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Atto:LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 24
Titolo:Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale.
Pubblicazione:( B.U. 04 agosto 1998, n. 66 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Errata corrige nel b.u.r. n. 79 del 10 settembre 1998.
Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 7, commi 2, lett. b), d), e), f), g), h), l), m), n), e o), 3 e 4; art. 13, commi 1 e 2, lett. a), b) e c), di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.


Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario


TITOLO I Principi generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Principi del conferimento)
Art. 3 (Collaborazione e informazione)
TITOLO II Funzioni riservate alla Regione e funzioni conferite agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, sviluppo rurale, agroindustria, alimentazione e caccia
Art. 4 (Funzioni riservate alla Regione)
Art. 5 (Funzioni attribuite ai Comuni)
Art. 6 (Funzioni attribuite alle Comunità montane)
Art. 7 (Funzioni attribuite alle Province)
Art. 7 bis (Centri autorizzati di assistenza agricola)
Art. 8 (Piano regionale di settore e programmi obiettivo)
Art. 9 (Contenuti del piano regionale di settore e dei programmi obiettivo)
Art. 9 bis (Finanziamenti dell'Unione europea)
TITOLO III Funzioni riservate alla Regione e funzioni conferite agli enti locali nelle materie di pesca ed acquacoltura
Art. 10 (Funzioni riservate alla Regione)
Art. 11 (Funzioni attribuite ai Comuni)
Art. 12 (Funzioni attribuite alle Comunità montane)
Art. 13 (Funzioni attribuite alle Province)
Art. 14 - 15
Art. 16 (Sezione speciale dell'ASSAM per l'economia ittica)
Art. 17 - 18
TITOLO IV Norme finali e transitorie
Art. 19 (Strutture e personale)
Art. 20 (Beni strumentali)
Art. 21 (Disposizioni finanziarie)
Art. 22 (Rendicontazione)
Art. 23 (Decorrenza del conferimento)
Art. 24 (Indirizzo e coordinamento, programmazione e potere sostitutivo)
Art. 25 (Norma transitoria)
Art. 26 (Norma finale)
Art. 27 (Dichiarazione d'urgenza)

TITOLO I
Principi generali



1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, dispone il conferimento ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province di tutte le funzioni relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, sviluppo rurale, agroindustria, alimentazione, caccia, pesca ed acquacoltura.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 concernono tutte quelle svolte dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dagli enti, istituti ed aziende sottoposte alla sua vigilanza, con la sola eccezione di quelle tassativamente indicate dall'articolo 2 del d.lgs. 143/1997, e sono esercitate anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato.
3. La Regione, nelle stesse materie di cui al comma 1, disciplina inoltre gli strumenti della programmazione di settore in armonia con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.


1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene in particolare nel rispetto dei seguenti principi:
a) principio di sussidiarieta', per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale sono attribuite o delegate con legge regionale ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;
b) principio di cooperazione, per cui all'individuazione delle funzioni di interesse unitario regionale e alla determinazione dell'ente cui vengono conferite le singole funzioni, così come alla definizione dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, la Regione procede assicurando la massima partecipazione degli enti interessati;
c) principio di completezza, di omogeneità e di unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi e funzioni amministrative omogenei e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
d) principio di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni, in modo da assicurare un adeguato ed efficiente esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
e) principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite.

2. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a fornire a tutti gli Enti locali il software, necessario per la connessione in rete con il sistema informatico regionale, atto a gestire tutte le funzioni ed i compiti trasferiti agli Enti locali. La Giunta regionale provvede altresì a promuovere il completamento della connessione alla rete telematica regionale da parte degli Enti locali.
3. I cittadini possono rivolgersi agli uffici dei Comuni per qualsiasi pratica amministrativa che riguardi le funzioni disciplinate dalla presente legge, incluse quelle di cui al comma 5, anche se non rientranti nelle competenze comunali. L'ufficio informa il cittadino sul procedimento da seguire.
4. Per l'esercizio delle funzioni loro conferite, i Comuni, le Comunità montane e le Province possono utilizzare le forme di associazione e di cooperazione previste dalla legislazione vigente.
5. Restano ferme le funzioni già spettanti ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province sulla base delle leggi statali e regionali vigenti. Le funzioni di competenza regionali già delegate agli enti medesimi si intendono attribuite.


1. La Regione, i Comuni, le Comunità montane e le Province operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni.
2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.
TITOLO II
Funzioni riservate alla Regione e funzioni conferite agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, sviluppo rurale, agroindustria, alimentazione e caccia



1. Nelle materie di cui al presente titolo, la Regione, fermi restando i propri generali poteri normativi, di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di vigilanza e di controllo, nonché di gestione del sistema di supporto all'esercizio di tali poteri, esercita le funzioni concernenti:
a) il concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) l'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali o degli atti di programmazione regionale;
c) la ricerca applicata, la sperimentazione e la dimostrazione a livello regionale.

2. In applicazione del comma 1 sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:
a) le attività relative al riparto delle risorse regionali o assegnate alla Regione e ai controlli sul relativo impiego;
b) i rapporti con le istituzioni comunitarie, con lo Stato e con le altre Regioni, comprese le funzioni concernenti l'attuazione di direttive comunitarie nonché l'approvazione e l'attuazione di programmi operativi previsti dai regolamenti comunitari e la stipula di convenzioni con enti e organismi nazionali operanti nelle materie di cui al presente titolo;
c) (abrogata) 
d) le attività di interesse regionale, definite dal piano regionale di settore ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, in particolare:
1) le produzioni vegetali e l'allevamento zootecnico;
2) i boschi, le foreste, i vivai, le produzioni forestali;
3) la conservazione, lavorazione, trattamento e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari e silvicole;
4) gli interventi di miglioramento dell'impresa agricola singola o associata, la ricomposizione fondiaria, il miglioramento fondiario, l'agriturismo e le altre attività complementari all'agricoltura;
e) la determinazione degli indirizzi e l'approvazione dei piani di assestamento forestale, la difesa dei boschi dagli incendi;
f) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati alla competenza statale, la definizione e la ripartizione a livello sub-regionale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolazione delle produzioni;
g) la promozione e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e forestali di rilevanza regionale e gli interventi di livello regionale per la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari;
h) il regime delle quote latte;
i) il riconoscimento giuridico, la vigilanza ed il controllo delle associazioni dei produttori agricoli, dei consorzi di tutela, nonché dei consorzi di difesa delle produzioni agricole;
j) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle altre forme di associazionismo in agricoltura;
k) le attività di ricerca, di sperimentazione, di trasferimento tecnologico e di assistenza tecnica;
l) l'inventario regionale dei beni degli usi civici;
m) gli interventi di protezione della natura, comprese l'istituzione dei parchi e riserve naturali di interesse regionale e la tutela delle zone umide;
n) il miglioramento zootecnico e il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;
o) la difesa contro le malattie delle piante;
p) gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali; la delimitazione dei territori danneggiati da tali eventi e la specificazione delle relative provvidenze a valere sul fondo di solidarietà nazionale;
q) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
r) la promozione della qualità di prodotto e processo nelle produzioni agricole, forestali ed agroindustriali; il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale;
s) la tenuta di albi professionali d'interesse regionale;
s bis) il riconoscimento e la certificazione delle qualità professionali in materia di agricoltura, ai sensi della normativa vigente;
t) i rapporti con gli istituti di credito per interventi creditizi agevolati e operazioni di natura finanziaria;
u) il calendario per la raccolta dei tartufi;
u bis) i vivai della Regione;
u ter) la vigilanza sugli organismi di controllo relativi all'agricoltura biologica.


Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 14, l.r. 29 marzo 1999, n. 6; dall'art. 1, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26; dall'art. 36, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6, e dall'art. 5, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43, i procedimenti di cui alla lettera s bis) del comma 2 di questo articolo, come inserita dal medesimo art. 5, in corso alla data di entrata in vigore della citata l.r. 43/2019, sono conclusi dai Comuni o dagli altri enti locali di cui al comma 2 dell'articolo 5 di questa legge regionale.



1. Sono attribuite ai Comuni, nelle materie di cui al presente titolo, oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:
a) (abrogata) 
b) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica, del turismo rurale e delle attività agricole connesse;
c) l'esercizio dell'attività vivaistica ed il commercio di piante, parti di piante e semi;
d) la cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti caseari agli alunni degli istituti scolastici;
e) la raccolta delle piante officinali;
f) la gestione degli interventi per l'educazione alimentare;
g) le agevolazioni fiscali per la proprietà contadina;
h) il vincolo di indivisibilità relativo ai fondi rustici acquistati con agevolazioni o finanziamenti pubblici;
i) la dichiarazione per l'immatricolazione ed il trasferimento di proprietà delle macchine agricole;
l) le competenze relative alla salvaguardia della flora marchigiana;
m) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività zootecnica di rilevanza industriale.

2. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui al presente articolo in forma associata; l'esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle Comunità montane.

Nota relativa all'articolo 5
Prima sostituito dall'art. 2, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26, poi così modificato dall'art. 11, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 5, l.r. 30 dicembre 2019, n. 43.


1. Sono attribuite alle Comunità montane, oltre alle funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:
a) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi, ad esclusione del calendario di cui all'articolo 4, comma 2, lettera u);
b) il taglio dei boschi in aree soggette al vincolo idrogeologico;
c) l'utilizzazione dei beni agrosilvopastorali della Regione;
d) gli usi civici, ad esclusione dell'inventario regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l).

2. Le Comunità montane esercitano inoltre le funzioni conferite dai Comuni e dalle Province.

Nota relativa all'articolo 6
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26.
Ai sensi dell'art. 8, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37, il conferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di usi civici, previsto dalla lett. d) del comma 1, decorre dal 1 gennaio 2009.



1. Tutte le funzioni amministrative di cui al presente titolo sono attribuite alle Province fatta eccezione per le funzioni riservate alla competenza della Regione, dei Comuni e delle Comunità montane ai sensi rispettivamente degli articoli 4, 5 e 6.
2. In particolare sono esercitate dalle Province, oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo - statistico agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale e nazionale;
b) le attribuzioni conferite alla Regione dalla legislazione nazionale in materia di contratti agrari;
c) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi per il territorio non compreso nelle Comunità montane, ad esclusione del calendario di cui all'articolo 4, comma 2, lettera u);
d) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori agricoli e forestali;
e) la coltivazione delle piante allogame;
f) i controlli delle attività di lavorazione delle colture industriali ai sensi delle normative comunitarie e statali vigenti;
g) l'acquisto, l'uso e la vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari;
h) gli interventi e gli indennizzi per danni arrecati alle colture e al patrimonio zootecnico da animali selvatici;
i) (abrogata) 
l) la delimitazione delle aree e la stima dei danni a seguito di calamità naturali e di eventi atmosferici di particolare intensità per il riconoscimento del carattere eccezionale dell'evento;
m) l'autorizzazione per la messa a coltura di terreni sodi o investiti a prati pascolo, nei casi previsti dalle normative vigenti;
n) l'autorizzazione per il prelevamento dei carburanti a prezzi agevolati e la tenuta dell'elenco degli utenti dei motori agricoli, nonché l'assistenza agli stessi;
o) lo svolgimento dei corsi per assaggiatori delle produzioni agroalimentari.

3. Le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di cui all'articolo 6, nel territorio non compreso in alcuna Comunità montana.
4. Le Province forniscono inoltre a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni che insistono sui rispettivi territori.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 4, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26, e dall'art. 36, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 2, lett. b), d), e), f), g), h), l), m), n), e o), 3 e 4, di questo articolo sono trasferite alla Regione.



1. Per l'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge i Comuni, le Province e le Comunità montane possono avvalersi dei centri autorizzati di assistenza agricola.

Nota relativa all'articolo 7 bis
Aggiunto dall'art. 5, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26.


1. Gli interventi, nelle materie di cui al presente titolo, sono attuati nel rispetto dei criteri, delle prescrizioni e delle modalità previsti nel piano regionale di settore per l'agricoltura che è articolato in programmi obiettivo.
2. Il piano triennale regionale di settore è predisposto dalla Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, in attuazione del programma regionale di sviluppo, perseguendo in particolare le finalità di promuovere la difesa e lo sviluppo della produzione agro-alimentare della Regione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori, tutelare le produzioni tipiche, migliorare la qualità dei prodotti e valorizzarli sui mercati, salvaguardare l'equilibrio del territorio e l'ambiente, favorendo lo sviluppo socio-economico delle zone di montagna, l'occupazione in agricoltura ed il mantenimento della popolazione in ambito rurale.
3. Il piano individua i soggetti attuatori degli interventi ed in particolare le attività di interesse regionale non suscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).
4. Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta che a tal fine acquisisce preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, secondo le procedure previste dalla l.r. 46/1992, nonché della Consulta economica e della programmazione nel settore agro-alimentare prevista dalla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9.
5. I programmi obiettivo regionali sono predisposti dalla Giunta regionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le stesse modalità previste per il piano regionale di settore.
6. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, al momento dell'approvazione del piano pluriennale di attività e di spesa ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 46/1992, provvede ogni anno all'aggiornamento del piano di settore per l'agricoltura e dei programmi obiettivo.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. Il piano regionale di settore e i programmi obiettivo indicano:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi in relazione al programma regionale di sviluppo e sulla base degli indirizzi nazionali e comunitari;
b) le connessioni esistenti con gli altri interventi della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e degli Enti locali;
c) gli indirizzi per il programma di attività dell'ASSAM, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 9/1997;
d) i modi e i tempi degli interventi e i criteri per la loro localizzazione e attuazione;
e) i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e della gestione;
f) le risorse organizzative necessarie per l'attuazione degli interventi e le modalità per disporne;
g) la spesa totale e quella regionale, la ripartizione della spesa per tipo d'intervento, per durata e per aree territoriali, nonché i criteri per la valutazione degli investimenti;
h) gli eventuali accordi di programma, i patti territoriali, le convenzioni, gli altri strumenti previsti per la realizzazione degli obiettivi.



1. Le Province concorrono alla programmazione delle politiche agricole e rurali, con particolare riferimento all'utilizzo dei finanziamenti comunitari.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, definisce i criteri e le modalità per la partecipazione degli enti locali alla gestione dei finanziamenti dell'Unione europea, nonché ai comitati di sorveglianza sugli interventi di sostegno allo sviluppo rurale.

Nota relativa all'articolo 9 bis
Aggiunto dall'art. 6, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26, poi modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.
TITOLO III
Funzioni riservate alla Regione e funzioni conferite agli enti locali nelle materie di pesca ed acquacoltura



1. Nelle materie di cui al presente titolo, sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la disciplina generale di coordinamento nella gestione delle risorse ittiche marine di interesse regionale ed inoltre:
a) le attività di programmazione, di indirizzo e di coordinamento a livello regionale e quelle relative al riparto delle risorse regionali o assegnate alla Regione e ai controlli sul relativo impiego;
b) i rapporti con le istituzioni comunitarie, con lo Stato e con le altre Regioni, comprese le funzioni concernenti l'attuazione di direttive comunitarie, nonché l'approvazione e l'attuazione di programmi operativi previsti dai regolamenti comunitari e la stipula di convenzioni con enti e organismi nazionali operanti nelle materie di cui al presente titolo;
c) l'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative o degli atti di programmazione regionali;
d) il coordinamento del sistema informativo, nelle materie di cui al presente titolo, nell'ambito del sistema informativo regionale e delle rilevazioni statistiche del settore previste dal programma statistico regionale e nazionale;
e) le attività di interesse regionale, non suscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale, connesse alla gestione delle risorse ittiche, definite dal piano regionale di settore ai sensi dell'articolo 14, comma 3;
f) la disciplina delle attività di servizio all'esercizio della pesca svolte nell'ambito dei porti pescherecci;
g) i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca e i distretti di pesca;
h) le attività di ricerca, di sperimentazione e di trasferimento tecnologico di interesse regionale;
i) l'inventario regionale dei beni degli usi civici in materia di pesca;
l) l'istituzione, la costituzione ed il funzionamento di enti e organismi, di commissioni e comitati operanti sull'intero territorio regionale e le relative attività di vigilanza e controllo;
m) la tenuta di albi e registri tecnici e professionali d'interesse regionale;
n) i rapporti con gli istituti di credito per interventi creditizi agevolati e operazioni di natura finanziaria;
o) la delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche meteomarine o ecologiche, la determinazione degli effetti e la specificazione delle relative provvidenze;
p) gli interventi di incentivazione e sostegno dell'associazionismo e della cooperazione nel settore ittico.



1. Nelle materie di cui al presente titolo, i Comuni esercitano le funzioni previste dall'articolo 2, comma 5.


1. Oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, le Comunità montane esercitano le funzioni che siano loro delegate da Comuni e Provincie, nonché quelle individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2.


1. Tutte le funzioni amministrative di cui al presente titolo sono esercitate dalle Province, fatta eccezione per le funzioni riservate alla competenza della Regione, dei Comuni e delle Comunità montane, ai sensi rispettivamente degli articoli 10, 11 e 12.
2. In particolare sono esercitate dalle Province, oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, le seguenti funzioni amministrative:
a) il coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo regionale in materia di pesca e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale e nazionale;
b) l'istituzione e il funzionamento di commissioni e comitati provinciali;
c) le funzioni conferite alla Regione con il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di pesca nelle acque interne ed esercitate ai sensi della l.r. 19 agosto 1983, n. 28.

3. Le Province forniscono inoltre a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni che insistono sui rispettivi territori.

Nota relativa all'articolo 13
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1 e 2, lett. a), b) e c), esercitate dalle Province, di questo articolo sono trasferite alla Regione.

Art. 14 - 15

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 14 - 15
Articoli abrogati dall'art. 18, l.r. 13 maggio 2004, n. 11.


1. E' istituita la Sezione speciale per l'economia ittica dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla l.r. 9/1997.
2. La Sezione speciale è organismo di supporto alle funzioni programmatorie di progettazione e di servizio alle imprese del settore ittico.
3. La Sezione speciale attua i compiti ad essa affidati dalla Regione, in attuazione degli obiettivi previsti dal piano regionale di settore e le funzioni di cui al presente titolo, in particolare:
a) effettuazione di indagini, rilevazioni, studi di settore e quanto necessario ad alimentare il sistema di dati di base a supporto dell’Osservatorio regionale dell’economia ittica, istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura;
b) attività di studi e ricerca;
c) coordinamento ed erogazione di servizi specialistici a favore del settore;
d) iniziative di proposte e collaborazioni con le Regioni ed i Paesi dell'Adriatico.

4. La Sezione speciale per l'economia ittica può inoltre attuare progetti comunitari, statali e regionali in materia di economia ittica, su mandato della Giunta regionale, nonché attivare altre iniziative necessarie a dare concretezza agli obiettivi di cui al presente articolo.

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 8, l.r. 5 febbraio 2007, n. 1.

Art. 17 - 18

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 17 - 18
Articoli abrogati dall'art. 18, l.r. 13 maggio 2004, n. 11.
L'art. 17 è stato anche abrogato dall'art. 9, l.r. 18 maggio 2004, n. 13, e l'art. 18 dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.

TITOLO IV
Norme finali e transitorie



1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e le rappresentanze sindacali dei dipendenti regionali, identifica le strutture organizzative da sopprimere o da riordinare in considerazione delle funzioni riservate alla Regione e di quelle conferite alle Province, ai Comuni ed alle Comunita'montane ed identifica altresì i contingenti di personale, articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, da ripartire in relazione alle rispettive funzioni.
2. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire. Nel primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli elenchi si provvede al trasferimento del personale medesimo. All'atto del conferimento delle funzioni la Giunta regionale provvede altresì alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate.
3. Per il personale trasferito dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 143/1997, il termine dei sei mesi, di cui al comma 2, decorre dall'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 4.
4. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale.
5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
6. La Giunta regionale mediante contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali stabilisce inoltre le modalità di applicazione al personale trasferito delle forme di incentivazione previste dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.
7. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli enti per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.
8. In relazione ai conferimenti disposti, la Giunta regionale adotta, avvalendosi della scuola di formazione del personale regionale, iniziative di riqualificazione del proprio personale, di quello trasferito e del personale degli enti locali.
9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, entra in vigore sei mesi dopo l'effettivo trasferimento del personale di cui ai commi precedenti.

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. Con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, sono individuati i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni conferite.
2. Con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 2, la Giunta regionale approva gli elenchi distinti per ente destinatario, dei beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con suo decreto, contestualmente al trasferimento del personale di cui all'articolo 19, comma 2, all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal competente servizio regionale in contraddittorio con ciascun ente.
4. I documenti riguardanti le funzioni attribuite o delegate vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti destinatari. Resta salva la facoltà della Regione di chiedere e ottenere gratuitamente la restituzione oppure copia conforme di ogni documento consegnato.


1. Alle spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite, si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi annualmente, con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.
2. Il finanziamento dei programmi di investimento degli Enti nelle materie e nei settori di cui alla presente legge è disciplinato dall'articolo 8 della l.r. 46/1992.
3. Sui programmi di cui al comma 2 si esprime il Consiglio delle autonomie locali.
4. Le disponibilità determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte, per le funzioni conferite, in ragione d'anno.
5. Per il completamento della connessione alla rete telematica regionale da parte degli Enti locali prevista dall'articolo 2, comma 2, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 200 milioni.
6. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 5 si provvede per l'anno 1998 mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1998, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco n. 1.
7. Alla copertura delle spese autorizzate dall'articolo 18, comma 4, si provvede mediante impiego di quota parte degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 1340128, o corrispondenti, dei bilanci di previsione dei rispettivi anni.
8. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi sulla gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel BUR entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.
9. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1998 sono ridotti di lire 200 milioni.

Nota relativa all'articolo 21
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, i Comuni, le Province e le Comunità montane inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione da parte dell'amministrazione dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi ad essi assegnati dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente e della loro destinazione specifica, sulla base di un modulo predisposto dalla Giunta regionale.
2. In qualsiasi momento il Presidente della Giunta regionale può acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti destinatari delle funzioni per accertare l'andamento della gestione in ordine alle stesse.


1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge decorre contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strutturali.


1. La Giunta regionale adotta su parere del Consiglio delle autonomie locali atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni attribuite. La Giunta regionale può prescindere dal parere del Consiglio se questo non viene presentato entro venti giorni dalla richiesta.
2. La Giunta regionale provvede, ai sensi della l.r. 46/1992, alla verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione degli atti della programmazione dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione della programmazione regionale.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, previa diffida, può adottare i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare l'osservanza degli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli obblighi e delle scadenze stabiliti dalle disposizioni comunitarie.

Nota relativa all'articolo 24
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. Resta di competenza della Regione:
a) la definizione dei procedimenti pendenti alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite agli enti locali dalla presente legge;
b) la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di decorrenza dell'esercizio delle funzioni qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.


Nota relativa all'articolo 25
Così sostituito dall'art. 7, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26.


1. Fino alla data dell'effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, le domande di soggetti pubblici o privati volte ad ottenere la concessione di aiuti, sussidi o provvedimenti finanziari regionali sono presentate ai soggetti finora titolari delle funzioni.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.