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Atto:LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998, n. 45
Titolo:Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche.
Pubblicazione:( B.U. 31 dicembre 1998, n. 107 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Disposizioni generali
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 8; art. 14, comma 1; art. 15 di questa legge sono trasferite alla Regione.


Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario


CAPO I Principi generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Principi di conferimento)
Art. 3 (Collaborazione e informazione)
Art. 4 (Coordinamento e potere sostitutivo)
Art. 5 (Trasporti pubblici)
CAPO II Ripartizione delle funzioni
Art. 6 (Funzioni della Regione)
Art. 7 (Osservatorio per la mobilità)
Art. 8 (Funzioni delle Province)
Art. 9 (Funzioni dei Comuni)
CAPO III Programmazione
Art. 10 (Piano regionale dei trasporti)
Art. 11 (Piano regionale del trasporto pubblico locale)
Art. 12 (Investimenti)
Art. 13 (Programma triennale dei servizi)
Art. 14 (Piani di bacino)
Art. 15 (Approvazione dei piani di bacino)
Art. 16 (Piani urbani del traffico)
CAPO IV Organizzazione dei servizi
Art. 17 (Servizi ferroviari)
Art. 18 (Servizi minimi)
Art. 19 (Disciplina dei contratti di servizio)
Art. 20 (Affidamento dei servizi)
Art. 20 bis
Art. 21 (Modalità per lo svolgimento dei servizi)
Art. 22 (Vigilanza e controlli)
CAPO V Risorse finanziarie e tariffe
Art. 23 (Fondo regionale trasporti)
Art. 24 (Sistema tariffario)
CAPO VI Norme transitorie e finali
Art. 25 (Strutture e personale)
Art. 26 (Norma finanziaria)
Art. 27 (Rendicontazione)
Art. 28 (Decorrenza del conferimento)
Art. 29 (Modificazione della l.r. 5 maggio 1997, n. 27)
Art. 30 (Modificazione della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72)
Art. 31 (Modificazione della l.r. 6 aprile 1998, n. 10)
Art. 32 (Norme transitorie e finali)

CAPO I
Principi generali



1. La presente legge, in conformità agli indirizzi stabiliti dal d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 422 e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione e agli enti locali e delle altre funzioni esercitate dalla Regione in materia di trasporto pubblico regionale e locale al fine di:
a) promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio regionale basato sui principi di vivibilità delle aree urbane e di salvaguardia ambientale;
b) realizzare, con il concorso degli enti locali, un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture, anche attraverso la valorizzazione e la promozione del trasporto ferroviario al fine di garantire pari condizioni di accesso a tutti i cittadini;
c) favorire la razionalizzazione dei servizi e l'efficacia della spesa.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove misure idonee a:
a) conferire agli enti locali le funzioni e i compiti di pianificazione, amministrazione e gestione che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;
b) realizzare la completa integrazione modale e tariffaria tra il sistema ferroviario e la rete automobilistica di trasporto pubblico, con il necessario utilizzo e sviluppo di tecnologie innovative;
c) migliorare la mobilità attraverso il riassetto della rete dei trasporti e la riqualificazione delle aree d'interscambio dei passeggeri;
d) attivare la gestione unitaria dei servizi di trasporto pubblico al fine di ottenere dimensioni aziendali sufficienti a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità dei servizi nei bacini di traffico;
e) superare il sistema delle concessioni e gli assetti monopolistici ed introdurre la concorrenza nelle procedure di selezione dei gestori dei servizi;
e bis) incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico di trasporto negli spostamenti sistematici;
f) attivare il monitoraggio della mobilità attraverso lo scambio delle informazioni tra la Regione, gli enti locali ed i gestori del trasporto pubblico.


Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 24, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 24, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, gli interventi volti al raggiungimento delle finalità di cui alla lett. e bis) del comma 2 di questo articolo, come aggiunta dal comma 1 del medesimo art. 24, sono compresi nel Programma triennale dei servizi di cui all'art. 13, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45. Nelle more dell’aggiornamento del Programma triennale dei servizi vigente alla data di entrata in vigore della citata l.r. 34/2017, tali interventi sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.



1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene in particolare nel rispetto dei seguenti principi:
a) principio di sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale sono attribuite o delegate ai Comuni e alle Unioni montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;
b) principio di cooperazione, per cui all'individuazione delle funzioni di interesse unitario regionale e alla determinazione dell'ente cui vengono conferite le singole funzioni, così come alla definizione dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, la Regione procede assicurando la massima partecipazione degli enti interessati;
c) principio di completezza, di omogeneità e di unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi e funzioni amministrative omogenei e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
d) principio di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni, in modo da assicurare un adeguato ed efficiente esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
e) principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite.

2. I cittadini possono rivolgersi agli uffici dei Comuni per qualsiasi pratica amministrativa che riguardi le funzioni disciplinate dalla presente legge, incluse quelle di cui al comma 4, anche se non rientranti nelle competenze comunali. L'ufficio informa il cittadino sul procedimento da seguire.
3. Per l'esercizio delle funzioni loro conferite i Comuni, le Comunità montane e le Province possono utilizzare le forme di associazione e di cooperazione previste dalla legislazione vigente.
4. Restano ferme le funzioni già spettanti ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province sulla base delle leggi statali e regionali vigenti. Le funzioni di competenza regionali già delegate agli enti medesimi si intendono attribuite.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. La Regione, i Comuni, le Comunità montane e le Province operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni.
2. (Abrogato)
3. Per la pianificazione e la gestione dei servizi comuni o per attività e servizi che interessano i territori finitimi, gli enti locali possono addivenire ad intese fra di loro.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. La Giunta regionale può adottare, su parere del Consiglio delle autonomie locali, atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni attribuite. La Giunta regionale può prescindere dal parere della conferenza se questo non viene reso entro venti giorni dalla richiesta.
2. La Giunta regionale provvede, ai sensi della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, alla verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione degli atti della programmazione dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione della programmazione regionale.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, previa diffida, può adottare i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare l'osservanza degli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli obblighi e delle scadenze stabiliti dalle disposizioni comunitarie.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. Per servizi di trasporto pubblico regionale e locale s'intendono i servizi di trasporto di persone e merci, offerti, nell'ambito del territorio regionale e infraregionale, alla generalità degli utenti, esercitati in base ad un contratto di servizio stipulato con la Regione o un ente locale da vettori ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei, o attraverso impianti fissi, in modo continuativo o periodico, con percorsi, orari e tariffe prestabiliti.
2. I servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, costituiscono un sistema di trasporto unitario sul territorio regionale e comprendono tutti i servizi ferroviari non di interesse nazionale.
3. I servizi automobilistici di linea di trasporto pubblico, effettuati su gomma e con sistemi a guida vincolata, si distinguono in:
a) urbani, che sono svolti nell'ambito del territorio di un Comune e sono caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuità degli insediamenti urbani;
b) suburbani, che, in presenza di forti discontinuità dell'insediamento, collegano il centro urbano di un Comune con i centri frazionali, lo scalo ferroviario, le aree produttive dello stesso o parti marginali contigue di Comuni limitrofi;
c) regionali e interregionali, che collegano rispettivamente il territorio di due o più Comuni, nell'ambito di uno o più bacini di traffico della Regione o il territorio della Regione con quello di una Regione limitrofa;
d) di granturismo, che sono attivati con lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storiche ed ambientali delle località collegate;
e) a domanda debole, che sono effettuati con modalità particolari ed idonee tecnologie, nei territori a bassa densità abitativa o a domanda debole, in alternativa ai servizi di linea ordinari;
f) speciali, che sono riservati a soggetti portatori di handicap o con ridotta capacità motoria.

4. I servizi pubblici su impianti fissi comprendono i trasporti effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri.
5. I servizi marittimi ed aerei di interesse regionale, per trasporti di linea di persone e merci ovvero in conto terzi, comprendono:
a) i collegamenti aerei svolti esclusivamente nell'ambito della Regione;
b) i servizi di trasporto elicotteristico;
c) i servizi di cabotaggio svolti prevalentemente in ambito regionale.

6. La Giunta regionale definisce forme di sperimentazione con sistemi innovativi di trasporto e tecnologie avanzate, fissando tempi e modalità di svolgimento di tali servizi.
7. Per bacino di traffico si intende una parte del territorio regionale con caratteristiche omogenee della domanda di trasporto, comprendente Comuni di una o più Province, in cui, per ragioni di economicità, efficienza e produttività, è stipulato un unico contratto di servizio.
8. Per nodo di scambio s'intende una località individuata sulla rete principale dei trasporti che permette l'accesso al sistema del trasporto pubblico locale e l'interscambio tra modalità diverse, tra rete principale e secondaria.
9. La rete principale del trasporto pubblico regionale e locale è definita da un insieme di collegamenti plurimodali, cadenzati e veloci, tra centri urbani e nodi di scambio.
CAPO II
Ripartizione delle funzioni



1. Appartengono alla Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, le seguenti funzioni amministrative:
a) approvazione del piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 10;
b) approvazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 13;
c) predisposizione della programmazione degli investimenti di cui all'articolo 12;
d) individuazione dei servizi minimi secondo le modalità dell'articolo 18, nonché dei criteri e delle modalità per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nei territori a domanda debole;
e) ripartizione del fondo regionale di cui all'articolo 23;
f) programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, di cui all'articolo 5, comma 2, e stipulazione dei relativi contratti di servizio;
g) regolamentazione dei servizi aerei, elicotteristici e di cabotaggio, di cui all'articolo 5, comma 5;
h) disciplina degli interventi per l'innovazione tecnologica nel sistema dei trasporti;
i) disciplina dei corsi e degli esami di abilitazione per il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio;
l) disciplina delle regole di utilizzo dei mezzi da parte dei viaggiatori;
m) rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati;
n) rimborso alle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico automobilistico dei contributi previsti dall'articolo 14 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72;
n bis) istituzione e gestione delle linee interregionali, interprovinciali e di granturismo di cui all'articolo 5, comma 3, lettere c) e d).

2. Sono soppresse le seguenti funzioni amministrative:
a) approvazioni degli organici di sistemi di trasporto;
b) assenso alla nomina dei direttori di esercizio degli impianti fissi.


Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 12, l.r. 6 novembre 2002, n. 23; dall'art. 24, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Al fine di valutare l'evoluzione della mobilità regionale delle merci e dei passeggeri, le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità ed il livello dei servizi, l'efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza del sistema dei trasporti e il suo impatto sul territorio e sull'ambiente, è istituito presso la Giunta regionale, l'Osservatorio permanente della mobilità.
2. L'Osservatorio effettua indagini sistematiche o finalizzate. L'Osservatorio predispone un rapporto annuale che analizza lo stato della mobilità della Regione e le sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
3. La Giunta regionale provvede a definire la struttura e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, tenuto conto delle risorse finanziarie di cui all'articolo 23, comma 6, nonché a definire le procedure e le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati che devono essere forniti da tutti i soggetti che operano nel settore della mobilità.


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico regionale e locale riguardanti i servizi definiti all'articolo 5, commi 3, lettere b), c), d), e), f) e 4.
2. Le Province esercitano in particolare le seguenti funzioni amministrative:
a) approvazione dei piani di bacino di cui all'articolo 14, comprensivi dei piani per la mobilità dei disabili previsti dalla normativa statale e regionale vigente;
b) stipulazione dei contratti di servizio per ciascun bacino di cui all'articolo 19;
c) istituzione degli eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nei contratti di servizio, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;
d) ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie per i servizi di trasporto urbano;
e) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso e dell'ubicazione delle fermate ai sensi del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753;
f) rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
g) vigilanza sugli impianti fissi di interesse sovra-comunale ai sensi del d.p.r. 753/1980;
h) autorizzazione ai Comuni per il rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus;
i) trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente di cui alla legge 21/1992;
l) (abrogata)
m) organizzazione degli esami per consulenti della circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
n) nomina della commissione di abilitazione e tenuta degli albi provinciali per il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio;
o) nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto di interesse regionale ai sensi del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148;
p) rimborso alle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico automobilistico dei contributi previsti dall'articolo 14 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72.

3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 1, l.r. 12 gennaio 2002, n. 2; dall'art. 12, l.r. 6 novembre 2002, n. 23, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale riguardanti i servizi definiti dall'articolo 5, comma 3, lettera a).
2. I Comuni esercitano in particolare le seguenti funzioni amministrative:
a) approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;
b) (abrogata)
c) (abrogata)
d) (abrogata)
e) (abrogata)
f) (abrogata)
g) vigilanza sugli impianti fissi comunali ai sensi del d.p.r. 753/1980.
h) (Abrogata)

3. Nell'ambito del trasporto urbano, sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative non di competenza della Regione e delle Province ai sensi della presente legge.
4. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui alla presente legge in forma associata; l'esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle Comunità montane.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

CAPO III
Programmazione



1. Il piano regionale dei trasporti si articola nel piano del trasporto pubblico locale, nel piano del trasporto delle merci, marittimo ed aereo e nel piano delle infrastrutture, che definiscono gli interventi di interesse regionale.
2. Il piano e le sue articolazioni sono approvati e aggiornati, anche in tempi diversi, con le procedure previste dalla l.r. 46/1992.


1. Il piano regionale del trasporto pubblico locale:
a) stabilisce le prospettive dell'attività programmatoria della Regione nel settore del trasporto pubblico a breve e medio termine;
b) individua i bacini di traffico, sulla base dell'analisi della domanda;
c) individua la rete principale dei trasporti pubblici su strada e su ferrovia ed i principali nodi di scambio;
d) determina gli indirizzi per la pianificazione operativa dei trasporti locali, dei piani di bacino e dei piani urbani del traffico dei Comuni, atti ad assicurarne la coerenza con il piano regionale.

2. Le previsioni del piano regionale del trasporto pubblico locale si attuano attraverso il programma triennale dei servizi di cui all'articolo 13.


1. La Giunta regionale predispone il programma degli investimenti, da attuare mediante accordi di programma con lo Stato, le Regioni limitrofe, le Province e i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 422/1997.
2. Al fine di favorire l'integrazione modale e ridurre i fattori di inquinamento, gli investimenti sono destinati:
a) all'acquisto dei mezzi di trasporto pubblico;
b) alla costruzione delle infrastrutture complementari, quali stazioni e fermate, parcheggi e nodi di scambio;
c) agli impianti fissi;
d) alle apparecchiature di controllo, di bigliettazione e di monitoraggio;
e) alle officine e depositi dei mezzi.

3. Il programma degli investimenti di cui al comma 1 fissa le priorità. Sono esclusi dagli investimenti le sedi e gli uffici delle aziende di trasporto pubblico.
4. La Giunta regionale stabilisce i vincoli all'alienazione relativamente ai mezzi di trasporto, delle attrezzature e dei beni strumentali fruenti di contributi pubblici e al cambio d'uso, i prezzi di cessione e le forme di vigilanza.


1. Al fine di promuovere il trasporto pubblico locale e coerentemente con la definizione del livello dei servizi minimi di cui all'articolo 18, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale dei servizi comprendente:
a) l'utilizzazione della rete suddivisa in:
1) linee principali, definite in termini di collegamenti chilometrici, corse e frequenze;
2) linee secondarie, definite in termini di collegamenti e chilometri;
3) nodi di scambio;
b) l'integrazione di orari, percorsi e tariffe tra i servizi ferroviari e gli altri servizi di trasporto;
c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;
d) le modalità di determinazione delle tariffe, comprese quelle relative ai titoli di viaggio agevolati;
e) il contratto-tipo di servizio e le modalità di approvazione e revisione dei singoli contratti di servizio;
f) il monitoraggio dei servizi;
g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

2. Il programma è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale in base agli adeguamenti dei contratti di servizio definiti nel corso dell'anno precedente e delle scelte effettuate tramite i piani di bacino.

Nota relativa all'articolo 13
Ai sensi del comma 3 dell'art. 24, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, gli interventi volti al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 dello stesso art. 24 sono compresi nel Programma triennale dei servizi di cui al presente articolo. Nelle more dell’aggiornamento del Programma triennale dei servizi vigente alla data di entrata in vigore della citata l.r. 34/2017, tali interventi sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.


1. I piani relativi ai bacini di traffico di cui all'articolo 5, comma 7, sono predisposti dalle Province con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, in conformità agli indirizzi e ai contenuti della pianificazione regionale ed in coerenza con le linee dei rispettivi piani territoriali di coordinamento.
2. I piani di bacino, con riferimento ai servizi minimi e sulla base dell'analisi della domanda, dell'offerta di mobilità e delle infrastrutture, sono finalizzati a:
a) riequilibrare l'offerta dei servizi di trasporto nell'ambito del territorio;
b) evitare le sovrapposizioni tra i diversi vettori;
c) razionalizzare la rete dei servizi regionali, integrandola con quelli suburbani ed urbani;
d) individuare gli eventuali servizi suburbani da inserire nel contratto di servizio del bacino;
e) individuare le aree a domanda debole e adeguare l'offerta dei servizi di trasporto a chiamata ed altri;
f) eliminare le barriere, sviluppando la mobilità dei soggetti disabili;
g) individuare gli interventi sulle infrastrutture necessari per renderle idonee alle esigenze del trasporto pubblico.

3. Ciascun piano comprende il territorio di un bacino, all'interno del quale stabilisce l'integrazione, attraverso i nodi di scambio, tra la rete secondaria da esso definita e la rete principale definita dal piano regionale e determina l'oggetto del relativo contratto di servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i servizi che interessano diversi bacini e quelli interregionali sono attribuiti al bacino di traffico ove si svolge il percorso prevalente o a quello di provenienza, purché sia garantito il criterio della maggiore efficienza ed economicità del servizio;
b) i servizi di linea urbani possono essere inseriti, previa intesa con gli enti locali competenti, nel bacino di traffico corrispondente e rientrare nel relativo contratto di servizio;
c) i servizi di linea suburbani e i servizi a domanda debole, da prevedere in alternativa ai servizi di linea, devono essere disciplinati nel contratto di servizio. Nelle aree a domanda debole e con particolare riferimento alle gestioni associate di cui al comma 4 dell'articolo 9, il piano, ai fini della disciplina del contratto di servizio, tiene conto dei servizi preesistenti.

4. Il piano può proporre di introdurre motivate e non rilevanti modifiche alla rete principale e disporre integrazioni e variazioni delle reti dei servizi urbani che siano finanziariamente compatibili con le risorse assegnate.
5. Il piano individua anche gli eventuali servizi aggiuntivi a carico degli enti locali e i servizi di granturismo, da sottoporre alla sola autorizzazione amministrativa.

Nota relativa all'articolo 14
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.


1. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale
2. (Abrogato)
3. Il piano di bacino è aggiornato ogni tre anni, con la procedura di cui al presente articolo ed è attuato attraverso i contratti di servizio.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. I Comuni individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 285/1992 e quelli che hanno istituito il trasporto pubblico urbano provvedono, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, all'approvazione di piani urbani del traffico e li trasmettono alle Province interessate per la verifica di compatibilità con le scelte dei piani di bacino.
2. I restanti Comuni provvedono ad inserire specifiche prescrizioni urbanistiche relative al sistema della mobilità negli strumenti di pianificazione previsti dalla l.r. 5 agosto 1992, n. 34.
3. I piani e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 devono osservare gli indirizzi del piano regionale dei trasporti e perseguire i seguenti obiettivi:
a) riduzione della congestione del traffico e migliore accessibilità all'area urbana;
b) eliminazione delle barriere architettoniche;
c) tutela della mobilità non motorizzata;
d) aumento della velocità commerciale dei veicoli adibiti al trasporto pubblico;
e) riduzione della sosta privata nelle aree centrali.

CAPO IV
Organizzazione dei servizi



1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti di programmazione ed amministrazione riguardanti i servizi ferroviari di cui all'articolo 5, comma 2, attraverso la stipula di un contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato SpA o altre società accreditate che disciplina la sola attività del trasporto.
2. I servizi ferroviari comprendono i treni metropolitani, regionali, diretti e interregionali e sono svolti in tutta la rete ferroviaria compresa nel territorio della Regione. Sono svolti anche nella rete delle Regioni limitrofe, allo scopo di soddisfare la mobilità interregionale, previa intesa fra le Regioni interessate, per addivenire alla stipula dei contratti di servizio.


1. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente, definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il livello dei servizi minimi essenziali per assicurare la mobilità dei cittadini sulla rete dei servizi regionali, interregionali ed urbani, con oneri a carico del bilancio regionale.
2. I servizi minimi sono definiti sulla base dei seguenti criteri:
a) massima utilizzazione dei mezzi pubblici nel trasporto pendolare;
b) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e quelle urbane;
c) riequilibrio nell'accessibilità alle attrezzature pubbliche e ai centri urbani;
d) incentivazione dei servizi a domanda debole e di quelli a minor impatto ambientale.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i servizi minimi per ciascun bacino di traffico in termini di collegamenti, corse e frequenze sulla rete principale ed in termini di collegamenti e chilometri per autobus sulle linee secondarie.
4. Per i territori a domanda debole, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i servizi che possono essere affidati con le procedure concorsuali previste dall'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.
4 bis. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente, aggiorna la definizione dei servizi minimi del presente articolo sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
5. In sede di prima applicazione della presente legge, per il trasporto urbano la definizione dei servizi minimi corrisponde a quelli attualmente svolti in base alla spesa storica, corretta con criteri che assicurino il riequilibrio dei servizi tra i Comuni.

Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4, e dall'art. 12, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. I servizi di trasporto pubblico sono affidati mediante contratti di servizio, stipulati dalla Regione e dagli enti locali con l'affidatario del servizio, sulla base di un capitolato e di un contratto-tipo, approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei principi fissati dalla carta dei servizi del settore e dall'articolo 19 del d.lgs. 422/1997.
2. Il corrispettivo di ciascun contratto è quantificato sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. La durata dei contratti per i servizi ferroviari e automobilistici è fissata dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente in materia; nei contratti devono essere previste clausole di revisione annuale per l'adeguamento alle mutate esigenze del traffico.
4. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità, mentre per i servizi automobilistici sono stipulati almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità, fatta eccezione per il primo contratto di servizio.
5. Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili. In caso contrario i contratti di servizio sono nulli ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 422/1997.
6. (Abrogato)
6 bis. Le somme provenienti dall’applicazione delle sanzioni previste dal contratto di servizio ferroviario sono finalizzate al miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio nonché alla riduzione del costo degli abbonamenti per compensare i disagi subiti dai fruitori del servizio ferroviario regionale. A tal fine sono istituiti nel programma operativo annuale appositi capitoli di entrata e di spesa.
7. A decorrere dal 1° aprile 2000 l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati, è regolato da contratti di servizio. Alla data del 31 marzo 2000 cessano le concessioni in corso; fino alla medesima data sono prorogate di diritto quelle aventi scadenza anteriore. I contributi di esercizio da corrispondere fino al 31 marzo 2000 sono determinati sulla base del costo economico standardizzato dell'anno 1999, approvato con del. Giunta reg. n. 3221 del 13 dicembre 1999.
8. La spesa derivante dai contratti di servizio non può superare il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi delle infrastrutture, dello 0,35 dal 1° gennaio 2000.

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 1, l.r. 24 gennaio 2000, n. 4; dall'art. 42, l.r. 23 marzo 2000, n. 21; dall'art. 12, l.r. 6 novembre 2002, n. 23; dall'art. 12, l.r. 2 agosto 2006, n. 13, e dall'art. 12, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario è effettuato in conformità alla normativa europea e statale vigente.

Nota relativa all'articolo 20
Prima modificato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, poi così sostituito dall'art. 12, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.


Art. 20 bis

................................................................................

Nota relativa all'articolo 20 bis
Prima aggiunto dall'art. 1, l.r. 21 ottobre 2004, n. 22, poi abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. E' vietata l'effettuazione di servizi di trasporto passeggeri o di servizi di linea o di granturismo in sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati ai sensi della presente legge.
2. E' consentito il sub-affidamento dei servizi, allo scopo di realizzare economie nei costi di trasporto pubblico, secondo le norme specifiche introdotte nei contratti di servizio e con le seguenti limitazioni:
a) non deve essere superato il limite massimo del venti per cento dei servizi esercitati;
b) vanno rispettate le procedure previste dall'articolo 20, qualora l'importo annuo del sub-affidamento superi lire 300.000.000. Per importi inferiori la scelta del sub-affidatario è effettuata a trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte;
c) l'impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare le norme in materia di trasporto pubblico di persone, in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio, ed il contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, pena la decadenza dal sub-affidamento;
d) in caso di decadenza o di revoca dell'affidamento cessa contestualmente il sub-affidamento, senza che sia dovuto alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

3. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente affidatario si applicano le seguenti disposizioni:
a) all'impresa che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo, di revoca, di risoluzione o di decadenza del contratto di servizio o dell'affidamento;
b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dalla normativa europea e statale vigente, con l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria e degli eventuali contratti integrativi aziendali;
c) i mezzi di trasporto funzionali all'esercizio del servizio sono ceduti all'impresa subentrante al valore di stima e al netto del residuo degli eventuali contributi pubblici ricevuti all'atto del loro acquisto. La stima è effettuata da parte di un tecnico scelto di comune accordo dalle parti; in caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla Giunta regionale.


Nota relativa all'articolo 21
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, e dall'art. 12, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. La Regione e i Comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità, della sicurezza e della qualità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.
2. La vigilanza può consistere anche in ispezioni e verifiche per l'acquisizione di dati presso le aziende affidatarie dei servizi, che sono tenute a fornire collaborazione, mettendo a disposizione i mezzi e il personale necessari.
3. Hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi di pubblico trasporto coloro che effettuano su di essi compiti di servizio attivo su disposizione delle imprese, nonché i dipendenti della Regione e dei Comuni che svolgono compiti di controllo e di vigilanza sul trasporto pubblico regionale e locale.
3 bis. Agli appartenenti ai Corpi di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) nonché ai militari delle Capitanerie di Porto che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, domiciliati o residenti nelle Marche, è concessa la libera circolazione su tutta la rete del trasporto pubblico regionale su gomma e su ferro.
3 ter. Agli appartenenti ai Corpi di polizia provinciale e comunale, domiciliati o residenti nelle Marche, purché viaggino in divisa, è concesso il trasporto urbano su gomma gratuito nel Comune o nei Comuni ove prestano servizio. Ai Vigili del Fuoco è consentito il rilascio gratuito da parte dei Gestori del TPL di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico regionale, su ferro e su gomma, nel percorso casa-lavoro, dietro certificazione da parte dei Comandi provinciali degli aventi diritto; la Giunta regionale regolamenta le modalità di erogazione delle agevolazioni provvedendo annualmente alla verifica dell’utilizzo e dei costi sostenuti.

Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 24, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29; dall'art. 39, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2; dall'art. 12, l.r. 2 agosto 2006, n. 13; dall'art. 27, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2; dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, e dall'art. 12, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 12, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 le seguenti disposizioni del comma 5 del medesimo articolo: al comma 3 ter di questo articolo le parole: “Ai Vigili del Fuoco è consentito il trasporto gratuito nel percorso residenza-luogo di lavoro, rimborsabile dietro presentazione del titolo di viaggio utilizzato” sono sostituite dalle seguenti: “Ai Vigili del Fuoco è consentito il rilascio gratuito da parte dei Gestori del TPL di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico regionale, su ferro e su gomma, nel percorso casa-lavoro, dietro certificazione da parte dei Comandi provinciali degli aventi diritto”.

CAPO V
Risorse finanziarie e tariffe



1. E' costituito il fondo regionale trasporti il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato.
2. Il fondo è articolato nelle seguenti parti al netto della quota percentuale di cui al comma 6:
a) parte destinata a far fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi ferroviari, comprensivi delle agevolazioni tariffarie;
b) parte destinata a far fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi automobilistici, individuati quali servizi minimi, e agli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie nonché agli oneri derivanti dai contributi per il personale dipendente delle aziende che concorrono all'espletamento del servizio di trasporto pubblico di cui all'articolo 14 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72;
c) parte destinata a far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile.

3. L'impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera a), è disposto dalla Giunta regionale, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 2.
4. L'impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera b), è disposto dagli enti competenti in conseguenza della stipula dei rispettivi contratti di servizio, per i servizi di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c), e), f).
5. L'impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera c), è disposto dalla Giunta regionale e dagli enti locali, per le rispettive competenze, previa approvazione dei relativi accordi di programma previsti dall'articolo 12.
6. Il due per mille del fondo di cui al comma 2 è utilizzato annualmente per far fronte agli oneri per la predisposizione del piano regionale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti e per il funzionamento dell'Osservatorio per la mobilità, nonché per l'effettuazione degli studi, indagini e ricerche relative.
7. (Abrogato)
8. I bilanci annuali e pluriennali prevedono la copertura finanziaria per le obbligazioni derivanti dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dall'attribuzione di finanziamenti agli enti locali per la stipula dei contratti di servizio di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso in cui la dotazione del fondo di cui al comma 2, lettera b), venga ridotta rispetto all'esercizio precedente, gli enti competenti sono tenuti a ridurre in corrispondenza gli impieghi di cui al comma 4. In caso di inerzia la Giunta regionale interviene in via sostitutiva, anche nella gestione dei contratti, previa diffida e sentito il Consiglio delle Autonome locali.

Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dall'art. 1, l.r. 13 gennaio 2001, n. 2; dall'art. 32, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, e dall'art. 20, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.


1. La Giunta regionale, tenuto conto del costo dei servizi, disciplina il sistema delle tariffe nell'ambito del programma triennale dei servizi e sulla base dei seguenti criteri:
a) sistema tariffario a zone con integrazione tariffaria tra servizi urbani e regionali. Fino all'attivazione di tale sistema viene utilizzato il sistema tariffario regionale costituito su tariffa chilometrica crescente distinta per classi di distanza e per modi di trasporto, con tipologia omogenea di titoli di viaggio;
b) unicità di tariffa per il titolo di viaggio nell'ambito del territorio comunale urbano e suburbano;
c) determinazione delle tariffe massime applicabili da parte delle imprese affidatarie dei servizi;
d) raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi fissato nel contratto di servizio, al netto dei costi di rete per i servizi ferroviari;
e) agevolazioni tariffarie per categorie di utenti socialmente deboli, su appositi titoli di viaggio per i trasporti pubblici di cui all'articolo 5 con rimborso anche a carico della Regione.


Nota relativa all'articolo 24
Così modificato dall'art. 12, l.r. 6 novembre 2002, n. 23, e dall'art. 24, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.
CAPO VI
Norme transitorie e finali



1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, identifica le strutture organizzative e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi.
2. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva entro sei mesi dall'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 422/1997, gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire, ivi compreso il personale trasferito dallo Stato. Il trasferimento agli enti locali avviene contestualmente al trasferimento delle funzioni previsto dall'articolo 28. All'atto del conferimento delle funzioni la Giunta regionale provvede altresì alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate.
3. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale.
4. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
5. La Giunta regionale mediante contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali maggiormente rappresentative stabilisce inoltre le modalità di applicazione al personale trasferito di forme di incentivazione anche utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.
6. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata alle Province per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.
7. In relazione ai conferimenti disposti, la Giunta regionale adotta, avvalendosi della scuola di formazione del personale regionale, iniziative di riqualificazione del proprio personale, di quello trasferito e del personale degli enti locali.

Nota relativa all'articolo 25
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nel bilancio di previsione di ciascun esercizio, i capitoli occorrenti per la gestione finanziaria.


1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, gli enti destinatari delle risorse di cui alla presente legge assegnate dalla Regione inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione, redatta sulla base di un modulo predisposto dalla Giunta regionale e contenente l'indicazione dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi assegnati nell'esercizio finanziario precedente, della destinazione specifica delle predette spese e delle risultanze del monitoraggio della qualità erogata relativamente all'anno precedente. La mancata o incompleta presentazione di tale attestazione comporta la sospensione dell'erogazione da parte della Regione della quota a saldo dei fondi previsti per l'esercizio finanziario cui l'attestazione medesima fa riferimento.
2. In qualsiasi momento il Presidente della Giunta regionale può acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti destinatari delle funzioni per accertare l'andamento della gestione in ordine alle stesse.

Nota relativa all'articolo 27
Così modificato dall'art. 32, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti previsto dalla presente legge decorre contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, comunque non prima del 1° luglio 1999 e non oltre il 31 dicembre 1999.
2. La titolarità dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale extra urbano è mantenuta in capo alla Regione fino alla scadenza del 31 dicembre 2003.

Nota relativa all'articolo 28
Così modificato dall'art. 15, l.r. 11 marzo 2003, n. 3.


1. ............................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 29
Il comma 1 sostituisce le lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 1, l.r. 5 maggio 1997, n. 27.
Il comma 2 abroga la lett. b) e sostituisce la lett. a) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 5 maggio 1997, n. 27.
Il comma 3 aggiunge il comma 1 bis all'art. 7, l.r. 5 maggio 1997, n. 27.
Il comma 4 aggiunge il comma 3 all'art. 7, l.r. 5 maggio 1997, n. 27.
Il comma 5 sostituisce le lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 8, l.r. 5 maggio 1997, n. 27.



1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 30
Il comma 1 sostituisace il comma 1 dell'art. 21, l.r. 12 dicembre 1997, n. 72.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 23, l.r. 12 dicembre 1997, n. 72.
Il comma 3 sostituisace il comma 1 dell'art. 25, l.r. 12 dicembre 1997, n. 72.



1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 31
Il comma 1 abroga l'art. 2, l.r. 6 aprile 1998, n. 10.
Il comma 2 sostituisce l'art. 4, l.r. 6 aprile 1998, n. 10.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 5 e il comma 1 dell'art. 6, l.r. 6 aprile 1998, n. 10.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 6 aprile 1998, n. 10.
Il comma 5 modifica il comma 1 dell'art. 8, l.r. 6 aprile 1998, n. 10.



1. Fino all'approvazione dei piani di bacino per l'affidamento dei servizi di trasporto urbano, la Giunta regionale provvede a ripartire tra i Comuni sulla base della spesa storica e della definizione dei servizi minimi, le risorse finanziarie destinate al trasporto urbano nonché quelle per i servizi di cui al comma 2.
2. Fino all'approvazione dei piani di bacino i Comuni, in quanto enti affidatari dei servizi di cui all'articolo 14, comma 4, del d. lgs. 422/1997, provvedono all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi medesimi e alla stipula dei relativi contratti.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 3, le aziende già costituite in società per azioni a maggioranza pubblica rientrano tra quelle alle quali possono essere affidati i servizi di trasporto pubblico, secondo modalità e condizioni previste nel medesimo articolo.
4. Nel fondo regionale trasporti l'ammontare delle risorse finanziarie proprie della Regione di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c), per l'anno 1999 è di importo pari allo stanziamento previsto per l'anno 1998 relativo alle "Spese per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto".
5. (Abrogato)
6. Alla data del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 28 cessano di avere applicazione gli articoli da 1 a 20 della l.r. 21 luglio 1992 n. 31, la l.r. 21 luglio 1992, n. 32, la l.r. 5 maggio 1997 n. 27, come modificata dalla presente legge, nonché la l.r. 12 dicembre 1997 n. 72, come modificata dalla presente legge, ad eccezione dell'articolo 14.
6 bis. La Giunta regionale e gli enti locali sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio stipulati per il trasporto pubblico automobilistico e ferroviario in scadenza al 31 dicembre 2003.
6 ter. La proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico è consentita fino al 31 dicembre 2005. La proroga relativa al contratto di servizio ferroviario è consentita fino al 31 dicembre 2007, fatte salve ulteriori proroghe derivanti dalla normativa statale.
6 quater. Dal 1° gennaio 2005 la gestione dei contratti in essere del trasporto pubblico locale extraurbano è assicurata dalle Province.
6 quinquies. Gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2006, hanno in corso procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, attivate ai sensi dell’articolo 20 bis, comma 1, lettere a) e b), e giunte almeno alla fase di offerta, sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell’iter di affidamento medesimo e comunque non oltre il 30 giugno 2007.

Nota relativa all'articolo 32
Così modificato dall'art. 1, l.r. 12 gennaio 2001, n. 2; dall'art. 17, l.r. 28 ottobre 2003, n. 19; dall'art. 1, l.r. 22 dicembre 2003, n. 28; dall'art. 24, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29; dall'art. 1, l.r. 1 agosto 2005, n. 20; dall'art. 39, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2; dall'art. 12, l.r. 2 agosto 2006, n. 13; dall'art. 27, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2, e dall'art. 12, l.r. 26 maggio 2009, n. 12.