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Atto:LEGGE REGIONALE 27 marzo 2001, n. 8
Titolo:Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM).
Pubblicazione:( B.U. 05 aprile 2001, n. 43 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario





1. E' istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Comitato regionale per le Comunicazioni, di seguito nominato CORECOM.
2. Il CORECOM è organo di consulenza e di gestione della Regione, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito nominato "Autorità", al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni nel territorio.


1. Il CORECOM è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente, eletti dal Consiglio regionale tra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dagli interessi di settore.
2. I componenti del CORECOM restano in carica cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è immediatamente rieleggibile alla medesima, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 38, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, e dall'art. 33, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 33, l.r. 27 novembre 2012, n. 37, le disposizioni del predetto articolo 33 si applicano a decorrere dalla scadenza del CORECOM in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Ai sensi dell'art. 4, l.r. 28 dicembre 2015, n. 32, in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Corecom nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della citata legge, si procede alla rielezione dell’organismo ai sensi dell’art. 3 di questa legge. Sino alla rielezione del CORECOM ai sensi dell’art. 3 suddetto, non si procede alla sostituzione dei componenti cessati dalla carica.



1. Nella medesima seduta il Consiglio regionale elegge, con votazioni separate:
a) il Presidente e il Vice Presidente del CORECOM;
b) il terzo membro del CORECOM

2. Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun Consigliere scrive in apposita scheda un solo nome. Sono eletti Presidente e Vice Presidente nell’ordine i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al ballottaggio. Successivamente viene eletto il terzo membro.
3. (Abrogato)
4. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 così come modificata dalla l.r. 10 gennaio 2000, n. 2, nonché l'articolo 49 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 33, l.r. 27 novembre 2012, n. 37, e dall'art. 1, l.r. 21 settembre 2016, n. 20.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 33, l.r. 37/2012, le disposizioni del predetto articolo 33 si applicano a decorrere dalla scadenza del CORECOM in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge.



1. Non possono far parte del CORECOM:
a) i membri del parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;
b) i funzionari pubblici preposti o assegnati ad uffici cui competa la vigilanza sugli enti od istituti interessati;
c) i Presidenti e i Direttori generali di enti pubblici anche economici di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;
d) coloro che svolgono le funzioni di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale, provinciale o comunale di partiti ed organizzazioni sindacali o di responsabili del settore informazione dei medesimi;
e) gli amministratori, i titolari o i loro parenti o affini fino al quarto grado, i soci o dipendenti di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale, e chiunque si trovi in posizione di influenza dominante nei confronti delle suddette imprese da valutare sia ai sensi del codice civile, sia sommando alla proprietà dei soggetti sopra indicati le partecipazioni degli appartenenti allo stesso nucleo familiare;
f) i dipendenti regionali o degli enti dipendenti dalla Regione;
g) i titolari di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con gli enti e le imprese di cui alle lettere e) ed f).

2. Ciascun componente è tenuto a segnalare immediatamente la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano al Presidente del CORECOM, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5; il Presidente è tenuto a segnalare le incompatibilità che lo riguardano direttamente al Presidente del Consiglio regionale.


1. I componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicando al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell'anno solare.
2. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione, qualora ciò sia possibile in relazione alla causa medesima.
3. Ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2, la causa di decadenza è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, ove possibile, a far cessare la causa di incompatibilità entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione d'ufficio o su segnalazione del Presidente del CORECOM.
5. Trascorso il termine di cui al comma 3 il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa;
b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.
6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato, nonché al Presidente del CORECOM e dell'Autorità.
7. Qualora la causa di decadenza di cui al comma 1 riguardi il Presidente del CORECOM, la segnalazione di cui al comma 4 è effettuata dal Vice Presidente.



1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del CORECOM sono presentate direttamente dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla seduta del CORECOM a cui partecipano i nuovi eletti e comunque non oltre sessanta giorni dalla presa d'atto di cui al comma 2.


1. Il Presidente del CORECOM:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.


1. Entro un mese dall'insediamento il CORECOM adotta un regolamento che disciplina la convocazione e lo svolgimento delle sedute, definisce un codice etico di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti e stabilisce inoltre le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Il CORECOM, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori.


1. Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita rispettivamente un’indennità mensile lorda di euro 1.500,00 e di euro 900,00 per dodici mesi.
2. Al componente del CORECOM di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 è attribuita un’indennità mensile lorda di euro 700,00 per dodici mensilità.
(3. ..............................................................................)
4. Ai componenti il CORECOM che non risiedono nel comune di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super. Il medesimo rimborso spetta al Presidente per ogni giornata di documentata presenza presso la sede del Comitato, fino ad un massimo di tre giornate settimanali.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 33, l.r. 27 novembre 2012, n. 37; dall'art. 1, l.r. 21 settembre 2016, n. 20, e dall'art. 6, l.r. 15 dicembre 2016, n. 30.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 33, l.r. 37/2012, le disposizioni del predetto articolo 33 si applicano a decorrere dalla scadenza del CORECOM in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge.
I commi 1 e 2 di questo articolo, come introdotti dal comma 2 dell'art. 1, l.r. 21 settembre 2016, n. 20, sostituiscono, ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 1, l.r. 20/2016, i commi 1, 2 e 3 di questo articolo vigenti prima della promulgazione della medesima legge n. 20.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 1, l.r. 21 settembre 2016, n. 20, le disposizioni di cui al comma 2 della medesima l.r. 20/2016 si applicano a decorrere dall’insediamento del CORECOM ricostituito nella composizione indicata all’art. 2 di questa legge, così come modificato dall’art. 33, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.



1. Il CORECOM esercita funzioni proprie, nonché funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e del CORECOM.
2. Il CORECOM esercita le funzioni proprie ad esso conferite dalla normativa statale e regionale e in particolare:
a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a, punti 1) e 2) della legge 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla utilizzazione dei relativi piani;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 249/1997;
c) esprime parere preventivo sul programma di cui all'articolo 4 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 e verifica l'utilizzo delle agevolazioni ivi previste;
d) esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
e) esprime parere sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
i) formula proposte ed assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca sui temi e problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;
l) propone alla Regione iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva;
m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
n) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;
o) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103.

3. Il CORECOM esercita le funzioni delegate, individuate nelle apposite convenzioni, con le risorse in esse indicate e secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Autorità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997.


1. In caso di inadempimento nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale esercita nei confronti del CORECOM, previa diffida, i necessari poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.


1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta alla Giunta e trasmette contestualmente al Consiglio regionale ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta alla Giunta e trasmette contestualmente al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
3. Il programma di attività e la relazione conoscitiva sono pubblicati, a cura del CORECOM, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 8, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.


1. Il CORECOM attua idonee forme di partecipazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, dell'editoria locale, degli utenti e con tutti gli altri soggetti interessati al settore della comunicazione e dell'informazione, operanti nella regione, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle sue competenze.
2. Il CORECOM promuove altresì lo svolgimento di periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni d'intesa con la Presidenza del Consiglio regionale.


1. In relazione all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il CORECOM collabora con il Consiglio e la Giunta regionale, nonché con gli altri organi delle amministrazioni statali, regionali e locali e con altri enti e istituzioni competenti in materia, ivi compresa la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9, il Difensore civico regionale di cui alla l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla l.r. 15 ottobre 2002, n. 18.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 8, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.


1. (Abrogato)
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il CORECOM si avvale di personale messo a disposizione dall’Ufficio di Presidenza, ed in particolare di:
a) personale di ruolo della Regione;
b) personale di ruolo del Ministero di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 249/1997;
c) personale di ruolo di enti locali.

3. Le funzioni di controllo dell’operato dei mass media, il rapporto con gli stessi, la redazione di notizie e contenuti da veicolare attraverso gli organi di informazione in relazione alle funzioni del CORECOM, possono essere affidate ad una unità di personale appartenente al ruolo regionale munita di uno specifico diploma di laurea e di una esperienza pluriennale nel settore dell’informazione o della comunicazione, nonché iscritta all’ordine dei giornalisti. Per il periodo in cui svolge tale funzione si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
4. Nell'espletamento delle sue funzioni il CORECOM può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 8, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.


1. Per il funzionamento del CORECOM è iscritto a carico del bilancio regionale apposito finanziamento, determinato sulla base del programma di attività di cui all'articolo 12, comma 1, per le finalità di cui alla presente legge.
2. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sulla base delle determinazioni concordate con le convenzioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono iscritte in entrata in apposito capitolo di bilancio.


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2001, mediante impiego dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 2000/2002 a carico del capitolo 1340131 e con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 16.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della gestione.


1. Fino alla costituzione del CORECOM, le funzioni di cui alla presente legge sono svolte dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo istituito con l.r. 3 ottobre 1991, n. 32, purché i suoi membri non versino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge per i componenti del CORECOM.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 8, comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
3. Nelle more della determinazione della dotazione organica della struttura di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, la stessa è costituita dal personale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. Al personale è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.
4. All'insediamento del CORECOM si provvederà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 sostituisce la lett. a) del comma 3 dell'art. 4, l.r. 6 agosto 1997, n. 51.
Il comma 2 sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 10, l.r. 6 agosto 1997, n. 51.
Il comma 3 abroga, con decorrenza dalla data di costituzione del CORECOM, l'art. 1, l.r. 30 giugno 1997, n. 38, e la l.r. 3 ottobre 1991, n. 32, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della presente legge.