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Atto:LEGGE REGIONALE 17 maggio 1999, n. 10
Titolo:Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.
Pubblicazione:( B.U. 26 maggio 1999, n. 54 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 30; art. 39, commi 1 e 2; art. 44; art. 52, e art. 58, comma1, lett. a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali, di questa legge sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.
Ai sensi dello art. 16, comma 1, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, lo esercizio della funzione: “l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attivita' produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunita', nonche' dello ordinamento ed organizzazione amministrativa): articolo 58, comma 1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali,” contenuta nello allegato A, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, e' delegato alle Province.

Sommario


TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità e principi del conferimento)
Art. 2 (Attuazione del conferimento)
Art. 3 (Funzioni dei Comuni)
Art. 4
Art. 5 (Funzioni delle Comunità montane)
Art. 6 (Funzioni delle Province)
Art. 7 (Funzioni della Regione)
Art. 8 (Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
Art. 9 (Affidamento di attività amministrative a soggetti terzi)
Art. 10 (Collaborazione e informazione)
Art. 11 (Strutture e personale)
Art. 12 (Beni strumentali)
Art. 13 (Decorrenza del conferimento)
Art. 14 (Rapporto sullo stato delle autonomie locali)
TITOLO II Sviluppo economico e attività produttive
CAPO I Artigianato
Art. 15 (Funzioni della Regione)
CAPO II Industria
Art. 16 (Funzioni della Regione)
Art. 17 (Funzioni delle Province)
Art. 18 (Funzioni dei Comuni)
Art. 19 (Aree industriali ed ecologicamente attrezzate)
Art. 20 (Fondo unico regionale)
Art. 21 (Ripartizione del fondo)
CAPO III Cooperazione
Art. 22 (Funzioni della Regione)
CAPO IV Energia
Art. 23 (Funzioni della Regione)
Art. 23 bis (Funzioni delle Province)
Art. 24 (Funzioni dei Comuni)
CAPO V Miniere, risorse geotermiche e cave
Art. 25 (Funzioni della Regione)
Art. 26 (Funzioni delle Province)
CAPO VI Fiere, mercati e commercio
Art. 27 (Funzioni della Regione)
Art. 28 (Funzioni delle Province)
Art. 29 (Funzioni dei Comuni)
CAPO VII Turismo e demanio marittimo (1)
Art. 29 bis (Funzioni della Regione)
Art. 30 (Funzioni delle Province)
Art. 31 (Funzioni dei Comuni)
CAPO VIII Acque minerali e termali
Art. 32 (Funzioni delle Province)
CAPO IX Disposizioni comuni
Art. 33 (Promozione commerciale ed economica all'estero)
Art. 34 (Agevolazioni di credito)
Art. 35 (Convenzioni)
Art. 36
TITOLO III Territorio, ambiente e infrastrutture
CAPO I Territorio e urbanistica
SEZIONE I Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali
Art. 37 (Funzioni delle Province)
SEZIONE II Edilizia pubblica
Art. 38 (Funzioni della Regione)
Art. 39 (Funzioni delle Province)
Art. 40 (Funzioni dei Comuni)
CAPO II Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
SEZIONE I Attività a rischio di incidente rilevante
Art. 41- 42
SEZIONE II Protezione della fauna e della flora
Art. 43 (Funzioni della Regione)
Art. 44 (Funzioni delle Province)
SEZIONE III Inquinamento delle acque
Art. 45 (Funzioni della Regione)
Art. 46 (Funzioni delle Province)
Art. 47 (Funzioni dei Comuni)
SEZIONE IV Inquinamento atmosferico
Art. 48 (Funzioni della Regione)
Art. 49 (Funzioni delle Province)
SEZIONE V Gestione dei rifiuti
Art. 50
CAPO III Difesa del suolo
Art. 51 (Funzioni della Regione)
Art. 52 (Funzioni delle Province)
Art. 53 (Funzioni dei Comuni)
CAPO IV Opere pubbliche
Art. 54 (Funzioni della Regione)
Art. 55 (Funzioni delle Province)
Art. 56 (Funzioni dei Comuni)
CAPO V Viabilità
Art. 57 (Funzioni della Regione)
Art. 58 (Funzioni delle Province)
Art. 59 (Funzioni dei Comuni)
CAPO VI Trasporti
Art. 60 (Funzioni della Regione)
Art. 61 (Funzioni dei Comuni)
CAPO VII Protezione civile
Art. 62 (Funzioni della Regione)
Art. 63 (Funzioni delle Province)
TITOLO IV Servizi alla persona e alla comunità
CAPO I Tutela della salute
Art. 64 (Funzioni della Regione)
Art. 65 (Funzioni delle Province)
Art. 66 (Funzioni dei Comuni)
CAPO II Servizi sociali
Art. 66 bis (Funzioni della Regione)
Art. 67
CAPO III Istruzione scolastica
Art. 68 (Funzioni della Regione)
Art. 69 (Funzioni delle Province)
Art. 70 (Funzioni dei Comuni)
CAPO IV Formazione professionale
Art. 71 (Funzioni delle Province)
CAPO V Attività culturali
Art. 72
CAPO VI Sport
Art. 73
TITOLO V Ordinamento e organizzazione amministrativa
Art. 74 (Polizia amministrativa)
Art. 75 (Sanzioni amministrative)
Art. 76 (Riordino della legislazione regionale)
TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 77 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 78 (Modifiche alla l.r. 9/1992)
Art. 79
Art. 80 (Modifiche alla l.r. 43/1994)
Art. 81 (Modifiche alla l.r. 46/1992)
Art. 82 (Modifiche alla l.r. 9/1997)
Art. 83 (Modifiche alla l.r. 11/1997)
Art. 84 (Modifiche alla l.r. 34/1992)
Art. 85 (Abrogazioni)
Art. 86 (Finanziamento)

TITOLO I
Disposizioni generali



1. Ai fini della realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali, la presente legge disciplina il riordino di funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nelle materie e nei settori da essa considerati disponendo, in particolare, il conferimento ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane delle funzioni relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali in conformità ai principi di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 2 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e agli articoli 3, 6 e 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
2. In particolare il conferimento delle funzioni avviene in applicazione dei seguenti principi:
a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale sono conferite ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;
b) completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi e in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite;
e) copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite;
f) cooperazione per cui sono previsti strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali.

3. La Regione promuove la valorizzazione dell'autonomia dei singoli e delle formazioni sociali.


1. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni conferite.
2. Per l'esercizio delle funzioni conferite i Comuni e le Province possono avvalersi delle forme di associazione e di cooperazione nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione alla Regione, agli enti da essa dipendenti o alle autonomie funzionali di funzioni conferite a Comuni, Province e Comunità montane dalle disposizioni vigenti.


1. Nelle materie e nei settori considerati dalla presente legge spetta ai Comuni la generalità delle funzioni non espressamente riservate, dalla presente legge o da precedenti leggi, alla Regione, alle Province e alle Comunità montane, salvo diversa previsione relativa a singole materie o settori.

Art. 4

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Abrogato dall'art. 8, l.r. 4 febbraio 2003, n. 2.


1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alle Comunità montane le funzioni ad esse conferite dalla presente legge, nonché quelle ad esse delegate da Comuni, da Province e dalla Regione.


1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 142/1990, dal d.lgs. 112/1998, dagli altri decreti delegati di attuazione della legge 59/1997 e dalla l.r. 5 settembre 1992, n. 46 spettano alle Province, nelle materie e nei settori considerati, le funzioni indicate dalla presente legge.
2. Le Province forniscono inoltre a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel rispettivo territorio.


1. Nelle materie e nei settori considerati spettano alla Regione le funzioni ad essa espressamente riservate dalla presente legge, nonché le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Nelle materie e nei settori predetti spettano in ogni caso alla Regione:
a) le funzioni di programmazione per il perseguimento degli obiettivi e delle esigenze unitarie su scala regionale mediante il programma regionale di sviluppo, il piano pluriennale di attività e di spesa e i piani regionali di settore;
b) le funzioni di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche previste nelle indagini del programma statistico nazionale e regionale e relative allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

3. Relativamente alle funzioni conferite agli enti locali, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo, sentito il Consiglio delle autonomie locali.
4. La Giunta regionale provvede inoltre, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 46/1992, alla verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione di cui al comma 2, lettera a), degli atti di programmazione dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane rilevanti ai fini dell'attuazione della programmazione regionale.
5. La Giunta regionale, previa diffida, può adottare, sentito il Consiglio delle autonomie locali, i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare la conformità agli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle disposizioni comunitarie.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura collaborano con la Regione per le attività relative alla:
a) gestione di progetti finalizzati all'internazionalizzazione dell'economia regionale;
b) progettazione ed attuazione degli interventi assistiti da finanziamenti comunitari relativi ai settori produttivi regionali;
c) raccolta di informazioni ed effettuazione di studi e ricerche sull'andamento economico e sulla struttura produttiva regionale.

2. Le associazioni di categoria e le altre formazioni sociali collaborano con la Regione per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.
3. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la nomina di rappresentanti della Regione nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della l.r. 5 agosto 1996, n. 34;
b) il controllo sugli organi camerali, ai sensi dei commi successivi.

4. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998.
5. Al fine della vigilanza sul corretto funzionamento degli organi camerali, le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale, non appena approvati, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché una relazione sulle attività svolte contenente i programmi attuati e gli interventi realizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.
6. Sulla base della documentazione acquisita la Regione redige la relazione di cui all'articolo 37, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
7. I consigli camerali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatte salve le limitazioni di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 38 del d.lgs. 112/1998. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio preventivo o del conto consuntivo, determinata dalla mancata predisposizione da parte della giunta camerale del relativo progetto, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio camerale. Qualora il consiglio camerale non approvi nei termini il bilancio o il conto consuntivo la Giunta regionale assegna al consiglio un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento.
8. Con il provvedimento di scioglimento si dispone altresì la nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il provvedimento stesso.


1. Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa, le associazioni, le cooperative, gli enti e le formazioni sociali collaborano, mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni, con la Regione, i Comuni, le Province e le Comunità montane per lo svolgimento di servizi determinati o per l'esercizio di attività a carattere vincolato.
2. Nei limiti di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali possono affidare a soggetti terzi lo svolgimento di fasi procedimentali, che non comportino l'esercizio di poteri discrezionali, inerenti a funzioni di propria competenza. Può inoltre essere affidata ai medesimi soggetti l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, previa determinazione da parte dell'ente pubblico competente dei criteri e delle modalità cui i soggetti stessi devono attenersi, purché ciò non comporti l'esercizio di poteri discrezionali.
3. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e modalità di individuazione dei soggetti terzi.


1. La Regione, i Comuni, le Province e le Comunità montane operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni. Deve in ogni caso essere garantito il collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, nonché l'integrazione dei sistemi informativo-statistici della Regione e degli altri enti locali con il sistema statistico nazionale.
2. A tale fine la conferenza regionale e le conferenze provinciali delle autonomie operano come strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed enti locali.


1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, identifica, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture organizzative e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi.
2. La Giunta regionale provvede alla soppressione dei servizi e degli uffici interessati o alla rideterminazione delle relative competenze.
3. La Giunta regionale provvede inoltre, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a determinare i contingenti di personale, articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, da trasferire ai singoli enti.
4. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire.
5. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi della vacanza dei posti stessi per qualsiasi causa.
6. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
7. La Giunta regionale, attraverso la contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali maggiormente rappresentative, stabilisce le modalità e i criteri per il passaggio dei dipendenti e le modalità di applicazione delle forme di incentivazione previste dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il personale trasferito, anche utilizzando gli stanziamenti a ciò destinati.
8. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata agli enti per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.
9. In relazione ai conferimenti disposti, la Giunta regionale adotta, avvalendosi delle scuole regionali di formazione, mediante contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, programmi ed iniziative di attività di formazione professionale e riqualificazione del personale trasferito e di quello degli enti locali.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individua i beni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.
2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione ed utilizzati per le funzioni conferite sono assegnati agli enti destinatari delle stesse.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dal competente servizio regionale in contraddittorio con ciascun ente. Con lo stesso atto viene stabilito il titolo dell'assegnazione, disponendosi il trasferimento della proprietà in caso di funzione attribuita. In caso di funzione delegata l'assegnazione può essere disposta anche a titolo di comodato.
4. I documenti riguardanti le funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti destinatari. Resta salva la facoltà della Regione di chiedere e ottenere la restituzione oppure copia conforme di ogni documento consegnato.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. Il conferimento delle funzioni agli enti locali disposto dalla presente legge decorre dalla data di trasferimento agli stessi, da parte della Regione, dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
organizzative e strumentali da completarsi, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

2. Il conferimento agli enti locali delle funzioni di cui agli articoli: 26, comma 1, lettera b); 30; 31; 32; 37; 39, comma 1, lettere e), f), g); 40; 49, comma 1, lettere a), b), c), d); 50, comma 1; 58, comma 1, lettere d), e), f); 59; 65; 66; 72; 73, comma 1, lettera c), decorre dalla data del trasferimento, da parte della Regione, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, da completarsi comunque entro il 31 dicembre 1999.


1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato delle autonomie locali nella Regione.
2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.
TITOLO II
Sviluppo economico e attività produttive

CAPO I
Artigianato



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane;
b) la definizione di interventi cofinanziati dallo Stato e le relative intese;
c) l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

CAPO II
Industria



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, non riservati allo Stato;
b) la definizione, sentite le Province, di proposte di adozione di criteri differenziati per l'attuazione, nell'ambito territoriale regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
c) la determinazione, sentite le Province, dei parametri di riferimento e delle modalità per l'individuazione dei distretti industriali;
d) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, anche attraverso le Province;
e) l'attuazione degli interventi dell'Unione europea non riservati allo Stato.



1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree ecologicamente attrezzate.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento provinciali.


1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del d.lgs. 112/1998.


1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge regionale per la disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.


1. E' istituito un fondo unico regionale, nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 112/1998.


1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 20 sono ripartite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Nota relativa all'articolo 21
Così sostituito dall'art. 40, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.
CAPO III
Cooperazione



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati e non riservati allo Stato, alle imprese cooperative;
b) il coordinamento delle iniziative volte alla promozione di nuovi enti cooperativi nonché alla loro evoluzione qualitativa, anche tramite il cofinanziamento dello Stato e della UE;
c) il coordinamento di iniziative volte alla valorizzazione e diffusione della cultura solidale e cooperativa, anche attraverso le Province e le autonomie locali.

CAPO IV
Energia



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la lavorazione e il deposito di olii minerali e per il deposito di gas naturale liquefatto o di gas di petrolio liquefatto;
b) l'intesa con lo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi compresi i compiti di polizia mineraria;
c) il rilascio delle concessioni per l'esercizio di attività elettriche che non siano di competenza statale;
d) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione esercizio e controllo degli impianti termici;
d bis) la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.


Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dall'art. 1, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.


1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all’articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) per la costruzione e l’esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli, per quest’ultima tipologia, la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale.

Nota relativa all'articolo 23 bis
Aggiunto dall'art. 16, lr. 12 giugno 2007, n. 6.


1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) (abrogata)
b) la certificazione energetica degli edifici.


Nota relativa all'articolo 24
Così modificato dall'art. 1, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.
Ai sensi dell'art. 17, l.r. 28 dicembre 2000, n. 30, per il biennio 2000-2001, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia sono esercitate dalla Regione. I criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza regionale delle autonomie, sentita la competente Commissione consiliare.
Ai sensi dell'art. 19, l.r. 23 aprile 2002, n. 6, per il biennio 2002/2003, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili sono esercitate dalla Regione con i criteri stabiliti all'art. 25, l.r. 30 novembre 1999, n. 32.

CAPO V
Miniere, risorse geotermiche e cave



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione, nonché la concessione e l'erogazione degli aiuti finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari degli stessi.


1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la polizia mineraria sulla terraferma di cui all'articolo 34, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
b) il rilascio di permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.

CAPO VI
Fiere, mercati e commercio



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) (abrogata)
b) (abrogata) 
c) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
d) la concessione di ogni tipo di ausilio finanziario;
e) la definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
f) l'autorizzazione per i centri di assistenza tecnica alle imprese all'esercizio delle attività previste dallo statuto;
g) l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte o delle zone del territorio dei medesimi e dei periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura.

2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 27
Così modificato dall'art. 19, l.r. 24 novembre 2004, n. 24.


1. E' attribuita alle Province l'organizzazione degli interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale degli operatori commerciali, compresi quelli con attività rivolta all'estero.


1. E' attribuita ai Comuni l'individuazione delle zone del proprio territorio e dei periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura. L'individuazione è effettuata sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti.

Nota relativa all'articolo 29
Così modificato dall'art. 13, l.r. 24 luglio 2002, n. 15, e dall'art. 19, l.r. 24 novembre 2004, n. 24.
CAPO VII
Turismo e demanio marittimo (1)

Nota relativa al CAPO VII Turismo e demanio marittimo (1)
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 2, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.


1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni relative a zone del mare territoriale per le attività di pesca ed acquacoltura e per le attività scientifiche e produttive correlate alla tutela delle risorse della pesca.

Nota relativa all'articolo 29 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Nota relativa all'articolo 30
Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.


1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative.

Nota relativa all'articolo 31
Così modificato dall'art. 2, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.
CAPO VIII
Acque minerali e termali



1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali e termali.
2. E' fatta salva la competenza della Regione in materia di definizione dei relativi canoni.
CAPO IX
Disposizioni comuni



1. La Regione, anche in concorso con lo Stato, gli enti locali, l'istituto per il commercio estero (ICE), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni di categoria, realizza interventi di promozione commerciale ed economica all'estero per i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo.
2. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) la promozione e il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
d) lo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agro-alimentari locali;
e) la promozione e il sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
f) la promozione e il sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto legge n. 251 del 1981;
g) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire gli obiettivi di cui al comma 1.



1. Sono riservate alla Regione, in materia di sviluppo economico e attività produttive, le funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato concernenti ogni tipo di intervento, comprese le attività agricole, per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione.


1. La Regione subentra all'amministrazione statale nelle convenzioni di cui agli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998.

Art. 36

.................................................................................

Nota relativa all'articolo 36
Abrogato dall'art. 9, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.
TITOLO III
Territorio, ambiente e infrastrutture

CAPO I
Territorio e urbanistica

SEZIONE I
Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la redazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in sostituzione dei Comuni inadempienti ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
b) la perimetrazione dei centri edificati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in sostituzione dei Comuni inadempienti;
c) l'approvazione, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, dei programmi di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

SEZIONE II
Edilizia pubblica



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l’approvazione del piano regionale di edilizia residenziale, di programmi speciali di intervento e dei programmi di alienazione del patrimonio abitativo dell’ERAP Marche;
b) il concorso, con le competenti amministrazioni dello Stato e con gli enti locali interessati, nell’elaborazione dei programmi abitativi di interesse comunitario e statale;
c) la determinazione dei limiti di costo, dei requisiti prestazionali e di standard di qualità abitativa da rispettare nella realizzazione degli interventi;
d) la verifica nei confronti degli enti locali dell’attuazione dei programmi e dell’utilizzo delle risorse finanziarie;
e) il funzionamento dell’Osservatorio regionale della condizione abitativa per la rilevazione dei fabbisogni.
f) (abrogata)

2. La Regione trasferisce alle Province i fondi necessari per l’attuazione dei programmi, esclusi i fondi di edilizia sovvenzionata di cui all’accordo di programma stipulato tra Regione Marche e Ministero infrastrutture e trasporti in data 9 agosto 2001.

Nota relativa all'articolo 38
Così sostituito dall'art. 33, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36, poi modificato dall'art. 1, l.r. 29 gennaio 2008, n. 1, e dall'art. 12, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32.


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla formazione dei programmi attuativi dei piani regionali di edilizia residenziale e in particolare:
a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;
b) l’introduzione di criteri diretti al soddisfacimento dei bisogni abitativi di edilizia pubblica nelle aree interne collinari e montane, al fine di favorire il riequilibrio territoriale;
c) l’individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;
d) l’individuazione dei comuni nei quali localizzare gli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
e) l’individuazione degli operatori pubblici attuatori degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
f) (abrogata)
g) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
h) la concessione di contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico e architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli;
i) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio.

2. La Provincia trasferisce ai Comuni i fondi necessari per l’attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 40, comma 1, lettera c).
3. Le funzioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 concernono anche l’edilizia scolastica nel rispetto delle competenze attribuite ai Comuni ed alle Province ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Nota relativa all'articolo 39
Prima modificato dall'art. 6, l.r. 6 novembre 2002, n. 23; poi sostituito dall'art. 33, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36, e modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2009, n. 9 e dall'art. 16, l.r. 14 ottobre 2013, n. 32.


1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) il concorso all’elaborazione dei programmi provinciali mediante la formulazione di proposte di intervento;
b) l’individuazione, all’interno della loro programmazione urbanistica, di aree idonee all’insediamento dell’ERP che garantiscano un adeguato standard di qualità urbanistica ed edilizia;
c) l’individuazione degli operatori privati e pubblici attuatori degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata;
c) l’individuazione degli operatori privati attuatori degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata;
d) la concessione dei contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata;
e) l’accertamento dei requisiti soggettivi dei beneficiari degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata;
f) l’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata;
g) la promozione di iniziative volte a reperire alloggi in locazione anche attraverso la costituzione di apposite agenzie;
h) la determinazione delle quote di assegnazione di alloggi destinati a categorie speciali;
i) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
j) l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
k) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
l) l’autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata;
m) l’approvazione dei programmi di dismissione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e dei relativi programmi di reinvestimento.


Nota relativa all'articolo 40
Prima sostituito dall'art. 33, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36, poi modificato dall'art. 3, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22.
CAPO II
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

SEZIONE I
Attività a rischio di incidente rilevante


Art. 41- 42

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 41- 42
Articoli abrogati dall'art. 18, l.r. 4 ottobre 2004, n. 18.
SEZIONE II
Protezione della fauna e della flora



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti le competenze attualmente esercitate dal corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Nota relativa all'articolo 44
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.
SEZIONE III
Inquinamento delle acque



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento delle attività derivanti dalla soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali, nonché dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura ed allo sfruttamento dei banchi naturali dei molluschi bivalvi;
c) la classificazione delle acque marino-costiere ed il coordinamento del monitoraggio sul loro stato di qualità sia generale sia in riferimento alla loro specifica destinazione ed all'eutrofizzazione;
d) la classificazione delle acque interne ed il coordinamento del monitoraggio sul loro stato di qualità sia generale sia in riferimento alla loro specifica destinazione;
e) la tutela delle acque destinate al consumo umano, compresa, su proposta delle autorità d'ambito, l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché l'individuazione delle zone di protezione all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda;
f) la definizione dei valori limite di emissione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

Nota relativa all'articolo 45
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) il monitoraggio della produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
b) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici non monitorati dalla rete regionale e ritenuti dalle Province di particolare interesse in relazione alle loro particolarità e specificità;
c) l'adozione, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque, di provvedimenti specifici sugli scarichi e sugli usi delle acque medesime, al fine di mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale ed a specifica destinazione previsti dal Piano regionale di tutela delle acque;
d) le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali nei corpi idrici superficiali e nel suolo;
e) le autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione per il tempo necessario al loro avvio, che di norma non può superare dodici mesi. Entro tale periodo l'impianto deve essere collaudato.

2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la Provincia si avvale di norma dell'ARPAM.

Nota relativa all'articolo 46
Così sostituito dall'art. 4, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.
Ai sensi dell'art. 13, l.r. 6 novembre 2002, n. 23, le autorizzazioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle rilasciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 152/1999 e prima dell'entrata in vigore della predetta l.r. 23/2002, sono valide per quattro anni dalla data del loro rilascio.



1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate, compresi quelli dei nuclei abitativi isolati, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate e dei nuclei abitativi isolati, esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/1999, si intendono autorizzati per un periodo di quattro anni e tacitamente rinnovati ad ogni successiva scadenza; quelli dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 152/1999 si intendono tacitamente rinnovati ad ogni loro scadenza;
b) il rilevamento, la disciplina, il controllo e l'autorizzazione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
c) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione, previo parere della Provincia e dell'Autorità di ambito territoriale ottimale;
d) la ricezione ed il controllo delle comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agroalimentari e loro assimilate.

2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, il Comune si avvale di norma dell'ARPAM.

Nota relativa all'articolo 47
Così sostituito dall'art. 5, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.
SEZIONE IV
Inquinamento atmosferico



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti l'individuazione di aree regionali o, di intesa con le altre Regioni interessate, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento.


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) le autorizzazioni per l'emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti e per le loro modificazioni e trasferimenti;
b) i pareri relativi all'autorizzazione delle centrali termoelettriche di cogenerazione e delle raffinerie di olii minerali per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico;
c) i pareri relativi alla valutazione dell'impatto sull'ambiente per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico;
d) il rilevamento e il controllo delle emissioni prodotte dagli impianti industriali di cui alla lettera a);
e) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.

SEZIONE V
Gestione dei rifiuti


Art. 50

.............................................................


Nota relativa all'articolo 50
Abrogato dall'art. 42, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.
CAPO III
Difesa del suolo



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
b) la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;
c) (abrogata) 
d) la concessione di grandi derivazioni d'acqua di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.


Nota relativa all'articolo 51
Così modificato dall'art. 7, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio di polizia delle acque, di piena e di pronto intervento idraulico;
b) la gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acque pubbliche, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, nonché alla tutela del sistema idrico sotterraneo ad eccezione di quanto previsto all'articolo 51, comma 1, lettera d);
c) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche;
d) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più Regioni la nomina dovrà avvenire d'intesa tra queste ultime;
e) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
f) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37.


Nota relativa all'articolo 52
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.


1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) (abrogata) 
b) l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua;
c) i provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.


Nota relativa all'articolo 53
Così modificato dall'art. 2, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.
CAPO IV
Opere pubbliche



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle zone sismiche, nonché la formazione e l'aggiornamento dei relativi elenchi e della cartografia;
b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza della Regione.



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) (abrogata) 
b) la concessione delle risorse finanziarie relative ad appalti collegati al soppresso intervento nel mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di propria competenza.

1 bis. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nei limiti dei finanziamenti concessi dallo Stato.

Nota relativa all'articolo 55
Così modificato dagli artt. 8 e 9, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.


1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) l'edilizia di culto;
b) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici e da calamità naturali;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di propria competenza.

CAPO V
Viabilità



1. Sono riservate alle Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la programmazione e il coordinamento della rete viaria;
b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite dallo Stato.



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la gestione delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, trasferite alla Regione;
b) la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade di cui alla lettera a);
c) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle strade di interesse regionale;
d) la costituzione in via sostitutiva del consorzio degli utenti delle strade vicinali, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;
e) la classificazione e la declassificazione delle strade provinciali;
f) il trasferimento della proprietà di strade dismesse dalla Provincia.


Nota relativa all'articolo 58
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni del comma 1, lett. a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali, di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 16, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, l’esercizio della funzione: “l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa): articolo 58, comma 1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali,” contenuta nell’allegato A alla l.r. 13/2015, è delegato alle Province.



1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e la declassificazione delle strade comunali.
CAPO VI
Trasporti



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l'estimo navale;
b) la disciplina della navigazione interna;
c) la programmazione e la pianificazione degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché delle opere a servizio delle attività portuali;
d) la programmazione degli interporti e delle intermodalità non riservate allo Stato;
e) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.



1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la progettazione e l'esecuzione degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché delle opere a servizio dell'attività portuale.

Nota relativa all'articolo 61
Ai sensi dell'art. 42, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, il comma 1 si interpreta nel senso che tra le funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti, ivi previste, sono ricomprese le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182.
La Corte Costituzionale, con sentenza 187/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 42, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, che fornisce l’interpretazione autentica del comma 1 del presente articolo.

CAPO VII
Protezione civile



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed il coordinamento delle operazioni necessarie al superamento dell'emergenza ed al ripristino delle normali condizioni di vita;
b) il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) la formulazione di indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b);
d) lo spegnimento degli incendi nei boschi salvi gli interventi riservati alla competenza statale;
e) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
f) la promozione ed il coordinamento di esercitazioni, programmi educativi e informativi nonché l'istituzione di corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale per il personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per quello proveniente dalle organizzazioni di volontariato.



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b).
TITOLO IV
Servizi alla persona e alla comunità

CAPO I
Tutela della salute



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la tutela della salute ad essa conferite dal d.lgs. 112/1998.


1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni per la riduzione delle zone di rispetto dei cimiteri.
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
3 bis. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 65
Così modificato dall'art. 26, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2; dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4, e dall'art. 46, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.

Ai sensi dell'art. 22, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4, sino alla adozione del regolamento di cui al comma 1 del medesimo art. 22 e dei provvedimenti attuativi previsti dalla predetta legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dallo art. 24 della citata l.r. 4/2015 ed i provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge in materia di servizio farmaceutico.



1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicali;
b) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;
c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime a decorrere dalla data stabilita dalla legge regionale applicativa del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

CAPO II
Servizi sociali



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130 del d.lgs. 112/1998.

Nota relativa all'articolo 66 bis
Aggiunto dall'art. 51, l.r. 7 maggio 2001, n. 11.

Art. 67


.......................................................................



Nota relativa all'articolo 67
Abrogato dall'art. 17, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.
CAPO III
Istruzione scolastica



1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998.



1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la gestione ed erogazione dei contributi alle scuole di istruzione secondaria superiore non statali, di cui all'articolo 138, comma 1, lettera e) del d.lgs. 112/1998.


1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la gestione e l'erogazione dei contributi alla scuola materna e dell'obbligo non statale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettera e), del d.lgs. 112/1998.
CAPO IV
Formazione professionale



1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale, tra cui, in particolare:
a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
b) le funzioni e i compiti relativi agli istituti professionali trasferiti alla Regione dallo Stato.

CAPO V
Attività culturali


Art. 72

................................................................................

Nota relativa all'articolo 72
Prima modificato dall'art. 19, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49, poi abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

CAPO VI
Sport


Art. 73

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Nota relativa all'articolo 73
Abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

TITOLO V
Ordinamento e organizzazione amministrativa



1. Sono rispettivamente attribuiti o delegati agli enti locali le funzioni e i compiti di polizia amministrativa inerenti alle funzioni attribuite o delegate dalla Regione ai sensi della presente legge.


1. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti le materie e i settori considerati dalla presente legge, sono delegate ai Comuni.


1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio proposte di legge regionale finalizzate:
a) al riordino della legislazione di settore e alla redazione di testi unici, con particolare riguardo all'ambiente, al territorio e allo sviluppo economico, assicurando la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative;
b) alla revisione delle procedure della programmazione regionale, con particolare riguardo all'individuazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata e alla valorizzazione della conferenza regionale delle autonomie e del comitato economico e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30, un apposito gruppo di lavoro che, entro sei mesi dall'insediamento, presenta un'organica proposta di riordino.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali



1. Resta di competenza della Regione:
a) la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali dalla presente legge, ad eccezione dei procedimenti per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 31 non ancora conclusi alla data del 30 aprile 2001;
b) la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di decorrenza dell'esercizio delle funzioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico a esercizi finanziari anteriori.

2. Restano ferme le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 per le opere di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 fino alla completa realizzazione delle opere medesime.
2 bis. Sono conferite alle Province le funzioni già attribuite da leggi statali all'ingegnere capo del genio civile, non espressamente riservate ad altri enti.
3. I principi e le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2; 2; 4; 6, comma 2; 7; 9; 10 e 14, si applicano anche alle materie e ai settori già disciplinati con le leggi regionali di attuazione dei decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143, 19 novembre 1997, n. 422 e 23 dicembre 1997, n. 469, in sostituzione delle corrispondenti norme.
4. Nel caso in cui le funzioni conferite a Comuni, Province e Comunità montane dalla presente legge siano disciplinate da leggi statali e regionali che prevedano la competenza di organi e uffici statali e regionali o la partecipazione di dipendenti regionali all'esercizio delle funzioni stesse, i predetti organi, uffici e dipendenti si intendono sostituiti da organi, uffici e dipendenti degli enti locali interessati, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4, i componenti di nomina o designazione statale degli organi preposti all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione nelle materie e nei settori di cui alla presente legge, si intendono sostituiti da componenti di nomina o designazione regionale.

Nota relativa all'articolo 77
Così modificato dall'art. 51, l.r. 7 maggio 2001, n. 11, e dall'art. 10, l.r. 6 novembre 2002, n. 23.


1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Nota relativa all'articolo 78
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 3, l.r. 23 gennaio 1992, n. 9.
Il comma 2 sopprime la lett. e) del comma 2 dell'art. 3, l.r. 23 gennaio 1992, n. 9.
Il comma 3 sostituisce l'art. 6, l.r. 23 gennaio 1992, n. 9.
Il comma 4 sostituisce l'art. 7, l.r. 23 gennaio 1992, n. 9.


Art. 79

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Nota relativa all'articolo 79
Abrogato dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 80
Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, l.r. 31 ottobre 1994, n. 43.


1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 81
Sostituisce il comma 2 dell'art. 2, l.r. 5 settembre 1992, n. 46.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 82
Aggiunge la lett. f) al comma 1 dell'art. 24, l.r. 14 gennaio 1997, n. 9.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 83
Modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 20 gennaio 1997, n. 11.


1. .................................................. Per i piani urbanistici e le relative varianti, trasmessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, il suddetto termine di centoventi giorni decorre da tale data.

Nota relativa all'articolo 84
Il periodo che si omette sostituisce il comma 2 dell'art. 28, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.


1. ............................................................................................
2. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 85
Il comma 1 abroga le l.r. 16 gennaio 1974, n. 2; 19 luglio 1976, n. 18; 11 ottobre 1976, n. 31; 1 settembre 1977, n. 37, e 8 settembre 1982, n. 36, fermo restando che le disposizioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 della l.r. 36/1982 restano ferme fino all'esaurimento dei procedimenti inerenti i programmi in essi previsti.
Il comma 2 abroga le l.r. 6 agosto 1982, n. 30; 3 maggio 1985, n. 27, e il r.r. 12 gennaio 1977, n. 5.



1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato nei sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 59/1997 e con risorse finanziarie della Regione da determinarsi annualmente con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.
2. Le disponibilità determinate ai sensi del comma 1 sono corrisposte per le funzioni conferite in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse.
3. La Giunta regionale istituisce i capitoli occorrenti per la gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.
4. A ciascun ente spettano i proventi delle tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni conferite dalla Regione.