Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2001, n. 34
Titolo:Promozione e sviluppo della cooperazione sociale.
Pubblicazione:( B.U. 20 dicembre 2001, n. 146 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Volontariato e associazionismo

Sommario





1. La Regione, con la presente legge, riconosce il rilevante valore della cooperazione sociale e in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 concernente: "Disciplina delle cooperative sociali":
a) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperative sociali;
b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari e assistenziali, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale;
d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
e) istituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale.



1. Ai fini della presente legge le cooperative sociali sono quelle definite dall'articolo 1 della legge 381/1991.


1. E' istituito presso la struttura competente in materia di servizi sociali della Giunta regionale l'albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi.
2. L'albo è suddiviso in:
a) tipologia "A", comprendente le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) tipologia "B", comprendente le cooperative che svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) tipologia "C", comprendente i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991.

3. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione, gli adempimenti conseguenti all'iscrizione, i presupposti e le modalità della cancellazione e le modalità per l'aggiornamento periodico dell'albo regionale. Il termine dei relativi procedimenti è fissato in sessanta giorni.
4. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 19, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, e dall'art. 15, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. La programmazione regionale e in particolare gli atti programmatori nell'ambito delle attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative prevedono le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali.
2. Nei programmi pluriennali delle attività di formazione professionale e lavoro e nei piani attuativi annuali sono previsti strumenti idonei a favorire:
a) la realizzazione, d'intesa tra le strutture formative e le cooperative sociali, di iniziative finalizzate alla formazione di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione degli operatori, anche mediante l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
b) la realizzazione da parte delle cooperative sociali di specifiche iniziative formative a favore di lavoratori svantaggiati con particolare riguardo alle iniziative da attuarsi mediante il ricorso al fondo sociale europeo e ad altre risorse comunitarie;
c) la realizzazione da parte delle cooperative sociali di progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
d) la realizzazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla formazione, qualificazione professionale ed aggiornamento permanente del proprio personale e alla qualificazione manageriale degli amministratori, attraverso adeguati supporti in particolare alle attività formative svolte in maniera consorziata.


Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 5, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5.


1. La Giunta regionale approva il tariffario regionale, ed approva, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione fra le cooperative sociali e gli enti territoriali locali e gli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale; nel caso di pluralità di soggetti aspiranti alla convenzione, si procede mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa.
2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 3.
3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
4. Per garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla gestione dei servizi caratterizzate da prestazioni ricorrenti possono essere di durata triennale e sono rinnovabili sulla scorta di valutazioni qualitative che tengano conto anche del grado di soddisfazione degli utenti.
5. La Giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo "B" iscritte all'albo, secondo le modalità previste dalla legge 381/1991.


1. La Regione, nel quadro delle azioni di promozione e sviluppo del sistema della cooperazione sociale, opera, attraverso l'Osservatorio regionale per le politiche sociali, un monitoraggio sulla qualità, sulle modalità di affidamento e sull'efficacia dei servizi prestati dalle cooperative sociali.
2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, gli enti che stipulano convenzioni con le cooperative di cui alla presente legge inviano alla Giunta regionale le notizie relative con le modalità fissate dalla Regione.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, elabora un sistema di valutazione delle cooperative sociali fondato sulla qualità delle prestazioni.


1. La Regione concede contributi per il sostegno di iniziative volte ad una migliore acquisizione di capacità lavorative da parte di persone svantaggiate promosse dalle cooperative sociali rientranti nella tipologia "B" iscritte all'albo.
2. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità.
4. Le cooperative facenti parte di un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 381/1991 non possono usufruire dei benefici che vengono concessi al consorzio sul medesimo progetto o al medesimo titolo.
5. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali da determinare annualmente con legge regionale.
6. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e delibera la revoca e la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.


1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale, nominato dal presidente della Giunta regionale e composto da:
a) il dirigente competente in materia di servizi sociali che lo presiede;
b) i dirigenti delle strutture competenti in materia di sanità, lavoro e formazione professionale o loro delegati;
c) (abrogata)
d) un rappresentante con comprovata esperienza nel settore sociale designato da ciascuna delle associazioni regionali delle cooperative che risultano aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f) (abrogata)
g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionale.

1 bis. Per ognuno dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere d), e) e g), è contemporaneamente designato un supplente.
2. I componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.
3. Il Comitato si dota di un regolamento per il suo funzionamento.
4. Il Comitato si avvale per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti dalla presente legge della struttura competente in materia di servizi sociali.
5. Ai componenti del Comitato, con esclusione dei dipendenti regionali, spettano i rimborsi previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 19, l.r. 29 luglio 2008, n. 25; dall'art. 5, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5; dall'art. 13, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, e dall'art. 15, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
Ai sensi dell'art. 7, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, i rappresentanti provinciali negli organismi collegiali indicati nelle disposizioni abrogate dall’art. 5 della stessa legge decadono decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.



1. Il Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge.
2. Il Comitato, avvalendosi dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali, riferisce annualmente alla Giunta regionale sull'attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi della presente legge, segnalando lo stato di recepimento della medesima da parte delle amministrazioni locali; riferisce altresì sull'attività complessiva della cooperazione sociale rispetto agli obiettivi fissati dalla Regione.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 5, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5.

Art. 10

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Nota relativa all'articolo 10
Abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. ............................................................................................
2. Il Comitato di cui all'articolo 8 è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla sua costituzione resta in carica il Comitato di cui all'articolo 15 della l.r. 50/1995.
3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 3, sono iscritte di diritto alle sezioni provinciali dell'albo di cui all'articolo 3 le cooperative già iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 50/1995.

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 abroga la l.r. 13 aprile 1995, n. 50.