Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 1
Titolo:Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale.
Pubblicazione:( B.U. 29 gennaio 2004, n. 10 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Sostituisce il comma 4 dell'art. 9, l.r. 23 febbraio 2000, n. 12.

Art. 2

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Sostituisce il comma 1 dell'art. 7, l.r. 1 agosto 1997, n. 47.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Sostituisce il comma 2 dell'art. 9, l.r. 13 novembre 2001, n. 25.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 24 luglio 2002, n. 10.

Art. 6

..............................................................

Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 7

............................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Modifica il comma 1 dell'art. 3, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Sostituisce il comma 1 dell'art. 13, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.


1. ............................................................................................
2. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 3, l.r. 3 giugno 2003, n. 12.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 7, l.r. 3 giugno 2003, n. 12.


Art. 11

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.

Art. 12

............................................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Modifica il comma 1 dell'art. 6, l.r. 22 luglio 2003, n. 16. Abrogato dall'art. 23, l.r. 3 aprile 2013, n. 5.

Art. 13

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.


1. La Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione proposte di regolamento sostitutive della normativa indicata negli allegati A e B, entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine le proposte di regolamento sono presentate dai componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Sono fatti salvi gli effetti della normativa di cui agli allegati A e B; la stessa normativa continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei regolamenti approvati dal Consiglio ai sensi del comma 1.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Abroga l'art. 3, l.r. 13 novembre 2001, n. 23; il comma 2 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2002, n. 3; il comma 2 dell'art. 2, l.r. 24 luglio 2002, n. 10, e il comma 3 dell'art. 6, l.r. 22 luglio 2003, n. 16.
La lett. b) del comma 1 del presente articolo, che abroga il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 3/2002, è abrogato dall'art. 49, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
La lett. d) del comma 1 del presente articolo, che abroga il comma 3 dell'art. 6 della l.r. 16/2003, è abrogato dall'art. 23, l.r. 3 aprile 2013, n. 5.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

legato A









































































































N. REG.


DATA


TITOLO


1


21 maggio 2001


Regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2000, n. 12

   

"Norme sulla speleologia"


2


13 novembre 2001


Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di

   

animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni


3


17 aprile 2002


Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche e ricreative

 

 


4


21 ottobre 2002


Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull'attività  agrituristica e il turismo rurale

   

 


5


20 dicembre 2002


Modifiche dell'articolo 3 del regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2, in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo 

   

 


6


14 gennaio 2003


Articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: Approvazione schema

 

convenzioni tipo di interventi di edilizia residenziali convenzionata in aree esterne ai piani di zona e delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

 

 

 

 


7


24 marzo 2003


Norme per l'attuazione della legge regionale 24 luglio 2002, n. 15 in materia di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione

   

 

   

 


8


26 maggio 2003


Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività  motoria

   

ricreativa, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1997, n. 47 


9


16 giugno 2003


Regolamento per l'esecuzione delle procedure in economia per il funzionamento della cassa economale

   

 


10


2 ottobre 2003


Requisiti e modalità  per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per

   

l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle

   

famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9



Allegati

Delibera di Giunta regionale del 21 maggio 2002, n. 899. Regolamento regionale concernente: "Semplificazione della procedura per il rilascio della licenza per la trebbiatura e sgranatura meccanizzata di cereali e leguminose di cui al d.lgs. Del 3 luglio 1944, n. 152".

Nota relativa all'allegato
La deliberazione della Giunta regionale n. 899 del 21 maggio 2002 è stata pubblicata nel b.u.r. n. 70 del 7 giugno 2002, n. 70.