Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 luglio 2003, n. 17
Titolo:Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi.
Pubblicazione:( B.U. 07 agosto 2003, n. 71 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La presente legge disciplina la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione (b.u.r.) e ne garantisce la massima divulgazione e facilità di consultazione.
2. Allo scopo di assicurare il diritto di informazione, la Regione promuove lo sviluppo dell'uso di strumenti informatici e telematici per la diffusione del b.u.r.


1. La pubblicazione del b.u.r.è curata dalla struttura organizzativa regionale cui competono l'amministrazione e la redazione del periodico ai sensi della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).
2. Il direttore responsabile del b.u.r. è nominato dalla Giunta regionale ed iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo professionale dei giornalisti.


1. Il b.u.r. è pubblicato in edizione ordinaria ed in supplementi recanti il riferimento al numero del fascicolo ordinario.
2. E' pubblicato in edizione straordinaria, recante una numerazione autonoma, in presenza di particolari esigenze.
3. E' pubblicato in edizione speciale quando è opportuno raggruppare, a fini divulgativi, in un unico fascicolo, atti connessi ad un argomento di particolare rilievo.


1. Sono pubblicati integralmente nel b.u.r.:
a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
b) le leggi ed i regolamenti regionali;
c) i testi coordinati dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti regionali;
d) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;
e) le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi regionali o a leggi statali impugnate dalla Regione e a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;
f) gli atti di organi statali o comunitari di particolare interesse per la Regione;
g) le deliberazioni del Consiglio regionale;
h) gli atti la cui pubblicazione in forma integrale è disposta da leggi e regolamenti statali o regionali.

2. La pubblicazione per estratto, che contiene il dispositivo dell'atto e i relativi allegati, è utilizzata per:
a) le deliberazioni della Giunta regionale;
b) i decreti del Presidente della Giunta regionale;
c) i bandi di concorso e gli avvisi di gara della Regione;
d) gli atti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati la cui pubblicazione sia prevista da norme statali o regionali;
e) gli atti la cui pubblicazione per estratto è disposta da leggi e regolamenti statali o regionali.

3. La pubblicazione per estremi, che contiene unicamente l'oggetto dell'atto, è utilizzata per:
a) le proposte di legge regionale;
b) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e i decreti del Presidente del Consiglio regionale, salvo il caso in cui ne venga richiesta la pubblicazione per estratto;
c) i decreti dei direttori di dipartimento e dei dirigenti regionali, salvo i casi in cui ne venga disposta la pubblicazione ai sensi del comma 2, lettera e).

4. Gli elaborati tecnici e le cartografie, allegati ai piani e ai programmi della Regione e degli enti locali per i quali la legge prevede la pubblicazione nel b.u.r., sono depositati presso la Regione e presso l'ente che li ha adottati. Il deposito sostituisce la pubblicazione e di esso viene dato avviso nel b.u.r.medesimo.


1. In appendice a ciascuna legge e regolamento regionale, ai soli fini informativi, sono pubblicate le notizie relative al procedimento di formazione.
2. Quando un testo normativo contiene rinvii ad altre disposizioni normative, sono pubblicate nel b.u.r., in calce al testo stesso, le norme richiamate.
3. Quando un testo normativo dispone l'abrogazione, l'aggiunta o la modificazione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, viene pubblicato nel b.u.r., in calce al provvedimento di modifica, l'intero articolo nel nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate.
4. Quando un testo normativo ha subito diverse e complesse modifiche, è pubblicato nel b.u.r. il testo coordinato.
5. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 24, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, e dall'art. 46, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Le leggi ed i regolamenti regionali sono pubblicati, per ciascun anno solare, con il numero d'ordine attribuito al momento della promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale.
2. La numerazione d'ordine attribuita agli atti adottati dagli organi, dai direttori di dipartimento e dai dirigenti regionali è progressiva per ogni tipo di atto per ciascun anno solare.


1. Il testo degli atti pubblicati si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza.
2. La pubblicazione nel b.u.r. degli atti amministrativi, già di competenza di organi o uffici statali, sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nei bollettini ufficiali dei ministeri.
3. La pubblicazione nel b.u.r. dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.


1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo originale, il direttore del b.u.r. provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato ed il testo esatto che lo sostituisce, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.


1. Il b.u.r. è pubblicato con cadenza almeno settimanale. Tutti i numeri sono consultabili presso le sedi della Giunta regionale, del Consiglio regionale, dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e dell'Unione dei Comuni.
2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 18, l.r.  4 ottobre 2022, n. 20.


1. Le spese per la pubblicazione degli atti nel b.u.r. sono a carico della Regione.

Art. 11

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 18, l.r.  4 ottobre 2022, n. 20.


1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individua i soggetti ai quali il b.u.r. è inviato gratuitamente, il numero di copie riservato a ciascun destinatario e le condizioni cui è eventualmente soggetta la distribuzione gratuita.


1. Il b.u.r. è elaborato e diffuso anche per via telematica nell'apposito sito della Regione.
2. Per favorire la trasparenza e agevolare la massima diffusione degli atti pubblicati, l'edizione informatica è consultabile gratuitamente e contiene anche:
a) la relazione ed il testo delle proposte di legge pubblicate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a);
b) l'estratto degli atti pubblicati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c).

3. I testi contenuti nel b.u.r., diffuso per via telematica, non hanno carattere di ufficialità, salvo il caso in cui tale carattere gli sia attribuito da norme statali o regionali.


1. In relazione agli strumenti offerti dallo sviluppo tecnologico nel settore dell'informazione, la Giunta regionale predispone le modalità operative idonee a garantire l'istituzione di un'edizione del b.u.r. diffusa per via telematica, avente carattere di ufficialità uguale all'edizione cartacea.


1. La Giunta regionale stabilisce:
a) le modalità per l'invio degli atti da pubblicare;
b) le modalità tecniche per l'elaborazione e la diffusione telematica del b.u.r. e per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione.



1. Per assicurare il diritto di informazione e il diritto di accesso agli atti amministrativi degli enti dipendenti dalla Regione, diversi da quelli pubblicati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, l'Azienda unica sanitaria regionale (ASUR), le Aziende ospedaliere e Zone territoriali di cui alla legge 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), nonché gli enti, aziende ed agenzie regionali inseriscono nel sistema informativo integrato regionale, entro i termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, gli estremi degli atti amministrativi dai medesimi posti in essere.


1. Agli oneri per la redazione e la pubblicazione del b.u.r. si fa fronte per l'esercizio finanziario 2003 con lo stanziamento iscritto all'UPB 1.05.05 per il medesimo anno finanziario.
2. Per gli anni successivi lo stanziamento viene determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione dei corrispondenti esercizi finanziari.
3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 18, l.r.  4 ottobre 2022, n. 20.


1. La convenzione per l'affidamento della composizione, stampa e diffusione del b.u.r. in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continua a produrre i suoi effetti fino alla scadenza in essa stabilita.
2. Non sono pubblicati i decreti dei dirigenti adottati prima del 1° luglio 2003, gli stessi sono conservati presso la segreteria della Giunta regionale e ne viene rilasciata copia entro tre giorni a chiunque lo richieda.
3. ............................................................................................
4. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 18
Il comma 3 abroga o fa restare abrogati: l'art. 10, l.r. 10 agosto 1972, n. 5; la l.r. 22 novembre 1974, n. 43; l'art. 30, l.r. 11 maggio 1999, n. 7; l'art. 31, l.r. 23 marzo 2000, n. 21; l'art. 37, l.r. 28 dicembre 2000, n. 30; gli artt. 10 e 11, l.r. 28 novembre 2001, n. 30; l'art. 19, l.r. 25 novembre 2002, n. 25; il comma 2 dell'art. 6, l.r. 12 maggio 2003, n. 7, e il r.r. 16 agosto 1994, n. 36.
Il comma 4 sostituisce il comma 2 dell'art. 5, l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.



1. Gli atti amministrativi della Giunta regionale e dei Dirigenti regionali sono inseriti nel sistema informativo integrato regionale nel loro contenuto integrale, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4.
2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio regionale il termine dal quale, esaurita la fase transitoria, tutti gli atti di cui al comma 1 vengono inseriti nel sistema informativo integrato regionale in luogo della loro trasmissione al Consiglio. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10 della l.r. 5/1972 ed al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 44/1994.