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Atto:LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 10
Titolo:Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.
Pubblicazione:( B.U. 24 gennaio 1997, n. 8 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria
Note:Errata corrige nel b.u.r. n. 22 del 27 marzo 1997.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Compiti dei Comuni)
Art. 3 (Canili)
Art. 4 (Rifugi)
Art. 5 (Compiti delle AUSL)
Art. 6 (Anagrafe canina)
Art. 6 bis (Registro regionale degli allevatori)
Art. 7 (Obblighi degli allevatori o detentori di animali a scopo di commercio)
Art. 7 bis (Corsi di formazione)
Art. 8 (Microchip)
Art. 9 (Segnalazione di scomparsa, morte e trasferimento)
Art. 10 (Abbandono di animali da affezione)
Art. 11 (Soppressione eutanasica e divieto di sperimentazione degli animali da affezione)
Art. 12 (Eccezioni)
Art. 13 (Cani provenienti da altre Regioni o dall'estero)
Art. 14 (Trattamento della popolazione e del randagismo felino)
Art. 14 bis (Colonie feline)
Art. 14 ter (Oasi feline)
Art. 14 quater (Gattili)
Art. 14 quinquies (Divieti)
Art. 15 (Controllo delle nascite)
Art. 16 (Contributi)
Art. 17 (Programma di prevenzione e miglioramento del benessere animale)
Art. 18 (Servizio sostitutivo civile)
Art. 19 (Funzioni di vigilanza)
Art. 20 (Regolamento regionale)
Art. 21 (Sanzioni)
Art. 22 (Abrogazione e norme transitorie)
Art. 23 (Disposizioni finanziarie)



1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto apporto uomo - animale.
2. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezioni gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.
3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali da affezione, nel rispetto delle norme statali ed europee vigenti, è vietato a chiunque causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, rappresentazioni pubbliche o private e competizioni con animali che possano comportare maltrattamenti o sevizie.
3 bis. In particolare, fatti salvi eventuali risvolti penali, è sempre vietato far indossare agli animali collari o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici anche se inattivi o altri strumenti coercitivi che cagionano sofferenza o stress.
4. All’attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l’ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato).

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 16, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, e dall'art. 1, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:
a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;
b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari e ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;
c bis) alla riduzione del fenomeno del randagismo attraverso campagne di sterilizzazione degli animali di proprietà, promozione delle adozioni attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali ricoverati nei canili, gattili e rifugi, direttamente o attraverso le associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/2012 , anche stipulando apposite convenzioni. A tal fine i Comuni devono indicare sul proprio sito istituzionale il nome della struttura ove sono detenuti i propri animali, l’ubicazione, gli orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione utile alla promozione delle adozioni;
d) all' applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 21.

2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 3 e 4.
3. I Comuni e le Comunità montane provvedono inoltre alla realizzazione e al mantenimento delle strutture finalizzate al ricovero e cura temporanei dei gatti che vivono in libertà, feriti, ammalati o sterilizzati.
4. I Comuni e le Comunità montane per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/2012 o gruppi protezionistici, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione. I Comuni e le Comunità montane possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.
4 bis. La Giunta regionale determina, esclusivamente in funzione dell’età e dello stato di salute degli animali ricoverati, il minimo e il massimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento degli animali. Le tariffe sono aggiornate ogni quattro anni.
4 ter. Nei contratti e nelle convenzioni stipulati per il mantenimento degli animali i Comuni singoli o associati e le Comunità montane non possono stabilire un limite minimo tariffario diverso da quello stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 bis.
4 quater. La Giunta regionale, sentiti i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l’ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato):
a) adotta uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l’adozione dei cani detenuti nei canili;
b) promuove la sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti che gestiscono i canili.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, l.r. 3 aprile 2000, n. 26; dall'art. 16, l.r. 29 luglio 2008, n. 25; dall'art. 21, l.r. 27 novembre 2012, n. 37; dall'art. 2, l.r. 20 aprile 2015, n. 18, e dall'art. 1, l.r. 18 dicembre 2017, n. 36.

Ai sensi dell'art. 16, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, la deliberazione di cui al comma 4 bis è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della citata legge.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 6, l.r. 18 dicembre 2017, n. 36, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della citata legge, sentita la competente Commissione assembleare, adotta le deliberazioni previste dal comma 4 quater di questo articolo e dall’art. 6 bis di questa legge, come inseriti dagli artt. 1 e 2 della medesima l.r. 36/2017.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 6, l.r. 18 dicembre 2017, n. 36, i Comuni singoli o associati e le Unioni Montane, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, promuovono l’adozione del protocollo di cui al comma 4 quater di questo articolo, come inserito dall’art. 1 della citata legge, da parte dei gestori di canili convenzionati.



1. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonchè i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale devono essere dotati di box individuali o collettivi con annesse cucce e devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;
b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicati o morsicatori;
c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;
d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali;
e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;
f) servizi igienici;
g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio;
i) idonea recinzione di tutta la struttura;
i bis) presenza di un’ampia area verde recintata di dimensioni adeguate, comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali e la socializzazione.

1 bis. Il numero massimo dei posti autorizzati complessivamente nei canili e nei rifugi per ogni Comune, a prescindere dal numero degli impianti, deve tener conto del numero di abitanti del Comune stesso o dei Comuni marchigiani singoli o associati per cui le strutture possono svolgere il servizio, in ragione di un coefficiente massimo di 5 ogni 1.000 abitanti. Eventuali deroghe rivolte esclusivamente alle strutture pubbliche dovranno essere debitamente motivate da parte delle competenti Zone territoriali dell’ASUR, sentite le associazioni animaliste iscritte all’albo regionale.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 2, l.r. 3 aprile 2000, n. 26; dall'art. 16, l.r. 29 luglio 2008, n. 25; dall'art. 13, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e dall'art. 3, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.
Ai sensi del citato art. 16, l.r. 25/2008, il disposto di cui al comma 1 bis si applica anche alle strutture già realizzate o in corso di realizzazione non ancora in possesso dell’autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 25/2008.



1. Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e al mantenimento degli animali da affezione.
2. I rifugi dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonchè i rifugi privati, devono possedere i seguenti requisiti:
a) una superficie per la collocazione del box individuali o collettivi con annesse cucce destinati ad ospitare gli animali;
b) un reparto di isolamento;
c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
d) un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;
e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
g) idonea recinzione di tutta la struttura;
g bis) presenza di un’ampia area verde recintata di dimensioni adeguate, comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali e la socializzazione.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà ed è inoltre garantito il servizio di pronto soccorso.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 3, l.r. 3 aprile 2000, n. 26, e dall'art. 4, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura:
a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
b) le operazioni di inserimento del microchip nei cani vaganti catturati che risultano non iscritti all’anagrafe canina, nonché nei cani ospitati presso le strutture di ricovero;
c) il controllo igienico - sanitario sulle strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari;
c bis ) l’esecuzione dei test per il controllo della leishmaniosi secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale e conseguente verifica della corretta somministrazione della cura all’animale da parte del gestore;
c ter) il controllo obbligatorio dello stato di salute degli animali provenienti da altre regioni o dall’estero.
2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati.
3. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura altresì;
a) l'accalappiamento dei cani vaganti e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa affettuazione delle profilassi previste dalla lettera a) del comma 1;
b) il ritiro, le prestazioni sanitarie di pronto soccorso da garantire immediatamente agli animali presso strutture proprie o convenzionate e la successiva consegna presso i canili o i gattili;
c) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio in apposito luogo presso una discarica autorizzata;
d) gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi presenti nei canili o nei rifugi;
d bis) i necessari accertamenti sulle segnalazioni scritte e documentate effettuate dalle associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/2012 e il rilascio alle stesse di ogni informazione e documento utile alla vigilanza e al controllo sul benessere animale anche in funzione della promozione delle adozioni.
4. Le spese per gli interventi di profilassi, sanitarie, di identificazione e di sterilizzazione sono a carico della AUSL territorialmente competente.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 4, l.r. 3 aprile 2000, n. 26, e dall'art. 5, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è istituita l'anagrafe canina.
2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i proprio animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso.
3. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 5, l.r. 3 aprile 2000, n. 26, e dall'art. 6, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. E’ istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia, il registro regionale degli allevatori di cui al comma 1 dell’articolo 7. Il registro è pubblicato sul sito istituzionale della Regione ed è aggiornato annualmente.

Nota relativa all'articolo 6 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 18 dicembre 2017, n. 36.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 6, l.r. 18 dicembre 2017, n. 36, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della citata legge, sentita la competente Commissione assembleare, adotta le deliberazioni previste dal comma 4 quater dell'art. 2 e dal presente articolo di questa legge, come inseriti dagli artt. 1 e 2 della medesima l.r. 36/2017.



1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione, anche a fini commerciali di:
a) un numero pari o superiore a cinque fattrici di razza canina o felina, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, che producono complessivamente nell'arco di un anno un numero pari o superiore a venti cuccioli;
b) un numero di cuccioli pari o superiore a trenta.
2. Gli allevatori di animali a scopo di commercio hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e di scarico degli animali secondo le modalità previste nel regolamento indicato all’articolo 20.
3. Gli allevatori o detentori a scopo di commercio devono comunicare alla sede nazionale dell’Ente nazionale cinofilo italiano (ENCI) la cessione a terzi dell’animale.
4. Agli allevatori a scopo di commercio si applicano gli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.

Nota relativa all'articolo 7
Prima modificato dall'art. 6, l.r. 3 aprile 2000, n. 26, poi sostituito dall'art. 7, l.r. 20 aprile 2015, n. 18. Così modificato dall'art. 3, l.r. 18 dicembre 2017, n. 36; dall'art. 1, l.r. 3 aprile 2018, n. 6, e dall'art. 1, l.r. 5 giugno 2018, n. 20.


1. I responsabili delle strutture che gestiscono i canili o i rifugi e il personale addetto alla cura degli animali, nonché gli allevatori di cui all’articolo 7, devono acquisire un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione.

2. Ai fini del rilascio dell’attestato la scuola regionale di formazione di cui all’articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) organizza appositi corsi di formazione, anche in collaborazione con l’ASUR, i medici veterinari comportamentalisti indicati dall’ordine dei veterinari e le associazioni di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dei corsi e il rilascio dell’attestato.

4. I soggetti di cui al comma 1 operanti alla data di entrata in vigore della presente legge acquisiscono l’attestato nei termini e con le modalità stabilite dalla deliberazione di cui al comma 3.

Nota relativa all'articolo 7 bis
Aggiunto dall'art. 13, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.


1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 6, l’inserimento del microchip identificativo avviene per i cuccioli entro sessanta giorni dalla nascita e contestualmente all’iscrizione negli altri casi.
2. Il microchip è inserito previa corresponsione della tariffa regionale a cura dei servizi veterinari dell’ASUR o dei veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari all’uopo autorizzati dall’ASUR mediante apposita convenzione.
3. Il microchip deve essere inserito con le stesse modalità previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (canis lupus) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.
4. I medici veterinari hanno l’obbligo, nell’esercizio della loro attività professionale, di segnalare alla struttura competente dell’ASUR i casi di mancato inserimento di microchip.

Nota relativa all'articolo 8
Prima modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2000, n. 26, poi così sostituito dall'art. 8, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell’ASUR competente per territorio:
a) la scomparsa dell’animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più rapido da confermare per iscritto entro due giorni dall’evento;
b) la morte dell’animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più rapido da confermare per iscritto entro due giorni dall’evento per consentire al servizio veterinario l’eventuale accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;
c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell’animale entro i dieci giorni successivi; la segnalazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario;
d) il trasferimento di residenza del proprietario entro i dieci giorni successivi.


Nota relativa all'articolo 9
Prima modificato dall'art. 8, l.r. 3 aprile 2000, n. 26, poi così sostituito dall'art. 9, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione.
2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale d affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4.
3. Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria.
4. Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente iscritti all’anagrafe, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al detentore il quale deve provvedere al ritiro.
5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali da affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento profilattico.
6. I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4 danno comunicazione dell'avvenuto affidamento all'AUSL di residenza del nuovo proprietario ai fini dell'aggiornamento della scheda segnaletica di cui al comma 3, articolo 6.
7. Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano non microchippati, nonché gli animali da affezione ospitati presso le strutture di ricovero devono essere iscritti all’anagrafe.
8. Le spese per il ricovero degli animali da affezione nonchè per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o detentori. La rinuncia alla proprietà o detenzione e il mancato ritiro dai canili non esclude l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento sostenute dal Comune, salvo i casi di situazione di disagio socio- economico accertato dal Comune. Alla fissazione delle tariffe per il ricovero provvedono i Comuni singoli o associati e le Comunità montane; per le prestazioni sanitarie il proprietario o il detentore è tenuto alla corresponsione della tariffa regionale alla AUSL.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 9, l.r. 3 aprile 2000, n. 26, e dall'art. 10, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 320/1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.
2. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, nè essere soppresso, fatto salvo quanto stabilito al comma 1.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione al fine di sperimentazione.


1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle forze armate e di polizia semprechè ne sia possibile l'identificazione e a quelle che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.


1. I cani provenienti da Regioni nelle quale è già stato attivato il servizio di anagrafe sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti, mentre quelli provenienti dall'estero o da Regioni nelle quali tale servizio non è stato istituto, sono soggetti sia all'iscrizione all'anagrafe, che all’inserimento del microchip.
2. I proprietari o detentori degli animali di cui al comma 1 provvedono a farne denuncia al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, entro dieci giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale.
3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 10, l.r. 3 aprile 2000, n. 26, e dall'art. 11, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.
3. Si applicano in quanto compatibili alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c), e comma 3; articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; articolo 11. La presenza di colonie di gatti che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune, alle Comunità montane e all'AUSL competente che dispone gli accertamenti e i necessari interventi sanitari.
4. Le AUSL provvedono al ritiro, alla cura e alla reimmissione nel loro habitat dei gatti segnalati, previa degenza nei locali appositamente attrezzati messi a disposizione dai Comuni e dalle Comunità montane ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, anche con la collaborazione delle associazioni o gruppi protezionistici.
5. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'AUSL competente per territorio secondo programmi e modalità concordati con i Comuni e le associazioni o gruppi di protezione animale. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio (lettera S) al padiglione auricolare destro, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza. Le colonie di gatti possono essere affidate ad associazioni o gruppi o singoli cittadini nel rispetto delle norme igieniche.

Nota relativa all'articolo 14
Così sostituito dall'art. 11, l.r. 3 aprile 2000, n. 26.


1. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente anche un solo felino allo stato libero, indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.
2. Le colonie feline sono tutelate dai Comuni singoli o associati e dalle Unioni montane che provvedono, direttamente o attraverso convenzioni stipulate con associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012, alla manutenzione del territorio in caso di suolo pubblico e alla vigilanza del benessere degli animali in caso il territorio dell’oasi sia di proprietà privata, nonché al coordinamento dei privati cittadini gestori delle colonie.
3. Nella manutenzione è compreso l’eventuale contenimento della vegetazione spontanea, l’installazione di ricoveri idonei quali cucce e tettoie e, laddove possibile, la realizzazione di eventuali zone recintate ove gli animali possano prendere rifugio in caso di pericolo.
4. Al censimento delle colonie feline provvede l’ASUR direttamente o in convenzione con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012. Per ogni colonia deve risultare il numero di animali, l’eventuale sterilizzazione, la localizzazione, le generalità del referente. Almeno una volta l’anno l’ASUR visita le colonie e aggiorna il censimento.
5. La presenza di colonie feline che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata ai Comuni e all’ASUR competente che dispone gli accertamenti, le cure e i necessari interventi sanitari.
6. I Comuni singoli o associati possono prevedere la distribuzione di cibo ai gestori delle colonie, anche per tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012 convenzionate, in ragione del numero di animali presenti nelle singole colonie.

Nota relativa all'articolo 14 bis
Aggiunto dall'art. 12, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. I Comuni singoli o associati devono dedicare ampi appezzamenti di terreno all’accoglienza dei gatti che non possono essere reintegrati nelle colonie per accertati problemi fisici, ovvero per i cuccioli non adottati.
2. Tali oasi devono essere recintate, servite da energia elettrica e approvvigionamento idrico, dotate di cucce e zone d’ombra e di idonei locali di riparo, anche prefabbricati.
3. Le spese di mantenimento delle strutture e degli animali, ad eccezione delle cure sanitarie e dei farmaci che sono di competenza dell’ASUR, spettano ai Comuni singoli o associati che le gestiscono in proprio per mezzo di convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012.

Nota relativa all'articolo 14 ter
Aggiunto dall'art. 12, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. I gattili devono essere realizzati in edifici diversi dai rifugi per cani e devono prevedere almeno i seguenti reparti separati tra loro:
a) per il ricovero dei cuccioli da svezzare o in attesa di adozione;
b) per la degenza di animali con patologie diverse dalle malattie infettive;
c) per animali con infezioni cutanee;
d) per animali con altre patologie infettive.

2. La gestione dei gattili è strettamente connessa con quella delle oasi e delle colonie feline; i Comuni singoli o associati devono prevedere forme di coordinamento tra le medesime, anche stipulando apposite convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012.

Nota relativa all'articolo 14 quater
Aggiunto dall'art. 12, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. Nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, è vietato a chiunque:
a) detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie;
b) detenere animali in condizioni di isolamento fisico o sensoriale o in luoghi che non consentono un costante controllo del loro stato di salute o del loro benessere, nonché privarli dei contatti sociali tipici della specie;
c) isolare gli animali in rimesse, cantine o terrazze o comunque in altri luoghi confinati, in modo permanente, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento;
d) allevare e consumare a scopi alimentari cani e gatti;
e) separare i cuccioli di cane e gatto dalla fattrice prima dei sessanta giorni di vita;
f) tenere animali in gabbia se non per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario, ovvero per il tempo necessario al loro trasporto fino all’arrivo a destinazione. Nel caso di soste, tale periodo può essere prolungato per un massimo di due ore. Nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, la permanenza in gabbia può essere consentita per il tempo necessario e comunque non superiore alle tre ore consecutive. Sia nel caso di sosta che di manifestazioni la permanenza è consentita sotto il diretto controllo del proprietario o del controllore, purché gli animali contenuti in gabbia siano adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie e abbiano l’acqua a disposizione;
g) detenere gli animali nel greto, nelle sponde e sugli argini dei corsi d’acqua, nonché nelle adiacenze degli stessi ove è possibile l’esondazione, e in prossimità della costa ove queste siano soggette a mareggiate;
h) vendere o cedere a qualsiasi titolo animali a minori di anni diciotto.


Nota relativa all'articolo 14 quinquies
Aggiunto dall'art. 12, l.r. 20 aprile 2015, n. 18. Così modificato dall'art. 19, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, e dall'art. 1, l.r. 15 dicembre 2016, n. 31.


1. Il proprietario o detentore di un aninale da affezione è responsabile della sua riproduzione.
2. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari delle AUSL, sentite le associazioni di protezione animale o su proposta delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.
3. I proprietari o detentori di animali di affezione possono ricorrere per controllare le nascite:
a) agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonché ai medici veterinari libero professionisti a proprie spese;
b) al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, previa corresponsione della tariffa regionale.

4. Il proprietario che rinuncia a cucciolate può affidarle a strutture pubbliche a condizione della sterilizzazione della fattrice a proprie spese e all'assunzione delle spese per il mantenimento fino a quando le cucciolate medesime non siano state affidate ad altri soggetti.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 12, l.r. 3 aprile 2000, n. 26.


1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza nel rispetto della presente legge.
2. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono determinati dal regolamento regionale di cui all'articolo 20.

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 1, l.r. 29 dicembre 1997, n. 74, e dall'art. 21, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.


1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di protezione degli animali iscritte nel registro previsto dalla l.r. 15/2012 e veterinari promuove ed attua:
a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico con la collaborazione delle competenti autorità finalizzati al rispetto degli animali e alla difesa del loro habitat;
b) corsi di formazione e aggiornamento per il personale della Regione, degli Enti locali e delle AUSL, addetto ai compiti previsti dalla presente legge, nonchè per le guardie zoofile volontarie che collaborano con tali enti.


Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 13, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. Per lo svolgimento delle loro attività, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, le associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.
2. Il servizio sostitutivo civile come guardia zoofila avviene previa convenzione, ai sensi del d.p.r. 28 novembre 1977, n. 1139, tra il Ministero della difesa e gli enti o associazioni indicati.


1. Il Comune e la AUSL esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e locali, relativi alla protezione degli animali.
1 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e, in particolare, per i controlli relativi all’inserimento del microchip identificativo previsto dall’articolo 8, i Comuni e l’ASUR promuovono convenzioni con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle guardie zoofile e dalle altre associazioni di protezione animale nel rispetto e nei modi previsti dal d.p.r. 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979, n. 150), all'articolo 5, norme che specificano l'autonomia funzionale delle guardie zoofile.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18 le guardie zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino.
4. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a:
a) coordinare l'azione dei Comuni per l'installazione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina;
b) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alla lettera a);
c) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonchè integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano.


Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 13, l.r. 3 aprile 2000, n. 26, e dall'art. 4, l.r. 18 dicembre 2017, n. 36.


1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione della stessa.


1. Per la violazione delle norme previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 125,00 a euro 750,00,00 per le violazioni di cui all’articolo 6, comma 2, e agli articoli 8, 9, 13, 14 quinquies e 15, comma 4;
b) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 3 bis, e all’articolo 10 comma 1;
c) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per le violazioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3. La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui alla presente lettera in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell’articolo 14, comma 1;
d) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per le violazioni di cui all’articolo 7 e per le violazioni effettuate dalle strutture private di cui agli articoli 3 e 4;
e) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 20 diverse da quelle previste alle lettere a), b), c) e d).

2. In caso di mancata rimozione delle cause che hanno dato luogo alle sanzioni previste al comma 1, gli organi competenti possono procedere, nel rispetto della normativa vigente, al sequestro amministrativo degli animali con spese di mantenimento a carico del proprietario.
3. Le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari.
4. Gli importi delle sanzioni sono riscossi dai Comuni ed acquisiti al bilancio con destinazione alle finalità della presente legge e al mantenimento dei cani nei canili pubblici.

Nota relativa all'articolo 21
Prima sostituito dall'art. 35, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2, poi modificato dall'art. 13, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e di nuovo sostituito dall'art. 14, l.r. 20 aprile 2015, n. 18.


1. ............................................................................................
2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20 si applicano, per l'iscrizione all'anagrafe canina e per il tatuaggio, gli allegati della l.r. 25 gennaio 1988, n. 4.

Nota relativa all'articolo 22
Il comma 1 abroga la l.r. 25 gennaio 1988, n. 4.


1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede:
a) mediante utilizzo delle somme assegnate alla Regione ai sensi del d.l. 1 dicembre 1995, n. 509, convertito in legge 31 gennaio 1996, n. 34;
b) mediante impiego di quota parte del fondo sanitario regionale per le spese di parte corrente.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 17, la Regione può utilizzare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 34/1996.