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Atto:LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003, n. 19
Titolo:Assestamento del bilancio 2003.
Pubblicazione:( B.U. 30 ottobre 2003, n. 98 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2002)
Art. 2 (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 2002)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 2002)
Art. 4 (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 5 (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni)
Art. 6 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 2003 e precedenti)
Art. 7 (Integrazioni, modificazioni e finalizzazione autorizzazioni di spesa)
Art. 8 (Consorzi di bonifica)
Art. 9 (Consorzio di bonifica del Tronto)
Art. 10 (Modifica della l.r. 21/1992)
Art. 11 (Agende regionali strategiche per lo sviluppo territoriale locale (ARSTEL)
Art. 12
Art. 13
Art. 14 (Modifica della l.r. 31/2001)
Art. 15
Art. 16 (Modifica della l.r. 46/1992)
Art. 17 (Modifica della l.r. 45/1998)
Art. 18 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui o dei prestiti obbligazionari)
Art. 19 (Modifica di termini)
Art. 20 (Alienazione di beni immobili regionali)
Art. 21 (Modifica della l.r. 33/1999)
Art. 22 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 23 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati



1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2002, già iscritti, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2003 per l'importo presunto di euro 1.705.775.689,84, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di euro 4.088.690.314,12.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2002, già iscritti, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 per l'importo presunto di euro 1.476.253.450,68, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di euro 3.536.279.822,34.


1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2002, già iscritta, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2003 per l'importo presunto di euro 123.644.341,39, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2002, nell'importo di euro 140.640.594,06.


1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 2002, già iscritto, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2003, per l'importo presunto di euro 353.166.580,55, è stabilito in euro 693.051.085,84 per effetto delle risultanze del rendiconto per l'anno 2002.


1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.


1. Per l'anno 2003, l'elenco di cui alla tabella F della legge regionale 11 marzo 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003) è integrato dalle nuove autorizzazioni all'assunzione di obbligazioni elencate nella tabella F.1 allegata alla presente legge, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 2004.
2. Nella tabella F della l.r. 3/2003 l'UPB 5.29.08 è sostituita dall'UPB 530.02.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 31/2001, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 2003, già stabilita nell'importo di euro 119.729.963,30 per effetto dell'articolo 22 della l.r. 11 marzo 2003, n. 4 (Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005), si stabilisce nel nuovo importo di euro 120.291.476,47.
2. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 2002, già stabilita nell'importo di euro 79.358.176,86 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera d), della l.r. 4/2003, si stabilisce nel nuovo importo di euro 70.724.211,52.
3. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 2001, già stabilita nell'importo di euro 70.849.703,09 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 4/2003, si stabilisce nel nuovo importo di euro 70.340.412,78.
4. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 2000, già stabilita nell'importo di euro 82.739.696,43 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2003, si stabilisce nel nuovo importo di euro 81.462.510,60.
5. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1999, già stabilita nell'importo di euro 21.021.243,41 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2003, si stabilisce nel nuovo importo di euro 21.019.412,57.
6. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 24 della l.r 4/2003 come odificato dall'articolo 18 della presente legge.


1. A carico dell'UPB 1.02.02 è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 5.000,00 per l'adesione al Consorzio dell'alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto amministrativo e la spesa di euro 4.985,00 per l'adesione all'Associazione EARLALL educazione per adulti.
2. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa complessiva di euro 2.038.560,55, iscritta a carico della UPB 2.08.08, relativa alla restituzione alla Comunità Europea di fondi.
3. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 293.920,79, iscritta a carico della UPB 2.08.09, relativa alla restituzione, alla Comunità Europea, del contributo relativo alla realizzazione del centro merci intermodale.
4. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 2.595,81, iscritta a carico della UPB 5.29.03, relativa al fondo nazionale per le politiche migratorie (articolo 45 d.lgs. 286/1998).
5. Lo stanziamento iscritto a carico della UPB 4.27.01 relativo alle spese per la circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico locale, di cui alla l.r. 5 maggio 1997, n. 27, può essere utilizzato anche per le agevolazioni concesse negli anni precedenti.
6. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 50.000,00, iscritta a carico della UPB 5.31.01, per la concessione del contributo alla Compagnia della Rancia per il sostegno all'innovazione produttiva, convenzione del 6 giugno 2003.
7. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 25.000,00, iscritta a carico dell'UPB 5.31.04, per la concessione di un contributo a favore dell'Associazione Teatro Giovani per acquisto attrezzature.
8. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 10.000,00, iscritta a carico dell'UPB 5.31.01 per la concessione di un contributo a favore del Comune di Fano per la manifestazione "Fano Film Festival International".
9. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 50.000,00, iscritta a carico della UPB 5.32.04, per la concessione del contributo alla Provincia di Pesaro per la realizzazione di un impianto di pesca sportiva.
10. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 4.131,66, iscritta a carico della UPB 4.26.02, per il completamento di interventi diretti alla ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal terremoto 1972 nei comuni delle Marche ivi compresa la ricostruzione del Teatro delle Muse di Ancona e del Teatro la Fenice di Senigallia.
11. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 164.038,26 iscritta a carico della UPB 2.08.13 per concorso regionale sui mutui contratti nel settore agricolo.
12. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 60.000,00 iscritta a carico della UPB 3.09.02 per acquisto beni e servizi ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1986.
13. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 464.000,00 iscritta a carico della UPB 3.09.03 per spese correnti destinate alla promozione agricola.
14. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 175.000,00 iscritta a carico della UPB 3.09.08 per spese d'investimento destinate al miglioramento delle produzioni agrarie.
15. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 185.000,00 iscritta a carico della UPB 3.09.10 per spese d'investimento destinate all'assistenza tecnica e ammodernamento impianti.
16. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 300.000,00 iscritta a carico della UPB 3.10.01 per spese correnti destinate alla forestazione e bonifica.
17. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 460.000,00 iscritta a carico della UPB 3.10.02 per spese d'investimento destinate alla forestazione e bonifica.
18. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 30.000,00 iscritta a carico della UPB 3.10.04 per spese d'investimento destinate alle calamità naturali.
19. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 500.000,00 iscritta a carico della UPB 3.11.01 per sviluppo e certificazione delle risorse zootecniche.
20. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di complessivi euro 594.484,14 iscritti nell'UPB 4.26.02 del bilancio di previsione per far fronte alle esigenze connesse alla definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento territorio e ambiente; le risorse di cui sopra vengono erogate entro il 31 marzo 2004 con decreto del Dirigente del servizio bilancio su proposta del Dirigente del servizio o della posizione di riferimento afferente al dipartimento territorio e ambiente.
21. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 75.000,00 iscritta a carico dell'UPB 3.13.01, per il finanziamento degli interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dagli articoli 41 e 49 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo dell'artigianato) così come modificata dalla l.r. 23 febbraio 2000, n. 14.
22. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 40.886,18 iscritta a carico dell'UPB 3.13.02 per il finanziamento degli interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dall'articolo 22 della l.r. 33/1997 così come modificata dalla l.r. 14/2000.
23. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 1.752.553,82, iscritta a carico dell'UPB 3.14.04, per il finanziamento degli interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dagli articoli 4 e 7 della l.r. 33/1997 così come modificata dalla l.r. 14/2000.
24. La somma di euro 131.750,00 iscritta a carico dell'UPB 1.06.01 è finalizzata alla concessione di contributi alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle Unioni di Comuni sentito il Consiglio delle autonomie locali.
25. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 5.000,00 iscritta a carico dell'UPB 1.02.02 per il finanziamento delle attività concernenti le celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione volte alla diffusione e valorizzazione, soprattutto presso le nuove generazioni, del patrimonio culturale, storico e documentario. La Giunta regionale, per dette finalità, determina le iniziative da realizzare ed i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi, svolti da soggetti pubblici e privati, articolati in:
a)convegni di studio, concorsi per opere d'arte, raccolta di materiale documentario e di testimonianze e pubblicazioni di ricerche e saggi;
b)iniziative volte a diffondere la conoscenza storica della Resistenza e della lotta contro il nazifascismo.

26. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 15.000,00 iscritta a carico dell'UPB 1.06.06, per la concessione di un contributo straordinario alla "Fondazione Monsignore Francesco Traini" per la realizzazione di attività relative alla lotta all'usura.
27. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 5.000,00 iscritta a carico dell'UPB 5.31.01 a favore del Comune di Frontino quale contributo per le spese relative al "Premio Frontino Montefeltro".
28. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 150.000,00 iscritta a carico dell'UPB 3.10. 01 a favore della Comunità montana del Catria e Nerone per la gestione dell'Azienda speciale consortile del Catria.
29. Lo stanziamento iscritto a carico dell'UPB 1.06.01, quanto a euro 300.000,00, è destinato alle Province per il finanziamento delle spese di funzionamento dei Corsi di orientamento musicale (COM) e dei Centri sociali di educazione permanente (CSEP) di cui alla l.r. 2 giugno 1992, n. 21. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai quali le Province dovranno attenersi.
30. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del d.lgs. 112/1998, relativamente ai fondi iscritti a carico dell'UPB 3.14.02 destinati al settore commercio. Il programma annuale individua le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare nell'anno di riferimento, con le risorse disponibili nell'ambito del fondo unico regionale di cui all'articolo 20 del d.lgs. 112/1998, nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici. Al fine di razionalizzare gli interventi a favore delle imprese, semplificare le procedure, eliminare le sovrapposizioni e assicurare maggiore efficacia all'intervento pubblico, il programma apporta modificazioni ai criteri applicativi delle leggi statali le cui risorse sono confluite nel fondo unico regionale, in ordine, in particolare, alle spese ammissibili, alla tipologia e misura dell'intervento e alle modalità di concessione ed erogazione.
31. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 25.000,00, iscritta a carico dell'UPB 5.31.01 per contribuire alle attività della Fondazione Nuovo Cinema di Pesaro.
32. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 6.500.000,00, iscritta a carico della nuova UPB 1.06.10 "Programmazione negoziata - Investimento" per finanziare i progetti di sviluppo territoriale locale di cui all'articolo 11 della presente legge.
33. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 3.063.524,43, iscritta a carico della UPB 3.14.04 per finanziare quanto a euro 1.531.762,21 il fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/1964 e quanto a euro 1.531.762,22 il fondo regionale di garanzia per l'attività di riassicurazione delle cooperative artigiane di garanzia.
34. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 200.000,00, iscritta a carico dell'UPB 5.31.04 per il finanziamento delle spese di investimento del Teatro Le Muse di Ancona.
35 E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 65.848,17, iscritta a carico dell'UPB 5.32.02 per finanziare gli interventi relativi all'anno 2002 di cui all'articolo 3 della l.r. 47/1997.
36. E' autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 20.396,25 iscritta a carico della UPB 4.23.08 per l'acquisizione di quote di partecipazione all'Agenzia regionale riutilizzo, riciclo e recupero rifiuti, finalizzata al reintegro del capitale sociale.
37. La rimodulazione del piano finanziario del Docup ob.2 comporta, per l'anno 2003, la modifica degli stati di previsione dell'entrata e della spesa come indicato nell'allegata tabella A.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. I Consorzi di bonifica adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento finanziario e ne danno comunicazione alla Giunta regionale entro i dieci giorni successivi.
2. Il piano di risanamento finanziario individua:
a) l'ammontare delle passività, con la distinzione di quelle relative agli interventi in materia di difesa del suolo, e dell'attivo, con l'indicazione dei crediti esigibili per ruoli di bonifica e canoni di irrigazione;
b) il valore degli immobili alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio delle funzioni;
c) le misure necessarie per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

3. Il termine di approvazione del bilancio di previsione dei Consorzi di bonifica relativo all'anno 2004 è prorogato al 15 dicembre 2003.


1. In attesa dell'attivazione delle procedure di fusione ed al fine di assicurare il risanamento finanziario, la Giunta regionale nomina, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario del Consorzio di bonifica del Tronto.
2. Il commissario esercita le seguenti funzioni:
a) provvede all'amministrazione del consorzio;
b) adotta il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 8;
c) adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del piano di risanamento finanziario.

3. Il commissario straordinario può effettuare transazioni, compromessi e modificazioni dell'organico del personale e dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. Il commissario straordinario esercita le funzioni fino alla completa attuazione del piano di risanamento finanziario e comunque non oltre sei mesi dalla nomina.
5. Al commissario straordinario spetta una indennità mensile lorda pari a 900,00 euro, nonché il rimborso delle spese. I relativi oneri sono a carico del consorzio.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Aggiunge il comma 1 bis all'art. 2, l.r. 2 giugno 1992, n. 21.


1. La Giunta regionale, su parere conforme delle Commissioni consiliari competenti, è autorizzata a definire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per avviare la fase di costituzione e sperimentazione delle ARSTEL, individuando le priorità territoriali e settoriali e ripartendo le risorse da assegnare ai soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione della fase di sperimentazione.

Art. 12

..............................................................

Nota relativa all'articolo 12
Abrogato dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 13

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 14
Modifica il comma 9 dell'art. 46, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.

Art. 15

............................................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Aggiunge il comma 1 bis all'art. 26, l.r. 22 luglio 2003, n. 16. Abrogato dall'art. 23, l.r. 3 aprile 2013, n. 5.


1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Sostituisce l'art. 8, l.r. 5 settembre 1992, n. 46.


1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 17
Aggiunge i commi 6 bis e 6 ter all'art. 32, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.


1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. Fermi restando i limiti stabiliti, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, dall'articolo 24 della l.r. 4/2003, la Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare l'esistente mediante operazioni di trasformazione di scadenze o di tassi attraverso l'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari. L'utilizzo di tali strumenti è subordinato alla dimostrazione della loro convenienza economica.
4. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito e degli eventuali contratti derivati ad essi associati, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale. In tali casi, nel quadro delle operazioni di cui al comma 3, è autorizzato il finanziamento degli eventuali oneri rinvenienti da clausole contenute nei contratti relativi ai suddetti mutui e nei contratti derivati.

Nota relativa all'articolo 18
Il comma 1 sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 28, l.r. 11 marzo 2003, n. 3.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 24, l.r. 11 marzo 2003, n. 4.



1. ............................................................................................
2. Il termine previsto dall'articolo 27, comma 3, della l.r. 20 maggio 1997, n 33, per gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera b) della stessa legge regionale, limitatamente all'assegnazione effettuata nell'anno 2000, è prorogato al 31 dicembre 2005.
3. I termini stabiliti dall'articolo 16 della l.r. 3/2003 sono prorogati, limitatamente ai soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 18/1998, al 31 dicembre 2003, a pena di decadenza dal contributo stesso.
4. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 25, l.r. 11 marzo 2003, n. 4.
Il comma 4 modifica il comma 2 dell'art. 7, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.



1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla alienazione delle tre strutture immobiliari utilizzate per l'esercizio della formazione professionale alberghiera, ubicate nei comuni di Ascoli Piceno, Senigallia e Tolentino.
2. Le alienazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate, anche con procedure separate, con diritto di prelazione per le rispettive amministrazioni comunali e per le rispettive amministrazioni provinciali. Le somme eventualmente derivanti dalle alienazioni e spettanti alla Regione possono essere prioritariamente reinvestite in progetti proposti dagli enti locali degli ambiti provinciali di appartenenza e compatibili con la programmazione regionale.
3. La Giunta regionale può procedere alla alienazione dei beni mobili ricorrendo alla trattativa privata qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.


1. ............................................................................................
2. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1 aggiunge i commi 17 bis e 17 ter all'art. 6, l.r. 17 dicembre 1999, n. 33.
Il comma 2 aggiunge l'art. 6 bis alla l.r. 17 dicembre 1999, n. 33.



1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 2003 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l'anno 2003 nella risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(Omissis).