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Atto:LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 2
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2006).
Pubblicazione:( B.U. 16 febbraio 2006, n. 21 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 3 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 4 (Autorizzazioni di spesa)
Art. 5 (Cofinanziamento regionale)
Art. 6 (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
Art. 7 (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 8 (Piani di classificazione, di risanamento acustico e di bonifica)
Art. 9 (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale)
Art. 10 (Intesa di programma per lo sviluppo)
Art. 11 (Proroghe di termini)
Art. 12 (Anticipazioni di cassa per le Zone territorialie per le Aziende ospedaliere)
Art. 13 (Finanziamenti per interventi di manutenzione idraulica)
Art. 14 (Personale regionale e degli enti locali addetto alla ricostruzione post- terremoto)
Art. 15 (Norme tecniche per il completamento della ricostruzione post-terremoto)
Art. 16 (Fondo di rotazione per la promozione della cooperazione)
Art. 17 (Contributi a favore dell’Istituto Pergolesi e della Fondazione Teatro delle Muse)
Art. 18 (Recupero delle somme dovute dai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980)
Art. 19 (Riduzione delle indennità)
Art. 20 (Riorganizzazione del Consiglio regionale)
Art. 21 (Fondo per la montagna)
Art. 22
Art. 23 (Tassa per il diritto allo studio universitario)
Art. 24 (Interpretazione del comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 35/2001)
Art. 25 (Ulteriori disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
Art. 26 (Modifiche alla l.r. 11/2004)
Art. 27
Art. 28 (Modifiche alla l.r. 15/1994 ed al r.r. 11/2004)
Art. 29 (Modifiche alla l.r. 12/2000)
Art. 30 (Abrogazione l.r. 40/1981 e modifica al r.r. 11/2004)
Art. 31
Art. 32 (Modifica alla l.r. 19/2000)
Art. 33
Art. 34 (Modifica alla l.r. 13/2004)
Art. 35 (Modifica alla l.r. 31/2001)
Art. 36 (Modifiche alla l.r. 2/1996 e alla l.r. 20/1984)
Art. 37 (Modifiche alla l.r. 36/2005)
Art. 38 (Interpretazione del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 36/2005)
Art. 39 (Modifiche alla l.r. 45/1998)
Art. 40 (Modifica alla l.r. 20/2005)
Art. 41 (Modifiche alla l.r. 29/2005)
Art. 42 (Variazioni di bilancio)
Art. 43 (Alienazione di beni immobili regionali)
Art. 44
Art. 45 (Modifica alla l.r. 29/2004)
Art. 46 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati



1. Per il periodo 2006/2008 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:
a) previsione entrate, anno 2006:
euro 3.419.185.829,15;
b) previsione entrate, anno 2007:
euro 2.857.224.923,57;
c) previsione entrate, anno 2008:
euro 2.905.623.824,57.



1. Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2006 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.


1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l’anno 2006, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.


1. Per l’anno 2006 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.


1. Per l’anno 2006 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa, per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per l’anno 2006 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa, per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.


1. E’ rinnovata, per l’anno 2006, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2007 e termine nell’anno 2026, di cui all’articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 (Legge finanziaria 1999), integrata di euro 2.065.827,60 con l’articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento del bilancio per l’anno 1999), limitatamente ad euro 239.641,93, ed agli interventi individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855, del 17 maggio 2001, n. 478 (quinta e sesta annualità), per i quali risultano procedure in corso. Il limite di impegno di euro 239.641,93, per massimo venti anni, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 4.792.838,60, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. Sono confermati al 31 marzo 2006 i termini prorogati dall’articolo 16 della l.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (Assestamento del bilancio 2005), previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855 e del 17 maggio 2001, n. 478, limitatamente agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso. Detti termini del 31 marzo 2006 sono posti a pena di decadenza dal contributo.
2. E’ rinnovata, per l’anno 2006, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2007 e termine nell’anno 2026, di cui al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001), (settima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. Sono confermati al 31 marzo 2006 i termini prorogati dall’articolo 16 della l.r. 24/2005, previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici del 27 agosto 2002, n. 879 e del 17 gennaio 2003, n. 12, limitatamente agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso. Detti termini del 31 marzo 2006 sono posti a pena di decadenza dal contributo.
3. Sono rinnovate, per l’anno 2006, le autorizzazioni del limite di impegno di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2007 e termine nell’anno 2026, di euro 1.032.913,80, di cui al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 11/2001 (ottava annualità) e di euro 1.291.145,00 di cui al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Finanziaria 2002), (nona annualità). Il limite di impegno di complessivi euro 2.324.058,80, di durata massima ventennale utilizzato per euro 335.968,10 per gli interventi della settima annualità e per euro 1.988.090,70 per quelli dell’ottava e nona annualità considerati cumulativamente, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 46.481.176,00, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del dirigente del servizio lavori pubblici del 26 ottobre 2004, n. 584, sono stabiliti al 30 settembre 2006 a pena di decadenza.
4. E’ rinnovata, per l’anno 2006, limitatamente ad euro 1.032.913,80 l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2007 e termine nell’anno 2026 di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004), (decima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.
5. E’ rinnovata, per l’anno 2006, limitatamente ad euro 1.032.913,80, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2007 e termine nell’anno 2026, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2004 (undicesima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.
6. E’ rinnovata, per l’anno 2006, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2007 all’anno 2026, di cui all’articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) (dodicesima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2006.
7. E’ autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l’articolo 22 della l.r. 11/2001.


1. E’ istituito, per l’anno 2006, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 1.716.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2006, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal dirigente competente.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2006.
5. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente del servizio su motivata istanza del beneficiario.
8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.


1. I contributi ai Comuni di cui alla l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche) sono subordinati all’approvazione della classificazione acustica e del piano di risanamento comunale per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all’articolo 7 “Fondo di rotazione per la progettazione” della presente legge, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.
2. I contributi ai Comuni, per i piani di caratterizzazione e progetti definitivi di bonifica ad intervento pubblico, sono subordinati all’approvazione dei rispettivi progetti sulla base delle procedure previste dal d.m. 471/1999, per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all’articolo 7 della presente legge, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.


1. L’utilizzo delle economie di spesa comunque verificatesi nell’ambito dei lavori assistiti da intervento finanziario della Regione è consentito esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 della legge 109/1994 e successive modificazioni.
2. L’utilizzo è subordinato all’approvazione da parte dell’ente beneficiario dei relativi atti tecnici ed amministrativi.
3. Nel caso in cui il maggiore finanziamento necessario ecceda le suddette economie, l’ente beneficiario dovrà deliberare, contestualmente all’approvazione di cui al comma 2, la relativa copertura finanziaria a proprio esclusivo carico. L’atto di approvazione dell’ente beneficiario dovrà essere inviato alla Regione per il nulla-osta e l’eventuale ridefinizione dei termini di utilizzazione complessiva del finanziamento concesso.

Nota relativa all'articolo 9
Ai sensi dell'art. 15, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28, al comma 1 del presente articolo per "lavori assistiti da intervento finanziario della Regione" si intendono quelli non cofinanziati con i fondi strutturali dell'Unione europea.


1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, da presentarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva con apposito atto amministrativo le linee di indirizzo degli interventi denominati “Intesa di programma per lo sviluppo”.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal “Intesa di programma per lo sviluppo” vengono utilizzate risorse comunitarie, statali e regionali.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 12, l.r. 2 agosto 2006, n. 13.


1. Il termine indicato al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 29/2004 per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici è prorogato al 30 giugno 2006.
2. Il termine previsto al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano), per gli interventi previsti dall’articolo 11, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, limitatamente alle assegnazioni effettuate dall’anno 1998 al 2003, è fissato al 31 dicembre 2006.


1. L’ASUR, per le Zone territoriali, e le Aziende ospedaliere, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate, previa richiesta di un parere vincolante rilasciato dai servizi competenti in materia di sanità e in materia di finanze, ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere nel limite massimo di un dodicesimo dell’ammontare dei ricavi, inclusi i trasferimenti, calcolato come somma del valore della produzione, iscritta nei bilanci di previsione per l’anno 2005 al netto dei costi capitalizzati. Alla contrazione dell’anticipazione si provvede con atto dei Direttori dell’ASUR e delle Aziende ospedaliere.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 11, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 14, l.r. 28 dicembre 2018, n. 51, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2019.



1. La quota del 10 per cento degli stanziamenti, prevista dal comma 2 dell’articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come modificato dal comma 4 dell’articolo 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, può essere destinata anche ad interventi di manutenzione idraulica.


1. La Giunta regionale e gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell’emergenza conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al termine del quinquennio previsto dall’articolo 2, comma 107, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 16, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2; dall'art. 20, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19; dall'art. 34, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37, e dall'art. 13, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.


1. Ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 continuano ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica di cui alla legge 31 marzo 1998, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) e le disposizioni regionali di attuazione.
2. I soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1 possono avvalersi della facoltà di applicazione delle nuove norme tecniche di cui al d.m. 14 settembre 2005, fermi restando i limiti dei contributi concedibili, valutati ai sensi della richiamata legge 61/1998.


1. Per l’anno 2006, le risorse provenienti dai rientri delle rate del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper-Regione Marche, di cui all’articolo 11 della l.r. 24/2005, possono essere utilizzate, fino ad un massimo del 70 per cento della disponibilità, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 11 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Interventi per favorire lo sviluppo della cooperazione).
2. La dotazione originaria del fondo di cui al comma 1 sarà ripristinata utilizzando le risorse provenienti dalle rate di rientro del fondo per la capitalizzazione di cui all’articolo 11, comma 2, della l.r. 5/2003.


1. Le contribuzioni a favore dell’Istituto Pergolesi di Ancona e della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona sono erogate direttamente ai predetti enti e non per il tramite del Comune di Ancona.


1. La Giunta regionale è autorizzata a concordare con i Comuni i tempi e le modalità di restituzione delle somme ancora dovute dagli stessi ai sensi della l.r. 25 gennaio 1980, n. 7 ((Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1975, n. 13 “Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell’artigianato marchigiano”).
2. L’accordo di cui al comma 1 può prevedere la rateizzazione dell’importo dovuto fino al massimo di dieci anni o la riduzione delle somme dovute nella misura del:
a) 50 per cento in caso di restituzione entro il 30 giugno 2006;
b) 30 per cento in caso di restituzione entro il 31 dicembre 2006.

3. Qualora non si raggiunga l’accordo entro il 30 giugno 2006 la Regione provvede al recupero delle somme anche mediante compensazione con i trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti ai Comuni.

Nota relativa all'articolo 18
Ai sensi dell'art. 28, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28, l'obbligo di restituzione delle somme percepite ai sensi della l.r. 25 gennaio 1980, n. 7, previsto dal presente articolo, non riguarda i Comuni che alla data di entrata in vigore della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 avevano già restituito almeno il 50 per cento delle somme dovute.


1. Ferme restando le altre disposizioni di cui alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture amministrative competenti sono autorizzate ad apportare, per l’anno 2006, una riduzione del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 sui seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti;
b) le indennità di carica spettanti ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale di cui all’articolo 2 della l.r. 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali);
c) le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni, gettoni o altre indennità comunque denominate corrisposte agli amministratori nominati dalla Regione.


Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 16, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2, e dall'art. 10, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.


1. Fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alla Regione dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, il Consiglio regionale, al fine di provvedere all’attuazione del nuovo Statuto regionale ed in particolare al ruolo separato del personale e alle esigenze di funzionamento dei nuovi organismi istituzionali quali il Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, è autorizzato alla copertura dei posti vacanti della propria dotazione organica da effettuarsi mediante assunzioni, mobilità di personale e progressioni verticali.
2. In particolare le procedure per le progressioni verticali, da definire in conformità alla normativa contrattuale vigente, possono prevedere, ai fini del contenimento della spesa, la soppressione, anche in parte, dei posti già ricoperti dal personale consiliare risultato vincitore delle apposite selezioni.
3. Le operazioni indicate ai commi 1 e 2 devono assicurare che il valore della dotazione organica del Consiglio, da rideterminare a seguito della conclusione delle operazioni stesse, risulti conforme ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e relativa normativa di attuazione.


1. Per l’anno 2006 nel fondo regionale per la montagna, confluiscono:
a) le quote statali di competenza della Regione dei fondi nazionali per la montagna per l’anno 2004, per l’anno 2005 e per l’anno 2006;
b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:
1) UPB 1.06.03 euro 2.431.790,25 di cui euro 35.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM, euro 100.000,00 alla Comunità montana D2 di Pergola, euro 70.000,00 alla Comunità montana del Catria e del Nerone per la gestione dell’Azienda speciale consortile del Catria;
2) UPB 4.22.04 euro 400.000,00.

2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti di cui al comma 1 iscritti nelle UPB 1.06.03 e 4.22.04 dello stato di previsione della spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12).

Nota relativa all'articolo 21
Così modificato dall'art. 12, l.r. 2 agosto 2006, n. 13.

Art. 22

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Nota relativa all'articolo 22
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.


1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario) è determinato, con riferimento all’anno accademico 2006/2007, in euro 90,00.


1. Al comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), inserito dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 24/2005, per “settori dell’industria, dell’artigianato e del commercio” si intendono quelli di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G.


1. A decorrere dall’anno di imposta 2006, l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 35/2001 è ridotta al 4,5 per cento per le attività di preparazione e concia del cuoio (codice ISTAT attività economiche: 19.10.0).

Nota relativa all'articolo 25
L'art. 9, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, detta disposizioni in merito alla registrazione delle agevolazioni Irap nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.


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3. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 26
Il comma 1 modifica la lett. e) del comma 1 dell’art. 7, l.r. 13 maggio 2004, n. 11.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell’art. 17, l.r. 13 maggio 2004, n. 11.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell’art. 17, l.r. 13 maggio 2004, n. 11.


Art. 27

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Nota relativa all'articolo 27
Abrogato dall'art. 5, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5.


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9. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 28
Il comma 1 abroga l'art. 6, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 7, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 8, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.
Il comma 4 modifica il comma 4 dell'art. 8, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.
Il comma 5 modifica il comma 3 dell'art. 11, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.
Il comma 6 modifica il comma 5 dell'art. 15, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.
Il comma 7 modifica il comma 3 dell'art. 17, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.
Il comma 8 modifica il comma 4 dell'art. 17, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.
Il comma 7 modifica la tabella A allegata al r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.



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6. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 29
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 4, l.r. 23 febbraio 2000, n. 12.
Il comma 2 modifica il comma 6 dell’art. 5, l.r. 23 febbraio 2000, n. 12.
Il comma 3 abroga l'art. 8, l.r. 23 febbraio 2000, n. 12.
Il comma 4 modifica il comma 1 dell’art. 10, l.r. 23 febbraio 2000, n. 12.
Il comma 5 modifica il comma 1 dell’art. 11, l.r. 23 febbraio 2000, n. 12.
Il comma 6 modifica il comma 7 dell’art. 12, l.r. 23 febbraio 2000, n. 12.



1. ............................................................................................
2. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 30
Il comma 1 abroga la l.r. 17 dicembre 1981, n. 40.
Il comma 2 modifica la tabella A allegata al r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.


Art. 31

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Nota relativa all'articolo 31
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 32
Sostituisce il comma 1 dell’art. 2, l.r. 16 marzo 2000, n. 19.

Art. 33

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Nota relativa all'articolo 33
Abrogato dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 34
Aggiunge il comma 6 bis all’art. 5, l.r. 18 maggio 2004, n. 13.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 35
Modifica il comma 5 dell’art. 58, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.


1. ............................................................................................
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Nota relativa all'articolo 36
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’art. 9, l.r. 18 gennaio 1996, n. 2.
Il comma 2 modifica la tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20.



1. ............................................................................................
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Nota relativa all'articolo 37
Il comma 1 sostituisce il comma 4 dell’art. 26, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.
Il comma 2 aggiunge il comma 5 bis all’art. 26, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.



1. Il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) che prevede un prolungamento delle assegnazioni provvisorie disposte dai Comuni per un periodo di tre anni, si interpreta nel senso che per assegnazioni provvisorie debbono intendersi anche quelle disposte con provvedimento sindacale di requisizione.


1. ............................................................................................
2. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 39
Il comma 1 sostituisce il comma 3 bis dell’art. 22, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 2 aggiunge il comma 6 quinquies all’art. 32, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.



1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 40
Sostituisce il comma 1 dell’art. 2, l.r. 1 agosto 2005, n. 20.


1. ............................................................................................
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Nota relativa all'articolo 41
Il comma 1 sostituisce il comma 4 dell’art. 6, l.r. 9 dicembre 2005, n. 29.
Il comma 2 sostituisce le lett. b) e c) del comma 5 dell'art. 6, l.r. 9 dicembre 2005, n. 29, ed aggiunge le lett. d) ed e) al medesimo comma.



1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.
2. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2006 relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.


1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’alienazione della sede di Ancona, via Thaon De Revel, n. 4, della Azienda di promozione turistica regionale.
2. La Giunta regionale può procedere alla alienazione dei beni immobili ricorrendo alla trattativa privata qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Art. 44

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Nota relativa all'articolo 44
Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


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Nota relativa all'articolo 45
Modifica il comma 4 dell’art. 32, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(Omissis).