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Atto:LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2003, n. 21
Titolo:Trasformazione in costruzioni a carattere permanente degli alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997
Pubblicazione:( B.U. 18 dicembre 2003, n. 119 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario




Art. 1

1. La proprietà degli alloggi prefabbricati temporanei, costruiti dagli IACP con i fondi della legge 30 marzo 1998, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria, e di altre zone colpite da eventi calamitosi), è trasferita senza oneri ai Comuni dove sono localizzati.
2. Possono essere trasformati in costruzioni a carattere permanente gli alloggi di cui al comma 1 realizzati:
a) sulle aree, acquisite dai Comuni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3049 del 31 marzo 2000, ivi compresi gli ampliamenti necessari per la realizzazione degli alloggi prefabbricati;
b) sulle aree di proprietà privata diverse da quelle di cui alla lettera a).

3. La trasformazione avviene senza opere, anche in deroga alle prescrizioni di base di cui all'articolo 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale ed alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento della Provincia.
4. La trasformazione è disposta dai Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'individuazione delle opere di urbanizzazione, degli interventi di piantumazione, rinaturalizzazione e, in generale, di sistemazione ambientale da realizzare dai Comuni stessi, nonché con l'avvio dei procedimenti per le eventuali autorizzazioni paesaggistiche da rilasciare o da richiedere e con la predisposizione e approvazione, ove necessarie, delle procedure di variante ai propri strumenti urbanistici, provvedendo, inoltre, al deposito del progetto presso il centro operativo di Muccia e di Fabriano, ai sensi della l.r. 3 novembre 1984, n. 33 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche), e successive modificazioni, se questo non è stato effettuato in precedenza.
5. Completati gli adempimenti di cui al comma 4 e cessato lo scopo per il quale gli alloggi erano stati installati, i Comuni sulla base di un apposito programma:
a) utilizzano gli edifici di cui al comma 2, lettera a), come alloggi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa, per attività di protezione civile, per attività turistico ricreative, culturali o di ricerca scientifica, per centri polifunzionali, per altre finalità di pubblico interesse. Le medesime finalità possono essere conseguite mediante convenzione con la comunità montana, con l'ente parco, con altri enti pubblici, con associazioni e fondazioni senza fini di lucro;
b) pongono in vendita gli edifici di cui al comma 2, lettera b), a favore del proprietario del fondo su cui insistono.

6. I Comuni individuano gli edifici di cui al comma 2, lettera a), che non si prestano alle finalità indicate al comma 5, lettera a), e procedono alla loro alienazione con procedure di evidenza pubblica. I Comuni possono riconoscere il diritto di prelazione a favore di particolari categorie di cittadini che non siano proprietari di altre abitazioni nel territorio nazionale. L'alienazione comprende anche il diritto di proprietà dell'area di sedime dell'edificio, salvo il caso in cui l'acquirente dichiari di voler trasferire l'alloggio su area diversa nella sua disponibilità. In tal caso l'alienazione ha ad oggetto soltanto l'alloggio senza trasferimento del diritto di proprietà o di superficie sull'area di sedime e si applica quanto disposto dai commi 8 e 9, con le spese di smontaggio e rimozione a carico dell'acquirente e con decorrenza dei termini dalla data di alienazione. Non possono essere venduti più edifici al medesimo soggetto o nucleo familiare.
7. Il prezzo di alienazione è determinato dall’ufficio tecnico comunale, d’intesa con gli uffici tecnici della Regione. Nei casi di alienazione del diritto di proprietà sulle aree, si tiene conto delle spese sostenute a carico dei fondi pubblici per la loro acquisizione, per le urbanizzazioni e gli allacciamenti ai pubblici servizi effettuati. Le somme provenienti dalle alienazioni sono utilizzate dai Comuni per le urbanizzazioni, per gli interventi di sistemazione ambientale di cui al comma 4 e gli ampliamenti di cui al comma 2, lettera a), per la manutenzione ordinaria degli alloggi prefabbricati non alienati, per la manutenzione e la gestione delle aree utilizzate per gli insediamenti dei moduli destinati a uso abitativo, per la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o agevolata, per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione urbana e per gli altri interventi e attività connessi alla ricostruzione post terremoto.
8. I Comuni dispongono lo smontaggio e la rimozione delle costruzioni di cui al comma 2, lettera a), qualora non siano state acquisite le relative aree. I Comuni dispongono, inoltre, lo smontaggio e la rimozione delle costruzioni di cui al comma 2, lettera b), qualora i proprietari dei fondi su cui insistono non abbiano proceduto all'acquisto.
9. Lo smontaggio e la rimozione debbono in ogni caso essere disposti entro novanta giorni dalla scadenza dei termini fissati dai Comuni per le acquisizioni ovvero dal diniego dei provvedimenti abilitativi edilizi o delle autorizzazioni paesaggistiche o delle varianti urbanistiche.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 34, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.
Ai sensi dell'art. 32, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, il termine di cui al comma 4 del presente articolo è riderminato in novanta giorni dall’entrata in vigore della predetta l.r. 20/2010.


Art. 2

1. Le stalle e i fienili a carattere provvisorio, costruiti in seguito agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 con i fondi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), possono essere trasformati a carattere permanente anche in deroga alle prescrizioni di base di cui all'articolo 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale ed alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento della Provincia.
2. Le costruzioni di cui al comma 1 devono essere comunque adeguate, ferme restando la volumetria e le caratteristiche costruttive esistenti, alla vigente normativa a carattere igienico-sanitario. Per tale finalità sono concessi ai proprietari delle costruzioni i contributi previsti dall'articolo 36 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Legge finanziaria 2002) secondo modalità determinate dalla Giunta regionale.
3. I proprietari delle aree sulle quali insistono le costruzioni di cui al comma 1 inoltrano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune territorialmente competente, la domanda di trasformazione dell'autorizzazione edilizia provvisoria di cui al comma 3 dell'articolo 20 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, come integrata dall'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, in permesso di costruire oppure, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ottengono tale trasformazione in seguito alla presentazione di regolare denuncia di inizio attività. Ove necessario i proprietari, prima di trasformare le costruzioni in permanenti, richiedono all'autorità competente l'autorizzazione paesaggistica, provvedendo, contestualmente al deposito del progetto presso il centro operativo di Muccia e di Fabriano, ai sensi della l.r. 33/1984 e successive modificazioni, se questo non è stato effettuato in precedenza. Alla domanda di rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività è allegato l'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, comma 3, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).
4. Ove necessario, il Comune provvede alla predisposizione e approvazione delle procedure di variante ai propri strumenti urbanistici, dettando, se necessario, disposizioni per la sistemazione ambientale degli edifici da rendere permanenti ai sensi del presente articolo.

Art. 3

1. Le varianti urbanistiche di cui agli articoli 1 e 2 sono approvate in via definitiva dal Consiglio comunale senza necessità di richiedere il parere di conformità della Provincia di cui all'articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), e successive modificazioni.