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Atto:LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1997, n. 71
Titolo:Norme per la disciplina delle attività estrattive.
Pubblicazione:( B.U. 09 dicembre 1997, n. 90 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Materia:Cave e torbiere - Miniere

Sommario


CAPO I Principi generali
Art. 1 ((Finalità, oggetto della legge)
Art. 2 (Attività di cava, ambiti di applicazione della legge)
Art. 3 (Classificazione dei materiali)
Art. 4 (Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni)
CAPO II Pianificazione e strumenti
Art. 5 (Strumenti)
Art. 6 (PRAE: finalità e contenuti)
Art. 6 bis (Cave in sotterraneo)
Art. 7 (PRAE: procedure)
Art. 8 (PPAE: finalità e contenuti)
Art. 9 (Progetto di coltivazione)
Art. 10 (Direzione dei lvori)
Art. 11 (Ricomposizione ambientale)
Art. 12 (Autorizzazioni e concessioni)
Art. 13 (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione)
Art. 13 bis ( (Varianti ai progetti) )
Art. 14 (Concessione edilizia per le opere relative alla lavorazione)
Art. 15 (Concessione e procedimento)
Art. 16 (Permessi di ricerca)
Art. 17 (Convenzione tra imprenditori e Comuni)
Art. 18 (Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione)
CAPO III Vigilanza e sanzioni
Art. 19 (Vigilanza, sorveglianza, sospensione, revoca e decadenza)
Art. 20 (Sanzioni)
CAPO IV Strumenti
Art. 21 (Conferenza di servizi)
Art. 22
Art. 23 (Catasto delle cave)
Art. 24 (Sistema di recupero dei materiali edili)
CAPO V Norme finali
Art. 25 (Norma transitoria)
Art. 26 (Ulteriori disposizioni transitorie)
Art. 27 (Abrogazione)
Allegati
Allegati

CAPO I
Principi generali



1. La presente legge disciplina l'attività di coltivazione delle cave allo scopo di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali definite in particolare dal PPAR e dai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Promuove la tutela del lavoro, la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e delle imprese. Definisce la previsione dei fabbisgoni, la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi, il corretto utilizzo delle tecniche e dei metodi atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggiore impatto territoriale o disponibili in risorse più limitate.


1. La coltivazione dei giacimenti formati dai materiali classificati di seconda categoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e industrialmente utilizzabili costituisce attività di cava.
2. La presente legge regolamenta altresì la lavorazione dei prodotti di cui al comma 1.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo e dell’ambiente, l’estrazione e la lavorazione di materiale di cui al comma 1 che avviene in occasione di scavi effettuati per scopi diversi e regolarmente autorizzati non costituisce attività di cava disciplinata dalla presente legge, salvo diversa disposizione prevista nelle direttive di cui all’articolo 6, comma 2, lettere f) e g).
3 bis. l materiali di risulta ottenuti dalla esecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua) e alla legge regionale 16 dicembre 2013, n. 48 (Disposizioni in materia di manutenzione dei corsi d’acqua) non sono assoggettati alla disciplina sulle attività estrattive contenuta nella presente legge.
4. (Abrogato)
5. Non sono attività di cava i lavori connessi alla sola realizzazione e gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alle normative regionali vigenti.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 9, l.r. 13 aprile 2015, n. 16, e dall'art. 1, l.r. 7 luglio 2016, n. 15.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 7 luglio 2016, n. 15, le disposizioni di cui al comma 3 bis di questo articolo, come inserito dall’art. 1, l.r. 15/2016, si applicano anche agli interventi già autorizzati ai sensi della l.r. 12 novembre 2012, n. 31 e della l.r. 16 dicembre 2013, n. 48 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della l.r. 15/2016.



1. I materiali di cava ai quali si riferisce la presente legge sono classificati in due gruppi formati in base alla differente tipologia di utilizzazione:
a) materiali di prevalente uso industriale:
1) sabbia e ghiaia;
2) marne;
3) argille, aggregati argillosi e sabbiosi;
4) arenarie;
5) conglomerati;
6) calcari massicci, calcari stratificati e materiale detritico;
7) gesso;
b) materiali di prevalente uso ornamentale o edile quali:
1) calcari;
2) travertino;
3) gesso;
4) arenaria.

2. Il calcare massiccio con purezza superiore al 98 per cento, quale materiale di cava avente un particolare valore merceologico, è considerato riserva strategica della Regione per il quale il piano regionale delle attività estrattive (PRAE) riconosce particolari sviluppi produttivi esclusivamente per segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto, quali industrie chimiche ed affini e tecniche innovative di escavazione.
2 bis. Il travertino, che non possiede le caratteristiche per un utilizzo ornamentale o edile, può essere destinato ad altri usi, fermo restando il pagamento del contributo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b2).

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, l.r. 17 dicembre 1999, n. 33, e dall'art. 1, l.r. 7 dicembre 2009, n. 30.


1. La Regione:
a) redige e approva, con le procedure previste dall'articolo 7, il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
b) esercita, in via sostitutiva, il controllo e la vigilanza di cui agli articoli 18 e 19;
c) rilascia le concessioni nei casi previsti dall'articolo 15;
d) determina il contributo di escavazione, di cui all'articolo 17 per gruppi merceologici dei materiali estratti;
e) effettua studi e ricerche sulle risorse minerarie esistenti e sui materiali alternativi;
f) esercita le funzioni sostitutive in caso di inadempienza degli enti delegati;
g) promuove e organizza la formazione professionale.

2. Le Province:
a) predispongono ed adottano in attuazione del PRAE entro sei mesi dall'adozione dello stesso sentiti i Comuni, il Programma provinciale per le attività estrattive (PPAE);
b) esprimono parere sul permesso di ricerca ai sensi dell'articolo 16, ed esercitano la vigilanza ed il controllo dell'attività estrattiva.

3. I Comuni rilasciano le autorizzazioni alla coltivazione delle cave e ne controllano il rispetto.
4. I Comuni facenti parte delle Comunità montane per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione e per il relativo controllo possono avvalersi degli uffici tecnici delle Comunità di appartenenza; tutti i Comuni inoltre nell'esercizio delle proprie funzioni possono richiedere la consulenza e la collaborazione delle strutture regionali e provinciali competenti.
5. La Regione, le Province, i Comuni, ai fini dei controlli, si avvalgono anche dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente delle Marche (ARPAM) e del Corpo forestale dello Stato.
CAPO II
Pianificazione e strumenti



1. L'estrazione dei materiali di cava di cui all'articolo 3 è disciplinata dai seguenti strumenti:
a) Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE);
b) Programma provinciale delle attività estrattive (PPAE);
c) progetto di coltivazione;
d) autorizzazione o concessione o permesso di ricerca;
e) convenzione.



1. Il PRAE è il documento di indirizzo, programmazione e di pianificazione regionale del settore, ed è approvato dal Consiglio regionale. Ha come obiettivo il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro di una corretta programmazione economica del settore nel rispetto e nella salvaguardia dei beni naturalistici e ambientali.
2. Il PRAE tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonchè degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR e contiene:
a) il censimento delle cave in attività e di quelle dismesse;
b) una relazione tecnico illustrativa generale;
c) una relazione contenente l'individuazione dei livelli produttivi e stima dei trends evolutivi esclusi le argille e gli aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi;
d) una direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave;
e) una direttiva per le cave di prestito;
f) una direttiva per i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta;
g) una direttiva per l'individuazione, il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
h) una direttiva per la realizzazione del sistema di riutilizzo degli inerti con particolare riferimento a quelli derivanti dall'edilizia;
i) una direttiva per l'adozione di tecniche di escavazione innovative;
l) cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, con l'individuazione delle aree dove è vietata l'attività estrattiva ai sensi del comma 3 e redazione di una normativa per le aree di divieto ancora non cartografate;
m) cartografia informatizzata, restituita alla scala 1:100.000, delle aree dove è possibile l'eventuale esenzione ai sensi dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per quelle tipologie di materiale per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali.

3. E' comunque vietato l'esercizio di cava:
a) per l'estrazione di materiali litoidi dalle sedi degli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle spiagge, dai fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggi vigenti e nelle più ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazione spetta ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, all'Autorità di bacino;
b) nelle aree archeologiche o di interesse archeologico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, del PPAR e delle leggi regionali in materia;
c) in falda e nelle aree di protezione delle sorgenti perenni, dei pozzi e delle captazioni a scopo acquedottistico individuate ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236 e della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
d) nelle aree floristiche e in aree di rilevante interesse ai fini della biodiversità vegetazionale ai sensi della l.r. 30 dicembre 1974, n. 52;
e) nei boschi di alto fusto originari e nei boschi con prevalenza superiore al 50 per cento di faggio e castagno e con l'80 per cento di leccio;
f) nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle l.r. 28 aprile 1994, n. 15 e 5 gennaio 1995, n. 7 individuate nei piani faunistici-venatori provinciali;
g) nelle foreste demaniali;
h) negli ambiti di tutela cartograficamente delimitati (tav. 16 del PPAR);
i) nei parchi archeologici, nelle riserve naturali e storico - culturali (tav. 11 ed elenco allegato n. 1 del PPAR).

3 bis. La coltivazione di cave, per calcari massicci, può essere esercitata anche nelle aree elencate nella tabella 10, allegata al PRAE, come esenti o esentabili.
3 ter. All’interno dei siti ZPS la coltivazione delle cave è esercitata nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5, lettera n), del decreto del Ministro dell’ambiente 17 ottobre 2007 e successive modificazioni e relative deliberazioni attuative emanate dalla Giunta regionale.
4. La coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purché siano effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s’intende l’impianto e la realizzazione di un rimboschimento con specie autoctone, individuate in base ad un’indagine botanico-vegetazionale e sulla base di uno specifico progetto esecutivo, su terreni nudi di accertata disponibilità. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare. Per poter effettuare il rimboschimento occorre predisporre, quale parte integrante del progetto di coltivazione, un progetto di compensazione ambientale, redatto secondo la metodologia definita nell’allegato A della presente legge.
4 bis. Le autorità competenti, con l’approvazione del progetto di cava, prescrivono le modalità ed i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo e, a garanzia della sua esecuzione, richiedono il deposito cauzionale di una somma commisurata al costo delle opere ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa. Successivamente al collaudo dei lavori di rimboschimento, occorre sottoporre ad approvazione dell’autorità competente un piano di coltura e conservazione. E’ necessario, altresì, produrre atto di asservimento dell’area destinata al rimboschimento compensativo, debitamente trascritto.
4 ter. Le autorità competenti, qualora non siano disponibili in misura sufficiente terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo dell’acquisizione della disponibilità dei terreni, dell’esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali dei primi cinque anni e stabiliscono i tempi e le modalità per il pagamento dell’indennizzo medesimo. In ogni caso deve essere garantito un rimboschimento almeno pari al 50 per cento delle superfici da compensare, qualora le superfici del rimboschimento compensativo siano superiori ad ha 50.
4 quater. Gli indennizzi confluiscono nel fondo provinciale di cui al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale).
5. L'attività di cava può comportare l'abbattimento di siepi e piante appartenenti alle specie tutelate isolate, elencate all'articolo 1 della l.r. 13 marzo 1985, n. 7 con esclusione di quelle secolari ad alto fusto o valutate di particolare valore naturalistico e ambientale. L'organo competente all'approvazione dell'attività di cava dovrà comprovare l'inesistenza di soluzioni tecniche alternative all'abbattimento ed il progetto di recupero dovrà prevedere il reimpianto di almeno un numero quadruplo delle essenze ed una superficie di siepi pari a quella abbattuta.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 2, l.r. 17 dicembre 1999, n. 33, dall'art. 1, l.r. 16 luglio 2007, n. 7; e dall'art. 1, l.r. 17 luglio 2007, n. 9, e dall'art. 1, l.r. 7 dicembre 2009, n. 30.


1. Alle varianti dei progetti già autorizzati che comportano, in sotterraneo, la prosecuzione o l’ampliamento di cave attive alla data del 31 maggio 2007, per l’estrazione di calcare massiccio e maioliche e per la realizzazione delle necessarie infrastrutture esterne, non si applicano:
a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d’acqua di prima e di seconda classe;
b) i divieti di cui all’articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all’articolo 13.

2. Nei parchi naturali regionali l’esercizio dell’attività di cava di cui al comma 1 è consentito qualora il regolamento del parco lo preveda in conformità all’articolo 11 della legge 394/1991 e all’articolo 16 della l.r. 15/1994.
3. Per le autorizzazioni alle varianti di cui al comma 1 che interessano il territorio di un parco naturale regionale, qualora sia prevista la deroga al divieto dell’attività estrattiva:
a) la conferenza dei servizi di cui all’articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell’ente parco interessato;
b) il contributo di cui all’articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all’ente parco.

4. Per le varianti di cui ai commi precedenti, la convenzione di cui all’articolo 17 prevede a carico della ditta che intende ottenere l’autorizzazione, sulla base di un progetto che prevede l’estrazione di materiale utile dall’esecuzione di infrastrutture esterne, il pagamento di una penale per il ritardo nell’esecuzione dei lavori in sotterraneo, assistita da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni.
5. Lo schema-tipo della polizza fidejussoria è predisposto dalla Giunta regionale. La firma della polizza da parte del fideiussore deve essere autenticata nei modi di legge.
6. L’importo della penale è pari al valore commerciale unitario del materiale, stabilito ai sensi dell’articolo 20, comma 3, moltiplicato per un sesto del volume di materiale utile in banco ricavabile dalle opere a cielo aperto previste dal progetto e per il coefficiente 1,4 che tiene conto dell’aumento di volume dopo l’estrazione. L’importo della penale è aggiornato ad ogni modificazione del valore commerciale unitario del materiale.
7. La penale è dovuta qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) ritardo nell’inizio dei lavori in sotterraneo di oltre diciotto mesi rispetto al termine stabilito nel progetto inizialmente autorizzato;
b) ritardo di oltre tre anni rispetto al termine previsto nel progetto inizialmente autorizzato nel raggiungimento dell’estrazione in sotterraneo di un quantitativo di materiale pari al 25 per cento di quello previsto dal progetto medesimo, indipendentemente dalle quantità autorizzate inizialmente.

8. Nei ritardi di cui al comma 7, non vanno computati gli eventuali periodi dovuti a varianti progettuali imposte dall’autorità competente o a seguito di sorpresa geologica o a cause di forza maggiore rilevate dall’autorità competente.
9. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 7, il Comune dispone l’incameramento della penale, mediante l’escussione della fideiussione e provvede a versare il 50 per cento dell’importo alla Regione che lo destina ad interventi di tutela ambientale e difesa del suolo.
10. Le eventuali proroghe alla durata dell’autorizzazione, rilasciate ai sensi dell’articolo 13, comma 8, non escludono l’applicazione della penale, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 7.

Nota relativa all'articolo 6 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 16 luglio 2007, n. 7.


1. La Giunta regionale, sentito il Comitato economico sociale adotta la proposta di piano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Lo schema di piano è pubblicato in un apposito supplemento speciale nel B.U.R.; esso viene inviato alle Province, alle Comunità montane, ai singoli Comuni, alle associazioni di categoria, alle associazioni di protezione ambientale presenti nella Regione riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a disposizione di chiunque vi abbia interesse.
3. Le Amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali nonchè gli enti e le associazioni e chiunque abbia interesse possono presentare osservazioni alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione e deposito.
4. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il territorio, delibera la presentazione del piano al Consiglio regionale formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni e controdeducendo alle medesime.
5. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R..
6. Il PRAE è un piano regionale di settore. Esso individua ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, le aree dove è vietata l'attività estrattiva e, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le aree suscettibili di attività estrattive in deroga al PPAR per quelle tipologie di materiali per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali. Le attività di coltivazione di cava, qualora ricomprese nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 6 e confermate dal PPAE, sono riconosciute di interesse pubblico generale e ad esse si applica il disposto dell'articolo 60 delle NTA del PPAR.
6 bis. Le miniere e le opere ad esse accessorie, incluse nei progetti approvati dalle competenti autorità, necessarie per il deposito, il trasporto e l’elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell’energia e in genere per la coltivazione del giacimento, per la sicurezza, per la condotta di acqua e per le strade di accesso, nonché i piazzali di manovra sono esenti dai vincoli di tutela del PPAR, salvo quelli relativi agli ambiti di tutela dei corsi d’acqua di prima e seconda classe e alle zone archeologiche.
7. Il piano, formulato sulla base decennale, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni dieci anni.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4, e dall'art. 3, l.r. 16 luglio 2007, n. 7.


1. Il programma provinciale delle attività estrattive è approvato dal Consiglio provinciale, in coerenza al Piano territoriale di coordinamento (PTC) se adottato, entro sei mesi dalla data di adozione del PRAE.
2. Ha come obiettivo di soddisfare le esigenze del settore in un contesto di tutela del territorio e dell'ambiente. Il programma provinciale per le attività estrattive, in conformità al PRAE, contiene:
a) una relazione sulle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, geologiche, geomorfologiche nonchè degli aspetti paesaggistici e storico - culturali;
b) la relazione tecnico - illustrativa generale, corredata da cartografia illustrante i bacini estrattivi compatibili, in scala 1:100.000 come quadro di unione e in scala non inferiore a 1:25.000 come specificazione di dettaglio, interessati dalla presenza di giacimenti per quantità e qualità suscettibili di economica coltivazione per i materiali di cui all'articolo 3;
c) un quadro generale di norme tecniche di attuazione e schemi per la realizzazione dei progetti di coltivazione, nonchè per il recupero finale;
d) indicazioni per la collocazione e realizzazione di impianti per il riutilizzo dei rifiuti speciali inerti, particolarmente quelli derivanti dall'edilizia ai sensi dell'articolo 24 della presente legge;
e) una relazione contenente il rapporto esistente tra i diversi bacini estrattivi e i vincoli paesistico - ambientali vigente in base alle prescrizioni del PPAR, evidenziando per le diverse tipologie di materiale la necessità di varianti come previsto dall'articolo 7, comma 6.

3. In allegato al PPAE le Province dovranno indicare la struttura e l'organizzazione degli uffici con cui intendono far fronte alle nuove competenze.


1. Chiunque intenda procedere, nelle aree definite dal PPAE, a lavori di coltivazione di materiale di cava su terreni in disponibilità deve predisporre un progetto di coltivazione comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale.
2. Il progetto di coltivazione deve essere redatto, secondo i principi della tecnica estrattiva, e sottoscritto da tecnici professionisti, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, e consta di una analisi dello stato di fatto e di una rappresentazione di progetto con i seguenti elaborati:
a) corografie delle zone interessate dell'opera in scala 1:10.000 e 1:25.000 con gli estremi d'identificazione delle tavole IGM interessate ed eventualmente quelle circostanti;
b) relazione sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, topografiche, morfologiche, faunistiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo oggetto dell'intervento e di un significativo intorno sulle interferenze dell'attività estrattiva sulle medesime. La relazione dovrà inoltre essere corredata da:
1) carta geologica ed almeno due sezioni geologiche in scala non inferiore a 1:1.000;
2) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:1.000;
3) carta idrografica e idrogeologica in scala non inferiore a 1:2.000. La carta geologica andrà redatta con criteri litostratigrafici e strutturali. In caso di insufficienza di dati geognostici esistenti, le indagini geognostiche, idrogeologiche e geomeccaniche, eseguite mediante sondaggi e rilevamenti geofisici, andranno opportunamente documentate secondo il principio della ripetibilità e del controllo, sull'ammasso, ed il princopio della certificazione delle analisi, sui materiali;
c) programma di estrazione, con annesse rappresentazioni topografiche e congruo numero di sezioni, in scala non inferiore a 1:1.000, distribuite significativamente sull'intera area d'intervento con precisi riferimenti quotati in cui si evidenzino lo stato iniziale e lo stato di progetto sia intermedio che finale, mediante punti fissi di misurazione, trigonometrici e fiduciari, comprendente la valutazione documentata delle consistenza del giacimento, la localizzazione delle aree deposito dei materiali estratti, gli eventuali impianti di materiale grezzo abbattuto e la loro descrizione, le infrastrutture e i manufatti e i servizi e quanto altro necessario allo svolgimento dell'attività;
d) relazione del progetto della coltivazione contenente la descrizione del metodo e la motivazione della scelta, anche in relazione al recupero e alla risistemazione delle aree; la suddivisione per fasi, calcoli giustificativi delle tecniche di abbattimento, descrizione delle macchine operatrici degli impianti e delle apparecchiature utilizzati, previsione del programma di prevenzione dei rischi di infortunio e di malattie professionali nonchè di igiene ambientale, descrizione dell'organizzazione del lavoro;
e) relazione di meccanica delle rocce o delle terre contenente una loro caratterizzazione chimico - fisica e strutturale e verifiche di stabilità di sezioni significative in relazione agli scavi progettati;
f) progetto di ricomposizione ambientale delle aree con l'indicazione degli interventi per la sistemazione morfologica, geomorfologica ed idrogeologica dei suoli, gli interventi agronomici, forestali e paesaggistici dei siti e delle strade di accesso; con l'indicazione degli interventi necessari nel periodo successivo a risistemazione avvenuta, della sequenza dei lavori di recupero totali o per fasi, dei costi di recupeto totali o per fasi. La relazione illustrativa del progetto di ricomposizione ambientale deve essere corredata da un adeguato numero di sezioni e planoaltimetrie a scala non inferiore a 1:1.000;
g) relazione economica finanziaria; caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed analisi di mercato; livelli produttivi del grezzo e del mercantile; immobilizzazioni finanziarie per impianti;
h) studio di valutazione di impatto ambientale secondo la metodologia AEVIA di cui all'allegato C della presente legge;
i) la presumibile data di scadenza di tutte le operazioni di estrazione, di utilizzazione e di eventuale sgombro degli impianti e cose, nonchè la data presunta di ultimazione delle sistemazioni di luoghi e delle strutture;
l) relazione attestante l'idoneità tecnica ed economica del richiedente a eseguire lavori di escavazione e recupero, con particolare riferimento agli impianti ed ai relativi macchinari, all'organizzazione aziendale e agli interventi relativi la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro e gli interventi di recupero ambientale relativi al progetto proposto;
m) individuazione del bacino visuale; planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 in cui sia individuato il bacino iniziale con indicazione dei punti di vista fotografici;
n) documentazione fotografica con visioni panoramiche della situazione iniziale e viste particolari per la corretta individuazione delle aree oggetto dell'intervento.

3. Il PRAE potrà modificare tale richiesta di documentazione.


1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione ai sensi del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, articoli 20 e 100, deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie. Il titolare dell'autorizzazione o concessione presenta al Sindaco la denuncia di inizio lavori.
2. Il direttore responsabile:
a) sorveglia la regolare esecuzione dei lavori sulla base del progetto approvato;
b) redige ogni anno una relazione da inviare alla Giunta regionale, alla Provincia e al Comune sullo stato attuale e sul programma futuro al fine di aggiornare il catasto regionale mediante la compilazione di una scheda informativa di cui all'allegato B oltre all'invio della scheda statistica redatta ai sensi dell'articolo 62 del d.p.r. 616/1977;
c) è responsabile dell'esposizione negli uffici della cava del progetto autorizzato, con il calcolo dei volumi estratti, aggiornato trimestralmente. La mancata osservanza di queste norme determina una sanzione all'impresa esercente ed allo stesso direttore responsabile da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 cadauno;
d) è responsabile dell'apposizione e del mantenimento dei caposaldi lapidei permanenti che devono essere posti in contradditorio con i rappresentanti dell'organo di vigilanza ai vertici della poligonale coincidente con il perimetro dell'area di cava. Tali capisaldi quotati corrispondono ai punti fiduciari, riferiti a punti trigonometrici delle livellazioni geodetiche dell'IGM e della Regione, ai fini del controllo sia della consistanza del giacimento e degli stati di avanzamento, fasi o lotti, o finale. La verifica del mantenimento dei termini permanenti lungo il perimetro di cava dovrà essere accertata anche dall'organo tecnico del Comune. Non può essere componente delle Commissioni autorizzatorie e di verifica e di controllo sulle attività di cava nè può essere associato a professionisti o studi tecnici o a società i cui membri ne facciano parte.

3. Per ogni altra determinazione valgono le norme del d.p.r. 128/1959 così come integrato o modificato dal d.lgs. 624/1996.
4. La Giunta regionale, come previsto dall'articolo 4, dispone corsi di formazione e di aggiornamento per la preparazione del personale addetto e dei preposti tecnici, utilizzando a tale scopo i finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.


1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale s'intende l'insieme delle azioni da esplicitarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale che salvaguardi l'ambiente naturale e tuteli la possibilità di riuso del suolo perseguendo, previa verifica, la rinaturalizzazione dei siti e l'uso pubblico.
2. La ricomposizione ambientale prevede:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta ad evitare frane e ruscellamenti, la riduzione dell'erosione del suolo e la protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostruzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area in rapporto con la situazione preesistente e circostante attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di suolo preesistente, eventualmente integrandolo con altro terreno delle stesse caratteristiche seguito dalla messa in opera di impianti vegetali, sia agricoli che di tipologia naturale, compatibili con la componente faunistica d'area e locale e tendenti a promuovere l'integrazione nel tempo dell'ambiente naturale originario;
c) la restituzione del terreno ad usi agricoli ove possibile, anche con colture diverse, o ad usi naturalistico - ambientali con strutture ecologicamente coerenti come da lettera d). Il progetto di ricomposizione ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che comporta usi produttivi diversi da quelli precedenti o anche una destinazione d'uso non agricola, purchè ciò sia previsto dai piani aziendali o zonali agricoli oppure dagli strumenti urbanistici o dai piani di sistemazione idrogeologica ambientale o ecologica regolarmente approvati dalle competenti autorità;
d) il progetto di ricomposizione ambientale deve tener conto della situazione ecologica locale e delle preesistenti componenti geologiche, agronomiche, vegetazionali e faunistiche del sito di localizzazione dell'impianto e, nella sua attuazione, per quanto riguarda la componente naturale, della flora e della fauna autoctona e del ripristino della biodiversità.

3. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di ricomposizione ambientale devono essere eseguite per fasi funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
3 bis. La ricomposizione ambientale può, altresì, prevedere il riuso dei siti estrattivi per la realizzazione di impianti solari per la produzione di energia. A tal fine sono consentite varianti, anche in deroga agli strumenti di pianificazione vigenti, che comportino l’ampliamento di cave attive secondo criteri, modalità e limiti riguardanti anche le quantità massime di materiale estraibile, fissati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre 2007. Il progetto di ricomposizione ambientale deve contenere, altresì, l’obbligo, assistito da idonea garanzia fidejussoria, a carico del soggetto esercente ed a seguito della dismissione dell’impianto, di ricostituire sull’area interessata un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale in conformità alle disposizioni di cui al comma 1.
3 ter. Per le varianti di cui al comma 3 bis la convenzione prevista all’articolo 17 impone a carico del soggetto che intende ottenere l’autorizzazione, sulla base di un progetto che prevede un incremento del materiale utile da estrarre, il pagamento di una penale per il ritardo nella realizzazione dell’impianto solare per la produzione di energia, assistito da una polizza fidejussoria a prima richiesta e senza eccezioni. L’importo della penale è pari al valore commerciale unitario del materiale estratto in esecuzione del nuovo progetto, stabilito dall’articolo 20, comma 3, moltiplicato per un sesto del volume del materiale utile ricavato e per il coefficiente di 1,4 che tiene conto dell’aumento di volume dopo l’estrazione. La penale è dovuta qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) ritardo nell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto solare per la produzione di energia di oltre diciotto mesi rispetto al termine stabilito nell’autorizzazione;
b) ritardo di oltre tre anni rispetto al termine originariamente previsto per l’inizio della produzione di energia.

4. Il progetto di ricomposizione ambientale costituisce parte integrante del progetto di coltivazione da presentare da parte degli aventi titolo al rilascio dell'autorizzazione o concessione o permesso di ricerca e deve essere eseguito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f).

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 4, l.r. 16 luglio 2007, n. 7.


1. La coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata all'autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio sulla base del parere di conformità e compatibilità al PRAE ed al PPAE espresso da apposita Conferenza dei servizi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13.
2. Detta autorizzazione non è cedibile a terzi senza il nullaosta del Comune.
3. Le domande per ottenere l'autorizzazione sono presentate al Comune competente per territorio e contengono:
a) le generalità e il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica, l'indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratti di società o di imprese cooperative, il numero del codice fiscale e la partita IVA;
b) la certificazione del tribunale attestante l'assenza di precedenti penali definitivi relativi a delitti dolosi attinenti a reati connessi all'attività economica esercitata;
c) la certificazione comprovante l'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali;
d) la certificazione della Cancelleria del tribunale o certificato della CCIAA equipollente dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento e non abbia presentato domanda di concordato;
e) il progetto di coltivazione redatto secondo i contenuti dell'articolo 9 della presente legge;
f) la ricevuta di pagamento al Comune relativa alle spese per l'istruttoria: lire 2.000.000 per le cave del gruppo A e lire 1.000.000 per le cave del gruppo B;
g) il titolo giuridico su cui si fonda la disponibilità del giacimento corredato dai relativi certificati e cartografie catastali;
h) l'adozione di progetti e di metodi di coltivazione della cava che tengano conto sia dell'esigenza di ridurre l'impatto ambientale, che del recupero e della risistemazione dell'area interessata;
i) l'adozione di un proprio programma di prevenzione dei rischi di infortunio e di malattie professionali, di igiene del lavoro e dell'ambiente, con particolare riferimento alla redazione di un apposito piano di sicurezza di cui al d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e al d.lgs. 624/1996;
l) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’imprenditore ha dato regolare esecuzione alle opere necessarie ai sensi dell’articolo 18, comma 4, con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale e che non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 20, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento richiede, per una sola volta, l'integrazione della documentazione mancante, sospendendo i termini dell'istruttoria. L'interessato, a pena di decadenza, dovrà produrre la documentazione richiesta entro i trenta giorni successivi.
5. La coltivazione dei giacimenti appartenenti al patrimonio indispensabile del demanio della Regione è subordinata a concessione.
6. La coltivazione di giacimenti appartenenti ad altri enti quali Comuni, aziende speciali, proprietà collettive con esclusione degli usi civici, fatta salva l'approvazione preliminare del piano economico ai sensi degli articoli 107, 130 e 143 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 è subordinata al procedimento definitivo nell'articolo 15.
7. La concessione non è cedibile senza il nulla osta del Presidente della Giunta regionale sentito il Comune.
8. La convenzione può prevedere la cessione dell'area al Comune al fine dell'uso pubblico dei luoghi risanati.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 3, l.r. 17 dicembre 1999, n. 33, e dall'art. 5, l.r. 16 luglio 2007, n. 7.


1. L'autorizzazione per le cave e torbiere non assoggettate alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) è rilasciata dal Comune interessato entro i centoventi giorni successivi alla presentazione della domanda da parte dell'imprenditore.
2. Il Comune, entro otto giorni dal deposito delle domande, ne da notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni della copia della richiesta di autorizzazione e garantisce forme adeguate di pubblicizzazione degli atti relativi al procedimento. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni ed opposizioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nell'albo pretorio. Il Comune espleta la procedura di pubblicazione e invia alla Giunta provinciale la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 con eventuali proprie valutazioni motivate circa la realizzazione dell'attività estrattiva nel proprio territorio comunale.
3. La Provincia indice apposita Conferenza dei servizi tra le strutture regionali, provinciali e comunali competenti per materia e il Corpo forestale dello Stato. La Conferenza esprime parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, circa la conformità alle disposizioni regionali e provinciali.
4. La composizione ed il funzionamento della Conferenza dei servizi verranno stabiliti in apposito regolamento approvato dalla Provincia, sentiti i rappresentanti dei Comuni e della Regione.
5. La Conferenza dei servizi può chiedere all'imprenditore titolare della domanda di autorizzazione, per una sola volta e con atto motivato, modifiche al progetto. L'imprenditore è tenuto a ripresentare il progetto entro trenta giorni dalla richiesta.
6. La Provincia rilascia l'autorizzazione paesistica, se necessaria.
7. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Comune entro i successivi trenta giorni. Al provvedimento sono allegati il progetto e la convenzione di cui all'articolo 17. Nel provvedimento sono comunque indicati i tempi di estrazione ed eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.
8. L'autorizzazione non può superare di norma i dieci anni, ed è prorogabile nel solo caso in cui alla data di domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate. L'autorizzazione può superare i dieci anni, qualora si tratti di coltivazione in sotterraneo.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 22, l.r. 14 aprile 2004, n. 7.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43, l'ampliamento di cui al comma 1 del medesimo articolo, quale variante sostanziale al progetto autorizzato, è soggetto al procedimento previsto da questo articolo.



1. Si intendono sostanziali le varianti ai progetti autorizzati che modifichino:
a) lo stato finale dei luoghi;
b) i quantitativi estraibili oltre il totale autorizzato;
c) i perimetri delle aree di intervento.

2. Le varianti di cui al comma 1 sono disciplinate con le modalità ed i termini previsti dall’articolo 13.
3. Fuori dai casi disciplinati dal comma 1, il titolare dell’autorizzazione comunica la variante al Comune interessato. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione si esprime sulla sostanzialità della variante.

Nota relativa all'articolo 13 bis
Aggiunto dall'art. 1, l.r. 7 dicembre 2009, n. 30.


1. I fabbricati, gli impianti e le infrastrutture per la lavorazione dei materiali di cui alla presente legge sono sottoposti a concessione edilizia nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche e della difesa del suolo.
2. I Comuni definiranno le modalità degli iter procedurali e le entità delle relative difejussioni in relazione alle dimensioni degli impianti.


1. La coltivazione di cave appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, in applicazione dell'articolo 45 del r.d. 1443/1927, è soggetta a concessione.
2. La Giunta regionale aggiudica tale concesisone a seguito di confronto concorrenziale fra gli imprenditori che abbiano presentato apposita richiesta: il confronto si basa sul canone e sul progetto di coltivazione, con le modalità e nei termini previsti da un bando di gara. L'invito a partecipare a detto confronto concorrenziale deve essere rivolto a non meno di cinque soggetti qualificati.
3. La trattativa privata è ammessa solo quanto nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti dal bando o si tratti di ampliare una cava in attività .
4. Il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia nelle forme e per l'ammontare determinati nel provvedimento di concessione.
5. La durata della concessione è determinata in relazione alla presumibile durata del programma dei lavori e comunque non può, di norma, superare i dieci anni prorogabili nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità concesse. L'autorizzazione può superare i dieci anni, qualora si tratti di coltivazione in sotterraneo.


1. I permessi di ricerca tesi ad accertare la qualità , la consistenza e l'economicità di giacimenti sono rilasciati dal Comune interessato, sentita la Provincia.
2. La domanda deve essere corredata da un documento comprovante l'autorizzazione all'accesso in fondi di altrui proprietà, da un programma di ricerca costituito da cartografia in scala 1:2.000 fino as 1:10.000 e da una relazione tecnico-finanziaria che illustri i materiali da ricercare, i lavori da compiere, i mezzi da impiegare, la descrizione degli eventuali impatti ambientali conseguenti la ricerca, il recupero dei luoghi e la durata della ricerca.
3. Il Comune, valutata l'idoneità tecnica ed economica dell'impresa richiedente, rilascia il permesso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Nel permesso di ricerca sono fissati l'oggetto, le modalità, la superficie di ricerca, l'ammontare della cauzione o fidejussione da prestarsi, nella forma ammessa dalla legge a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso compresi di eventuali recuperi ambientali, nonchè la durata della ricerca.
5. Il permesso di ricerca non può essere superiore ad un anno, salvo proroga motivata.
6. Il permesso di ricerca non è cedibile.
7. E' fatto obbligo al soggetto titolare dello stesso di risarcire alla Regione ed ai privati interessati gli eventuali danni causati dai lavori di ricerca sia per danno emergente, che per lucro cessante.
8. Il rilascio della conseguente autorizzazione o concessione è subordinato, altresì, alla dimostrazione dell'intervento di risarcimento.
9. Il risultato della ricerca è comunicato al Comune.
10. Il permesso di ricerca può essere revocato con provvedimento motivato del Comune, sentita la Provincia.


1. Fra il richiedente l’autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione con la quale lo stesso si impegna a versare, entro il 31 gennaio del biennio successivo all'anno di riferimento, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell’area e delle strade d’accesso, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell’anno, secondo la seguente tabella:
TARIFFA PER MATERIALI DI CAVA

da applicare al volume utile misurato in banco

a) Materiali di prevalente uso industriale

(classe) (denominazione)                                      (tariffa €/m3)

a1) Sabbia e ghiaia                                                            0,71

a2) Marne                                                                         0,42

a3) Argille, aggregati argillosi e sabbiosi                              0,42

a4) Arenarie                                                                      0,42

a5) Conglomerati                                                               0,60

a6) Calcari massicci                                                           1,40

a6) Calcari stratificati                                                         1,20

a6) Materiale detritico                                                         0,60

a7) Gesso                                                                          0,35

b) Materiali di prevalente uso ornamentale

(classe) (denominazione)                                         (tariffa €/m3)

b1) Calcari                                                                         1,00

b2) Travertino                                                                    0,60

b3) Gesso                                                                          0,60

b4) Arenaria                                                                       0,60  

2. Le tariffe sono aggiornate dalla Giunta regionale secondo le variazioni dell’indice ISTAT riferito ai prezzi delle industrie estrattive.
3. In caso di dissenso fra il Comune e il titolare dell’autorizzazione o della concessione sulla valutazione dei quantitativi dei materiali scavati, si procede mediante perizia giurata di stima eseguita in contraddittorio tra le parti da un tecnico iscritto all’albo designato dal Presidente della Provincia.
4. La convenzione di cui al comma 1 prevede anche l’accensione di una cauzione o garanzia fidejussoria a prima richiesta in favore del Comune, da aggiornare ogni quattro anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Essa deve essere di durata superiore fino a diciotto mesi a quella del progetto e di entità tale da garantire la perfetta ricomposizione ambientale così come prevista dai progetti di cui agli articoli 9 e 11, nonché la copertura delle eventuali penali per il ritardo nei pagamenti.
5. Il mancato versamento del contributo nel termine di cui al comma 1 comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 4 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi sessanta giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 6 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi trenta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari all’8 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato negli ulteriori successivi novanta giorni.
5 bis. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5 non si cumulano.
6. Trascorso inutilmente il termine di centottanta giorni per il versamento del contributo, l'Autorità competente dichiara la sospensione dell'autorizzazione o della concessione dandone contestualmente comunicazione alla Provincia e alla Regione. La sospensione cessa al momento dell'effettuazione del pagamento ai sensi del comma 5.
7. Trascorso inutilmente un anno dalla data di sospensione di cui al comma 6, l'autorità competente dichiara decaduta l'autorizzazione o la concessione e provvede all'escussione della fidejussione.
8. Il Comune versa, entro il 31 marzo di ogni anno, parte del contributo come di seguito specificato:
a) il 10 per cento alla Provincia;
b) il 50 per cento alla Regione per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché di ambienti naturali connessi.

8 bis. Nei casi di cui al comma 5 il Comune provvede ad informare tempestivamente la Provincia e la Regione ed effettua il versamento di cui al comma 8, comprensivo delle maggiorazioni applicate, entro i trenta giorni successivi alla riscossione del pagamento da parte del titolare dell'autorizzazione o concessione.

Nota relativa all'articolo 17
Prima sostituito dall'art. 24, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19, poi così modificato dall'art. 42, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31; dall'art. 1, l.r. 1 agosto 2012, n. 25; dall'art. 21, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49, e dall'art. 1, l.r. 20 gennaio 2020, n. 1.
Ai sensi dell'art. 24, l.r. 19/2007 i termini di pagamento e le penali di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche per le autorizzazioni o concessioni già rilasciate fatte salve le convenzioni già stipulate e le tariffe di cui al comma 1 si applicano per i materiali estratti a decorrere dal 1° gennaio 2008, fatte salve le convenzioni già stipulate.
Ai sensi dell'art. 42, l.r. 31/2009, il riparto percentuale di cui al comma 8 si applica a decorrere dall’anno 2010 sui contributi versati nell’anno medesimo in relazione al tipo e alla quantità del materiale estratto nell’anno 2009. Per i quantitativi scavati negli anni 2007 e 2008 e ferma restando la destinazione delle somme, si applicano le seguenti percentuali di riparto:
a) 80 per cento al Comune;
b) 15 per cento alla Provincia;
c) 5 per cento alla Regione.
Ai sensi dell'art. 42, l.r. 31/2009, le tariffe di cui al comma 1 si applicano anche alle convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della l.r. 19/2007 relativamente ai materiali estratti a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 25/2012, ai titolari delle autorizzazioni o delle concessioni che, alla scadenza del 31 marzo 2012 non hanno provveduto a versare, per lo stesso anno, il contributo di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 17 come modificato dalla predetta l.r. 25/2012.
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 13 aprile 2015, n. 16, i Comuni che non hanno versato il contributo alla Regione nei termini previsti dal comma 8, lettera b), di questo articolo hanno facoltà di provvedervi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della citata legge.



1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione comunica al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione. Il Comune accerta la rispondenza con quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale, tramite la commissione di cui al comma 2.
2. L’accertamento di cui al comma 1 è effettuato tramite una commissione nominata dal Comune a cui partecipano, oltre ad un funzionario comunale con funzioni di presidente, un rappresentante della Regione, uno della Provincia e uno del Corpo forestale dello Stato.

3. Le risultanze dell’accertamento sono riportate in apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione. La commissione accerta la rispondenza dell’ultimazione dei lavori effettuando sopralluoghi in presenza di un rappresentante del titolare dell’autorizzazione o della concessione; in caso di dissenso si procede con votazione a maggioranza, considerando doppio il voto del presidente.
4. Sulla base delle stesse, il Sindaco provvede all'eventuale svincolo della cauzione o fidejussione prestata ai sensi dell'articolo 16 dichiarando scaduta l'autorizzazione o la concessione, ovvero ad intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzzione o concessione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fidejussione.
4 bis. (Abrogato)
5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione e vengono quantificate in sede di stipula della convenzione.

Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 1, l.r. 7 dicembre 2009, n. 30, e dall'art. 19, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20.
CAPO III
Vigilanza e sanzioni



1. Per funzioni di vigilanza s'intendono la verifica dei dispositivi previsti dai provvedimenti di autorizzazione, concessione, permesso di ricerca e, inoltre, dall'applicazione delle norme interne di sicurezza e di salute degli ambienti di lavoro di cui ai d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128, 24 maggio 1979, n. 886 e successive modifiche legge 30 luglio 1990, n. 221 e i d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, 19 marzo 1996, n. 242 e 25 novembre 1996, n. 624.
2. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità delle autorizzazioni spettano alla Provincia che si avvale di proprio personale qualificato nonchè del Corpo forestale dello Stato, dell'ARPAM e del dipartimento di prevenzione delle AUSL ciascuno secondo la propria competenza. L'Amministrazione regionale esercita tale attività in via sostitutiva.
3. Il Distretto minerario, il Corpo forestale dello Stato e il Presidente della Provincia provvedono ad informare il Sindaco e gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni accertate.
4. La Provincia può promuovere un protocollo d'intesa tra le amministrazioni e gli organismi competenti per la vigilanza ed i controlli sulle attività estrattive, al fine dell'esercizio unitario ed integrato dei compiti relativi.
5. L'autorità competente provvede alla sospensione delle autorizzazioni, delle concessioni e dei permessi di ricerca indicando contestualmente i termini per l'adempimento qualora:
a) venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato;
b) il direttore dei lavori non invii i dati al catasto regionale;
c) non vengano adottati provvedimenti imposti in sede di sopralluogo;
d) il titolare dell'autorizzazione o concessione non vi abbia dato adeguato sviluppo.

6. L'autorità competente dichiara decadute le autorizzazioni, le concessioni e i permessi di ricerca nei casi seguenti:
a) in caso di non veridicità della scheda AEVIA (Attività estrattiva valutazione impatto ambientale);
b) qualora il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;
c) qualora l' autorizzazione o la concessione sia stata trasferita senza il preventivo nullaosta;
d) qualora sia venuta in via definitiva meno la capacità tecnica o economica dell' imprenditore;
e) qualora la ricomposizione ambientale non sia conforme al progetto essendo state riscontrate gravi e perduranti inadempienze rispetto agli obblighi assunti in sede di convenzione;
f) in caso di perdurante inosservanza degli obblighi di comunicazione della scheda di cui all' allegato B.

7. La dichiarazione di decadenza è adottata dall'autorità competente; essa è notificata all'imprenditore, al proprietario, agli enti interessati,al Corpo miniere e al Corpo forestale dello Stato.
8. Qualora sia stata provocata un'alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento per lavori eseguiti in difformità del progetto approvato, tali da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività di cava l'autorità competente diffida a rimettere in sicurezza entro sessanta giorni i luoghi; in caso di inadempienza dispone la revoca dell'autorizzazione o della concessione; provvede alla bonifica e alla messa in sicurezza affidando i lavori ad una ditta specializzata. Le spese sono a carico dei responsabili incamerando la fidejussione di cui all'articolo 17, comma 4.
9. Il provvedimento di revoca è notificato all'imprenditore, al proprietario, alle altre autorità competenti, agli altri enti interessati e al Corpo forestale dello Stato.
10. Nel caso di attività di estrazione priva di regolare autorizzazione o concessione il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di estrazione, l'indisponibilità dei materiali estratti presenti nell'area di cava e, all'uopo, ordina la recinzione dei luoghi, l'apposizione dei sigilli anche ai macchinari esistenti nel luogo.
11. Le ordinanze di cui sopra sono notificate al proprietario del fondo e al titolare del permesso di ricerca o dell'autorizzazione o della concessione o all'imprenditore abusivo; il verbale dell'operazione conseguente è trasmesso immediatamente ai medesimi soggetti, agli enti locali interessati e all'autorità giudiziaria.
12. Il Sindaco è responsabile della vigilanza sui sigilli, provvede a periodiche verifiche avvalendosi di un custode scelto tra persone estranee all'attività di ricerca o coltivazione.
13. Le spese sono anticipate dal Comune che si rivale sul titolare del permesso di ricerca, dell'autorizzazione o sull'imprenditore abusivo accertato anche con la commercializzazione del materiale estratto come previsto dal comma 8.


1. Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Qualora vi sia danno ambientale vi è altresì obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti; in caso di inadempimento il Comune provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Qualora la ricomposizione ambientale non sia possibile, il trasgressore è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima elaborata dalla competente struttura della Provincia.
2. Nel caso di inosservanza del permesso di ricerca ovvero del provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, con obbligo a carico dell’inadempiente di provvedere all’attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti. Qualora l’inosservanza abbia determinato un danno ambientale, si applica la disposizione di cui al comma 1.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce il valore commerciale del materiale di cava ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2. Fino all'adozione di tale atto il valore commerciale è determinato sulla base dei listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente.
4. I titolari del permesso di ricerca o autorizzazione o concessione che si sottraggano all'obbligo di consentire l'accesso per ispezione o controllo agli enti di vigilanza specificati nella presente legge o che non forniscano i dati dovuti, sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 e alla sospensione del titolo di esercizio in casi di recidiva.
5. Non può essere titolare di nuova autorizzazione, concessione o permesso di ricerca il destinatario:
a) del provvedimento di decadenza di cui all’articolo 19, comma 6, lettere:
1) a), b), c) e d) nei cinque anni successivi alla data del provvedimento medesimo;
2) e) ed f) fino all’adempimento degli obblighi ivi previsti;
b) del provvedimento di revoca di cui all’articolo 19, comma 8;
c) del provvedimento di sospensione di cui all’articolo 19, comma 10, limitatamente alla durata del periodo di sospensione;
d) della sanzione di cui all’articolo 20, comma 1, finché non abbia provveduto al pagamento delle somme ivi previste e alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti o al pagamento dell’indennità equivalente;
e) della sanzione di cui all’articolo 20, comma 2, finché non abbia provveduto al pagamento delle somme ivi previste e all’attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti.
Il Comune nel cui territorio è avvenuta l’infrazione è tenuto a segnalare la stessa al catasto delle cave, che provvede ad informare i Comuni della regione.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33. Una quota pari al 20 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo è attribuita alle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di attività estrattiva. Il Comune, entro trenta giorni dall'avvenuta riscossione, versa alla Provincia territorialmente competente la quota di sua spettanza.

Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 4, l.r. 17 dicembre 1999, n. 33, dall'art. 1, l.r. 30 giugno 2003, n. 15; dall'art. 6, l.r. 16 luglio 2007, n. 7, e dall'art. 1, l.r. 7 dicembre 2009, n. 30.
CAPO IV
Strumenti



1. I pareri richiesti ai sensi della presente legge sono acquisiti tramite la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nota relativa all'articolo 21
Così sostituito dall'art. 22, l.r. 14 aprile 2004, n. 7.

Art. 22

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 22
Abrogato dall'art. 22, l.r. 14 aprile 2004, n. 7.


1. E' istituito il catasto delle attività di produzione estrattiva, presso la struttura cave dell' area territorio - ambiente di cui all' articolo 22. Esso è definito sulla base dell' indagine eseguita in sede di formulazione del PRAE e delle notizie inviate dai Sindaci, dai Presidenti della Provincia, dal Corpo forestale dello Stato, alla Regione Marche sulle autorizzazioni rilasciate, sui provvedimenti di proroga, decadenza e revoca e quant' altro in possesso degli uffici regionali e degli enti o uffici.
2. Il catasto ha lo scopo di accertare:
a) il numero e le localizzazioni di tutte le cave attive e inattive;
b) le categorie di appartenenza delle cave, distinte per tipologie di materiale estratto
c) i titolari di autorizzazione o concessione all' estrazione e i relativi direttori dei lavori
d) i proprietari dei suoli interessati dalle cave
e) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto, con particolare riferimento alla durata di validità delle autorizzazioni o concessioni, alla entità dei quantitativi autorizzati e allo stato dei lavori. Il catasto delle cave provvederà a pubblicare un rapporto annuale sulle attività estrattive nelle Marche.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il direttore dei lavori o comunque il direttore responsabile dell'attività estrattiva deve trasmettere alla Regione, alla Provincia e al Comune tutti i dati statistici relativi all'anno precedente necessari all'aggiornamento del catasto delle cave compilando la scheda informativa di cui all'allegato B, la scheda statistico-mineraria e una relazione sull'attività di cava svolta negli anni precedenti, sul programma per l'anno in corso e per gli anni futuri.
3 bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni da iscrivere nell'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e la sospensione dell'autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 19.
3 ter. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 3 bis sono destinati al finanziamento di spese per la redazione di studi, ricerche e pubblicazioni in materia di attività estrattive e per l'acquisizione di attrezzature tecniche per le attività di monitoraggio e vigilanza ambientale.
4. Le imprese estrattive delle Marche sono tenute alla compilazione della scheda informativa di cui al comma 3 entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dall'art. 5, l.r. 17 dicembre 1999, n. 33, e dall'art. 34, l.r. 28 dicembre 2000, n. 30.


1. Al fine di favorire la tutela ambientale ed il massimo riuso possibile delle risorse esistenti, la Regione agevola ed indirizza la realizzazione del sistema di recupero dei materiali edili da demolizione.
2. Le autonomie locali ed i privati concorrono, ciascuno per le proprie competenze e con le proprie risorse, al perseguimento di tale obiettivo prevedendo all'interno dei capitolati di appalto l'utilizzo di materiali derivati dal sistema di recupero dei materiali edili da demolizione.
3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di sua competenza per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per la definizione del sistema di cui al comma 1 sono considerati strumenti da utilizzare il PRAE, le risorse comunitarie attivabili, le disposizioni della presente legge e quelle relative allo smaltimento e al riuso dei rifiuti.
5. I Comuni, al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie comportanti interventi di demolizione edilizia, sono tenuti a richiedere al titolare della stessa una dichiarazione sull'appartenenza dei materiali trattati alla categoria di recupero dei materiali edili da demolizione e sulla destinazione degli stessi, favorendo il loro riuso per interventi pubblici e privati.
6. Le Province redigono ed approvano con propri atti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le localizzazioni dei centri di raccolta presidiati delle mercerie edili, anche presso le discariche controllate.
7. Le autorizzazioni e le approvazioni del progetto avvengono ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, da parte dell'Amministrazione regionale.
CAPO V
Norme finali



1. Fino all'entrata in vigore del PRAE e del PPAE e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'attività autorizzativa e concessionaria delle cave è regolamentata dalle disposizioni del presente articolo.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. gli imprenditori possono avanzare alla Giunta regionale richiesta di autorizzazione per tutti i materiali di cava previsti dall'articolo 3, comma 1.
3. Nelle domande, redatte in carta semplice, gli interessati dichiarano:
a) requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3 limitatamente alle lettere a), b), c), d), g) ed l);
b) che il territorio dove si richiee la coltivazione non sia compreso nelle esclusioni di cui all'articolo 6, comma 3, ad eccezione dei progetti di ricomposizione ambientale delle cave in attività nelle aree bio - italy;
c) che sono titolari di un'autorizzazione scaduta o in scadenza nei successivi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Alle domande va allegata la scheda informativa di cui all'allegato B debitamente compilata.

4. Nei successivi trenta giorni dalla presentazione delle richieste la Giunta regionale esamina le domande di cui al comma 3 e verifica la sussistenza e veridicità di quanto dichiarato. L'elenco degli imprenditori idonei è pubblicato nel B.U.R. e comunicato ai richiedenti.
5. Entro sessanta giorni e non oltre dalla notifica l'imprenditore, la cui domanda sia stata riconosciuta valida, presenta al Sindaco del Comune interessato, che ne dispone la pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni, il progetto ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 corredati dalla scheda AEVIA.
6. Il Comune garantisce forme adeguate di pubblicità circa il contenuto del progetto con particolare riguardo all'aspetto finale del sito dopo l'escavazione.
7. Il Comune, entro trenta giorni e non oltre dal ricevimento del progetto, lo trasmette corredato del proprio parere alla Giunta regionale.
8. I progetti, che hanno avuto il parere favorevole del Comune e che hanno valore di incidenza AEVIA inferiore a zero, sono esaminati dal CRT, previa istruttoria della struttura di cui all'articolo 22. Il CRT esamina i progetti e predispone la graduatoria. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento dei progetti, dichiara la compatibilità paesistico - ambientale, ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR e rilascia l'autorizzazione paesistica, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1497/1939 sulla base del parere del CRT, della graduatoria, dei quantitativi, di cui all'allegato D.
9. L'imprenditore potrà essere autorizzato sull'intero quantitativo richiesto in caso di unica domanda. In caso di concorrenza di più domande, l'imprenditore potrà essere autorizzato per un quantitativo non superiore ad un terzo di quello stabilito per Provincia per i materiali di calcare - sabbia e ghiaia. L'imprenditore, pur dichiarato idoneo, ai sensi del comma 3 del presente articolo e che ha presentato domanda di coltivazione con progettazione pari a zero, ma che non ha ottenuto il quantitativo, in quanto esaurito, concorrerà nell'eventualità di un nuovo quantitativo senza dover ripresentare il progetto.
10. La Giunta regionale può autorizzare, per una sola volta, con le procedure di cui agli articoli 60, 63 bis e ter delle NTA del PPAR i seguenti interventi estrattivi:
a) calcare: ampliamenti di cave, di cui al comma 3, lettera c);
b) gesso: nuove cave o cave dismesse o ampliamento di cave in esercizio, di cui all'articolo 3, lettere a) e b).

11. La Giunta regionale può autorizzare nel rispetto delle prescrizioni delle NTA del PPAR, per sabbia e ghiaia: nuove cave e ampliamenti di cave in esercizio o recupero di cave dismesse.
12. Rimangono valide le prescrizioni dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per l'estrazione di aggregati argillosi, per il travertino e per la pietra da taglio.
13. I siti di cui al comma 10, il cui territorio rientra nei divieti assoluti di cui all'articolo 6, non sono più soggetti di ulteriore coltivazione, salvo che il PRAE e il PPAE non ne prevedano una diversa disposizione.
14. Gli imprenditori la cui attività rientra tra quelle previste dall'articolo 23, comma 2, della l.r. 22 maggio 1980, n. 37 ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare entro i termini e le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, la domanda, a pena di decadenza dell'autorizzazione, al Comune nel cui territorio ricade l'intervento.
15. La dichiarazione della Giunta regionale di compatibilità pesistico - ambientale è trasmessa al Comune che nei successivi trenta giorni provvede al rilascio dell'autorizzazione.
16. Tutti i quantitativi autorizzati compresi quelli di cui al presente articolo sono computati nel calcolo del fabbisogno del PRAE di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).
17. Non vanno adeguati alla procedura del presente articolo tutti i procedimenti amministrativi che alla data del 31 ottobre 1997 hanno avuto parere favorevole del CRT di cui alla l.r. 34/1992.


1. In sede di prima applicazione della presente legge, il meccanismo di calcolo proposto per la compensazione ambientale di cui all'articolo 6, comma 4, della presene legge, è definito delle prescrizioni dell'allegato A.
2. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) la scheda informativa sulle attività di cava di cui all'articolo 23, comma 3, è definita dall'allegato B;
b) la scheda di valutazione di impatto ambientale, di cui agli articoli 9, comma 2, lettera h), 12, comma 3, lettera h) e 25, comma 5, è definita dall'allegato C;
c) i metri cubi da autorizzare, ai sensi dell'articolo 25, sono definiti nei quantitativi di cui all'allegato D.

3. Le prescrizioni definite in sede di prima applicazione della presente legge, negli allegati A, B, C e D possono essere modificate, su proposta della Giunta regionale, con atto amminisrativo approvato dal Consiglio regionale.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 27
Abroga la l.r. 22 maggio 1980, n. 37.

Allegati

Allegato A




Compensazione ambientale: meccanismo di calcolo proposto
Con la presente legge si intende istituire uno strumento tecnico amministrativo di corredo vincolante alla concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività  di cava in zone boscate, ciò al fine di una compensazione in termini ecologici e non meramente estetici o planimetrici.

Il metodo di applicazione è il seguente:
a) analisi dendrologico-forestale del popolamento da sacrificare;
b) individuazione della provvigione dendrometrica ad ettaro a maturità  convenzionale di 100 anni se alto fusto, o di 25 anni se ceduo;
c) calcolo della superficie da compensare, rapportando la provvigione ad ettaro all'area da sacrificare e dividendo per 10.

Esempio n. 1
Bosco ceduo di carpino nero e roverella a fertilità  medio/scarsa, di anni 12 all'attualità ; incremento medio annuo mc. 2: provvigione a 25 anni = mc. 590
a) cava di un ettaro
superficie compensata mc. 50 : 10 = ha 5
b) cava di 0,5 ettari superficie compensata mc. 50 : 2 = ha 2,5

Esempio n. 2
Pineta di pino nero a fertilità  medio/buona; anni 30 all'attualità ; incremento medio annuo mc.: 3,5 provvigione a 100 anni = circa 300 mc.
cava di un ettaro; superficie compensata mc. 300.10 = ha 30

La compensazione in termini di CO2 si fonda sul rendimento fotosintetico di un giovane impianto a circa 1280p/ha per cui si può ipotizzare un incremento minimo iniziale di 1mc/medio/annuo.
Nell'esempio:
1a) occorrono 10 anni per 5 ettari di nuovo impianto per realizzare 50 mc. di massa dendrometrica;
1b) occorrono 10 anni a ha 2,5 per produrre 25 mc. di massa legnosa.
Nell'esempio n. 2: occorrono 10 anni perché 30 ettari di rimboschimento realizzino 300 mc. di massa legnosa.




1. CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL METODO
Il metodo di valutazione d'impatto ambientale illustrato, si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:

* Verificare l'incidenza dell'attività  estrattiva sul concetto globale di ambiente, inteso non solo come ambiente vegetale, animale e paesaggistico, ma anche come ambiente economico e socio - culturale in cui l'attività  si inserisce, in quanto caratteristiche fondamentali per la valutazione delle qualità  di vita;

* Essere uno tra gli strumenti di scelta progettuale;

* Ridurre al minimo valutazioni soggettive, sia del progettista che dell'amministratore, in fase di richiesta e rilascio di autorizzazione pubblica all'attività . In quest'ottica può risultare adottabile come procedura standardizzata allegata alla documentazione generale di progetto, ufficialmente richiesta dall'amministrazione che può a sua volta adottarla per verificare l'idoneità  dei progetti presentati.


2. MATRICE A.E.V.I.A. MODIFICATA
Il metodo di valutazione si basa sulla costituzione di una matrice, righe per colonne Aij, i cui elementi aij sono i valori algebrici, positivi per gli impatti ambientali che riducono la qualità  della vita e negativi per gli impatti che la migliorano, ottenibili dai parametri progettuali, costituiscono la banca dati per la valutazione complessiva dell'impatto ambientale.

2.1 Costituzione della matrice Aij
La matrice è costituita da 41 righe e 12 colonne. FIG.1 - FIG.2

Ogni riga è una CARATTERISTICA ambientale tipica di sottogruppi ambientali (terra, aria, acqua, flora, fauna, .... economia, cultura e società ..) che esprimono i tre fattori di classificazione dell'ambiente: CHIMICO-FISICO; BIOLOGICO; CULTURALE-ECONOMICO-SOCIALE.

Ogni colonna è una AZIONE elementare tipica dell'attività estrattiva (scavi, ....trasporti, impianti, emissioni ...) che interviene nelle modificazioni ambientali secondo tre tipi di interazione con l'ambiente: TRASFORMAZIONI; SOCIO-ECONOMIA; SICUREZZA.

2.2 Attribuzione dei valori algebrici agli elementi aij della matrice
L'elemento aij è dato dal prodotto di due valori: aij = pi x mj dove:

* pi, i=l,, ....,41 è il PESO che una determinata azione j-esima ha sulla caratteristica i-esima in esame.

* mj, j=l,, ....12 è il VALORE ALGEBRICO BASE D'IMPATTO dell'azione j-esima sull'ambiente.


3. VALORE ALGEBRICO BASE D'IMPATTO DELLE AZIONI
Le azioni elementari tipiche dell'attività estrattiva sono caratterizzate dai valori progettuali specifici (volumi scavati, potenze installate, livelli di emissione, aree di esposizione, entità degli investimenti, etc...), che sono unici e derivanti da precise scelte progettuali.

Come costanti e caratteristiche dello specifico progetto, viene attribuito ad ogni azione, unicamente identificata, un valore algebrico variabile tra -10 e +10, con significato di impatto ambientale migliorativo della caratteristica ambientale per i valori negativi e peggiorativo per i valori positivi.
Sono costituite tabelle di distribuzione del campo di variabilità dei valori algebrici d'impatto secondo le possibili combinazioni dei valori progettuali e soprattutto secondo una logica tecnica "esperta", priva cioé di valutazioni casuali, politiche o culturali, ma determinate da una statistica progettuale ampia e professionale.

Estrapolati i parametri progettuali, l'attribuzione del valore d'impatto è immediata e unica.


4. PESO DELLE AZIONI SULLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Il calcolo del peso di effettua per ogni azione.

Si rende necessaria il calcolo dei pesi per tenere conto del livello di interferenza tra una determinata azione e la caratteristica in esame, potendosi verificare il caso che il livello di interferenza sia nullo (Lij = 0), se una caratteristica non è coinvolta o alterata dall'azione specifica.
Sia per semplicità di classificazione ma soprattutto per la riduzione del giudizio soggettivo, si stabiliscono quattro livelli di influenza, con valenza di calcolo doppia uno rispetto all'altro, ad eccezione del primo che è nullo:

LIVELLO DI VALORE TABELLARE
INTERFERENZA Lij PER IL CALCOLO
DEI PESI
ALTO 4
MEDIO 2
BASSO 1
NULLO 0

L'attribuzione corretta del livello d'interferenza tra azione elementare e caratteristica è funzione principale:
- DELLO STATO INIZIALE DELL'AMBIENTE;
- DEL LIVELLO PROGETTUALE.

Non è possibile applicare il metodo matriciale se non si è a conoscenza dell'ambiente in cui di inserisce l'attività  estrattiva e soprattutto se il progetto non è eseguito con specifiche competenze professionali del settore.


5. PROCEDURA
Riportato nello schema a blocchi del METODO MATRICIALE DI V.I.A.

5.1 Si compila la MATRICE DEI PESI O DEI LIVELLI DI INTERFERENZA
con i coefficienti rappresentativi dei livelli di interferenza (Lij = 0 - 2 - 4). Fig. 1

Per ogni azione j-esima viene calcolato il valore unitario di interferenza: Bj= (Somma Lij per i da 1 a 41)/41 = Lj/41.
Si calcola il Peso dell'azione su ogni caratteristica moltiplicando il valore unitario per il livello effettivo precedentemente definito: Pi = BjxLij (Vedi PARTE III- 4)

5.2 Si estrapolano, dai dati progettuali, i valori di impatto base di ogni azione, Mj.
Si inseriscono gli impatti base o elementari mj nella casella corrispondente alla relativa azione, della MATRICE DEGLI IMPATTI. FIG. 2

Si compila la MATRICE DEGLI IMPATTI con gli elementi Iij = PixMj. Fig. 3

Si effettua la somma degli impatti elementari secondo le righe (caratteristiche) e secondo le colonne (azioni) ottenendo i valori di impatto cumulativi Ij, j=1,...12 e Ii, i=1, ...41, dalla cui lettura si evidenzia:
- quale, tra le azioni elementari dell'attività  estrattiva, è più gravosa e incidente sull'ambiente (valori più elevati di Ij);
- quale, tra le caratteristiche ambientali, è più penalizzata dall'attività  estrattiva nel complesso (valori più elevati di Ii).

La somma degli impatti cumulativi di riga (o di colonna) rende il valore complessivo d'impatto I = Somma Ij, per j= 1,...12 = Somma Ii, per i=1,...41.



Allegati





Allegato B


 






Facsimile della scheda informativa sulle attività di cava


(Omissis).