Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 05 agosto 1996, n. 34
Titolo:Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.
Pubblicazione:( B.U. 14 agosto 1996, n. 57 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Attività amministrativa
Note:Errata corrige nel b.u.r. n. 59 del 29 agosto 1996.

L'art. 3, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, detta disposizioni per il caso di incarichi conferiti in violazione del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi.

Sommario





1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi dagli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione. Esse si informano a principi di trasparenza, partecipazione e adeguata rappresentanza di genere.
2. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì alle nomine negli organi e organismi regionali indicati nell'allegato A alla presente legge.
3. Ai restanti organi ed organismi regionali con carattere di continuità, quando la nomina o designazione permane di competenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 2, le norme procedimentali definite dalla presente legge si applicano solo in mancanza di regolamentazione nella normativa istitutiva. Le norme di cui all'articolo 12 in materia di trasparenza si applicano in ogni caso a tutte le nomine di competenza della Giunta e del Consiglio ivi comprese quelle in organismi collegiali operanti a livello tecnico e amministrativo nelle materie di competenza regionale.
4. Nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3 le norme della presente legge non si applicano comunque quando le nomine o designazioni conseguono di diritto alla titolarità di organi o uffici, o ineriscono alla qualità di consigliere regionale o devono effettuarsi sulla base di designazioni da parte di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.
5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative istitutive, le nomine e le designazioni regionali possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 4, l.r. 23 luglio 2012, n. 23.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 20, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, le disposizioni della predetta legge si applicano a decorrere dall’anno 2013, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 20.
Il comma 1 del presente articolo vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2012 così disponeva: "1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi dagli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.".



1. Spettano al Consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 52 dello Statuto le nomine degli amministratori degli enti e aziende dipendenti, delle società o consorzi a partecipazione regionale.
2. Spettano altresì al Consiglio le altre nomine e designazioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge statale, dallo Statuto regionale, dagli statuti di altri enti, da norme regionali nonchè quelle previste nell'allegato B alla presente legge.
3. Sono di competenza della Giunta regionale le nomine e le designazioni attribuite genericamente alla Regione e quelle non spettanti al Consiglio regionale ai sensi dei commi 1 e 2 o non attribuite al Presidente della Giunta regionale dalle vigenti leggi dello Stato. Restano tuttavia di competenza del Consiglio regionale le designazioni per le quali sono previsti la garanzia della presenza della minoranza o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione da eleggere sono in numero superiore a due.


1. I competenti uffici della Giunta e del Consiglio regionale, per le nomine e le designazioni di rispettiva competenza, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.
2. La struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone e pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e designazioni di cui all'articolo 1, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo. Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.
3. L'elenco deve indicare:
a) la denominazione dell'ente e dell'organo od organismo interessati;
b) le norme di legge, di regolamento, di statuto o di convenzioni relative;
c) la competenza alla nomina o designazione;
d) i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell'organo od organismo interessato, o eventualmente predeterminati ai sensi dell'articolo 4;
e) la durata in carica;
f) la data entro cui deve essere deliberata la nomina o designazione;
g) i compensi previsti a qualsiasi titolo per l'incarico conseguente.

4. Ove occorra procedere in corso d'anno, anche per norme sopravvenute, a nomine o designazioni non comprese nell'elenco o a sostituzioni per qualsiasi causa, si provvede a darne tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dal manifestarsi di tale occorrenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, l.r. 10 gennaio 2000, n. 2, e dall'art. 1, l.r. 23 febbraio 2005, n. 10.


1. La commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, in caso di mancanza o insufficienza di definizione dei requisiti della normativa istitutiva, predetermina i requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all'espletamento dell'incarico conseguente alle nomine e designazioni di cui alla presente legge.
2. A tale scopo onde consentire la pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), la struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine comunica entro il 30 giugno alla Commissione consiliare competente l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
3. La Commissione consiliare, dopo aver predeterminato i requisiti di cui al comma 1, li comunica alla struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine entro il 30 settembre, per le nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, per le nomine e designazioni di cui all'articolo 3, comma 4. Trascorsi tali termini la struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine procede comunque alla pubblicazione di cui all'articolo 3.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 2, l.r. 23 febbraio 2005, n. 10.


1. Fino a trenta giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione possono essere proposte rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, candidature da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati.
1 bis. Ciascun soggetto di cui al comma 1 è tenuto a presentare, per ogni singolo organismo, almeno la candidatura di una donna e di un uomo.
2. Alla proposta di candidatura sono allegati:
a) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, relativa alla data ed al luogo di nascita, al titolo di studio, all'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con una pubblica amministrazione, all'accettazione della candidatura, all'inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, all'esistenza di eventuali cause di incompatibilità;
b) il curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, contenente anche l'indicazione degli eventuali incarichi ricoperti in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica.

2 bis. Se il termine indicato al comma 1 coincide con un giorno non lavorativo o festivo, è prorogato al successivo giorno lavorativo.
3. (Abrogato)


Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 1, l.r. 10 gennaio 2000, n. 2; dall'art. 1, l.r. 1 dicembre 2005, n. 27; dall'art. 4, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, e dall'art. 1, l.r. 3 agosto 2015, n. 20.
Ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 5, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, il r.r. 20 maggio 2014, n. 2 individua i casi di esclusione dell’obbligo di cui al comma 1 bis del presente articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 4 della predetta l.r. 23/2012.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 20, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, le disposizioni della predetta legge si applicano a decorrere dall’anno 2013, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 20.




1. Alle nomine e designazioni di propria spettanza il Consiglio regionale provvede, entro il termine per ciascuna previsto, su parere della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali. La Commissione verifica la rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d); sente su loro richiesta, i presentatori delle singole candidature e può sentire i candidati stessi; ove manchino candidature, può proporne di proprie; esprime e trasmette il proprio parere almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la nomina e la designazione.
2. Alle nomine e designazioni di propria competenza la Giunta regionale provvede entro il termine per ciascuna previsto, dopo aver riscontrato nei candidati proposti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della presente legge. Nel caso di candidature superiori al numero delle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale decide sulla base di un esame comparativo delle stesse.
3. Qualora la Giunta non provveda nei termini alla nomina o designazione, questa è disposta dal Presidente della Giunta entro i successivi quarantacinque giorni con decreto motivato.
4. Qualora il consiglio regionale non deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza entro il termine per ciascuna previsto, il Presidente del Consiglio regionale provvede, nei successivi quarantacinque giorni, con proprio atto da comunicare al Consiglio regionale nella prima seduta. Nell'esercitare tale potere surrogatorio il Presidente tiene conto dell'esame delle candidature già eventualmente effettuato dalla Commissione consiliare.
5. Ove manchino candidature, ovvero le candidature esistenti risultino in tutto o in parte inidonee, gli organi competenti e, per le nomine di competenza la stessa Commissione consiliare, individuano nuove candidature nel rispetto dei requisiti previsti e/o predeterminati, fermo restando l'obbligo di documentazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
6. Il Presidente del Consiglio regionale nell'ipotesi di cui al comma 5, procede alla nomina o designazione in via surrogatoria, dopo aver acquisito sui nuovi nominativi il parere della Commissione consiliare competente. Tale parere è espresso nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il Presidente può procedere alla nomina o designazione.
7. Le designazioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione negli organi ed organismi amministrativi la cui composizione è disciplinata dalla legge regionale debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale, trascorso tale termine gli organi amministrativi si considerano regolarmente costituiti purchè siano nominati almeno i due terzi dei loro componenti.


1. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione previsti dall'articolo 3, comma 4, le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del trentesimo e non oltre il cinquantacinquesimo giorno dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Le candidature sono proposte entro venti giorni dalla pubblicazione ed il termine per la trasmissione del parere da parte della Commissione consiliare è di quindici giorni decorrenti dalla scadenza di quello per la presentazione della candidatura. Decorso inutilmente il cinquantacinquesimo giorno dalla pubblicazione si attiva la funzione surrogatoria presidenziale di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.

Nota relativa all'articolo 7
Così sostituito dall'art. 1, l.r. 10 gennaio 2000, n. 2.


1. Sono incompatibili con la carica di amministratore o di revisore dei conti di enti pubblici e privati e società a partecipazione regionale:
a) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti e gli Assessori delle Province, i Presidenti delle Comunità montane, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
b) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
c) coloro che svolgono la funzione di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti ed organizzazioni sindacali;
d) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, lettere e), f) e g) della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Sono ineleggibili alle cariche previste dalla presente legge le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.
3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalle leggi vigenti.
4. Le cariche di amministratore e di revisore dei conti di enti pubblici, privati e di società a partecipazione regionale non sono cumulabili.
5. Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi che le prevedono, le cause di ineleggibilità devono essere rimosse entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, per la presentazione delle candidature.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 2, l.r. 1 dicembre 2005, n. 27.
Ai sensi dell'art. 11, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, il comma 4 del presente articolo va interpretato nel senso che non sono cumulabili nella medesima persona più cariche di amministratore o di revisore dei conti o di amministratore e revisore dei conti, svolte in enti diversi.



1. Quando successivamente alla nomina o designazione si manifesti qualcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla presente legge, i competenti uffici regionali la contestano al nominato o designato, invitandolo a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
2. Il nominato o designato ha quindici giorni di tempo dalla notifica della contestazione per formulare osservazioni o eliminare la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2 l'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione provvede definitivamente e, ove ritenga tuttora sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, dichiara decaduto il nominato o designato.
4. Il provvedimento di decadenza è depositato nella segreteria dell'organo che l'ha adottato nel giorno successivo all'adozione e notificato entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto.

Nota relativa all'articolo 9
Così sostituito dall'art. 8, l.r. 13 aprile 2015, n. 16.


1. Qualora, successivamente alla nomina, l'autorità giudiziaria disponga il rinvio a giudizio, per appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, di persone nominate ai sensi della presente legge, l'organo che ha proceduto alla nomina può sospendere l'incarico conferito fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Nota relativa all'articolo 9 bis
Aggiunto dall'art. 3, l.r. 1 dicembre 2005, n. 27.


1. Le competenti strutture amministrative della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa provvedono a verificare che, sul totale delle nomine e designazioni effettuate nell’anno solare di riferimento dall’Assemblea e dalla Giunta, sia garantita la presenza dei due generi negli organismi collegiali di nomina e designazione regionale in ottemperanza alle leggi vigenti.
2. Le competenti strutture amministrative comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni. Se dalla verifica stessa risulta non rispettato quanto previsto al comma 1, l’organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell’anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sotto rappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

Nota relativa all'articolo 9 ter
Aggiunto dall'art. 4, l.r. 23 luglio 2012, n. 23.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 20, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, le disposizioni della predetta legge si applicano a decorrere dall’anno 2013, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 20.



1. Le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e quarantacinque giorni dopo la prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse, le nomine e le designazioni sono effettuate entro i quattro mesi successivi alla prima seduta del Consiglio e il termine per la presentazione delle candidature è fissato al quarantacinquesimo giorno successivo alla suddetta seduta.
2. Gli organi ed organismi amministrativi regolati dalla presente legge svolgono le funzioni loro attribuite sino alle scadenze dei termini previsti nel comma 1. Entro gli stessi termini essi sono ricostituiti, se non ricostituiti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalle scadenze stesse.
3. Nei periodi in cui sono prorogati gli organi ed organismi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonchè gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
4. Nei casi in cui le normative istitutive non prevedono termini di scadenza nè per gli organi ed organismi nè per i singoli componenti di essi, le nomine e designazioni regionali hanno comunque efficacia per non oltre cinque anni.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 3, l.r. 23 febbraio 2005, n. 10; dall'art. 2, l.r. 3 agosto 2015, n. 20, e dall'art. 2, l.r. 5 gennaio 2021, n. 1.
Ai sensi dell'art. 4, l.r. 3 agosto 2015, n. 20, le disposizioni indicate all’art. 2 della stessa legge si applicano ai procedimenti di nomina o designazione non conclusi alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Il comma 1 dell'art. 4, l.r. 5 gennaio 2021, n. 1, detta norme per la prima applicazione di questo articolo come modificato dalla medesima legge.



1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. La Giunta regionale può nominare, per motivate ed eccezionali esigenze, un Commissario straordinario per l'amministrazione degli enti ed aziende di cui all'articolo 52 dello Statuto, per la durata massima di novanta giorni.
2. I titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi dello Stato in materia di proroga degli organi amministrativi.


1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura dei dirigenti delle strutture della Giunta e del Consiglio regionali competenti in materia di nomine, è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate dai rispettivi organi nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.
2. Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, una relazione sull'attività svolta, qualora venga richiesta.
3. Agli adempimenti istruttori di cui alla presente legge, per le nomine di competenza del consiglio regionale e per quelle di competenza della Giunta regionale provvedono le rispettive strutture del Consiglio e della Giunta competenti in materia di nomine, con la collaborazione degli altri servizi interessati alle stesse. Per gli adempimenti relativi alle nomine diverse da quelle indicate all'articolo 1, provvedono i servizi interessati con la collaborazione della struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 4, l.r. 23 febbraio 2005, n. 10.


1. Le nomine di competenza della Giunta regionale diverse da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge sono motivate con riferimento ai requisiti di capacità, esperienza e professionalità dei candidati prescelti e devono seguire i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità delle cariche.


1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. Delle seguenti leggi regionali sono confermate le modifiche di seguito riportate:
a) ...........................................................................................
b) ...........................................................................................
c) ...........................................................................................
d) ...........................................................................................
e) ..........................................................................................
f) ...........................................................................................
g) ...........................................................................................
h) i membri elettivi del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'articolo 3 del regolamento regionale 12 gennaio 1977, n. 5 sono nominati dalla Giunta regionale.

4. Il comma secondo, quarto alinea, dell'articolo 3 della l.r. 23 aprile 1980, n. 23 e lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 sono modificati secondo quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 2 e nell'allegato B alla presente legge.

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 abroga le l.r. 14 marzo 1994 n. 9, e 21 marzo 1995, n. 24.
Il comma 2 conferma l'abrogazione della l.r. 11 luglio 1977, n. 26.
La lett. a del comma 3 sostituisce la lett. c) del secondo comma dell'art. 11, l.r. 31 maggio 1980, n. 46.
La lett. b) del comma 3 sostituisce il quarto comma dell'art. 11, l.r. 31 maggio 1980, n. 46.
La lett. c) del comma 3 sostituisce il secondo comma, seconda alinea, dell'art. 1, l.r. 17 dicembre 1981, n. 40.
La lett. d) del comma 3 sostituisce la lett. e) del primo comma dell'art. 3, l.r. 30 agosto 1986, n. 24.
La lett. e) del comma 3 sostituisce il comma 6 dell'art. 1, l.r. 18 gennaio 1988, n. 2
La lett. f) del comma 3 sostituisce le lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 21, l.r. 2 giugno 1992, n. 19.
La lett. g) del comma 3 abroga il comma 2 dell'art. 21, l.r. 2 giugno 1992, n. 19.


Allegati

Elenco degli organismi regionali cui si applica la presente legge

- Consulta regionale per lo sport di cui alla l.r. 31 maggio 1980, n. 46
- Difensore civico di cui alla l.r. 14 ottobre 1981, n. 29
- Consulta ecologica di cui alla l.r. 17 dicembre 1981, n. 40
- Comitato tecnico sanitario regionale di cui alla l.r. 3 marzo 1982, n. 7
- Comitato regionale contro l'inquinamento di cui alla l.r. 14 marzo 1985, n. 8
- Commissione regionale per l'artigianato di cui alla l.r. 28 marzo 1988, n. 6
- Comitato tecnico scientifico per la cooperazione allo sviluppo di cui alla l.r. 26 aprile 1990, n. 38
- Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo di cui alla l.r. 3 ottobre 1991, n. 32
- Osservatorio energetico regionale di cui alla l.r. 17 febbraio 1992, n. 13 - Comitato regionale per il territorio di cui alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34
- Comitato tecnico scientifico per interventi relativi alla promozione dell'immagine Marche di cui alla l.r. 4 settembre 1992, n. 43
- Comitato tecnico scientifico per la catalogazione dei beni culturali di cui alla l.r. 5 settembre 1992, n. 45
- Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali di cui alla l.r. 11 agosto 1994, n. 27
- Comitato tecnico consultivo per la tutela sanitaria delle attività sportive di cui alla l.r. 12 agosto 1994, n. 33
- Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 50


Allegati

Elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

- Consulta regionale della cooperazione: nomina di cinque membri esperti in settori attinenti problemi della cooperazione (comma secondo, quarto alinea dell'articolo 3 della l.r. 23 aprile 1980, n. 23)

- Consulta regionale sull'assistenza: nomina di tre esperti (lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43)

- Comitato tecnico per le fiere: designazione di due esperti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione (lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 13 aprile 1995, n. 52)

- Consiglio di amministrazione dell'Università di Urbino: nomina di due rappresentanti della Regione (articolo 9 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e articolo 7 dello Statuto dell'Università di Urbino approvato con r.d. 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni)

- Consiglio di amministrazione dell'Università di Ancona: nomina di un rappresentante della Regione (articolo 9 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766)

- Consiglio di amministrazione dell'Università di Macerata: nomina di un rappresentante della Regione (articolo 9 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766)

- Consiglio di amministrazione dell'Università di Camerino: nomina di un rappresentante della Regione (articolo 9 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766)

- Comitato nazionale per la difesa del suolo: nomina di un rappresentante della Regione (lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183)

- Consiglio sanitario nazionale: nomina di un rappresentante della Regione (lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)