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Atto:LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 25
Titolo:Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'Irpef e di tasse automobilistiche regionali
Pubblicazione:( B.U. 24 dicembre 2003, n. 121 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), è ridotta al 4,5 per cento per il settore fabbricazione delle calzature (codici ISTAT, attività economiche:19.30.1, 19.30.2, 19.30.3).
2. A decorrere dall'anno 2004, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 7, della l.r. 35/2001, è rideterminata secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Nota relativa all'articolo 1
Ai sensi dell'art. 30, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2, la riduzione dell'aliquota Irap prevista dal presente articolo per i settori della fabbricazione di calzature, individuati dai codici di attività ISTAT 19.30.1, 19.30.2, 19.30.3, si intende applicata anche al settore di attività economica 19.20.0 "Fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria, fabbricazione di calzature".
L'art. 9, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, detta disposizioni in merito alla registrazione delle agevolazioni Irap nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.


Art. 2

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), i termini di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute negli anni 2000 e 2001 alla Regione Marche sono differiti al 31 dicembre 2005.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Tabella A


Scaglioni di reddito al fine dell'applicazione dell'addizione regionale all'IRPEF
(articolo 1, comma 2)


 

























Fino a euro 15.493,71


0, 9 %


oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41


1, 4 %


oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68


3, 6 %


oltre euro 69.721,68


4 %