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Atto:LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 6
Titolo:Legge forestale regionale
Pubblicazione:( B.U. 10 marzo 2005, n. 25 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 5, comma 5; art. 10, comma 2; art. 12, commi 1, 3, 4 e 5; art. 13, comma 4; art. 15 quater; art. 15 quinquies, di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 22, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, fermo restando quanto previsto da questa legge, la Giunta regionale adotta, previo parere della Commissione assembleare competente, gli atti necessari al recepimento delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), in particolare quelle previste dagli articoli 6, comma 7; 7, comma 11; 8, comma 8; 9, comma 3, e 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

Sommario


CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Corpo forestale dello Stato)
Art. 4 (Programma forestale regionale)
Art. 5 (Ecocertificazione forestale)
Art. 6 (Gestione associata delle superfici boscate)
Art. 7 (Incentivi all'imboschimento ed alla produzione legnosa nelle zone non montane)
Art. 8 (Formazione forestale)
Art. 9 (Albo regionale delle imprese agricolo-forestali)
Art. 9 bis (Lavori e servizi forestali in zona montana)
CAPO II Tutela e gestione del bosco e demanio forestale regionale
Art. 10 (Tagli boschivi)
Art. 11 (Vincolo idrogeologico)
Art. 12 (Riduzione e compensazione di superfici boscate)
Art. 13 (Rimboschimenti realizzati con fondi pubblici)
Art. 14 (Libro regionale dei boschi da seme)
Art. 15 (Disposizioni di difesa fitosanitaria)
Art. 15 bis (Interventi forestali di pubblica incolumità)
Art. 15 ter (Procedure per l’attuazione del piano d’intervento forestale straordinario)
Art. 15 quater (Competenze delle Province)
Art. 15 quinquies (Accordi bonari per la realizzazione di interventi forestali)
Art. 15 sexies (Determinazione dell’importo dei lavori)
Art. 16 (Demanio forestale regionale)
Art. 17 (Vivai forestali regionali)
Art. 18 (Organizzazioni montane)
CAPO III Difesa dei boschi dagli incendi
Art. 19 (Prescrizioni e divieti)
Art. 19 bis
CAPO IV Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi
Art. 20 (Tutela degli alberi ad alto fusto)
Art. 21 (Autorizzazione all'abbattimento)
Art. 22 (Potatura)
Art. 23 (Compensazione)
Art. 24 (Tutela delle siepi)
Art. 25 (Formazioni vegetali miste)
Art. 26 (Formazioni vegetali monumentali)
Art. 27 (Censimento ed elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali)
Art. 28 (Registro comunale delle formazioni vegetali abbattute abusivamente)
CAPO V Accertamento e sanzioni
Art. 29 (Accertamento delle infrazioni)
Art. 30 (Sanzioni)
Art. 31 (Applicazione delle sanzioni)
CAPO VI Disposizioni finanziarie
Art. 32 (Norma finanziaria)
CAPO VII Norme finali
Art. 33 (Procedure)
Art. 34 (Norme finali e transitorie)
Art. 35 (Decorrenza degli effetti)
Art. 36 (Modifiche ed abrogazioni)
Allegati
Allegati

CAPO I
Disposizioni generali



1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale ed europea, disciplina le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell’assetto idrogeologico del territorio, nonché alla tutela, valorizzazione e sviluppo del lavoro e dell’occupazione nel settore forestale per la gestione sostenibile delle foreste basata sui principi della selvicoltura naturalistica, partecipativa ed adattata alle condizioni locali, e delle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione forestale regionali, territoriali ed aziendali.

Nota relativa all'articolo 1
Così sostituito dall'art. 1, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.


1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) albero ad alto fusto: una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri a 1,30 metri da terra;
b) albero secolare: un albero di alto fusto che, in mancanza di dati attendibili riguardo la sua nascita o piantagione, ha un diametro pari o superiore a quello indicato nell'allegato 1 alla presente legge;
b bis) albero monumentale:
1) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
2) i filari o le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico o culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
3) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica o culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici o residenze storiche;
c) arboreto da seme: un impianto specializzato per la produzione di sementi forestali selezionate;
d) arbusteto: qualsiasi formazione composta da specie arbustive avente lunghezza di almeno 10 metri, larghezza superiore a 5 metri, ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;
e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un’estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici;
e bis) boschi vetusti: le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali o spirituali presentano caratteri di preminente interesse tali da richiedere il riconoscimento di un’azione di conservazione speciale;
f) branca principale: il ramo che si diparte dal punto di inserzione della chioma nel fusto di un albero;
g) capitozzatura: la recisione della chioma in un punto qualsiasi del fusto di un albero od il taglio di una branca principale;
h) castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto, puro o semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche continuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale;
i) filare: qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;
l) formazione vegetale monumentale: gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali;
m) gruppo: qualsiasi formazione composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;
n) impianto di arboricoltura da legno: un impianto specializzato di specie arboree di pregio o a rapido accrescimento, con caratteristiche di prevalente coetaneità, sesto di impianto regolare e cure colturali ricorrenti, realizzato in terreni non boscati, finalizzato esclusivamente alla produzione di legno e di biomassa;
o) siepe: qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10 metri, composta da specie arbustive o da specie arboree mantenute allo stato arbustivo avente larghezza non superiore a 5 metri ed altezza inferiore a 5 metri.

1 bis. Ai fini dell'attuazione delle politiche dello sviluppo rurale, nonché di garantire la migliore gestione delle zone montane per la valorizzazione del territorio rurale e il mantenimento di un tessuto socio - economico vitale nelle aree interne, le superfici investite a castagneto da frutto, catastalmente classificate come tali e sede di pratiche agronomiche continuative e ricorrenti, sono assimilate alle superfici agricole utilizzate (SAU) in qualità di aree destinate a coltivazioni arboree permanenti.
1 ter. (Abrogato)
2. La Giunta regionale può modificare ed integrare le definizioni di cui al comma 1 in relazione a sopravvenuti mutamenti di carattere scientifico.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, l.r. 4 giugno 2012, n. 20; dall'art. 1, l.r. 21 giugno 2016, n. 12, e dall'art. 22, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione secondo le modalità definite da apposita convenzione tra la Giunta regionale ed il suddetto Corpo. La convenzione specifica le mansioni ed i compiti che la Regione affida al Corpo, individuando altresì i campi di applicazione e gli oneri della stessa.


1. Per la valorizzazione e la tutela delle risorse forestali, per la definizione e la programmazione degli interventi nel settore forestale, la Giunta regionale predispone, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Programma forestale regionale che:
a) individua, mediante cartografie, le superfici boschive da migliorare e i complessi boschivi da sottoporre a particolari forme di gestione e tutela finalizzate anche alla creazione di aree di collegamento ecologico funzionali alla rete ecologica regionale;
b) definisce le tipologie degli interventi pubblici forestali;
c) definisce ulteriori interventi di interesse regionale da incentivare;
d) contiene i piani colturali tipo per la gestione e la coltivazione dei rimboschimenti e dei miglioramenti forestali realizzati con finanziamento pubblico;
e) stabilisce gli indirizzi per la gestione del demanio forestale regionale e le priorità in merito alle eventuali acquisizioni di nuovi terreni al demanio;
f) contiene gli indirizzi selvicolturali per la gestione sostenibile delle risorse forestali;
g) individua le risorse disponibili e gli interventi da realizzare, indicandone i beneficiari, l'intensità e il massimale di aiuto, le spese ammissibili ed i soggetti attuatori, nonché le priorità e i criteri per la concessione dei finanziamenti. Gli interventi finanziati al cento per cento possono essere affidati solo a enti pubblici.

2. Nei limiti di quanto imposto dai regolamenti, dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali di riferimento e di sostegno al settore forestale, la Regione destina prioritariamente i finanziamenti che prevedono un totale carico pubblico al miglioramento ed alla manutenzione del demanio forestale regionale e, in secondo ordine, agli altri boschi di proprietà pubblica ed a quelli gestiti in forma associata o consortile.
3. Il Programma forestale regionale è approvato secondo le procedure previste dall'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) ed è coordinato con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modificazioni, con i piani dei parchi previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e con i piani di gestione previsti dall'articolo 4 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle aree della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 dello stesso.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 22, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
Ai sensi del comma 5 dall'art. 22, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, nel testo e nella rubrica degli articoli di questa l.r. 6/2005 le parole: “piano forestale regionale” o “piano forestale”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole: “Programma forestale regionale”.



1. Per ecocertificazione forestale si intende la certificazione dei sistemi e dei processi di gestione forestale sostenibile.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di ecocertificazione forestale, gli organismi certificanti e le eventuali altre forme di certificazione.
3. Fino all'adozione dell'atto di cui al comma 2, l'ecocertificazione forestale è rilasciata da organismi indipendenti, accreditati sulla base di norme e standard in sede internazionale, comunitaria o nazionale.
4. La Regione finanzia progetti di ecocertificazione forestale secondo i criteri e le modalità stabilite dal piano di cui all'articolo 4.
5. Le Comunità montane, le Province e gli Enti parco regionali promuovono i progetti di ecocerti-ficazione forestale.

Nota relativa all'articolo 5
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 5 di questo articolo, esercitata dalle Province, è trasferita alla Regione.


1. La Regione promuove la gestione forestale associata del patrimonio forestale pubblico e privato.
2. La Regione, in attuazione dell’articolo 7 del d.lgs. 227/2001, incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati alle forme di associazione per la gestione dei terreni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e privata.
3. Per la costituzione e l’avviamento delle forme associative di cui al comma 2, la Regione concede un contributo quinquennale. Il contributo ha carattere scalare, dell’ordine del 20 per cento l’anno, ed è concesso ai consorzi e alle forme di associazione che si impegnano formalmente a gestire in forma associata le foreste in disponibilità per almeno venti anni, con priorità per i consorzi e le associazioni costituiti tra proprietà fondiarie gestite da imprenditori agricoli e forestali e per quelli che prevedono la partecipazione di enti pubblici e proprietà collettive, quali garanti di una gestione forestale sostenibile delle foreste, e di cooperative di lavoro forestale, quali garanti della professionalità dei lavori e della sicurezza nei cantieri forestali.
4. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, determina le modalità e i criteri per la concessione del contributo di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Nota relativa all'articolo 6
Così sostituito dall'art. 2, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.


1. La Regione, tenuto conto dei dati dell'inventario forestale regionale, al fine di riequilibrare l'indice di boscosità delle aree non montane incentiva l'impianto di boschi naturaliformi aventi finalità protettive, di natura idrogeologica, paesaggistica ed ecologica, di tutela della fauna e finalità produttive. Gli impianti realizzati potranno essere allevati a ceduo composto o ad altofusto a discrezione del proprietario, nei limiti di quanto disposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2.


1. La Regione promuove corsi di formazione forestale rivolti agli operatori del settore.


1. Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.
2. All'albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agro-forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i requisiti per l'iscrizione delle imprese all'albo, per la loro cancellazione e per l'aggiornamento dell'albo medesimo.
4. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati di norma dall'ente pubblico competente alle imprese iscritte all'albo di cui al comma 1.


1. Per le finalità di salvaguardia del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna, i servizi e gli interventi pubblici forestali previsti dal Programma forestale regionale di cui all’articolo 4, quelli relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo-forestale, nonché alla difesa e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio possono essere affidati a imprenditori agricoli singoli o associati, ai consorzi forestali ed a cooperative agricolo-forestali nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia di contratti pubblici.

Nota relativa all'articolo 9 bis
Aggiunto dall'art. 3, l.r. 18 marzo 2014, n. 3. Così modificato dall'art. 22, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
CAPO II
Tutela e gestione del bosco e demanio forestale regionale



1. Salvo quanto disposto all'articolo 12, è vietata la riduzione di superficie dei boschi esistenti, ovvero la trasformazione dei boschi di altra qualità di coltura nonché la conversione dei boschi di alto fusto in ceduo e dei cedui composti in cedui semplici o matricinati.
2. I tagli boschivi sono autorizzati dalle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), o dalle Province per il restante territorio con riferimento alle prescrizioni di massima di polizia forestale emanate dalla Giunta regionale.
3. Per tagli boschivi di dimensioni limitate l'autorizzazione di cui al comma 2 è sostituita da una dichiarazione di inizio lavori, nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. I tagli boschivi e le attività connesse, se autorizzati secondo quanto stabilito dalla seguente normativa e dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono considerati tagli colturali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149, comma 1, lettera c), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dell'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 71 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
5. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 4, l.r. 18 marzo 2014, n. 3; dall'art. 2, l.r. 6 maggio 2014, n. 9; dall'art. 22, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 3, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 2 di questo articolo, esercitata dalle Province, è trasferita alla Regione.



1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i terreni coperti da bosco sono sottoposti a vincolo idrogeologico.
2. Le modalità di governo e trattamento dei boschi, ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), sono definite, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, che detta una disciplina anche per i castagneti da frutto, gli impianti di arboricoltura da legno, le tartufaie naturali e controllate, i terreni pascolativi ed il pascolo, i terreni cespugliati, il dissodamento ed il cambio di destinazione dei terreni saldi, la conduzione dei terreni agricoli.
2 bis. Fino all’approvazione della deliberazione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni vigenti.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 27, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, e dall'art. 22, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Disciplina delle attività estrattive), la riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono autorizzate dalla Provincia, sentita la Comunità montana per gli interventi ricadenti nel proprio territorio, esclusivamente nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
b) realizzazione di strade e piste forestali connesse all'attività selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche;
b bis) ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati rurali;
b ter) realizzazione di interventi in applicazione di disposizioni normative volte al riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile.
2. La riduzione di superficie boscata è soggetta a misure di compensazione ambientale, consistenti in rimboschimenti compensativi su terreni nudi, di accertata disponibilità, da realizzarsi prioritariamente con specie autoctone, sulla base di uno specifico progetto esecutivo e per una superficie calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, e dall'allegato A della l.r. 71/1997. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare. Gli obblighi connessi alla riduzione della superficie boscata non si applicano per le superfici di dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati, per gli interventi di mitigazione idraulica e di manutenzione straordinaria di opere e manufatti esistenti disposti dagli enti competenti e per la ristrutturazione di edifici di interesse storico, artistico e culturale.
3. Le Province, con l'autorizzazione alla riduzione della superficie boscata, prescrivono le modalità ed i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo e, a garanzia della sua esecuzione, richiedono il deposito cauzionale di una somma commisurata al costo delle opere.
4. Le Province, qualora non siano disponibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabiliscono le modalità e i tempi per il pagamento dell'indennizzo medesimo.
5. Le Province versano gli indennizzi indicati al comma 4 alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5 bis. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 21, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20; dall'art. 25 l.r. 23 dicembre 2013, n. 49; dagli artt. 5 e 17, l.r. 18 marzo 2014, n. 3, e dall'art. 13, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.
Per l'applicazione di questo articolo vedi anche l'art. 13, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36, e l'art. 6, l.r. 2 agosto 2017, n. 25.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1, 3, 4 e 5 di questo articolo sono trasferite alla Regione.



1. I boschi realizzati, migliorati, trasformati e quelli convertiti all'altofusto, nonché gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con contributi finanziari pubblici, anche parziali, sono gestiti secondo un apposito piano colturale.
2. Il piano, presentato dal proprietario o dal possessore del bosco, è approvato dall'ente che concede il finanziamento.
3. I terreni rimboschiti prima dell'entrata in vigore della presente legge per effetto di atti di occupazione temporanea o di sottomissione sono riconsegnati ai legittimi proprietari.
4. Qualora i rimboschimenti realizzati da almeno venti anni presentino una copertura o un attecchimento inferiore al 20 per cento sono dichiarati falliti. Nei relativi terreni le Province autorizzano il ripristino delle colture agrarie per almeno dieci anni a condizione che gli aventi diritto versino sul fondo provinciale di cui all'articolo 12, comma 5, un importo pari ad euro 300,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno rimesso in coltura. L'età del rimboschimento fallito può essere inferiore a venti anni qualora ciò sia previsto da disposizioni della Commissione europea.

Nota relativa all'articolo 13
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 4 di questo articolo è trasferita alla Regione.


1. Presso la struttura regionale competente in materia di foreste è istituito il libro regionale dei boschi da seme nel quale vengono iscritti i boschi, gli arboreti e le piante relative alle specie di cui all'articolo 20 e le formazioni vegetali monumentali di cui all'articolo 26 da cui approvvigionarsi di seme.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento del libro.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 1, l.r. 17 dicembre 2019, n. 40.


1. I proprietari o i possessori dei boschi o di formazioni vegetali monumentali hanno l'obbligo, entro sette giorni, di dare comunicazione della presenza di organismi nocivi al servizio fitosanitario di cui alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 11 (Istituzione del servizio fitosanitario regionale), il quale comunica al proprietario e all'ente competente all'autorizzazione ai tagli boschivi gli interventi da effettuare anche in deroga alle prescrizioni emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
2. Per la lotta al cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata" di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 17 aprile 1998 (Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata") i proprietari dei platani (Platanus sp. pl. e relativi ibridi) che intendono compiere interventi di qualunque tipo, compresi quelli che coinvolgono l'apparato radicale, devono chiedere l'autorizzazione al servizio fitosanitario regionale.


1. Sono definiti di pubblica incolumità gli interventi finalizzati alla  prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla prevenzione degli incendi boschivi, le sistemazioni idraulico-forestali, il ripristino delle formazioni forestali nelle zone colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, la sistemazione di aree boschive percorse da incendio, gli interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese infestazioni.
2. Per ragioni di pubblica incolumità e in situazioni di gravi processi di degrado o di rischio idrogeologico, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 227/2001 e degli articoli 75, 76, 77 e 78 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, adotta, previo parere della competente commissione assembleare, i criteri e le modalità per la redazione e l’approvazione dei piani d’intervento forestale straordinari.
3. Gli enti territoriali competenti, allo scopo di ripristinare le aree degradate, realizzare la messa in sicurezza del territorio, migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive e ambientali, approvano i  piani di cui al comma 2. Detti piani sono proposti dagli stessi enti territoriali competenti ovvero da società pubblico private di gestione associata delle foreste da questi promosse e partecipate. L’approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi previsti dai piani conferisce allo stesso il carattere di pubblica utilità e gli interventi in esso previsti possono essere finanziati con fondi pubblici.
4. Una volta approvato il progetto esecutivo, l’ente territoriale può provvedere all’occupazione temporanea di aree ai sensi dell’articolo 49 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
5. Il carattere di pubblica utilità non esonera i proprietari o possessori di terreni dagli obblighi di ripristino, manutenzione o di altra natura previsti dalla legge.

Nota relativa all'articolo 15 bis
Aggiunto dall'art. 6, l.r. 18 marzo 2014, n. 3. Così modificato dall'art. 1, l.r. 17 dicembre 2019, n. 40.
In attuazione del comma 2 di questo articolo, con d.g.r. 1025 del 15/9/2014 sono stati approvati i criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.



1. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi previsti nel progetto esecutivo di cui al comma 3 dell’articolo 15 bis sottoscrive un verbale di accordo bonario per la loro cessione temporanea a favore dell’ente competente all’attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano e fissa le condizioni per la loro cessione temporanea, con particolare riguardo agli interventi previsti, al periodo presunto di cessione e all’indennizzo da erogare, pari alla diminuzione del reddito derivante dall’occupazione per tutta la durata della stessa e comunque non superiore al reddito dichiarato. In luogo della sottoscrizione dell’accordo bonario, il proprietario o possessore dei terreni può proporre all’ente competente di adeguarsi agli interventi previsti nel progetto esecutivo.
2. Qualora non sia possibile l’accordo bonario di cui al comma 1, l’ente competente trasmette al proprietario o possessore dei terreni  il verbale di occupazione temporanea almeno sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori, nel quale riporta le informazioni e le condizioni di cui al comma 1.
3. L’occupazione temporanea, compreso l’indennizzo, cessa con la riconsegna dei terreni al proprietario o possessore dei terreni interessati tramite apposito verbale redatto dall’ente competente, trasmesso al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna, che riporta le informazioni  di cui al comma 1 oltre ad un eventuale piano di coltura, se ritenuto necessario.
4. Nel caso in cui il proprietario o possessore non sia rintracciabile, sia per l’occupazione temporanea di cui al comma 2 sia per la riconsegna dei terreni di cui al comma 3, si procede mediante affissione, per trenta giorni, all’Albo pretorio del Comune in cui ricadono i terreni, della copia del verbale trasmesso dall’ente competente.
5. Gli enti territoriali competenti elaborano ed aggiornano l’inventario dei terreni forestali in occupazione temporanea e riconsegnati su base catastale.

Nota relativa all'articolo 15 ter
Aggiunto dall'art. 6, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.


1. Nei territori al di fuori delle Comunità montane la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 15 bis è di competenza delle Province, a condizione che i terreni interessati rientrino interamente nei confini amministrativi.

Nota relativa all'articolo 15 quater
Aggiunto dall'art. 6, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.



1. Con le procedure di cui al comma 1 dell’articolo 15 ter, le Comunità montane nelle aree montane e le Province nei restanti territori possono sottoscrivere accordi bonari con privati proprietari e con organizzazioni montane, per la realizzazione di programmi di interventi forestali finalizzati all’attuazione del Programma forestale regionale di cui all’articolo 4, al miglioramento delle capacità produttive, allo sviluppo della multifunzionalità e alla diversificazione produttiva, anche attraverso l’utilizzo di contributi pubblici.

Nota relativa all'articolo 15 quinquies
Aggiunto dall'art. 6, l.r. 18 marzo 2014, n. 3. Così modificato dall'art. 22, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.



1. Il valore dei lavori posto a base delle procedure finalizzate alla attuazione degli interventi previsti agli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater e 15 quinquies è determinato detraendo l’importo ricavato dalla alienazione del legname, presuntivamente calcolato in sede di computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo previsto per ogni intervento, fermo restando l’importo minimo del valore stabilito sulla base del prezzario regionale nel bando di gara.

Nota relativa all'articolo 15 sexies
Aggiunto dall'art. 6, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.


1. I terreni ed i fabbricati che fanno parte del demanio forestale regionale sono gestiti dalle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, tutela e valorizzazione del territorio montano), secondo i piani di cui all'articolo 6, comma 2, lettera h), della medesima legge regionale.
2. La gestione del demanio forestale regionale deve, in particolare, perseguire i seguenti fini:
a) difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
b) tutela paesistico-ambientale e storico-culturale;
c) valorizzazione e promozione delle attività agro-silvo-pastorali e dei prodotti primari e secondari da queste ottenibili, in sintonia con le esigenze prioritarie di riqualificazione e rinaturalizzazione del patrimonio forestale regionale;
d) protezione della fauna selvatica e salvaguardia del patrimonio biogenetico.

3. Gli utili ricavati dalla gestione del demanio sono destinati alla gestione del demanio stesso, alla forestazione e agli usi civici.
3 bis. Gli utili di cui al comma 3 sono reinvestiti direttamente dalla Comunità montana che li ha incassati per i fini di cui al comma 2; gli stessi devono essere rendicontati annualmente alla Regione, riportando le somme introitate e quelle spese.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale, la Giunta regionale, su parere conforme della Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, determina i criteri di riparto dei finanziamenti previsti per le finalità di cui ai commi 1 e 2.
5. La Regione acquisisce prioritariamente i boschi e gli arboreti iscritti nel libro di cui all'articolo 14 per destinarli al proprio demanio forestale.

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 34, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, e dall'art. 7, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.


1. I vivai forestali possono essere gestiti dall'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM).
2. I vivai producono materiale di propagazione forestale destinato alla realizzazione di rimboschimenti, imboschimenti, rinfoltimenti, recuperi ambientali, impianti di arboricoltura da legno, verde pubblico e privato, tartufaie; producono materiale vivaistico relativo alla biodiversità regionale, forestale e agraria; forniscono inoltre gratuitamente ai Comuni le piante richieste per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 21, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.


1. Le Comunanze, le Università degli Antichi Originari e le Associazioni Agrarie, comunque denominate, partecipano anche sotto il profilo produttivo e di tutela ambientale, al raggiungimento delle finalità stabilite dall'articolo 1 della presente legge.
1 bis. Previa determinazione degli assetti fondiari collettivi, con distinzione delle terre civiche disciplinate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751) dalle terre di proprietà collettiva disciplinate dall’articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), la Regione o gli enti delegati, previo accordo con gli aventi diritto e nel rispetto dei diritti propri delle comunità o collettività locali, possono realizzare interventi pubblici forestali, inclusa la viabilità di servizio principale e secondaria, finalizzati all’attuazione del Programma forestale regionale di cui all’articolo 4, al miglioramento delle capacità produttive, allo sviluppo della multifunzionalità e alla diversificazione produttiva, anche attraverso l’utilizzo di contributi pubblici.

Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 8, l.r. 18 marzo 2014, n. 3, e dall'art. 22, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.
CAPO III
Difesa dei boschi dagli incendi



1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.
2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all'articolo 3 della legge 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:
a) dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;
b) dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;
c) dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3. È consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.
4. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.
5. L'accensione del fuoco è sempre consentita nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.
6. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100; oltre questa distanza è consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento. Fermo restando il rispetto delle distanze indicate al comma 2 e nel presente comma, costituisce utilizzo in agricoltura l’abbruciamento del materiale suddetto ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali. Per le attività e le modalità di tale abbruciamento si applica il comma 6 bis dell’articolo 182 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai sensi della lettera b) del comma 8 dell’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6 bis. (Abrogato)
7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato:
a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico;
b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere;
c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi d'acqua;
d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.

8. La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi secondo quanto previsto dal piano regionale di settore di cui all'articolo 3 della legge 353/2000.

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 9, l.r. 18 marzo 2014, n. 3; dall'art. 35, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3, e dall'art. 22, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.

Art. 19 bis

..............................................................................

Nota relativa all'articolo 19 bis
Prima aggiunto dall'art. 40, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, poi abrogato dall'art. 36, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.
CAPO IV
Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi

Nota relativa al CAPO IV Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi
Rubrica modificata dall'art. 10, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.


1. Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie: cipresso comune (Cupressus sempervirens); pino domestico (Pinus pinea); abete bianco (Abies alba); tasso (Taxus baccata); agrifoglio (Ilex aquifolium); leccio (Quercus ilex); farnia (Quercus robur); cerro (Quercus cerris); cerrosughera (Quercus crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi; castagno (Castanea sativa); faggio (Fagus sylvatica); acero campestre (Acer campestre); acero napoletano o d'ungheria (Acer obtusatum); acero opalo (Acer opalifolium); acero di monte (Acer pseudoplatanus); acero riccio (Acer platanoides); tiglio (Tilia spp.); albero di giuda (Cercis siliquastrum); frassino maggiore (Fraxinus excelsior); Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus); olmo campestre (Ulmus minor); olmo montano (Ulmus glabra); ciliegio canino (Prunus mahaleb ); sorbo domestico (Sorbus domestica); ciavardello (Sorbus torminalis); sorbo montano (Sorbus aria); sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia); carpino bianco (Carpinus betulus); carpinella (Carpinus orientalis); carpino nero (Ostrya carpinifolia); bagolaro (Celtis australis); pioppo bianco (Populus alba); pioppo tremolo (Populus tremula); ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana); corbezzolo (Arbutus unedo); fillirea (Phyllirea latifolia); terebinto (Pistacia terebinthus); lentisco (Pistacia lentiscus); pino d'aleppo (Pinus halepensis); gelso nero (Morus nigra) e gelso bianco (Morus alba).
2. La protezione di cui al comma 1 si applica anche agli alberi messi a dimora ai sensi dell'articolo 23, indipendentemente dalle loro dimensioni.
3. La protezione degli alberi ad alto fusto non secolari non si applica nei vivai, alle varietà ornamentali, quali ibridi e cultivar, nelle tartufaie coltivate e controllate, nei castagneti in attualità di coltura, negli impianti di arboricoltura da legno.
4. Ai Comuni aventi una popolazione fino a 10.000 abitanti ed ai proprietari dei parchi e dei giardini di cui agli articoli 10, comma 4, lettera f) e 136, comma 1, lettera b), del d.lgs. 42/2004, riconosciuti di interesse culturale o di rilevante interesse pubblico ai sensi del citato decreto o della corrispondente normativa previgente, la Regione, con proprio bando, concede contributi non superiori al 40 per cento delle spese ammissibili per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria alla conservazione del patrimonio arboreo. Gli interventi da effettuarsi sono definiti dalla struttura comunale competente. I privati che beneficiano del contributo devono assicurare la fruizione pubblica del patrimonio arboreo migliorato.
5. La Giunta regionale modifica ed integra l'elenco di cui al comma 1 in relazione ai sopravvenuti mutamenti di rilevanza scientifica o per perseguire una migliore tutela del paesaggio rurale marchigiano e del verde urbano.
6. Per la tutela e la gestione delle formazioni vegetali non classificate come boschi, i Comuni adottano un regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale, sulla base dello “Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”, adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare. I Comuni, ferma restando la facoltà di introdurre, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, del verde urbano, del paesaggio rurale e delle specie che vi vegetano, modifiche ed integrazioni non sostanziali allo schema adottato dalla Giunta regionale, sono tenuti al recepimento dello schema di regolamento regionale entro un anno dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 27, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, e dall'art. 11, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.
In attuazione del comma 6 di questo articolo, con d.g.r. n. 603 del 27/7/2015 è stato adottato lo Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano.



1. È vietato l'abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all'articolo 20, comma 1, senza l'autorizzazione del Comune. In zona montana l'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta.
2. L'autorizzazione all'abbattimento è concessa nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche;
b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.

3. L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da una comunicazione agli enti competenti nei seguenti casi:
a) abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati;
b) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
c) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.

4. Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le costruzioni edilizie, in quelli di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando l'inesistenza di soluzioni alternative all'abbattimento degli stessi.
5. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione verificano l'inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento degli alberi. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 gli enti competenti indicano gli alberi da abbattere, contrassegnandoli con idoneo mezzo.
6. L'autorizzazione all'abbattimento di alberi ad alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui alle lettere a), h) e i) del comma 2 previa verifica sul posto dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.


1. Le piante ad alto fusto tutelate ai sensi dell'articolo 20 possono essere sottoposte a capitoz-zatura, in caso di piante seccaginose da rivitalizzare, ed al taglio delle branche principali qualora non sia possibile ricorrere ad altre modalità di taglio.
2. La capitozzatura ed il taglio delle branche principali possono essere eseguite previa comunicazione agli enti di cui all'articolo 21, comma 1.


1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero abbattuto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), è prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate all'articolo 20, comma 1. La posa a dimora degli alberi comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la loro conservazione.
2. Nell'autorizzazione all'abbattimento sono indicate le caratteristiche degli alberi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto.
3. La piantagione compensativa deve essere effettuata, salvo che per le opere e i lavori indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 21, entro dodici mesi dalla data dell’autorizzazione all’abbattimento.
3 bis. In luogo della piantagione compensativa il richiedente l’autorizzazione all’abbattimento degli alberi di alto fusto di cui all’articolo 20 può chiedere di optare per il versamento di un indennizzo; in tal caso l’ente competente determina l’indennizzo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano, delle formazioni vegetali monumentali e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.

Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dall'art. 20, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2, e dall'art. 12, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.
In attuazione del comma 3 bis di questo articolo, con d.g.r. 813 del 7/7/2014 sono stati adottati i criteri per la determinazione degli indennizzi da versare all'ente competente in caso di abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto e di siepi tutelate.



1. Al fine di salvaguardare l'integrità ecologica e paesistico-ambientale del territorio regionale, la tutela della fauna selvatica, di prevenire la degradazione e l'erosione dei suoli, sono sottoposte a tutela le siepi ad eccezione di quelle che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, di quelle poste lungo le autostrade e di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini pubblici o privati.
2. È vietata l'estirpazione delle siepi senza l'autorizzazione del Comune. In zona montana l'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. Nella nozione di estirpazione rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative delle siepi.
3. L'autorizzazione all'estirpazione è concessa nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche;
b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
d) siepi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
e) siepi irrimediabilmente danneggiate da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
f) siepi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.

4. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio vegetale regionale, per ogni siepe estirpata ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3 è prevista la piantagione di una o più siepi per una lunghezza minima pari a quella estirpata. La piantagione compensativa deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data dell’autorizzazione all’estirpazione. Nell’autorizzazione gli enti competenti indicano le caratteristiche delle siepi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto. In luogo della piantagione compensativa il richiedente l’autorizzazione all’estirpazione di una siepe può chiedere di optare per il versamento di un indennizzo; in tal caso l’ente competente determina l’indennizzo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano, delle formazioni vegetali monumentali e delle formazioni vegetali del paesaggio rurale.
5. Non è necessaria l'autorizzazione per il taglio di rinnovo e la potatura delle siepi.

Nota relativa all'articolo 24
Così modificato dall'art. 13, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.
In attuazione del comma 4 di questo articolo, con d.g.r. 813 del 7/7/2014 sono stati adottati i criteri per la determinazione degli indennizzi da versare all'ente competente in caso di abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto e di siepi tutelate



1. Qualora una formazione vegetale sia costituita da due o più degli elementi definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), i), m) ed o), singolarmente individuabili, per ognuno di essi si applica la relativa normativa. Qualora tali elementi non siano singolarmente riconoscibili si applica la normativa relativa all'elemento prevalente.
2. Le formazioni vegetali miste governate a ceduo, ma non costituenti bosco, sono trattate secondo le modalità previste per i boschi cedui ai sensi dell'articolo 11, comma 2.


1. Nel territorio regionale sono tutelate le formazioni vegetali monumentali così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera l), e censite nell'elenco di cui all'articolo 27.
2. È vietato effettuare qualsiasi intervento sulle formazioni vegetali monumentali o abbatterle senza autorizzazione del Comune. In zona montana l'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. L'autorizzazione è rilasciata solo in caso di eccezionale necessità o gravità.
3. Le Comunità montane e i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di foreste le autorizzazioni rilasciate, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 27.


1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione del censimento delle formazioni vegetali monumentali ed istituisce a tal proposito un apposito elenco, periodicamente aggiornato.
2. La struttura regionale competente in materia di foreste provvede a notificare ai proprietari le formazioni vegetali monumentali inserite nell'elenco con l'indicazione della specifica tutela. Nel caso in cui il proprietario non sia rintracciabile si provvede con la pubblicazione per trenta giorni all’Albo pretorio del Comune ove vegeta la formazione vegetale monumentale.
3. Ogni formazione vegetale monumentale è contrassegnata con apposita targa di riconoscimento, fornita dalla Giunta regionale ai Comuni per l’apposizione su idoneo supporto.
4. I Comuni provvedono, d'intesa con i proprietari, alle spese necessarie per la manutenzione delle formazioni vegetali monumentali utilizzando i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30.

Nota relativa all'articolo 27
Così modificato dall'art. 14, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.


1. Ai fini della inedificabilità prevista dall'articolo 30, comma 14, i Comuni istituiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un registro contenente l'elenco degli alberi e delle formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi del presente capo abbattute senza la prevista autorizzazione. Nel registro sono indicati, per ciascuno di essi, l'esatta ubicazione e l'estensione dell'area di incidenza della chioma.
2. Nei casi in cui l'area di incidenza della chioma non sia accertabile, la stessa viene stabilita con le modalità previste dall'allegato 2 alla presente legge.
CAPO V
Accertamento e sanzioni



1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nella presente legge spetta al Corpo forestale dello Stato.
2. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge trasmettono al Corpo forestale dello Stato copia delle autorizzazioni, delle comunicazioni e delle denunce di inizio lavori rilasciate o ricevute, dandone pubblicità sul proprio sito internet; il Corpo forestale dello Stato informa gli enti competenti sull'attività di vigilanza svolta e sui suoi risultati.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Corpo forestale dello Stato invia alla Giunta regionale una relazione sulle risultanze dell'attività di sorveglianza effettuata nell'anno precedente.


1. L'esecuzione di tagli boschivi senza l'autorizzazione, o senza la dichiarazione di inizio lavori di cui all'articolo 10, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00; alla medesima sanzione è soggetto chi inizia i lavori prima della data indicata nell'autorizzazione o nella dichiarazione di inizio lavori.
2. La violazione a quanto disposto ai sensi dell’articolo 11 è punita con le sanzioni previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale) e dal r.d.l. 3267/1923. Gli enti competenti possono prescrivere l'esecuzione di lavori riparatori e di opere necessarie ad evitare i danni di cui all'articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). Gli stessi enti provvedono direttamente all'esecuzione delle opere a spese dell'interessato qualora questi non le esegua con le modalità e nei termini prescritti.
3. La mancata realizzazione di rimboschimenti compensativi di cui all'articolo 12, comma 2, è punita con una sanzione da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno non rimboschito, fermo restando l’obbligo di rimboschimento. La sanzione è irrogata anche per i rimboschimenti realizzati difformemente dalle prescrizioni, nel caso in cui il proprietario non ottemperi all’ordinanza dell’ente competente che indica, oltre al termine per la realizzazione, le modalità di regolare esecuzione del rimboschimento compensativo obbligatorio previsto. La stessa sanzione si applica in caso di riduzione di superficie boscata non autorizzata. In tale ultimo caso, il rimboschimento compensativo avviene con le modalità e i tempi di attuazione indicati dall’ente competente con apposita ordinanza, per la cui violazione si applica un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al doppio di quella irrogata in precedenza.
4. La mancata comunicazione al servizio fitosanitario regionale della presenza di organismi nocivi, di cui all'articolo 15, comma 1, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite è punito con una sanzione da euro 500,00 ad euro 1.000,00.
5. La violazione delle norme di cui all'articolo 19 è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 1.000,00.
6. L'abbattimento senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1, di un albero ad alto fusto protetto è punito con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00. La mancata comunicazione prevista dall'articolo 21, comma 3, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00.
7. La capitozzatura ed il taglio delle branche principali di una pianta di alto fusto protetta eseguita senza la comunicazione di cui all'articolo 22, comma 2, è punita con una sanzione da euro 200,00 ad euro 400,00.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 sono aumentate di cinque volte se le violazioni riguardano un albero secolare e di dieci volte se riguardano una formazione vegetale monumentale.
9. La violazione delle norme di cui all'articolo 23 è punita con una sanzione, per ogni albero, da euro 300,00 ad euro 2.000,00.
10. L'estirpazione di siepi tutelate senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24, comma 2, è punita con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni 20 metri di siepe abbattuta; la medesima sanzione si applica anche per frazioni inferiori ai primi 20 metri.
11. La mancata messa a dimora delle siepi a compensazione di quelle autorizzate all'estirpazione ai sensi dell'articolo 24, comma 4, è punita con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni 20 metri di siepe mancanti; la medesima sanzione si applica anche per frazioni inferiori ai primi 20 metri.
12. L'utilizzazione turnaria di elementi o formazioni cedue non costituenti bosco in difformità dalle modalità di trattamento fissate per i boschi cedui ai sensi dell'articolo 25, comma 2, è soggetta ad una sanzione compresa fra il doppio ed il quadruplo del valore commerciale del materiale abbattuto.
13. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste ai commi 6, 8, e 10 chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta alberi o estirpi siepi tutelate dalla presente legge è soggetto all'obbligo di impiantare fino ad un numero quadruplo di piante, ovvero fino al quadruplo della lunghezza della siepe, secondo le modalità indicate dal Comune competente. L'inottemperanza all'obbligo di reimpianto, ovvero l'inosservanza delle modalità a tal fine indicate dal Comune, è punita con una ulteriore sanzione pari ad un quinto di quella applicata per gli alberi o le siepi abbattute abusivamente.
14. L'area di insidenza delle chiome delle piante o delle siepi abbattute abusivamente, rilevata direttamente, quando possibile, o desunta tramite quanto indicato dall'allegato 2 alla presente legge, non può essere destinata a fini edificatori o ad usi diversi da quelli in atto prima dell'abbattimento. Tale divieto si applica per i quindici anni successivi all'abbattimento e viene annotato dall'ente competente all'irrogazione delle sanzioni nel registro di cui all'articolo 28. Ogni violazione prevista dal presente comma è punita con una sanzione da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 per ogni metro quadrato edificato abusivamente o destinato ad altro uso.

Nota relativa all'articolo 30
Così modificato dall'art. 12, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; dall'art. 27, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, e dall'art. 15, l.r. 18 marzo 2014, n. 3.


1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) . Gli enti competenti individuati nella presente legge esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dalle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui all'articolo 8 e seguenti del r.d.l. 3267/1923. I Comuni esercitano in tutto il territorio regionale tale funzione anche nei riguardi di quanto disposto dall'articolo 30, commi 4, 5, 13 e 14.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati dai Comuni all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale ed alla manutenzione sulle formazioni vegetali monumentali presenti nel proprio territorio.
CAPO VI
Disposizioni finanziarie



1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.740.153,29.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nelle UPB del bilancio di previsione per l'anno 2005 di seguito indicate, per gli importi a fianco di ciascuna specificati:
a) UPB 1.04.07 per la somma di euro 200.000,00;
b) UPB 3.10.01 per la somma di euro 1.246.547,53;
c) UPB 3.10.02 per la somma di euro 103.605,76;
d) UPB 2.08.02, partita 1 dell'elenco n. 2, per la somma di euro 500.000,00;
e) UPB 3.09.03 per euro 690.000,00 quota parte delle somme assegnate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura, non impegnate entro l'esercizio finanziario 2004 e reiscritte nella competenza dell'anno 2005.

4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte delle entrate proprie della Regione e di quota parte degli stanziamenti assegnati dallo Stato per il settore agricolo.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte nelle UPB 3.10.01 e 3.10.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.02 sono ridotti di euro 500.000,00.
CAPO VII
Norme finali



1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, sentita la competente Commissione consiliare, approva il riparto annuale dei finanziamenti per gli interventi previsti dalla presente legge e stabilisce le modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale), nonché i termini entro i quali gli interventi finanziati devono essere avviati e completati, a pena di decadenza o revoca dei benefici concessi ed eventuali disposizioni specifiche in materia di ispezioni e controlli.
2. La scelta dei beneficiari e dei soggetti attuatori degli interventi forestali della presente legge, nonché di quelli previsti dal piano di cui all'articolo 4, è effettuata nel rispetto delle normative comunitaria, nazionale e regionale, laddove applicabili, e comunque con criteri di trasparenza ed imparzialità.
3. Ferme restando le specifiche disposizioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni rese.
4. Ove si accerti il difetto di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi ovvero la mancanza non sanabile di documentazione, o la non veridicità delle dichiarazioni rese, o il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione per fatti imputabili al beneficiario, il dirigente della struttura regionale competente dispone, previa diffida, la revoca del finanziamento concesso e il recupero delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
5. La revoca di cui al comma 4 può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.


1. Sono fatte salve le previsioni dei piani regolatori generali e degli strumenti di pianificazione territoriale già adottati o approvati, nelle parti in cui individuano o definiscono i boschi secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Nei boschi compresi nelle aree protette valgono le prescrizioni emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2. Gli enti gestori delle aree protette possono prevedere nei propri piani o regolamenti prescrizioni diverse, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste.
3. I Comuni che hanno già istituito il registro di cui all'articolo 7 bis della l.r. 13 marzo 1985, n. 7 (Salvaguardia della flora marchigiana), introdotto dall'articolo 3 della l.r. 2 aprile 2001, n. 9, integrano il registro medesimo sulla base di quanto previsto all'articolo 28.
4. All'interno dei perimetri urbani, fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 7/1985 e successive modificazioni.


1. Gli effetti degli articoli 4, comma 2, 5, 6, 7, 8, 9, comma 4, 20, comma 4, 27, comma 4, decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione dell'Unione europea, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo.


1. ...........................................................................................
2. ............................................................................................
3. (Abrogato)
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................
6. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 36
Così modificato dall'art. 25, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.
Il comma 1 sostituisce l'art. 10, l.r. 30 dicembre 1974, n. 52.
Il comma 2 aggiunge la lett. f bis) al comma 1 dell'art. 2, l.r. 16 gennaio 1995, n. 11.
Il comma 4 modifica il n. 2) della lett. d) del comma 2 dell'art. 4, l.r. 27 luglio 1998, n. 24.
Il comma 5 abroga la lett. i) del comma 2 dell'art. 7, l.r. 27 luglio 1998, n. 24.
Il comma 6 abroga le l.r. 13 marzo 1985, n. 7; 10 gennaio 1987, n. 8; 2 aprile 2001, n. 9, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 34.


Allegati

Allegato 1
(articolo 2, comma 1, lettera b)







SECOLARITÃ DEGLI ALBERI



























































































diam. 20 cm


diam. 40 cm


diam. 60 cm


diam. 80 cm


Arbutus unedo


Carpinus betulus


Acer campestre


Abies alba


Carpinus orientalis


Cercis siliquastrum


Acer obtusatum


Acer platanoides


Prunus mahaleb


Curpressus sempervirens


Acer opalifolim


Acer pseudoplatanus


Taxus baccata


Ilex aquifolium


Quercus crenata


Tilia spp.


Phyllirea latifolia


Sorbus torminalis


Quercus petraea


Populus alba


Pistacia terebinthus


Sorbus aucuparia


Quercus pubescens


Populus tremula


Pistacia lentiscus


Sorbus aria


Quercus robur


Pinus pinea

 

Quercus ilex


Ulmus glabra


Quercus cerris

   

Ulmus minor


Castanea sativa

   

Sorbus domestica


Alnus glutinosa

   

Fraxinus angustifolia


Alnus incana

   

Fraxinus ornus

 
   

Celtis australis

 
   

Fagus sylvatica

 
   

Fraxinus excelsior

 
   

Ostrya carpinifolia

 


Tabella di secolarità  degli alberi ad alto fusto. Quando l'età  effettiva della pianta non è documentabile od accertabile, si intende come secolare un albero avente diametro a metri 1,30 da terra pari o superiore a quello indicato nella presente tabella.



Allegati

Allegato 2
(articolo 28 e articolo 30, comma 14)









































DIAMETRO PIANTA ABBATTUTA


DIAMETRO PIANTA ABBATTUTA


AREA DI INCIDENZA

     

Rilevato a 1,30 m da terra


Rilevato a terra

 

da 15 cm a 30 cm


da 17 cm a 32 cm


12,6 m2 (cerchio di raggio m 2)


da 31 cm a 50 cm


da 33 cm a 52 cm


28,3 m2 (cerchio di raggio m 3)


da 51 cm a 80 cm


da 53 cm a 82 cm


50,3 m2 (cerchio di raggio m 4)


da 81 cm a 120 cm


da 83 cm a 122 cm


113,1 m2 (cerchio di raggio m 6)


oltre 120 cm


oltre 122 cm


201,1 m2 (cerchio di raggio m 8)


diametro non rilevabile


diametro non rilevabile


201,1 m2 (cerchio di raggio m 8)


Tabella per il calcolo dell'area di incidenza della chioma degli alberi: le aree di incidenza e quindi l'estensione delle aree inedificabili, ove non sia possibile procedere al rilievo puntuale delle stesse, sono calcolate convenzionalmente mediante la presente tabella. In tal caso, la forma dell'area inedificabile è rappresentata da un cerchio, il cui centro corrisponde al centro della ceppaia dell'albero abbattuto; nel caso in cui il tronco sia stato asportato il diametro è rilevato sulla ceppaia; nel caso in cui sia stata asportata anche la ceppaia si considera il valore massimo. Il diametro deve risultare da almeno due misurazione ortogonali.