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Atto:LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2005, n. 2
Titolo:

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro

Pubblicazione:( B.U. 10 febbraio 2005, n. 14 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 425/2006, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Art. 1 (Finalità e oggetto)
TITOLO I Assetto istituzionale
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Piano regionale per le politiche attive del lavoro)
Art. 4 (Programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro)
Art. 5
Art. 6 (Commissione regionale per il lavoro)
Art. 7 (Funzioni delle Province)
Art. 8 (Commissioni provinciali per il lavoro)
TITOLO II Sistema regionale dei servizi per l'impiego
Art. 9 (Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione)
Art. 10 (Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)
Art. 11 (Autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione)
Art. 12 (Accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro)
Art. 13 (Forme di cooperazione)
Art. 14 (Criteri e modalità di gestione dei servizi per l'impiego)
Art. 15 (Sistema informativo regionale Marche lavoro)
TITOLO III Politiche attive per il lavoro
CAPO I Lavoro e formazione
Art. 16 (Misure di raccordo tra le politiche del lavoro e le politiche formative)
Art. 17 (Profili formativi dei contratti di apprendistato)
Art. 18 (Tirocini formativi)
Art. 19 (Borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca e di sperimentazioni lavorative)
CAPO II Promozione dell'occupazione
Art. 20 (Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati)
Art. 21 (Progetti speciali di inserimento lavorativo)
Art. 22 (Incentivi per l'occupazione)
Art. 23 (Sostegno alla creazione di impresa)
Art. 24 (Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)
CAPO III Inserimento lavorativo delle persone disabili
Art. 25 (Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili)
Art. 26 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
Art. 27 (Commissione paritetica per il collocamento dei disabili)
Art. 28 (Criteri per la validazione delle convenzioni)
CAPO IV Sostegno alla stabilità, regolarità e sicurezza del lavoro
Art. 29 (Tutela e stabilità del lavoro)
Art. 30 (Misure di anticipazione delle crisi occupazionali)
Art. 31 (Interventi in materia di previdenza complementare e integrativa)
CAPO V Sicurezza e qualità del lavoro e dell'impresa
Art. 32 (Responsabilità sociale dell'impresa)
Art. 33 (Sicurezza nei luoghi di lavoro)
Art. 34 (Emersione del lavoro irregolare)
TITOLO IV Disposizioni finali e transitorie
Art. 35 (Norme finanziarie)
Art. 36 (Potere sostitutivo)
Art. 37 (Norme transitorie e finali)
Art. 38 (Modifiche e abrogazioni)



1. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello Statuto regionale e dell'ordinamento dell'Unione europea.
2. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona ed in particolare:
a) promuove politiche attive del lavoro finalizzate a consentire a tutti l'accesso al mercato del lavoro in condizioni di piena regolarità rispetto a quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi;
b) promuove le pari opportunità nell'accesso al lavoro e alla formazione e sostiene azioni positive contro la discriminazione di genere;
c) promuove l'inserimento lavorativo dei giovani e la stabile occupazione, in particolare dei soggetti svantaggiati;
d) favorisce la creazione di un sistema di ammortizzatori sociali in grado di tutelare i lavoratori;
e) valorizza il ruolo pubblico di governo e di gestione del mercato del lavoro regionale;
f) aumenta l'efficienza e l'equità dei processi di regolazione del mercato del lavoro regionale;
g) tutela la stabilità del lavoro riducendo le forme di precarizzazione;
h) promuove l'occupabilità, l'adattabilità e l'imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;
i) sostiene la qualità e l'innovazione delle imprese al fine di garantire la loro competitività e la loro adattabilità ai cambiamenti strutturali dell'organizzazione del lavoro e dell'economia;
j) migliora la qualità e la sicurezza del lavoro;
l) promuove l'integrazione tra le politiche regionali del lavoro e quelle in materia di istruzione e formazione, sociali e per lo sviluppo economico e del territorio, al fine di garantire il diritto di accesso all'apprendimento lungo il corso della vita;
m) promuove l'inserimento lavorativo dei disabili;
n) promuove l'inserimento lavorativo delle persone a rischio di esclusione sociale;
o) favorisce e promuove le politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura;
p) facilita l'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure amministrative;
q) promuove comportamenti socialmente responsabili delle imprese e favorisce la più ampia partecipazione dei lavoratori all'impresa.

3. La presente legge disciplina le funzioni per la gestione del mercato del lavoro nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione tra i livelli istituzionali.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 10 febbraio 2006, n. 4.
TITOLO I
Assetto istituzionale



1. La Regione in raccordo con le Province e nel rispetto dei processi di concertazione sociale:
a) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo in materia di politiche del lavoro;
b) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;
c) svolge attività di monitoraggio, controllo e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro;
d) svolge le funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
e) svolge tutte le altre funzioni attribuite dalla legge.

2. La Regione svolge, in raccordo con le Province, analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro tenendo conto delle differenze di genere, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione e delle pari opportunità.


1. Il piano regionale per le politiche attive del lavoro costituisce l’atto di programmazione, indirizzo e pianificazione generale della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge. per le politiche attive del lavoro costituisce l’atto di programmazione, indirizzo e pianificazione generale della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge.
2. Il piano ha validità triennale ed è approvato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente il triennio di riferimento con le modalità di cui all’articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).
3. In particolare il piano determina:
a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
b) le linee di indirizzo per la gestione dei servizi per l’impiego di cui all’articolo 14;
c) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti disabili di cui all’articolo 25;
e) le linee di intervento da realizzare sul territorio per l’emersione del lavoro irregolare di cui all’articolo 34;
f) (abrogata)
g) i livelli, migliorativi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro;
h) gli indirizzi per l’attuazione dei programmi comunitari.


Nota relativa all'articolo 3
Così modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2006, dall'art. 9, l.r. 16 dicembre 2005, n. 35.
Ai sensi dell'art. 35, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, per il triennio 2011/2013 il Piano regionale delle attività artigiane ed industriali di cui al presente articolo è sostituito dal Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013. Il Piano è approvato dall’Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta regionale, adottata previo parere del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana di cui all’art. 7, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, e della Commissione regionale per il lavoro di cui all’art. 6 della presente legge, che si esprimono in seduta congiunta.



1. La Giunta regionale, sentite la Commissione regionale per il lavoro e la Commissione consiliare competente, approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, il programma annuale per l'occupazione e la qualità del lavoro, in attuazione del piano di cui all'articolo 3.
2. Il programma annuale contiene in particolare:
a) (abrogata)
b) l'individuazione delle categorie dei lavoratori a rischio di esclusione sociale e la quota delle assunzioni che sono tenuti ad effettuare i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici loro riservata, ai sensi dell'articolo 4 bis del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144);
c) la definizione dei criteri e delle priorità per la concessione di incentivi per favorire l'inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale e la partecipazione dei lavoratori all'impresa.

3. La Giunta regionale approva altresì i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e gli altri atti necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Nota relativa all'articolo 4
Prima modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2006, dall'art. 9, l.r. 16 dicembre 2005, n. 35; poi modficato dall'art. 17, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31

Art. 5

.............................................................


Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 17, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.


1. La Commissione regionale per il lavoro è la sede di concertazione per la proposta, la valutazione e la verifica delle linee programmatiche e delle politiche attive del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione regionale per il lavoro esprime pareri obbligatori sul piano regionale e sul programma annuale, nonché sulla modalità d'attuazione degli interventi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
3. La Commissione regionale per il lavoro è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
a bis) gli Assessori provinciali competenti in materia di lavoro e formazione;
a ter) un rappresentante dei Comuni, designato dall’ANCI regionale;
a quater) un rappresentante delle Comunità montane, designato dell’UNCEM regionale;
b) due rappresentanti delle organizzazioni degli industriali;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani;
d) due rappresentanti delle centrali cooperative;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo;
f) due rappresentanti delle organizzazioni del settore commercio e turismo;
g) dodici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
h) (abrogata)
i) il Consigliere regionale di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
l) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;
m) due rappresentanti nominati dal Coordinamento regionale per la tutela delle persone disabili, di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente;
n) un rappresentante della Conferenza dei coordinatori di ambito territoriale di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. Ai lavori della Commissione possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate.
5. I componenti della Commissione regionale per il lavoro di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 3 sono designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
6. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.
7. Ai componenti della Commissione regionale per il lavoro, estranei all'amministrazione regionale, spetta un'indennità di presenza di euro 25 per ogni seduta e il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni. Alla liquidazione provvede il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 9, l.r. 16 dicembre 2005, n. 35, e dall'art. 2, l.r. 10 febbraio 2006, n. 4, e dall'art. 17, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.
Il comma 4 è stato sostituito nell'identico testo sia dall'art. 9, l.r. 35/2005 (con decorrenza 1 gennaio 2006), sia dall'art. 2, l.r. 2/2006.



1. Le Province, nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto dei processi di concertazione sociale, svolgono le seguenti funzioni:
a) le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
b) le funzioni in materia di formazione professionale;
c) la gestione ed il controllo delle attività formative relative al contratto di apprendistato;
d) la gestione delle misure di sostegno all'occupazione ed alla creazione di nuova impresa;
e) gli altri compiti e funzioni attribuiti dalla legge.

2. Le Province adottano i programmi annuali per le politiche del lavoro, nel rispetto degli indirizzi regionali, sentite le Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 8.
3. Le Province perseguono la finalità di integrare e coordinare l'attività dei soggetti pubblici e privati autorizzati allo svolgimento dell'attività di intemediazione presenti nel proprio territorio.


1. Le Commissioni provinciali per il lavoro svolgono i seguenti compiti e funzioni:
a) assicurano la concertazione delle parti sociali in ordine all'esercizio delle funzioni attribuite alle Province in materia di formazione e lavoro;
b) esercitano le funzioni degli organi collegiali soppressi di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 469/1997;
c) esprimono parere obbligatorio sui programmi provinciali annuali per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 7, comma 2;
d) esercitano i compiti e le funzioni attribuiti, nel rispetto delle competenze regionali, dai competenti organi provinciali;
e) svolgono le funzioni di approvazione dei contratti di formazione e lavoro, e dei piani per l'inserimento professionale di cui all'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali).

2. Alle Commissioni provinciali per il lavoro sono altresì attribuite le funzioni amministrative inerenti l'approvazione delle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre) e all'articolo 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge con modificazioni del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), nonché l'approvazione e la tenuta degli elenchi del personale della pubblica amministrazione collocato in disponibilità a seguito della procedura di cui agli articoli 34 e 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
3. La Giunta regionale, anche su proposta della Commissione regionale per il lavoro, può attribuire alle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro ulteriori funzioni amministrative fra quelle di propria competenza.
4. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da:
a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) otto rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
c) otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
d) un rappresentante della Commissione provinciale per le pari opportunità;
e) il consigliere provinciale di parità;
f) due rappresentanti nominati dal coordinamento provinciale per la tutela delle persone disabili, di cui un rappresentante delle associazioni di categoria di invalidi aventi l'obbligo della tutela e rappresentanza, riconosciute dalla legislazione vigente.

4 bis. Ai lavori della Commissione possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate.
5. Le Province possono prevedere la nomina di un pari numero di membri supplenti dei rappresentanti di cui alle lettere b), c) e f) del comma 4. Le Province possono altresì integrare la Commissione con rappresentanti degli enti locali.
6. Per lo svolgimento delle funzioni relative al collocamento obbligatorio, la Commissione è integrata da un ispettore medico del lavoro e dai rappresentanti delle categorie interessate designati dalle stesse.
7. La Commissione è nominata con provvedimento del competente organo provinciale sulla base delle designazioni delle organizzazioni interessate, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
8. La durata in carica della Commissione coincide con quella del Consiglio provinciale.
9. Gli emolumenti ai componenti della Commissione provinciale per le politiche del lavoro sono determinati dalla Provincia.
10. Qualora, per mancanza del numero legale, la Commissione non possa validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno per due riunioni consecutive, le relative funzioni, limitatamente agli argomenti in questione, sono svolte dal dirigente della competente struttura della Provincia presso la quale la Commissione opera.
11. Il funzionamento della Commissione è definito da apposito regolamento approvato dal competente organo provinciale.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 3, l.r. 10 febbraio 2006, n. 4, e dall'art. 17, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.
TITOLO II
Sistema regionale dei servizi per l'impiego



1. Le Province, mediante proprie strutture denominate Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione, aventi un bacino territoriale di utenza di norma non inferiore ai centomila abitanti, svolgono le seguenti funzioni:
a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle opportunità e vincoli del mercato del lavoro locale e del sistema formativo;
b) informazione sugli incentivi e sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo;
c) attività di accoglienza e di orientamento per le persone, incluso il supporto alla gestione del libretto formativo;
d) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;
e) consulenza alle imprese in materia di assunzioni, analisi e definizione dei fabbisogni di professionalità;
f) proposta di misure attive e personalizzate di formazione professionale o di inserimento al lavoro;
g) attività volte alla realizzazione dell'obbligo formativo quali adempimenti di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e al d.p.r. 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età);
h) accompagnamento all'inserimento, nel collocamento mirato e nel mantenimento al lavoro per i disabili e le persone in condizione di svantaggio personale e sociale;
i) erogazione di servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri;
l) esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 469/1997 e di cui al d.lgs. 181/2000;
m) certificazione dello stato di disoccupazione;
n) tenuta delle liste di mobilità di cui alle leggi 223/1991 e 236/1993;
o) progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, incluso il riconoscimento dei crediti formativi;
p) ogni altro servizio finalizzato all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, inclusa la certificazione delle competenze, comunque acquisite.

2. I servizi erogati ai sensi del comma 1 sono resi gratuitamente.


1. Ferme restando le competenze riservate alle amministrazioni dello Stato dalla normativa statale vigente, le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, per le assunzioni da effettuare ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. 165/2001, formulano richiesta di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), al centro per l'impiego competente per territorio. Per le assunzioni a tempo indeterminato, qualora l'ambito territoriale del soggetto richiedente comprenda un territorio sul quale insistono più centri per l'impiego della stessa provincia o di province diverse, la richiesta è rivolta, rispettivamente, alla Provincia interessata o alla Regione, per la redazione della graduatoria unica integrata.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1999, n. 59), provvede a definire secondo criteri oggettivi, le procedure e le modalità operative cui devono attenersi tutti i soggetti coinvolti nell'espletamento delle procedure di cui al comma 1.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono procedere autonomamente al reclutamento del personale da avviare a selezione, previa adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico nonché contestuale comunicazione al centro per l'impiego competente per territorio, nel rispetto ed in conformità alle procedure e modalità operative regionali approvate ai sensi del comma 2.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 4, l.r. 10 febbraio 2006, n. 4.


1. La Giunta regionale, sentite le Province e le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, determina con proprio provvedimento, le modalità per il rilascio ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 276/2003 dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale ai soggetti pubblici e privali che intendano svolgere le predette attività esclusivamente nel territorio regionale.
2. Le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, autorizzati ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), qualora svolgano l’attività di intermediazione devono garantire ai propri studenti la coerenza tra i percorsi formativi e l'eventuale collocazione lavorativa.
3. La Regione comunica al Ministero del lavoro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al comma 1.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 5, l.r. 10 febbraio 2006, n. 4.


1. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento, di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività individuate ai sensi del comma 3.
2. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro.
3. La Giunta regionale, sentite le Province e le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative e nel rispetto degli indirizzi del piano regionale, definisce:
a) le procedure per l'accreditamento;
b) i requisiti minimi per l'accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accreditamento;
c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;
d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
e) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
f) le tipologie dei servizi al lavoro per i quali è necessario l'accreditamento.

4. Ai fini della concessione dell'accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali.
5. La mancata applicazione degli accordi di cui al comma 4 determina la revoca dell'accreditamento.


1. La Giunta individua, mediante l'atto di cui all'articolo 12, comma 3, le forme di cooperazione tra servizi pubblici ed operatori accreditati a cui possono essere affidati servizi al lavoro, nonché le modalità di verifica, di sospensione e di revoca dell'incarico affidato.
2. La Regione e le Province possono affidare ai soggetti accreditati, mediante gli strumenti negoziali individuati ai sensi del comma 1, lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) economicità del ricorso al soggetto privato, valutata oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito;
b) motivata impossibilità del servizio pubblico a svolgere il servizio da affidare;
c) assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi erogati;
d) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione ed alle Province le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti.

3. I soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati allo svolgimento di servizi nel mercato del lavoro sono tenuti ad interconnettersi con la borsa continua nazionale del lavoro, tramite il nodo regionale costituito ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 276/2003 e con il Sistema informativo regionale Marche lavoro (SIRMAL) di cui all'articolo 15.
4. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 6, l.r. 10 febbraio 2006, n. 4.


1. I soggetti pubblici e privati che erogano servizi per l'impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale disciplina, previo parere delle Province e previa concertazione con le parti sociali, e nel rispetto di quanto previsto nel Piano regionale:
a) gli standard minimi di servizio cui devono attenersi i servizi pubblici e privati per l'impiego;
b) i criteri di gestione operativa e i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori e le relative procedure uniformi di applicazione;
c) i criteri e le procedure uniformi per l'accertamento, la verifica periodica e la certificazione dell'esistenza o della perdita dello stato di disoccupazione;
d) le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei principi generali fissati dalla presente legge;
e) le attività di assistenza giuridico-amministrativa che la Regione intenda fornire alle Province, al fine di garantire un'interpretazione uniforme della normativa in materia di servizi per l'impiego.



1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale Marche lavoro (SIRMAL).
2. Il SIRMAL costituisce per le Province lo strumento per l'esercizio delle funzioni di organizzazione e coordinamento dei centri per l'impiego del proprio territorio e delle relative articolazioni.
3. Il SIRMAL viene realizzato e implementato per:
a) automatizzare e semplificare gli adempimenti amministrativi facenti capo ai servizi per l'impiego al fine di aumentarne l'efficacia e l'efficienza e migliorare i servizi resi a cittadini e imprese;
b) aumentare la circolazione delle informazioni e la possibilità di incontro della domanda e dell'offerta di lavoro;
c) aumentare il livello di automazione dei soggetti che operano nei servizi per l'impiego;
d) garantire il raccordo e l'integrazione con altre risorse informatiche e informative pubbliche e private autorizzate o accreditate che operano nel mercato del lavoro e nei sistemi educativi e formativi;
e) fornire un quadro di riferimento organico sulla struttura del sistema economico e del mercato del lavoro, sui flussi che li caratterizzano disaggregati per sesso e per età;
f) fornire elementi di monitoraggio dei servizi per l'impiego necessari per la messa a punto e la valutazione dell'impatto delle politiche del lavoro a livello provinciale e regionale.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il funzionamento del SIRMAL.
TITOLO III
Politiche attive per il lavoro

CAPO I
Lavoro e formazione



1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative, sostiene ed incentiva:
a) interventi di formazione finalizzati a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, nonché la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
b) interventi di formazione continua, anche in coordinamento ed in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
c) interventi di formazione continua in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) interventi di formazione continua, anche mediante la concessione di assegni formativi individuali;
e) interventi di formazione per favorire l'imprenditorialità;
f) interventi di formazione, anche a distanza, finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

2. La Regione promuove l'orientamento quale strumento di valorizzazione delle competenze e di sostegno alla persona nella formulazione ed attuazione consapevole delle scelte professionali.
3. Le Province e i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 svolgono le funzioni in materia di servizi per l'orientamento, anche in coordinamento con le autonomie scolastiche.
4. Le Province perseguono l'obiettivo di integrare i diversi ambiti in cui la funzione di orientamento è esercitata e di diffondere in modo razionale tali servizi ai cittadini.


1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), la Giunta regionale disciplina:
a) i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, integrativa della formazione professionalizzante e di mestiere, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, al fine dell'acquisizione di competenze di base e trasversali;
c) i profili formativi e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative.


Nota relativa all'articolo 17
Così sostituito dall'art. 1, l.r. 17 maggio 2012, n. 14.


1. La Regione e le Province, in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concedono contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.


1. La Regione e le Province in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge concedono borse di studio:
a) a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione che presentino progetti di ricerca da realizzarsi presso studi professionali o presso imprese o presso associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale;
b) a soggetti laureati e diplomati e in possesso dello stato di disoccupazione per l'attivazione di esperienze lavorative da realizzarsi presso studi professionali o presso imprese o presso associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale.

1 bis. Le esperienze lavorative di cui al comma 1, lettera b), possono essere attivate a favore di persone disabili, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
1 ter. In caso di borse da destinare a soggetti disabili, le stesse possono essere attivate anche presso datori di lavoro pubblici.
1 quater. La Giunta regionale può prevedere deroghe ai titoli di studio richiamati alle lettere a) e b) del comma 1, limitatamente a specifici interventi e previo parere favorevole della Commissione regionale per il lavoro.

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 17, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19; dall'art. 29, l.r. 27 novembre 2012, n. 37, e dall'art. 8, l.r. 6 giugno 2013, n. 11.
CAPO II
Promozione dell'occupazione



1. La Regione sostiene ed incentiva la formazione e l'occupazione dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e nelle aree dove più alto è lo squilibrio fra domanda ed offerta di lavoro garantendo l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al lavoro e di parità di trattamento economico e normativo, nonché un'adeguata formazione.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, individua annualmente, tenuto conto dell'andamento del mercato del lavoro e delle condizioni economiche e sociali della Regione, le categorie dei soggetti destinatarie, in via prioritaria, degli interventi regionali di politica attiva finalizzati all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs. 276/2003, i soggetti che intendano svolgere nel territorio regionale le attività di cui all’articolo 13 medesimo in regime di raccordo con le Province sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:
a) ottenimento dell'accreditamento dalla Regione ai sensi della presente legge;
b) stipula di una convenzione con le Province, previo parere favorevole della Regione sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, lettera a);
c) integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

4. La Giunta regionale, sentite le Province e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, individua annualmente:
a) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati;
b) i requisiti professionali dei tutori aziendali;
c) le procedure per la verifica della conformità alle prescrizioni regionali delle convenzioni stipulate;
d) le categorie che, tenuto conto dell'andamento del mercato del lavoro, possono essere assunte con le modalità ed alle condizioni di cui al presente articolo;
e) i criteri per la definizione, ai sensi del d.lgs. 181/2000 e della relativa disciplina regionale di attuazione, della congruità dell’offerta lavorativa.


Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 7, l.r. 10 febbraio 2006, n. 4.


1. La Regione può adottare in via sperimentale una misura speciale volta a favorire l'inserimento lavorativo di inoccupati alla ricerca di un lavoro e di disoccupati privi di ammortizzatori sociali.
2. La Regione, individuate le categorie dei beneficiari, promuove, d’intesa con il Centro di cui all’articolo 9 competente per territorio, un progetto di inserimento lavorativo che tenga conto delle specifiche esigenze della persona, nell'ambito degli interventi previsti nella presente legge.
3. La Regione, sulla base della situazione economica personale e familiare del beneficiario, può intervenire, in via sperimentale, con apposita erogazione monetaria fino al raggiungimento di una soglia predeterminata e per l'intera durata del progetto.
4. La Giunta regionale, sentite le Province e le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, disciplina con apposita delibera quanto previsto nei commi precedenti.

Nota relativa all'articolo 21
Così modificato dall'art. 17, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.


1. La Regione e le Province, in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge e nel rispetto della vigente normativa comunitaria degli aiuti di Stato, concedono incentivi alle imprese che assumano con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, soggetti disoccupati svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento alle donne e alle persone disoccupate con più di cinquant'anni di età.

Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 17, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.


1. La Regione e le Province in base alle competenze loro assegnate dalla presente legge promuovono lo sviluppo dell'auto-imprenditorialità e, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di tutela della concorrenza, possono concedere finanziamenti finalizzati alla costituzione di nuove imprese, aventi sede operativa nel territorio della regione.


1. Al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare tempi di vita e di lavoro, la Regione promuove e sostiene progetti sperimentali, proposti da enti pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità.
CAPO III
Inserimento lavorativo delle persone disabili



1. La Regione, considerando di preminente interesse tutte le attività volte all'inserimento dei disabili ed in attuazione dei principi sanciti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap) e successive modificazioni ed integrazioni, promuove ogni forma di sostegno a favore del collocamento mirato e dell'inserimento lavorativo delle persone disabili anche tramite percorsi propedeutici e di avviamento.
2. La Regione, inoltre, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro per le persone disabili sancito dalla legge 68/1999, promuove e sostiene il loro inserimento al lavoro dipendente, nonché l'avvio e il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi soggetti.
3. La Regione e le Province promuovono specifiche iniziative formative per le persone disabili, che tengano conto dei fabbisogni professionali emersi dal mercato del lavoro locale.
4. La programmazione regionale promuove e sostiene sia le azioni di avvio al lavoro e primo inserimento che quelle di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro.
5. La Regione individua i requisiti professionali dei tutori aziendali e degli operatori della mediazione e incentiva e sostiene appositi corsi di formazione.
6. I criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti disabili sono definiti dal piano regionale.
7. Le Province, individuate quali uffici competenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 68/1999, disciplinano gli aspetti che non richiedono una regolamentazione uniforme su tutto il territorio regionale.


1. Il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, già istituito con la l.r. 3 aprile 2000, n. 24 (Norme per favorire l'occupazione dei disabili), è alimentato:
a) dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;
b) dai recuperi e dalle economie sugli interventi finanziati e dalle somme non utilizzate per gli interventi di cui al comma 2;
c) da altri apporti di soggetti comunque interessati;
d) dalle somme stanziate dalla Regione con legge di bilancio;
e) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999.

2. Attraverso l’utilizzo del fondo di cui al comma 1, la Regione concede contributi per favorire azioni positive di sostegno, anche promosse da enti locali, volte a migliorare le condizioni di occupabilità dei disabili ai fini dell’inserimento lavorativo mirato.
2 bis. Tra le azioni di cui al comma 2 sono ricompresi la realizzazione di progetti sperimentali, progetti pilota e corsi propedeutici o periodici, l’attuazione di buone pratiche, l’affiancamento di tutor appositamente formati, la rimozione degli ostacoli all’inserimento lavorativo, l’acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro e il sostegno di percorsi di formazione e lavoro all’interno delle cooperative sociali di inserimento lavorativo di tipo B, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale).
3. Possono accedere ai finanziamenti del fondo i datori di lavoro privati operanti nella regione che assumano i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999 e rispettino gli obblighi di cui all'articolo 3 della medesima legge.
4. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi di cui alla legge 68/1999, provvedono all'assunzione dei disabili.
5. La Giunta regionale individua gli interventi prioritari per i quali possono essere presentati i progetti e le domande e determina l'entità e la modalità di concessione dei contributi, i criteri di valutazione tecnica-finanziaria delle domande e dei progetti presentati, nonché gli ulteriori aspetti applicativi delle presenti disposizioni.
6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), limitatamente alla rimozione degli ostacoli di tipo strumentale, nonché al comma 2, lettera d), i datori di lavoro privati possono accedere anche a benefici economici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della l.r. 18/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Nota relativa all'articolo 26
Così modificato dall'art. 17, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.


1. La Commissione paritetica per il collocamento dei disabili garantisce il regolare ed imparziale utilizzo del fondo e la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti presentati.
2. La Commissione è composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità pubblica o suo delegato;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pari opportunità o suo delegato;
e) il direttore della scuola di formazione del personale regionale o suo delegato;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
h) tre rappresentanti delle associazioni rappresentative dei disabili di cui alla l.r. 30 aprile 1985, n. 24 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati), di cui uno nominato dalla Consulta regionale per la salute mentale;
i) un rappresentante delle Province;
l) due rappresentanti delle cooperative sociali di tipo b, iscritte all'albo regionale e da queste eletti.

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.


1. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di rendere effettivo l'inserimento lavorativo delle persone disabili, determina con propri atti i criteri per la validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, disciplinando in particolare:
a) il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni, che in ogni caso non può eccedere un quinto del totale;
c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni, ferma restando la necessità del parere positivo degli uffici competenti per il collocamento mirato dei disabili, individuati dalle Province.

CAPO IV
Sostegno alla stabilità, regolarità e sicurezza del lavoro



1. La Regione promuove accordi finalizzati ai contratti di solidarietà e contribuisce all'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati ai contratti di solidarietà difensivi.
2. Al fine di garantire la stabilità del lavoro, la Regione e le Province, nell'ambito delle priorità e dei criteri della programmazione regionale, possono sostenere processi aziendali di trasformazione organizzativa e di formazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.


1. La Regione, in concorso con gli enti locali e con le parti sociali, realizza azioni volte a prevenire situazioni di crisi territoriali, settoriali ed aziendali e a salvaguardare i livelli occupazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) promuove l'azione delle parti sociali volta all'individuazione di soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo;
b) sostiene, congiuntamente con le Province, progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori;
c) può concorrere all'integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica, diversi dalla disoccupazione ordinaria.

3. La Giunta regionale promuove l'esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui al d.p.r. 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Allegato 1, nn. 90 e 91), quello previsto nella fase amministrativa delle procedure di mobilità di cui alla legge 223/1991, nonché il confronto previsto dall'articolo 33, comma 5, del d.lgs. 165/2001.


1. La Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, realizza o sostiene iniziative di informazione in materia di previdenza complementare ed integrativa.
CAPO V
Sicurezza e qualità del lavoro e dell'impresa



1. La Regione promuove l'adozione del bilancio sociale e la certificazione etica quali strumenti utili a riaffermare il ruolo dell'impresa nel garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro, così come una relazione armonica e pienamente sostenibile con l'ambiente circostante.
2. A tal fine la Regione sostiene iniziative imprenditoriali concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che siano finalizzate al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro ed all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali e le comunità di persone che potrebbero risentire degli effetti dell'attività produttiva.
3. La Regione promuove altresì le iniziative volte a contrastare ogni attività imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, con l'abuso delle forze di lavoro, con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attività produttiva.
4. La Regione promuove programmi formativi volti alla conoscenza dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, in coerenza con i principi e le linee guida elaborate dall'Unione europea.


1. La Regione promuove azioni specifiche sul territorio, al fine di informare adeguatamente sui rischi derivanti dall'attività lavorativa in tutte le sue forme e di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.
2. La Regione sostiene l'attività di promozione delle iniziative di informazione e formazione svolte dagli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del d.lgs.19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).
3. La Regione finanzia progetti per le attività informative di cui all'articolo 21 del d.lgs. 626/1994, che riguardino lavoratori occupati nelle piccole e medie imprese e sostiene altresì programmi formativi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.


1. La Regione promuove ogni iniziativa utile sul territorio per la lotta al lavoro sommerso e alla promozione dell'occupazione regolare in coerenza con gli obiettivi di piena occupazione, qualità e produttività del lavoro e realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo.
2. Sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per l'emersione di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nell'ambito del piano regionale e del programma annuale, sono individuate le linee di intervento da realizzare sul territorio nel rispetto dei seguenti principi:
a) riconoscimento dei benefici concessi ai sensi della presente legge solo ai soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia previdenziale e che applichino ai lavoratori dipendenti, compresi i soci-lavoratori delle cooperative, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dagli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
b) possibilità di revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge laddove il soggetto beneficiario risulti inadempiente rispetto agli obblighi ed alle condizioni di cui alla lettera a);
c) promozione di ogni iniziativa utile in materia di accesso al lavoro e di integrazione della forza lavoro immigrata;
d) incentivazione delle forme di emersione tramite azioni che prevedano il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali;
e) promozione di azioni di sistema attraverso la realizzazione di sportelli di informazione, attività di tutoraggio, consulenza, animazione sul territorio;
f) promozione di meccanismi virtuosi in grado di consolidare l'attività dei soggetti economici emersi;
g) valorizzazione e promozione di interventi formativi e informativi a favore dei soggetti pubblici e privati quanto ai possibili effetti del lavoro sommerso e dell'economia sommersa, con particolare riguardo alla diffusione della cultura della legalità.

TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie



1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 50.433.218,42.
2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio e con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri complessivi.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede:
a) per l'importo di euro 89.665,00 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 1.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
b) per l'importo di euro 4.375.560,47 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.20.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
c) per l'importo di euro 25.202.322,00 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.20.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
d) per l'importo di euro 1.560.000,00 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.20.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
e) per l'importo di euro 6.662.536,00 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.20.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
f) per l'importo di euro 929.267,95 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.21.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
g) per l'importo di euro 10.625.867,00 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.21.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005;
h) per l'importo di euro 988.000,00 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti a carico della UPB 3.21.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005.

4. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla UE e dallo Stato per il settore formazione professionale e lavoro nei limiti delle assegnazioni annuali e mediante l'impiego di risorse regionali.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni ed integrazioni al bilancio di previsione per l'anno 2005 ed al relativo POA in coerenza con la disponibilità degli stanziamenti indicati al comma 3.


1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi o dalle disposizioni comunitarie, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa diffida, può adottare i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, necessari ad assicurare il rispetto dei termini delle norme violate da parte degli enti locali.

Nota relativa all'articolo 36
Così modificato dall'art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. La Commissione regionale per il lavoro, la Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale, le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite ai sensi della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro), e la Commissione paritetica per il giusto collocamento dei disabili istituita ai sensi della l.r. 24/2000 rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi di cui alla presente legge.
2. Le Commissioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 8, si dotano di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. Alle medesime si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza regionale) in quanto compatibili.
3. Fino alla data di esecutività degli atti amministrativi attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione delle norme abrogate.


1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 38
Così modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2006, dall'art. 9, l.r. 16 dicembre 2005, n. 35.
Il comma 3 abroga la l.r. 20 maggio 1997, n. 31; il comma 3 dell'art. 25, l.r. 2 marzo 1998, n. 2; l'art. 27, l.r. 5 maggio 1998, n. 12; gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, l.r. 9 novembre 1998, n. 38;la l.r. 24 gennaio 2000, n. 6; la l.r. 3 aprile 2000, n. 24; gli artt. 33 e 34, l.r. 23 aprile 2002, n. 6; il comma 5 dell'art. 14, l.r. 25 novembre 2002, n. 25.