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Atto:LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 30
Titolo:Interventi a favore della famiglia.
Pubblicazione:( B.U. 20 agosto 1998, n. 71 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione promuove interventi in favore della famiglia, così come riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi statali, affermandone il ruolo fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale.


1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione assegna finanziamenti ai Comuni per interventi di sostegno alle famiglie:
a) per la nascita o per l'adozione di figli;
b) per l'assistenza integrativa nell'ambito familiare a propri componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale;
c) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario;
d) per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico;
e) per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri;
f) per progetti tesi a garantire solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, attraverso anche l'istituzione di centri di accoglienza e case rifugio capaci di rispondere alle necessità delle donne e dei loro eventuali figli, che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita;
f bis) per azioni volte a favorire il ricongiungimento familiare del coniuge o dei figli minori, anche di coloro che non hanno la cittadinanza italiana, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale vigente, ivi compresa l'erogazione di contributi sulle spese di viaggio del familiare e, per i minori, dell'eventuale accompagnatore;
g) per altri interventi di sostegno alla famiglia.

2. La Regione concede altresì finanziamenti ai Comuni per:
a) il pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo nell'ambito della stessa;
b) progetti volti a divulgare modalità di prevenzione degli infortuni domestici;
b bis) l’istituzione di centri per la famiglia e scuole per genitori in collaborazione con le istituzioni pubbliche e del terzo settore.

2 bis. La Regione promuove, con cadenza biennale, campagne di sensibilizzazione e prevenzione della salute, in modo particolare contro ogni forma di dipendenza e per una corretta educazione alimentare, in collaborazione con i Comuni, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e le associazioni delle famiglie componenti della Consulta di cui all’articolo 4, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2 ter. La Regione favorisce il turismo familiare nell’ambito del territorio regionale e promuove, d’intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale.
2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 ter, la Giunta regionale svolge i seguenti compiti:
a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 2 ter;
b) predispone, anche d’intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale.

2 quinquies. La Regione sostiene le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 2 quater con campagne promozionali mirate.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, l.r. 23 febbraio 2000, n. 10; dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32, e dall'art. 1, l.r. 15 maggio 2017, n. 16.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 23 febbraio 2000, n. 10, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della predetta l.r. 10/2000, la Giunta regionale determina per l'anno 2000 le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui alla lett. f bis) del comma 1, nonché i termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo.



1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, determina:
a) le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 2;
b) i limiti di reddito dei nuclei familiari per l'accesso ai contributi.

2. Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono presentate ai Comuni di residenza:
a) per l'anno 1998 entro il 31 ottobre;
b) per gli anni successivi entro il 28 febbraio.

3. La Giunta regionale approva:
a) per l'anno 1998, entro il 31 dicembre, il piano di riparto dei finanziamenti ai Comuni sulla base delle domande presentate dagli stessi entro il 30 novembre;
b) per gli anni successivi, entro il 30 giugno, il piano di riparto dei finanziamenti ai Comuni sulla base delle domande presentate dagli stessi entro il 30 aprile.


Nota relativa all'articolo 3
Ai sensi dell'art. 20, l.r. 16 novembre 1998, n. 40, il termine di cui al comma 2, lett. a), è differito, per l'anno 1998, alla data del 15 dicembre mentre i termini di cui al comma 3, lett. a), sono differiti, per l'anno 1998, rispettivamente alle date del 15 febbraio 1999 e del 15 gennaio 1999.
Ai sensi dell'art. 40, l.r. 11 maggio 1999, n. 7, il termine di cui al comma 2, lett. b), è differito, per l'anno 1999, alla data del 31 maggio 1999 mentre i termini di cui al comma 3, lett. b), sono differiti, per l'anno 1999, rispettivamente alle date del 31 luglio 1999 e del 30 giugno 1999.



1. E’ istituita la Consulta regionale per la famiglia, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. La Consulta in particolare:
a) redige rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone gli opportuni aggiornamenti, promovendo anche allo scopo specifici studi, seminari e convegni;
b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l’ambito familiare;
c) presenta proposte e osservazioni sulla programmazione regionale che interessa, anche indirettamente, le politiche familiari;
d) effettua, mediante apposito comitato costituito ai sensi del comma 7, la Valutazione di impatto familiare (VIF) sugli atti del Consiglio-Assemblea legislativa e della Giunta regionale che riguardano anche indirettamente la famiglia.
2. La Consulta è composta da:
a) un rappresentante di ciascuna delle associazioni delle famiglie e dei soggetti giuridici del terzo settore, operanti in almeno due Province del territorio regionale, i cui fini statutari sono rivolti esplicitamente a favore della famiglia oppure che svolgono la loro attività prevalentemente a favore della famiglia;
b) due rappresentanti dei Comuni, designati dall’ANCI;
c) un rappresentante della Commissione regionale di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
d)  un rappresentante della Consulta di cui all’articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità);
e) un rappresentante dei consultori familiari pubblici, designato dal direttore generale dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
f) un rappresentante della Confederazione dei consultori privati operanti a livello regionale.
g) (Abrogata)

3. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta:
a)  il dirigente dell’ufficio scolastico regionale per le Marche o suo delegato;
b)  un rappresentante del Coordinamento degli atenei marchigiani.
4. Sono membri di diritto della Consulta l’Assessore regionale e il dirigente della struttura organizzativa regionale, o loro delegati, competenti in materia di famiglia, nonché il Presidente e il Vicepresidente, o loro delegati, della competente Commissione assembleare.
5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della designazione di almeno metà dei suoi componenti e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale. La Consulta è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), che ne facciano richiesta durante il corso del suo mandato.
6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di famiglia.
7. La Consulta può prevedere nel proprio regolamento la costituzione al suo interno di comitati per l’esame di argomenti specifici.
8. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta il rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalità stabilite dall’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale).

Nota relativa all'articolo 4
Sostituito dall'art. 1, l.r. 27 luglio 2010, n. 10. Così modificato dall'art. 5, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, e dall'art. 2, l.r. 15 maggio 2017, n. 16.
Ai sensi dell'art. 7, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, i rappresentanti provinciali negli organismi collegiali indicati nelle disposizioni abrogate dall’art. 5 della stessa legge decadono decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.



1. E’ istituito il logo “Impresa amica della famiglia”.
2. La Giunta regionale definisce il logo e disciplina i criteri e le modalità per l’utilizzo dello stesso da parte delle imprese che prevedono nei contratti di lavoro servizi e aiuti rivolti alle famiglie e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro. Il logo è utilizzato dalle imprese che prevedono, in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) l’attivazione di bonus bebè, borse di studio, family card, assicurazione e agevolazioni di natura diversa;
e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agrinido, sostegno per cure mediche o per l’assistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute;
f) incontri con gli operatori del settore di cui alla lettera a) del comma 2 quater dell’articolo 2;
g) la chiusura dell’esercizio per almeno il 50 per cento dei giorni festivi che comprendano comunque i giorni di Capodanno, Pasqua, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, Ferragosto e Natale.


Nota relativa all'articolo 4 bis
Aggiunto dall'art. 3, l.r. 15 maggio 2017, n. 16.


1. La VIF è effettuata dalla Consulta, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 4, sugli atti sottoposti al suo esame dal Presidente della Consulta stessa.
2. Con proprio atto di organizzazione interna, il Consiglio-Assemblea legislativa e la Giunta regionale definiscono termini e modalità per l’acquisizione della VIF.

Nota relativa all'articolo 4 ter
Aggiunto dall'art. 3, l.r. 15 maggio 2017, n. 16.


1. E’ istituita la festa regionale della famiglia, da celebrarsi annualmente il 15 di maggio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale indicata all’articolo 4.”.

Nota relativa all'articolo 4 quater
Aggiunto dall'art. 3, l.r. 15 maggio 2017, n. 16.


1. I contributi relativi alle domande presentate entro il 30 settembre 1997 ai sensi della l.r. 2 giugno 1992, n. 22 così come modificata dalla l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono erogati con le modalità previste dalla stessa legge.

Art. 6

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Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.