Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2004, n. 27
Titolo:

Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

Pubblicazione:( B.U. 18 dicembre 2004, n. 135 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Elezioni
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 3/2006, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
Art. 2 (Elettorato attivo)
Art. 3 (Elettorato passivo)
Art. 3 bis (Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta e di assessore regionale)
Art. 4 (Composizione del Consiglio regionale)
Art. 5 (Durata in carica)
Art. 6 (Circoscrizioni elettorali)
TITOLO II Procedimento elettorale
Art. 7 (Indizioni delle elezioni)
Art. 8 (Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)
Art. 9 (Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni)
Art. 10 (Presentazione delle liste di candidati)
Art. 10 bis (Limiti di candidatura nelle liste provinciali)
Art. 11 (Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta)
Art. 12 (Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)
Art. 13 (Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta)
Art. 14 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)
Art. 15 (Norme speciali per gli elettori)
Art. 16 (Scheda elettorale e modalità di votazione)
Art. 17 (Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)
Art. 18 (Clausola di sbarramento)
Art. 19 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)
Art. 20 (Surrogazioni)
Art. 21 (Supplenza)
TITOLO III Convalida e contenzioso
Art. 22 (Convalida degli eletti)
Art. 23 (Ricorsi)
TITOLO IV Norme finali e transitorie
Art. 24 (Spese)
Art. 25 (Norme finali)
Art. 26 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

TITOLO I
Disposizioni generali



1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e loro successive modificazioni ed integrazioni.


1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.


1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.
2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.


1. I soggetti diversi dai consiglieri regionali possono assumere la carica di assessore regionale solo se in possesso delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.
2. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive.
2 bis. L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 20. Si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 21.
3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 2 bis e fino all’entrata in vigore di un’apposita legge regionale, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali, si applicano le norme sull’incandidabilità, l’ineleggibilità e l’incompatibilità previste dalla legislazione nazionale vigente.

Nota relativa all'articolo 3 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5. Così modificato dall'art. 1, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36.

Ai sensi dell'art. 11, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5, la disposizione di cui al comma 2 di questo articolo, nel testo introdotto dall’art. 2 della medesima legge, si applica avuto riguardo alle legislature successive a quella di entrata in vigore della citata legge.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3, l.r. 18 novembre 2019, n. 37, le disposizioni di cui al comma 2 bis di questo articolo introdotto dall'articolo 1 della l.r. 21 ottobre 2019, n. 36, si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 37/2019.
Il testo di questo articolo prima della promulgazione della l.r. 21 ottobre 2019, n. 36, è il seguente: 
"Art. 3 bis (Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta e di assessore regionale)
1. I soggetti diversi dai consiglieri regionali possono assumere la carica di assessore regionale solo se in possesso delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.
2. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive.
3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 e fino all’entrata in vigore di un’apposita legge regionale, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali, si applicano le norme sull’incandidabilità, l’ineleggibilità e l’incompatibilità previste dalla legislazione nazionale vigente".



1. Il Consiglio regionale è composto da trenta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
2. Trenta seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all’articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d).

Nota relativa all'articolo 4
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.


1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.


1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.
2. La ripartizione dei trenta seggi di cui all'articolo 4, comma 2, tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 4, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.
TITOLO II
Procedimento elettorale



1. Le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo, in un’unica giornata, nel periodo che intercorre tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell’articolo 5, comma 1. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione stessa.
1 bis. Le operazioni di votazione si svolgono di domenica dalle ore 7 alle ore 23.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno cinquantacinque giorni prima del giorno delle elezioni.
3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale.
4. Il decreto è comunicato immediatamente:
a) ai sindaci dei Comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) ai presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di provincia della Regione;
c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, il dirigente della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 5, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.


1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 108/1968.


1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.
5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo con arrotondamento, in caso di decimale, all’unità superiore.
6. In ogni lista provinciale, a pena d’inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all’unità superiore.
7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 6, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5, e dall'art. 2, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36.


1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale devono essere presentate ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge 108/1968 alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Le liste sono presentate:
a) da almeno 245 e da non più di 490 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 250.000 abitanti;
b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 250.000 abitanti.

3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. Deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.
3 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per le liste di partiti e raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. Sono inoltre esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi presenti nell' Assemblea legislativa, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni. La corrispondenza della lista con una forza politica presente in Consiglio regionale è certificata dal Presidente del relativo Gruppo consiliare.
4. Nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di quindicimila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici e attraverso gli organi di informazione.
5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
6. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
7. È consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale di cui all’articolo 6, comma 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all’Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
8. Alla lista dei candidati sono allegati:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:
1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo predetti;
3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, formazioni politiche o gruppi predetti.
È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.
9. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:
a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 11, comma 2, il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.


Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 7, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5; dall'art. 3, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36; dall'art. 3, l.r. 18 novembre 2019, n. 37; dall'art. 7, l.r. 2 dicembre 2019, n. 39, e dall'art. 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 24.
Per il combinato disposto del comma 1 dell'art. 4 e del comma 1 dell'art. 5, l.r. 2 luglio 2020, n. 24,  l'abrogazione del comma 7 di questo articolo si applica a decorre dalle elezioni regionali relative alla XII Legislatura.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5, l.r. 2 luglio 2020, n. 24, ai fini della prevenzione e della riduzione del contagio da Covid-19, nel corso del procedimento elettorale relativo alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale nell'anno 2020 il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati, indicato al comma 2 di questo articolo, è ridotto ad un quarto.



1. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati nelle liste provinciali di cui all'articolo 10.
2. I candidati alla carica di consigliere regionale non possono essere presentati in più di una sola delle circoscrizioni elettorali indicate al comma 1 dell'articolo 6.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste provinciali, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, sentiti i rappresentanti di lista:
a) cancella le candidature presentate in violazione del limite previsto al comma 1;
b) cancella le candidature eccedenti il limite indicato al comma 2 partendo dalla lista presentata per ultima.

4. L'Ufficio centrale regionale rinvia agli Uffici centrali circoscrizionali le liste stesse, modificate ai sensi del comma 3, entro le dodici ore successive al loro ricevimento.

Nota relativa all'articolo 10 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 2 luglio 2020, n. 24.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 5, l.r. 2 luglio 2020, n. 24, le disposizioni previste da questo articolo, aggiunto dall'art. 2 della medesima l.r. 24/2020, si applicano a decorre dalle elezioni regionali relative alla XII Legislatura.



1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 108/1968, entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori.
2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in almeno tre circoscrizioni. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste.
3. La presentazione della candidatura è altresì accompagnata da un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 10.
3 bis. La presentazione della candidatura è redatta su appositi modelli predisposti dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, nel rispetto del presente articolo e dell'articolo 9 della legge 108/1968 per le parti compatibili e deve, in particolare, contenere l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura medesima, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale. Per l'accettazione della candidatura si applica in particolare il comma 8 dell'articolo 10 della presente legge.
4. (Abrogato)
5. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 11
Cosi modificato dall'art. 4, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36; dall'art. 3, l.r. 18 novembre 2019, n. 37, e dall'art. 3, l.r. 2 luglio 2020, n. 24.


1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito o secondo le modalità previste al comma 3 bis dell'articolo 10, comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 10, comma 8, lettera b);
c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 10, comma 6, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.
5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'ufficio, nella stessa giornata, trasmette, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 8, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5, e dall'art. 5, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36.


1. L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta:
a) verifica se le candidature sono conformi a quanto previsto dall'articolo 11, e dichiara non valide le candidature che non rispondano a tali disposizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d);
b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni o per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 12, sia venuto meno il collegamento minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.
3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati ed agli uffici centrali circoscrizionali.
4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dai delegati del candidato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'ufficio decide nel giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai delegati del candidato ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 6, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36.


1. L'Ufficio centrale circoscrizionale attende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 5, e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale; attende inoltre il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami di cui all'articolo 13, comma 4. Immediatamente dopo compie le seguenti operazioni:
a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 10, comma 9, lettera a);
b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 10, comma 9, lettera b), appositamente convocati;
c) determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

2. Per la stampa dei manifesti con le liste dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della legge 108/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le schede sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 16 e all'allegato A alla presente legge.


1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità indicate all’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale), e dell'articolo 10 del d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 9, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5.


1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).
5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.
8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
9. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 7, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36.


1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.


1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.


1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.
3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
f) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera a);
b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera d);
c) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 18 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
d) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;
e) stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale i fini della riserva di un seggio per il relativo candidato Presidente, da effettuare con le modalità di cui al comma 6, lettera c);
f) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa, con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:
1) n. 19 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 43 per cento della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
2) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40 per cento ed inferiore al 43 per cento della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.
Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1) e 2) è effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.
I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1) e 2) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g);
h) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 5, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera h), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 5, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera h). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.

7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettere b) e c). Quindi il presidente dell'ufficio proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera c).
8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 10, l.r. 20 febbraio 2015, n. 5, e dall'art. 8, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36.


1. Ogni seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.
2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere candidato Presidente della Giunta collegato alla coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al candidato che ne avrebbero avuto titolo secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6, lettera b) e comma 3, lettera c).


1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 20.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 20.
TITOLO III
Convalida e contenzioso



1. Al Consiglio regionale è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.


1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 108/1968.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie



1. Per le spese relative alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni previste dalla legge 108/1968 e dalla successiva legislazione statale vigente in materia. Le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici si applicano le disposizioni della normativa statale vigente.

Nota relativa all'articolo 24
Così modificato dall'art. 20, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale; esse non si applicano comunque alle elezioni regionali dell’anno 2005.
2. Il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge.

Nota relativa all'articolo 25
Così sostituito dall'art. 1, l.r. 1 febbraio 2005, n. 5.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati

Scarica allegato A in formato pdf

Nota relativa all'allegato
Così sostituito dall'art. 9, l.r. 21 ottobre 2019, n. 36.