione propria, risultanti dai rendiconti da presentare entro il 28 febbraio;
b) il 30 per cento dello stanziamento a titolo di acconto delle spese per servizi propri degli enti locali, calcolato sulla base dei rendiconti di cui alla lettera a).


Nota relativa all'articolo 26
Così modificato dagli artt. 19 e 22, l.r. 21 novembre 2000, n. 28; dall'art. 46, l.r. 7 maggio 2001, n. 11; dall'art. 14, l.r. 25 novembre 2002, n. 25; dall'art. 12, l.r. 2 agosto 2006, n. 13, e dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.
Ai sensi dell'art. 20, l.r. 16 novembre 1998, n. 40, i termini di scadenza previsti dal comma 2 sono differiti, per l'anno 1998, alla data del 31 gennaio 1999.
Ai sensi dell'art. 34, l.r. 30 novembre 1999, n. 32, il termine di cui ai commi 2 e comma 4 è differito, per l'anno 2000, alla data del 28 febbraio 2000.
Ai sensi dell'art. 46, l.r. 7 maggio 2001, n. 11, i termini previsti dal comma 1 per la definizione dei criteri e delle modalità dell'attuazione della legge per l'anno 2002 sono posticipati nel modo seguente: "30 aprile" in "30 settembre 2001" e "30 giugno" in "30 novembre 2001", ed il termine previsto dal comma 2 per la presentazione dei piani di intervento, per l'anno 2002, è posticipato dal "30 novembre dell'anno successivo", al "31 gennaio 2002".
Ai sensi dell'art. 31, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2, per l’anno 2007, in deroga a quanto previsto dal comma 3, i rendiconti sono presentati entro il 31 marzo.



1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge presentati dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26 e gestiti in forma integrata tra Province, Comuni singoli o associati, Comunità montane, Ausl e privato sociale.

Nota relativa all'articolo 27
Così sostituito dall'art. 20, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.

Art. 28

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Nota relativa all'articolo 28
Abrogato dall'art. 22, l.r. 21 novembre 2000, n. 28.

Art. 29

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Nota relativa all'articolo 29
Prima sostituito dall'art. 21, l.r. 21 novembre 2000, n. 28, poi abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.