Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
Titolo:Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".
Pubblicazione:( B.U. 22 maggio 2003, n. 46 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 12, comma 5, di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.

Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario


Art. 1 (Finalità e destinatari)
Art. 2 (Attività della Regione)
Art. 3 (Attività degli ambiti territoriali)
Art. 4 (Attività dei Comuni)
Art. 5 (Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani)
Art. 6 (Individuazione dei servizi)
Art. 7 (Definizione dei servizi)
Art. 8 (Soggetti gestori)
Art. 9 (Localizzazione dei servizi)
Art. 10 (Articolazione degli spazi interni ed esterni)
Art. 11 (Organizzazione e ricettività)
Art. 12 (Figure professionali)
Art. 13 (Regolamento di attuazione)
Art. 14 (Autorizzazione)
Art. 15 (Accreditamento)
Art. 16 (Prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria)
Art. 17 (Vigilanza e controllo)
Art. 18 (Risorse finanziarie e contributi regionali)
Art. 19
Art. 20 (Norme transitorie)
Art. 21 (Modificazioni alla l.r. 12 aprile 1995, n. 46)
Art. 22 (Abrogazioni)



1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.
2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuati luoghi di formazione e di sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
3. Sono destinatari delle prestazioni di cui alla presente legge i residenti nella regione o i soggetti in essa dimoranti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con particolare attenzione alle nuove presenze multietniche e alla promozione dell'interculturalità.


1. La Regione promuove:
a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
b) l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 13;
c) l'adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi;
d) la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale;
e) l'effettuazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche, di studi e analisi, con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza;
e bis) il pronto intervento, l’accoglienza, la protezione, l’assistenza e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati, privilegiando l’affidamento temporaneo a famiglie.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. Il comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000, provvede a:
a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto previsto dal piano di zona cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili;
b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.

2. Il comitato dei Sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesimo. Il comitato dei Sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la rappresentanza dell'utenza.
3. Il programma di attuazione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), è trasmesso alla Consulta regionale per la famiglia istituita ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia).


1. I Comuni provvedono a:
a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 14;
b) accreditare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 15;
c) esercitare la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi ed effettuare ispezioni ai sensi dell'articolo 17;
d) inviare alla Giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge;
e) garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi, anche ai fini della verifica degli interventi;
f) espletare le attività di cui all'articolo 16.

1 bis. L’autorizzazione e l’accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono rilasciati previo parere della commissione di cui all’articolo 4, comma 4, del regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza. Il Comune, accertata la regolarità della domanda, ne trasmette copia alla commissione, che, entro cinquanta giorni dal ricevimento, provvede, anche mediante sopralluogo, alla verifica dei requisiti e all’espressione del parere di competenza.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 44, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.


1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).
2. Il Centro, in collegamento con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali e con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, raccoglie ed elabora dati riguardanti:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;
b) le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.

3. Il Centro effettua ricerche, studi ed analisi a supporto delle attività degli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000.
4. Il Centro effettua e pubblica ricerche e studi inerenti l'infanzia, l'adolescenza ed i giovani.


1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti:
a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti;
b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;
c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.

2. I servizi sono costituiti in particolare da:
a) nidi d'infanzia;
b) centri per l'infanzia;
c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
e) servizi itineranti;
f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
g bis) agrinido;
g ter) nidi domiciliari.

3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui all'articolo 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi sociali.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. E' nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.
2. Sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori.
3. Sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.
4. Sono centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti i servizi, comunque denominati: centri ludici polivalenti, punti di incontro e altri servizi, che svolgono attività per favorire e promuovere la socializzazione, anche intergene-razionale e la condivisione di interessi e attività culturali.
5. Sono servizi itineranti i servizi rivolti a bambini, bambine, adolescenti e famiglie che offrono, in forma non fissa, spazi di incontro e di interazione, nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale. Tali servizi sono destinati alle realtà territoriali disagiate.
6. Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono essere realizzati:
a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall'ente locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 13;
b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.

7. Sono servizi di sostegno alle funzioni genitoriali le attività previste all'articolo 16 della legge 328/2000 per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai Comuni singoli o associati anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e della l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) ed attuate secondo le previsioni del piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della legge 328/2000.
7 bis. E’ agrinido il servizio educativo rivolto a bambini da uno a tre anni, svolto dall’imprenditore agricolo attraverso l’utilizzo della propria azienda in connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. L’attività agricola rimane principale sia in termini di tempo dedicato, sia di personale impiegato, mentre quella educativa è svolta secondo le prescrizioni della normativa di settore, in base al progetto pedagogico e architettonico stabiliti dalla Giunta regionale.
7 ter. E’ nido domiciliare il servizio complementare al nido d’infanzia, che può fornire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei genitori. Tale servizio consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a operatori appositamente formati che professionalmente operano presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. I servizi previsti dalla presente legge sono gestiti:
a) dai Comuni anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi dell'articolo 14 o accreditati ai sensi dell'articolo 15.



1. I servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere di norma localizzati in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune.
2. La localizzazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere disposta lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti.


1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.
2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e alla frequenza.


1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.
2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.
2 bis. Nelle sezioni Primavera, servizio a favore dei bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, il rapporto educatore/docente e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni dieci posto bambino.
3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.
4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13.
4 bis. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, l'accesso ai servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è comunque subordinato all'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa statale vigente in materia.
4 ter. Il rispetto di quanto stabilito al comma 4 bis è accertato dal coordinatore di ciascun servizio con le modalità previste dalla stessa normativa statale vigente. Restano ferme le funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 23, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28; dall'art. 1, l.r. 28 agosto 2018, n. 35, e dall'art. 1, l.r. 22 ottobre 2018, n. 41.


1. Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in educatori e addetti ai servizi. Tale personale opera nelle strutture secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il personale dei servizi di cui alla presente legge, ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi relativi, deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 13.
3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 13 stabilisce il livello operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono possedere.
4. Il Comune e l'Azienda USL competenti per territorio integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva di cui all'articolo 10 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).
5. I Comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla presente legge.

Nota relativa all'articolo 12
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 5 di questo articolo, esercitata dalle Province, è trasferita alla Regione.


1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato sentiti i comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, sulla base di quanto fissato negli articoli 9, 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi previsti dalla presente legge necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 14; definisce, altresì, i requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 15.
3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 9, l.r. 20 gennaio 2004, n. 1.


1. Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.
2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.
3. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13.
4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:
a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dall'autorizzazione;
b) la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.



1. L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell'articolo 13.
2. L'accreditamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000.
3. La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13.
4. I Comuni provvedono all'accreditamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.


1. La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in particolare nei nidi, è assicurata dall'Azienda USL competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.
2. I Comuni possono prevedere la collaborazione con le Aziende USL per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in condizioni di disagio e difficoltà e possono, inoltre, promuovere programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria per l'infanzia e l'adolescenza.
3. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'Azienda USL territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.


1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio. Il Comune può avvalersi dei servizi dell'Azienda USL competente per territorio.
2. Il Comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle Aziende USL o di altri Comuni o del comitato territoriale di cui all'articolo 3, comma 2.
2 bis. In caso di gestione senza autorizzazione dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00.

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 24, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2.


1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati.
2. La Regione contribuisce alla realizzazione dei programmi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a). I contributi sono concessi annualmente  sulla base di criteri e modalità determinati  dalla Giunta regionale, in attuazione delle indicazioni contenute nel piano sociale regionale.
3. La deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 2 è adottata sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e la competente commissione assembleare.
4. I Comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto nel piano   di ambito territoriale sociale.

Nota relativa all'articolo 18
Prima modificato dall'art. 34, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, poi così sostituito dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.

Art. 19

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Nota relativa all'articolo 19
Abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, domanda di autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 non sono concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di cui alla presente legge ed ai servizi esistenti continuano ad applicarsi le norme abrogate dall'articolo 22.
3. I procedimenti amministrativi relativi ai finanziamenti dei progetti presentati in favore dei giovani e degli adolescenti, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità previste dal piano annuale di attuazione per l'anno 2002, approvato con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2002, n. 698.


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Nota relativa all'articolo 21
Abrogato dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 19, l.r. 5 dicembre 2011, n. 24.


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Nota relativa all'articolo 22
Abroga le l.r. 27 agosto 1973, n. 23; 3 settembre 1979, n. 30, e il r.r. 23 luglio 1974, n. 3.