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Atto:LEGGE REGIONALE 30 giugno 1997, n. 40
Titolo:

Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari.

Pubblicazione:(B.u.r. 10 luglio 1997, n. 41)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Disposizioni generali
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 194/1997, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. La presente legge individua norme contabili atte a semplificare le procedure per la realizzazione dei programmi comunitari.


1. Gli stanziamenti, previsti negli stati di previsione del bilancio annuale, afferenti le attività e gli interventi finanziari con il concorso della Unione Europea, restano imputati, in deroga all'articolo 36 della l.r. 20 dicembre 2001, n. 31, ai bilanci in cui risultano iscritti in sede di prima applicazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle quote di concorso finanziario dello Stato e della Regione relative alle iniziative cofinanziate dalla Unione Europea.
2 bis. Gli stanziamenti di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa, possono essere iscritti in un unico capitolo, in deroga all’articolo 15, comma 2, lettera c), della l.r. 31/2001.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 12, l.r. 2 agosto 2006, n. 13.


1. In relazione alle determinazioni assunte dagli organi competenti, con le quali vengono ridefiniti i programmi attuativi delle azioni cofinanziate dalla Unione Europea, la Giunta regionale può apportare, con propri provvedimenti, le conseguenti modifiche compensative degli stanziamenti previsti in ciascun esercizio, fatto salvo il vincolo del mantenimento dell'equilibrio del bilancio.
2. Gli atti di variazione, indicati dal comma 1, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni e comunicati al Consiglo regionale entro gli stessi termini.
3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 66 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale può effettuare, con provvedimenti da comunicarsi al Consiglio regionale entro quindici giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro i medesimi termini, gli storni di somme, sia in termini di residui che di competenza e di cassa, da un capitolo all'altro del bilancio, riguardanti la realizzazione di programmi comunitari, stabiliti da atti esecutivi assunti dai competenti organi a seguito di modifiche dei programmi autorizzati. Resta fermo il rispetto del vincolo dell'equilibrio degli stanziamenti di competenza preesistenti e resta confermato il divieto di storno di fondi tra i residui e la competenza e viceversa.


1. Gli stanziamenti o le quote di stanziamento non impegnati, previsti in bilancio per la realizzazione di programmi comunitari, possono essere utilizzati, quali residui di stanziamento, fino alle data di scadenza stabilite, dagli organi autorizzati a fissare i termini utili per il completamento delle azioni cofinanziate dalla Unione Europea, semprechè risultino accertate, ai sensi dell'articolo 81 della l.r. 25/1980, le correlative entrate.
2. Le somme impegnate, relative ai programmi comunitari, sono conservate, in deroga all'articolo 1010 della l.r. 25/1980, nel conto dei residui passivi fino alla scadenza dei termini stabiliti per la realizzazione delle azioni cofinanziate dalla Unione Europea. La medesima disposizione si applica agli stanziamenti relativi alle quote di cofinanziamento dello Stato e della Regione.


1. Gli impegni di spesa, riferiti alle attività o agli interventi cofinanziati dalla Unione Europea, possono essere assunti, fino alle data utile per la realizzazione dei relativi programmi, anche in deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 85 della l.r. 25/1980 ed ai termini stabiliti dall'articolo 86 della medesima legge.
2. ............................................................................................
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, con decorrenza dall'anno 1995, per l'attuazione dei programmi comunitari.

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 2 aggiunge il n. 12 al terzo comma dell'art. 106, l.r. 30 aprile 1980, n. 25.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successvo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.