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Atto:LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 15
Titolo:Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Pubblicazione:( B.U. 24 gennaio 1997, n. 8 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La presente legge disciplina l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di Incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi da questa istituito.
2. Il tributo speciale si applica ai rifiuti indicati nell'articolo 3, comma 24, della legge 549/1995 ed è dovuto dai soggetti di cui ai commi 26 e 32 del medesimo articolo.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35.


1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’ammontare del tributo è determinato:
a) in euro 0,009 al chilogrammo per i rifiuti inerti, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
b) in euro 0,00917 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico;
c) in euro 0,012 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
d) in euro 0,024 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi o smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
e) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati;
e bis) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti prodotti dalle attività, svolte ai sensi della Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relative ai procedimenti di bonifica di siti contaminati.

2. Al fine di favorire la raccolta differenziata (RD) di rifiuti urbani ed assimilati, l’ammontare del tributo per i rifiuti urbani e assimilati di cui al comma 1 è modulato in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente:
____________________________________________________
Superamento del livello di RD      -    Riduzione del tributo
rispetto alla normativa statale
____________________________________________________
da 0,01 per cento fino alla      -    30 per cento
percentuale inferiore
al 10 per cento
........................................................................................
10 per cento             -               40 per cento
........................................................................................
15 per cento             -              50 per cento
........................................................................................
20 per cento             -              60 per cento
........................................................................................
25 per cento             -             70 per cento
____________________________________________________

3. I rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione D10 Incenerimento a terra sono soggetti al pagamento ridotto del tributo nella misura del 20 per cento dell’ammontare di cui alla lettera f) medesima, ai sensi dell’articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
4. Gli scarti, i sovvalli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, tramite selezione meccanica, compostaggio e riciclaggio, nonché i fanghi anche palabili, sono soggetti, ai sensi dell’articolo 3, comma 40, della legge 549/1995, al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell’ammontare di cui ai commi 1 e 2, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione meccanica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente destinati al recupero di materia o di energia nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 2
Prima sostituito dall'art. 1, l.r. 3 agosto 1998, n. 29; poi modificato dall'art. 29, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 e dall'art. 33, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19; in seguito risostituito dall'art. 1, l.r. 15 luglio 2008, n. 20, poi modificato dall'art. 16, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37; dall'art. 1, l.r. 20 aprile 2012, n. 9; dall'art. 1, l.r. 29 luglio 2013, n. 21; dall'art. 10, l.r. 29 novembre 2013, n. 44; dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35; dall'art. 4, l.r. 23 luglio 2018, n. 27, e dall'art. 5, l.r. 3 agosto 2020, n. 43.
Ai sensi dell'art. 4, l.r. 20/2008, fino all’adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente articolo, si applicano i provvedimenti adottati ai sensi della normativa previgente.
Ai sensi dell'art. 4, l.r. 29 luglio 2013, n. 21, la modifica introdotta dall’art. 1 della medesima legge al presente articolo si applica a decorrere dal terzo trimestre dell’anno 2013.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4, l.r. 23 luglio 2018, n. 27, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nel caso in cui la normativa statale stabilisca la sospensione degli aumenti dei tributi regionali per l’anno 2019, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4, l.r. 23 luglio 2018, n. 27, fino al 31 dicembre 2018 o nel caso in cui la normativa statale stabilisca la sospensione degli aumenti dei tributi regionali per l’anno 2019, i commi 1, 2 e 4 di questo articolo sono rispettivamente i seguenti:
"1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’ammontare del tributo è determinato:
a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;
f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.";
"2. Gli scarti, nonché i rifiuti urbani stabilizzati, e i sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio e riciclaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell’ammontare di cui al comma 1, lettera f), nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale.";
"4. Gli scarti, i sovvalli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, tramite selezione meccanica, compostaggio e riciclaggio, nonché i fanghi anche palabili, sono soggetti, ai sensi dell’articolo 3, comma 40, della legge 549/1995, al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell’ammontare di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale.".



1. Per la determinazione del tributo dei rifiuti urbani e assimilati di cui al comma 2 dell’articolo 2 si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente.
2. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune.
3. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’ARPAM, quale gestore del catasto regionale rifiuti di cui all’articolo 12 della l.r. 24/2009, definisce con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune e in ogni ATO. La deliberazione, inoltre, individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
4. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l’adesione al sistema informatizzato adottato dall’ARPAM per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del Comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 1.
5. L’ARPAM provvede alla validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla struttura regionale competente, che provvede annualmente a stabilire con proprio atto i livelli di RD relativi a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 6 bis.
6. In caso di mancata determinazione del livello di RD per l’anno di riferimento da parte della normativa statale, si considera il livello di RD fissato per l’anno precedente.
6 bis. Nel caso in cui a livello di ATO non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, viene applicata l’addizionale del 20 per cento con le modalità di cui all’articolo 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
6 ter. (Abrogato)
6 quater. L’addizionale di cui al comma 6 bis non si applica nel caso di Comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 205 o registrato nell’anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal Catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ATO di appartenenza anche a seguito dell’attivazione di politiche di prevenzione con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare.

Nota relativa all'articolo 2 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 15 luglio 2008, n. 20, poi modificato dall'art. 16, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37; dall'art. 30, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; dall'art. 1, l.r. 20 aprile 2012, n. 9; dall'art. 2, l.r. 29 luglio 2013, n. 21; dall'art. 10, l.r. 29 novembre 2013, n. 44; dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35, e dell'art. 4, l.r. 23 luglio 2018, n. 27.
Ai sensi dell'art. 4, l.r. 20/2008, fino all’adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente articolo, si applicano i provvedimenti adottati ai sensi della normativa previgente.
Ai sensi dell'art. 30, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, l'addizionale di cui al comma 6 bis si applica a decorrere dal primo trimestre dell’anno 2010; fino alla istituzione delle autorità d’ambito di cui all’articolo 201 del d.lgs. 152/2006, la predetta addizionale è applicata a carico dei singoli Comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 4, l.r. 29 luglio 2013, n. 21, la modifica introdotta dall’art. 2 della medesima legge al presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4, l.r. 23 luglio 2018, n. 27, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nel caso in cui la normativa statale stabilisca la sospensione degli aumenti dei tributi regionali per l’anno 2019, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4, l.r. 23 luglio 2018, n. 27, fino al 31 dicembre 2018 o nel caso in cui la normativa statale stabilisca la sospensione degli aumenti dei tributi regionali per l’anno 2019, il comma 1 di questo articolo è il seguente:
"1. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente.
_______________________________________
Superamento del livello
di Rd rispetto alla
normativa statale ------- Riduzione del tributo
_______________________________________
da 0,01 per cento
fino alla percentuale
inferiore al 10 per cento - 30 per cento
.......................................................................
10 per cento ----------- 40 per cento
.......................................................................
15 per cento ----------- 50 per cento
.......................................................................
20 per cento ----------- 60 per cento
.......................................................................
25 per cento ----------- 70 per cento
_______________________________________.".



1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, entro i termini stabiliti dall’articolo 3, comma 30, della legge 549/1995, direttamente alla Tesoreria della Regione Marche, utilizzando il sistema bancario o postale, con l’obbligo di indicazione nella causale:
a) ragione sociale, sede legale ed amministrativa, codice fiscale o partita IVA della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell’impianto di Incenerimento;
c) il trimestre solare di riferimento in cui è avvenuto il conferimento in discarica o nell’impianto di incenerimento.
L’addizionale di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 bis è versata alla Regione secondo le modalità di cui al precedente periodo.


Nota relativa all'articolo 2 ter
Aggiunto dal comma 5 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35, le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo art. 3 si applicano a decorrere dal primo trimestre 2017.



1. Le funzioni concernenti la riscossione del tributo, l’accertamento e la contestazione delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso tributario e amministrativo e l’eventuale rappresentanza in giudizio tributario sono esercitate dalla Regione.
2. Le sanzioni amministrative e tributarie sono irrogate ed introitate direttamente dalla Regione.

Nota relativa all'articolo 3
Così sostituito dal comma 7 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35.
Ai sensi del comma 17 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35, le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 12 del medesimo art. 3 si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2017. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della citata l.r. 35/2016, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 32, 34 e 35 della l. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali).
Si riporta di seguito il testo vigente di questo articolo prima dell'entrata in vigore della l.r. 30 dicembre 2016, n. 35:
"Art. 3 (Delega alle Province) - 1. Le funzioni concernenti la riscossione del tributo, l'accertamento e la contestazione delle violazioni tributarie, nonchè il relativo contenzioso amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sia nel contenzioso amministrativo che tributario sono delegate alle Province territorialmente competenti.
2. Le Province inviano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contiene:
a) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente suddivisi per tipologia dei rifiuti conferiti;
b) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente;
c) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;
d) i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995.
3. Il tributo è versato alle Province con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995.
4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 è assegnato a ciascuna Provincia il 5 per cento del gettito del tributo complessivo realizzato sul territorio di competenza."



1. La dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995 contiene i seguenti dati:
a) denominazione, sede, codice fiscale o partita IVA della ditta e generalità del legale rappresentate;
b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, classificati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, conformemente alle tipologie individuate all’articolo 2 della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell’impianto di incenerimento;
c bis) quantità complessive dei rifiuti conferiti che hanno usufruito della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2 bis della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica;
d) liquidazione del conseguente debito di imposta;
e) importo del versamento effettuato, specificando l’eventuale applicazione dell’addizionale prevista dal comma 6 bis dell’articolo 2 bis della presente legge;
f) tipi e quantitativi massimi di rifiuti autorizzati al conferimento nella discarica.

2. La dichiarazione è presentata alla Regione. In caso di spedizione a mezzo di plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Lo schema tipo della dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le dichiarazioni prive di sottoscrizione o difformi dallo schema di cui al comma 3, sono da considerarsi omesse.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 30, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e dal comma 8 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35.
Ai sensi del comma 17 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35, le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 12 del medesimo art. 3 si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2017. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della citata l.r. 35/2016, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 32, 34 e 35 della l. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali).
Si riporta di seguito il testo vigente del comma 2 di questo articolo prima dell'entrata in vigore della l.r. 30 dicembre 2016, n. 35:
"2. La dichiarazione è presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio. In caso di spedizione a mezzo di plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante. Una copia della dichiarazione deve essere inviata per conoscenza alla Regione."



1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 33, della legge 549/1995 redigono apposito processo verbale di constatazione da trasmettere alla Regione entro trenta giorni dalla sua redazione.
2. La Regione, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con avviso di accertamento, invito al pagamento, in unica soluzione, del tributo evaso, degli interessi moratori e delle sanzioni amministrative. La contestazione della violazione è notificata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nel caso in cui dagli atti d’ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l’accertamento e la contestazione sono effettuati d’ufficio con le modalità stabilite al comma 2.
4. Qualora l’interessato non definisca la propria violazione come stabilita dall’atto di contestazione, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi della l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).

Nota relativa all'articolo 5
Sostituito dall'art. 33, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19. Così modificato dai commi 9 e 10 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35.
Ai sensi del comma 17 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35, le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 12 del medesimo art. 3 si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2017. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della citata l.r. 35/2016, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 32, 34 e 35 della l. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali).
Si riporta di seguito il testo vigente dei commi 1 e 2 di questo articolo prima dell'entrata in vigore della l.r. 30 dicembre 2016, n. 35:
"1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 33, della legge 549/1995 redigono apposito processo verbale di constatazione da trasmettere alla Provincia entro trenta giorni dalla sua redazione.
2. La Provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, del tributo evaso, degli interessi moratori e delle sanzioni amministrative. La contestazione della violazione è notificata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento."



1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 3, commi 31 e 32, della legge 549/1995 per le violazioni in essi previste, ai soggetti obbligati che ostacolino, in qualunque modo, le operazioni di ispezione, accertamento e verifica di cui all’articolo 3, comma 33, della medesima legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 310,00 ad euro 3.100,00.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale per il deposito in discarica entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
4. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.
5. Le sanzioni amministrative non tributarie si applicano secondo la procedura stabilita dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Nota relativa all'articolo 6
Così sostituito dall'art. 33, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.

Art. 7

.............................................................

Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35.


1. L'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative previste dalla presente legge può essere eseguito entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 4.
2. Gli aventi titoli possono richiedere alla Regione la restituzione del tributo indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta.
3. In caso di presentazione della richiesta di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 33, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19, e dal comma 12 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35.
Ai sensi del comma 17 dell'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35, le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 12 del medesimo art. 3 si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2017. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della citata l.r. 35/2016, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 32, 34 e 35 della l. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali).
Si riporta di seguito il testo vigente del comma 2 di questo articolo prima dell'entrata in vigore della l.r. 30 dicembre 2016, n. 35:
"2. Gli aventi titoli possono richiedere la restituzione del tributo indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta."



1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel capitolo n. 10101010 (UPB 1.01.01) “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
3 bis. (Abrogato)
4. (Abrogato)
4 bis. Il gettito dell’addizionale di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 bis è iscritto nel capitolo n. 1101010018 “Addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi” dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
4 ter. Una quota parte del gettito pari al 10 per cento è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L’impiego delle risorse è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge 549/1995.
4 quater. Il gettito dell’addizionale di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 bis affluisco, ai sensi dell’articolo 205 del d.lgs. 152/2006, in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
4 quinquies. Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 4 ter sono stabilite secondo le seguenti percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 3, comma 30, della legge 549/1995:
a) 20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
b) 30 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati;
c) 40 per cento sulla base della popolazione residente nell’area interessata;
d) 10 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita.
Alla determinazione delle quote da assegnare ai singoli Comuni secondo le modalità di cui al precedente periodo, provvede annualmente con proprio atto il dirigente della competente struttura della Giunta regionale. La corresponsione di quanto spettante ai Comuni ai sensi del comma 4 ter costituisce per gli stessi Comuni quota parte della corrispondente misura compensativa prevista per gli impianti di smaltimento ai sensi del numero 2) della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati).


Nota relativa all'articolo 9
Articolo prima modificato dall'art. 8, l.r. 20 maggio 1997, n. 32, poi sostituito dall'art. 2, l.r. 3 agosto 1998, n. 29, e modificato dall'art. 37, l.r. 7 maggio 2001, n. 11; in seguito risostituito dall'art. 3, l.r. 15 luglio 2008, n. 20, e così modificato dall'art. 30, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; dall'art. 8, l.r. 25 novembre 2013, n. 41; dall'art. 3, l.r. 30 dicembre 2016, n. 35; dell'art. 4, l.r. 23 luglio 2018, n. 27, e dall'art. 2, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43.
Ai sensi dell'art. 30, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, in fase di prima applicazione, l’intero gettito dell’addizionale, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, è riassegnato sui bilanci regionali degli esercizi successivi per il finanziamento delle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2009, n. 986.



1. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 32, della legge 549/1995, sono esenti dalle responsabilità previste dal medesimo comma, qualora provvedano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare alle Province competenti per territorio la relativa denuncia, nella quale deve essere quantificato e certificato, per le discariche abusive, con relazione di un professionista all'uopo abilitato, lo stato di fatto al momento della denuncia. In caso di semplice abbandono è sufficiente un'autocertificazione dell'interessato che certifichi lo stato di fatto.
2. In mancanza delle certificazioni richieste al comma 1 si procede alla determinazione del tributo sul quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, trasmettono alla Regione gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 549/1995.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.