Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1997, n. 9
Titolo:

Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA).

Pubblicazione:( B.U. 23 gennaio 1997, n. 7 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:

Prima modificata da l.r. 5 maggio 1998, n. 12; l.r. 7 maggio 2001, n. 11; l.r. 18 maggio 2004, n. 13; r.r. 4 dicembre 2004, n. 11; l.r. 11 ottobre 2005, n. 24; l.r. 15 novembre 2010, n. 16; l.r. 16 settembre 2013, n. 28, e l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, poi abrogata dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11, con eccezione dell'articolo 20.


Ai sensi dell'art. 17, l.r. 5 maggio 2022, n. 11, nelle more dell'adozione degli atti, previsti dalla medesima legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. I riferimenti contenuti in leggi o regolamenti regionali relativi all'Agenzia per i Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), si intendono riferiti, per effetto della l.r. 11/2022, all'Agenzia per l'innovazione nel settore Agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

Testo della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 in vigore alla data di promulgazione della l.r. 5 maggio 2022, n. 11


Sommario



CAPO I
Istituzione dell'ASSAM


Art. 1

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 2

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Prima modificato dagli artt. 1 e 9, l.r. 16 settembre 2013, n. 28, poi abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 3

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Prima sostituito dall'art. 2, l.r. 16 settembre 2013, n. 28, poi abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 4

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Prima modificato dall'art. 24, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24. Poi sostituito dall'art. 3, l.r. 16 settembre 2013, n. 28, quindi modificato dall'art. 6, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, infine abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 5

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Prima sostituito dall'art. 4, l.r. 16 settembre 2013, n. 28, poi abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 6

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Prima sostituito dall'art. 5, l.r. 16 settembre 2013, n. 28, poi abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 7

.............................................................................


Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 9, l.r. 16 settembre 2013, n. 28, e dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 8

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 9, l.r. 18 maggio 2004, n. 13, e dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 9

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Prima sostituito dall'art. 6, l.r. 16 settembre 2013, n. 28, poi abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 10

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Prima sostituito dall'art. 24, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24, poi abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 11

.............................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Prima modificato dall'art. 33, l.r. 7 maggio 2001, n. 11, poi abrogato dall'art. 9, l.r. 16 settembre 2013, n. 28.

Art. 12

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Prima sostituito dall'art. 7, l.r. 16 settembre 2013, n. 28, poi abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 13

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Prima modificato dall'art. 9, l.r. 18 maggio 2004, n. 13, poi abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 14 - 15

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 14 - 15
Articoli abrogati dall'art. 9, l.r. 18 maggio 2004, n. 13.

Art. 16

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 17

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 17
Prima sostituito dall'art. 10, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, poi abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 18

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 18
Abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.
CAPO II
Soppressione dell'ESAM


Art. 19

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.


1. Il Commissario liquidatore predispone le condizioni e adotta gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.
2. All'atto del suo insediamento, il Commissario:
a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;
b) prende in consegna sulla base di appositi inventari i beni, i libri e gli altri documenti dell'ESAM;
c) individua, d'intesa con la Giunta regionale, i beni dell'ESAM da trasferire a titolo gratuito all'ASSAM per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge;
d) accerta lo stato di attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2 della l.r. 35/1988 nonchè gli altri eventualmente affidati all'ESAM da specifici provvedimenti regionali e trasferisce all'Agenzia le pratiche risultate non definite e relative ai compiti di cui all'articolo 2 della presente legge, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue. Analogamente lo stesso liquidatore provvede per quelle di competenza della Giunta regionale.

3. Entro sei mesi dalla nomina, il Commissario predispone il piano di liquidazione dell'Ente, da approvare con atto della Giunta regionale inviandone copia al Consiglio regionale.
4. Il piano di liquidazione prevede in particolare:
a) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'Ente, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, l'individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'ESAM;
b) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dall'ESAM nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;
c) lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque connesse alla liquidazione dell'ente, secondo le modalità e con l'obbligo di informativa previsti nell'atto di nomina;
d) il compimento dei residui provvedimenti pendenti, affidati all'ESAM ai sensi della l.r. 35/1988, in esecuzione di atti amministrativi della Regione e non attribuiti ai sensi della presente legge, con particolare riferimento a quelli previsti dal comma 16.

5. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al subingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al proseguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.
6. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario si avvale di personale messo a disposizione della Giunta regionale.
7. Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti, ed ogni altro atto di disposizione del patrimonio devono essere portate a compimento in un tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione del piano di liquidazione. Durante tale periodo, il Commissario trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.
8. Il Commissario compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e può fare transazioni e compromessi. Il Commissario provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ESAM fino alla liquidazione.
9. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione congiuntamente ad una propria relazione.
10. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario presenta alla Giunta regionale, che provvede a trasmetterlo al Consiglio regionale, il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.
11. In attesa di diversa attribuzione, i compiti ad esaurimento relativi alla gestione dei beni di riforma fondiaria sono in ogni caso espletati attraverso gestioni speciali, con bilancio separato, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386.
12. I terreni acquistati dall'ESAM ai sensi e per gli scopi della legge 26 maggio 1965, n. 590, devono essere assegnati agli aventi diritto nel rispetto delle norme vigenti entro centottanta giorni.
13. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
14. Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede all'ESAM in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, non estinti dal Commissario o non trasferiti ad altro soggetto.
15. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario ed approvate dalla Giunta regionale, le passività residue dell'ESAM saranno iscritte nel bilancio regionale, le eventuali risultanze attive sono trasferite all'ASSAM.
16. Le passività derivanti dalle fidejussioni sono approvate e liquidate dalla Giunta regionale, su proposta del Commissario liquidatore nei limiti previsti dallo stanziamento disposto nel bilancio regionale.

Art. 21

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Nota relativa all'articolo 21
Prima modificato dall'art. 10, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, poi abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 22

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Nota relativa all'articolo 22
Abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.
CAPO III

Nota relativa al CAPO III
Capo abrogato dall' art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.
Del capo III facevano parte gli artt. 23 e 24.

CAPO IV
Disposizioni finali


Art. 25

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Nota relativa all'articolo 25
Prima modificato dall'art. 37, l.r. 5 maggio 1998, n. 12, e dall'art 9, l.r. 16 settembre 2013, n. 28, poi abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 26

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 26
Abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 27

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 27
Abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.

Art. 28

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 28
Abrogato dall'art. 18, l.r. 5 maggio 2022, n. 11.