Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 8
Titolo:Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese
Pubblicazione:( B.U. 10 marzo 2005, n. 25 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disciplina degli appalti

Sommario




Art. 1

1. Per i lavori privati subordinati agli adempimenti di cui agli articoli 10 e 22 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e non eseguiti in economia, il committente o il responsabile dei lavori può affidare al coordinatore per l’esecuzione, qualora previsto, o al direttore dei lavori negli altri casi, l'incarico di:
a) acquisire, all'inizio ed alla conclusione dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva e trasmetterlo al Comune competente;
b) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, allo sportello unico, costituito da INPS, INAIL e casse edili, la notifica preliminare nei casi previsti dall’articolo 99 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Il coordinatore per l’esecuzione, qualora previsto, o il direttore dei lavori negli altri casi predispone all’apertura del cantiere un registro delle presenze, nel quale ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice annota all’inizio della giornata lavorativa la presenza dei propri operai.
2 bis. Il coordinatore per l’esecuzione, qualora previsto, o il direttore dei lavori negli altri casi verifica almeno una volta al mese l’eventuale presenza in cantiere di personale non autorizzato, attraverso l’esame del registro di cui al comma 2, nonché del libro unico del lavoro presente anche in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le eventuali irregolarità riscontrate sono comunicate per iscritto al committente o al responsabile dei lavori e allo sportello unico.
3. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i lavori pubblici e privati è rilasciato dallo sportello unico avente sede presso la cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente ai sensi del CCNL medesimo, alla quale l'impresa è obbligata ad iscriversi. Per le imprese di un altro Stato membro dell’Unione europea l’obbligo sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, gli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi livelli di tutela derivanti dagli accantonamenti previsti dalla disciplina contrattuale o statale vigente.
3 bis. Per i lavori pubblici e privati l’obbligo di iscrizione alla cassa edile di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sia l’impresa distaccante che quella distaccataria. Per lo stesso appalto, l’impresa distaccante trasmette la denuncia mensile alla cassa edile evidenziando la posizione di lavoratore distaccato e l’impresa distaccataria comunica mensilmente alla cassa edile i nominativi dei lavoratori distaccati. L’impresa distaccante è obbligata a esibire il DURC al committente o al responsabile dei lavori, ai fini della verifica di cui all’articolo 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008.
4. L'impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del settore.
5. Il Comune effettua controlli a campione sul rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. L'INPS, l'INAIL e le casse edili possono svolgere specifici controlli oppure richiederne al Comune l'effettuazione.
5 bis. Ai fini del controllo degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, il Comune trasmette alla cassa edile di cui al comma 3, in base a quanto stabilito nell’apposita convenzione stipulata secondo lo schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, i dati dei titoli abilitativi relativi a soggetti pubblici e privati di propria competenza.
6. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune è tenuto a comunicare:
a) i nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli degli ordini e collegi professionali, ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
b) le imprese inadempienti alla Regione ai fini della pubblicazione in un apposito elenco nel Bollettino ufficiale. L'inserimento nell'elenco comporta la loro esclusione, per la durata di un anno, dall'affidamento di appalti a trattativa privata, nonché di subappalti, di lavori da parte della Regione, degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione.

7. Per quanto non previsto dal comma 6 si applicano le sanzioni vigenti in materia di contribuzione a favore dei lavoratori e di sicurezza nei cantieri.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 2 agosto 2006, n. 10 e dall'art. 1, l.r. 20 aprile 2012, n. 10.
Ai sensi dell'art. 2, l.r 2 agosto 2006, n. 10, il comma 3 va interpretato nel senso che la cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), è ciascuna cassa costituita ed operante nella regione ai sensi dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto l’avviso comune del 16 dicembre 2003. L’obbligo di iscrizione riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio regionale ed è stabilito nei confronti delle casse edili operanti ai diversi livelli territoriali, sia provinciale che regionale, con riferimento all’ubicazione del cantiere.