Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 maggio 2004, n. 11
Titolo:

Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura.

Pubblicazione:( B.U. 20 maggio 2004, n. 51 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 213/2006, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. La Regione favorisce e promuove la salvaguardia e l'incremento delle risorse ittiche, lo sviluppo economico e sociale della pesca e dell'acquacoltura nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.
2. La Regione promuove e incentiva l'associazionismo e la cooperazione, riconoscendo ad esse un ruolo fondamentale per lo sviluppo del settore ittico e per la tutela delle produzioni ittiche locali.
3. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi costituzionali fondamentali, provvede in particolare alla disciplina delle azioni di programmazione, supporto e valorizzazione delle predette attività e risorse, nonché alla gestione del demanio marittimo con finalità ittica.


1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) attività di pesca marittima: ogni azione diretta a catturare o prelevare, mediante l'impiego di attrezzi a ciò destinati, organismi viventi nelle acque del mare, ivi compreso il novellame per inseminazione, all'esterno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali, nonché nelle acque del demanio marittimo e in quelle ubicate all'interno della linea di base come delineata in conformità alle convenzioni internazionali;
b) pesca professionale: l'attività economica di cattura o prelievo destinata allo scambio, esercitata da coloro che hanno conseguito l’iscrizione al registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto ovvero dalle imprese di pesca in ambienti marini, salmastri o dolci;
c) acquacoltura: l'attività di allevamento di organismi in ambienti marini, salmastri o dolci, esercitata in condizioni controllate dall'uomo in bacini o strutture artificiali fino al momento della loro commercializzazione come prodotti alimentari o ai fini del ripopolamento. Si considerano prodotti di acquacoltura anche i pesci o crostacei d'acqua catturati giovani nel loro ambiente naturale ed allevati in cattività fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo umano;
d) pesca scientifica: l'attività diretta a scopi di studio, ricerca e sperimentazione esercitata da istituti scientifici riconosciuti ed enti scientifici e ricercatori singoli autorizzati ai sensi della normativa vigente.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, l.r. 5 febbario 2007, n. 1.


1. Gli interventi finanziabili ai sensi della presente legge sono rivolti:
a) alla ristrutturazione e ammodernamento della flotta peschereccia, nonché alla ricostituzione della stessa in caso di danneggiamento conseguente ad eventi naturali di carattere eccezionale riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale;
b) alla costruzione, ristrutturazione, adeguamento e messa a norma di impianti per l'allevamento di organismi acquatici;
c) ai servizi alle imprese di pesca ed acquacoltura;
d) alla creazione e al mantenimento di zone di protezione delle risorse e degli ambienti acquatici;
e) alla ristrutturazione ed ammodernamento dei porti e punti di attracco per la pesca;
f) alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e acquacoltura;
g) alla promozione dei prodotti della pesca e acquacoltura;
h) allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;
i) al miglioramento della qualità e tracciabilità delle produzioni ittiche;
l) alle azioni socio-economiche di sostegno alla pesca e riduzione dello sforzo di pesca;
m) alle azioni innovative, studi, ricerche, progetti pilota e progetti internazionali;
n) all'incentivazione dell'occupazione nel settore, in particolare quella giovanile;
o) alla promozione e sostegno delle attività di pescaturismo e ittiturismo;
p) al sostegno della piccola pesca.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese. Legge 59/1997, articolo 4).


1. La Regione adotta il piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, che, nel rispetto delle competenze e delle linee generali programmatiche nazionali e regionali e degli obblighi comunitari, individua le linee di azione e gli interventi volti:
a) alla salvaguardia e incremento delle risorse ittiche della Regione, nel rispetto delle esigenze di natura ecologica e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse stesse;
b) allo sviluppo economico delle attività appartenenti all'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la valorizzazione e la gestione integrata della fascia costiera e la creazione di reef artificiali a scopi di riproduzione e ripopolamento ittico marino;
c) alla crescita in termini di efficienza e di professionalità delle aziende del settore, anche attraverso la creazione di una rete di servizi reali alle imprese, il potenziamento e la razionalizzazione della rete di infrastrutture e la formazione e l'aggiornamento professionale;
d) al miglioramento delle condizioni di vita degli operatori e allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
e) allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione ed al coinvolgimento degli operatori e delle organizzazioni professionali nelle scelte politiche del settore, anche al fine di favorire forme di autogestione delle risorse e l'affidamento alle organizzazioni stesse ed alle loro strutture dell'esercizio di particolari attività e funzioni;
f) alla promozione della commercializzazione e del consumo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sia freschi che trasformati ottenuti con modalità e tecniche ispirate alla salvaguardia della salute, delle originarie qualità organolettiche e delle risorse ambientali;
g) al miglioramento della qualità e promozione dei prodotti, in particolare di quelli tipici marchigiani;
h) allo sviluppo di condizioni che favoriscano il rispetto delle norme in materia ambientale e sanitaria.

2. Il piano contiene altresì:
a) l'articolazione territoriale dei distretti di pesca intesi non come confine ma come regolamentazione dell'attività di pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi operano;
b) i criteri per l'individuazione delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate a fini di pesca scientifica e acquacoltura;
c) un programma di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca e all'acquacoltura per la ricerca e la valutazione delle risorse biologiche del mare e delle acque interne e per l'elaborazione di strategie di intervento e misure di protezione;
d) le risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

3. Il piano è predisposto dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 5 novembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).
3 bis. Il piano conserva validità fino all'approvazione del successivo.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 16, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20.


1. Sulla base delle previsioni del piano di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, adotta il programma annuale di interventi del settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Il programma individua:
a) gli interventi realizzati direttamente dalla Regione;
b) gli interventi di sostegno alle imprese singole e associate, alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni di produttori del settore e agli enti pubblici e privati, mediante la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi;
c) i soggetti beneficiari;
d) la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili e i criteri di concessione dei contributi;
e) le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande.

2 bis. Il programma conserva validità fino all'adozione del successivo.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 16, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20.


1. E' istituita la Consulta per l'economia ittica, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri su proposte di legge e regolamenti, piani e programmi attinenti i settori pesca e acquacoltura.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica fino al termine della legislatura regionale in cui è stata nominata ed è composta:
a) dall'Assessore alla pesca marittima, o suo delegato, che la presiede;
b) da un massimo di sette rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore pesca, operanti a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) da un massimo di due rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria del settore acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) da un massimo di due rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore pesca e acquacoltura designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) da un rappresentante delle capitanerie di porto individuato nel Direttore marittimo o suo delegato.

3. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima.
3 bis. La Consulta per l'economia ittica svolge altresì le funzioni delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38). A tale scopo, alle riunioni della Consulta partecipa il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria o un suo delegato.
4. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 1, l.r. 14 gennaio 2021, n. 3.


1. E' istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima la Commissione tecnico-scientifica per la pesca, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:
a) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima, o suo delegato, che la presiede;
b) da un esperto del settore ittico designato dalla Giunta regionale;
c) da due esperti designati congiuntamente dagli istituti di ricerca delle Università della Regione;
d) da tre esperti designati congiuntamente dagli istituti di ricerca sulle risorse ittiche, pubblici e privati, con sede nella Regione;
e) da quattro rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni regionali delle cooperative di pesca ed acquacoltura ufficialmente riconosciute e da due rappresentanti delle associazioni di categoria operanti nel settore pesca ed acquacoltura a livello nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) da un rappresentante delle capitanerie di porto individuato nel Direttore marittimo o suo delegato;
g) da un rappresentante dell'ASSAM, designato dall'Amministratore delegato, competente per materia.

2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri, su richiesta della Giunta, sugli atti che la stessa adotta nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
3. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale competono le indennità ed il rimborso spese nella misura e secondo le modalità stabilite dalla l.r. 20/1984.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 26, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2, e dall'art. 2, l.r. 5 febbraio 2007, n. 1.


1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua le zone di mare territoriale e le altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate a fini di acquacoltura e per attività scientifiche e produttive correlate alla tutela delle risorse della pesca. Definisce, altresì, modalità, durata e criteri per il rilascio, la gestione, la decadenza e la revoca delle concessioni demaniali.
2. Le concessioni sono rilasciate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca marittima. La concessione stabilisce gli obblighi a carico del titolare della medesima.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione dei dati in armonia con il sistema informativo del demanio di cui all'articolo 104, comma 1, lettera qq), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali. Legge 59/1997, Capo I).


1. Con riferimento alle concessioni demaniali disciplinate dalla presente legge, al fine della quantificazione, nonché della riscossione dei canoni demaniali, la struttura organizzativa regionale competente per materia provvede ad applicare la normativa statale di riferimento, comunicando ai singoli concessionari l’importo del canone annuo dovuto, per gli adempimenti conseguenti.

Nota relativa all'articolo 9
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 5 febbraio 2007, n. 1.
La Corte costituzionale, con sentenza 213/2006, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo nel testo precedente alla sostituzione di cui all'art. 3, l.r. 1/2007.



1. E' considerata pesca sportiva marittima ogni forma di raccolta, cattura o prelievo di organismi animali o vegetali, eduli e non eduli, nelle acque marine per scopi ricreativi o agonistici e senza fine di lucro e senza licenza o concessione di pesca professionale o acquacoltura.
2. La pesca sportiva deve essere effettuata con imbarcazioni da diporto ad eccezione della pesca esercitata nell'ambito di manifestazioni e gare, fatte salve le competenze delle autorità preposte alla sicurezza della navigazione.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'esercizio della pesca sportiva, nonché gli obblighi, i divieti e gli attrezzi consentiti.

Art. 11

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Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 14, l.r. 3 ottobre 2019, n. 33.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 14, l.r. 3 ottobre 2019, n. 33, le disposizioni attuative richiamate in questo articolo si osservano, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea, fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti all'art. 12 della medesima l.r. 33/2019.


Art. 12

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Nota relativa all'articolo 12
Prima modificato dall'art. 4, l.r. 5 febbraio 2007, n. 1, poi abrogato dall'art. 14, l.r. 3 ottobre 2019, n. 33.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 14, l.r. 3 ottobre 2019, n. 33, le disposizioni attuative richiamate in questo articolo si osservano, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea, fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti all'art. 12 della medesima l.r. 33/2019.



1. E’ istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura l’Osservatorio regionale dell’economia ittica, che si avvale a tal fine del supporto operativo della sezione speciale per l’economia ittica dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale).
2. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio.

Nota relativa all'articolo 12 bis
Aggiunto dall'art. 5, l.r. 5 febbraio 2007, n. 1.


1. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una o più delibere di esecuzione della presente legge.
2. La Regione definisce con regolamento le modalità per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi.


1. La Regione esercita la funzione di vigilanza sull'uso in concessione del demanio marittimo, fatte salve le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima.
2. La vigilanza ed il controllo sull’attività di ittiturismo sono esercitati dai Comuni, che provvedono, in caso di accertata violazione, a darne informazione alle strutture regionali competenti in materia di pesca marittima e di turismo.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 6, l.r. 5 febbraio 2007, n. 1.

Art. 14 bis

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Nota relativa all'articolo 14 bis
Prima aggiunto dall'art. 7, l.r. 5 febbraio 2007, n. 1, poi abrogato dall'art. 14, l.r. 3 ottobre 2019, n. 33.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 14, l.r. 3 ottobre 2019, n. 33, le disposizioni attuative richiamate in questo articolo si osservano, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea, fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti all'art. 12 della medesima l.r. 33/2019.



1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono notificati alla Commissione europea nel rispetto dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Agli stessi sarà data attuazione solo dopo la decisione di approvazione da parte della Commissione europea.


1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato e della Regione.
2. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 854.761,55, di cui euro 54.761,55 per spese di parte corrente ed euro 800.000,00 per spese di investimento, la cui destinazione verrà stabilita in sede di predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 5, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per gli anni successivi, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2, si provvede, per l'anno 2004, per la somma di euro 54.761,55, mediante impiego delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01, partita 1 dell'elenco 1 per euro 50.000,00 e mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 3.11.05 per euro 4.761,55; per la somma di euro 800.000,00, mediante impiego delle somme iscritte nell'UPB 2.08.02, partita 1 dell'elenco 2 per euro 700.000,00 e mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 3.11.06 per euro 100.000,00.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 2 sono iscritte nell'anno 2004 nelle UPB 3.11.05 e 3.11.06 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB 2.08.01 e 2.08.02 del bilancio di previsione per l'anno 2004 sono ridotti rispettivamente di euro 50.000,00 e di euro 700.000,00.


1. Il piano di cui all'articolo 4 è predisposto entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale, per il primo anno di applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, approva il programma annuale di cui all'articolo 5 sulla base delle indicazioni del piano della pesca e dell'acquacoltura approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 303. Per gli anni successivi il programma di cui all'articolo 5 è approvato entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento anche in assenza del piano di cui all’articolo 4.

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 26, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 18
Abroga gli artt. 14, 15, 17 e 18, l.r. 27 luglio 1998, n. 24, e la l.r. 18 aprile 1994, n. 14, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.