Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 9
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 5 agosto 1982, n. 29 e disposizioni in materia di scarichi.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 aprile 1998, n. 33)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario




Art. 1

1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Sostituisce il terzo comma dell'art. 2, l.r. 5 agosto 1982, n. 29.

Art. 2

1. La domanda per ottenere i contributi previsti dalla l.r. 29/1982, a favore delle imprese agricole indicate nell'articolo 2, terzo comma, è presentata al Servizio artigianato e industria entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Il versamento della tassa di concessione regionale di cui alla voce n. 20 della tariffa annessa al d.lg. 230/1991 non è dovuto dai titolari di autorizzazione agli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli abitativi semprechè gli scarichi siano assimilabili per quantità e qualità a quelli provenienti dalle abitazioni.
2. La sussistenza dei requisiti di assimilabilità agli scarichi di tipo abitativo degli insediamenti diversi da quelli abitativi deve essere attestata dall'ente competente.