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Atto:LEGGE REGIONALE 28 aprile 2004, n. 9
Titolo:Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale.
Pubblicazione:( B.U. 06 maggio 2004, n. 45 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Volontariato e associazionismo

Sommario





1. La Regione riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.
2. La Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, rivolte sia agli associati che alla collettività.
3. A tali fini la Regione, con la presente legge, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e in particolare:
a) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
b) istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale;
c) disciplina la partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni di programmazione nei settori in cui esse operano;
d) detta i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse.



1. Sono associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute e non riconosciute, i movimenti e i gruppi costituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), al fine di svolgere, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività volte al conseguimento di finalità di valenza collettiva, in particolare in materia sociale, socio-sanitaria ed assistenziale, del turismo sociale, del tempo libero, dello sport, della pace e della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della tutela dei diritti, dell'ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della cultura, dell'educazione, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà.
3. Per il perseguimento dei fini istituzionali le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Le associazioni possono inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Per l'espletamento dell'attività, i lavoratori appartenenti alle associazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge usufruiscono delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
4. Ai fini della presente legge non sono associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 383/2000 e le associazioni di volontariato.


1. Le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri istituiti ai sensi degli articoli 5 e 6, sono costituite mediante atto scritto ove è indicata la sede legale e il cui Statuto prevede espressamente:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la disposizione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi;
h) l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento;
j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.



1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. La destinazione d'uso rimane invariata fino a quando le associazioni occupano gli spazi indicati al comma 1.


1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3.
2. Il registro di cui al comma 1 si articola in due distinte sezioni, a seconda della rilevanza regionale o provinciale delle associazioni iscritte.
3. Hanno rilevanza regionale e possono richiedere l'iscrizione nella prima sezione del registro le associazioni che operano in almeno tre Province attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa.
4. Nella seconda sezione possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.
5. Sono iscritti altresì d'ufficio nella prima sezione i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 383/2000.
6. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 1, l.r. 28 ottobre 2021, n. 27.


1. Al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente legge, i Comuni possono prevedere l'istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione sociale.
2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte d'ufficio le associazioni già iscritte nel registro di cui all'articolo 5 che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuativo da almeno un anno. Sono iscritte altresì su richiesta le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3 e aventi sede nel territorio comunale.


1. Le modalità di iscrizione nel registro regionale, nonché le modalità di cancellazione e le modalità per la revisione del registro medesimo sono stabilite dalla Giunta regionale.
2. I Comuni disciplinano le modalità di iscrizione nei propri registri, nonché le modalità di cancellazione e le modalità per la revisione dei registri medesimi, nel rispetto dei criteri minimi di uniformità stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Il procedimento di iscrizione nel registro regionale deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione del termine suddetto non superiore a trenta giorni per integrazioni o chiarimenti.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dai registri della Regione e dei Comuni sono ammessi i ricorsi di cui all'articolo 10 della legge 383/2000.


1. La Regione esercita funzioni di controllo sulle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, allo scopo di verificare il permanere dei requisiti necessari all'iscrizione.
2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Qualora vengano riscontrate gravi e ripetute disfunzioni nello svolgimento dell'attività ovvero la perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione, il dirigente della struttura organizzativa regionale competente dispone, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 9, la cancellazione dal registro e la revoca di contributi eventualmente concessi.


1. E' istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale organismo di rappresentanza e con funzioni consultive delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.
2. L'Osservatorio è composto da venti membri, eletti dall'Assemblea delle associazioni di promozione sociale di cui al comma 5.
3. L'Osservatorio, nell'ambito delle attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, formula proposte ai fini della programmazione regionale e esprime pareri, su richiesta della Regione, sulle proposte di legge, sui programmi e sugli atti regionali di interesse entro venti giorni dalla richiesta medesima.
4. L'Osservatorio esercita, inoltre, funzioni di monitoraggio, studio e ricerca.
5. L'Assemblea delle associazioni di promozione sociale, formata da un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte nella prima sezione del registro regionale, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è convocata almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'Osservatorio in carica.
6. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica tre anni e, comunque, fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo. Con lo stesso decreto, il Presidente della Giunta regionale convoca la prima riunione dell'Osservatorio neoeletto.
7. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente.
8. Il Presidente dell'Osservatorio convoca e presiede le sedute stabilendone l'ordine del giorno. Egli può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame.
9. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea e dell'Osservatorio, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate dalla Giunta regionale.
10. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo richiedano gli organi regionali o un quinto dei componenti.
11. I compiti di segreteria dell'Osservatorio sono svolti da funzionari della struttura organizzativa regionale competente.
12. Ai componenti dell'Osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).


1. Le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse.
2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 383/2000.


1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.


1. La Regione concede contributi alle associazioni di promozione sociale, iscritte nella prima sezione del registro regionale, che realizzano investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati all'esercizio della propria attività e in particolare per:
a) acquisto di impianti, macchinari, automezzi, attrezzature, licenze software;
b) attuazione di programmi innovativi di investimento, individuati ogni triennio dalla Giunta regionale previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 9;
c) spese per l'adeguamento delle sedi alle normative vigenti in materia di sicurezza e di accessibilità.

2. La Regione concede altresì contributi alle associazioni iscritte nella prima sezione del registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:
a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori dell'associazionismo;
b) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
c) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi erogati.

3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è data priorità ai progetti realizzati per interventi interassociativi.
4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.


1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge, per l'attuazione di specifici progetti integrativi di attività di promozione sociale verso terzi.
2. Gli enti di cui al comma 1 pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni mediante strumenti idonei a garantire la massima conoscenza e partecipazione delle associazioni operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni debbono precisare almeno:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
b) le risorse umane, con adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona, le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività, nonché le condizioni della loro utilizzazione;
c) i costi a carico dell'ente pubblico relativi alla copertura assicurativa delle persone messe a disposizione da parte dell'associazione per l'attività con riferimenti ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
f) le modalità di verifica dell'attuazione;
g) la durata, le cause e le modalità di risoluzione.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.


1. La scelta dell'associazione con cui stipulare la convenzione da parte degli enti di cui all'articolo 13, comma 1, è effettuata tramite la valutazione dell'attitudine e delle capacità operative delle associazioni, considerando:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto della convenzione;
b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori di intervento;
g) ulteriori criteri individuati di volta in volta in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.

2. Qualora le attività da gestire tramite convenzionamento richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.


1. La Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nella prima sezione del registro regionale, in base a criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Gli spazi e le attrezzature concessi possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.

2. Gli enti locali e gli altri enti pubblici nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge opportunità analoghe a quelle previste dal comma 1 per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.
3. Gli enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono mettere a disposizione, previa verifica di disponibilità, spazi e attrezzature nelle proprie strutture, con utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui alla presente legge. In occasione di particolari eventi può essere concessa l'autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dall'articolo 31, comma 2, della legge 383/2000.

Art. 16

...............................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 7, commi 1 e 2; 8, comma 2; 9, commi 9 e 15, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, l'Assemblea di cui all'articolo 9, comma 5, è convocata entro centoventi giorni dalla costituzione del registro regionale.
3. ...........................................................................................
4. Per quanto non previsto, si applica la legge 383/2000.

Nota relativa all'articolo 17
Il comma 3 modifica la tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20.