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Atto:LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2007, n. 2
Titolo:Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007).
Pubblicazione:( B.U. 26 febbraio 2007, n. 6 supplemento)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 3 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 4 (Autorizzazioni di spesa)
Art. 5 (Cofinanziamento regionale)
Art. 6 (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
Art. 7 (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 8 (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 9 (Fondo per la montagna)
Art. 10 (Alienazione di immobili regionali)
Art. 11 (Rappresentante della Regione nel CdA della Società Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.)
Art. 12
Art. 13 (Fondo per adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici)
Art. 14 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)
Art. 15 (Proroga di termini in materia di interventi socio-assistenziali)
Art. 16 (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 2/2006)
Art. 17 (Proroga del programma promozionale per il settore agroalimentare)
Art. 18 (Proroga di termini per gli interventi previsti dall’articolo 11 della l.r. 33/1997)
Art. 19 (Modifica all’articolo 12 della l.r. 17/2004)
Art. 20 (Modifica all’articolo 23 della l.r. 6/2005)
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24 (Modifica alla l.r. 9/2003)
Art. 25 (Modifiche alla l.r. 5/2003)
Art. 26
Art. 27 (Modifiche alla l.r. 45/1998)
Art. 28 (Modifiche alla l.r. 60/1997 e al r.r. 11/2004)
Art. 29 (Modifiche alla l.r. 15/1997)
Art. 30 (Modifiche alla l.r. 17/1979)
Art. 31 (Proroga dei termini per la rendicontazione degli interventi di cui alla l.r. 18/1996)
Art. 32 (Modifiche alla l.r. 9/2006)
Art. 33 (Modifica alla l.r. 29/2005)
Art. 34 (Variazioni di bilancio)
Art. 35 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati



1. Per il periodo 2007/2009 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:
a) previsione entrate, anno 2007:
euro 3.580.894.998,34;
b) previsione entrate, anno 2008:
euro 3.191.216.900,19;
c) previsione entrate, anno 2009:
euro 3.275.231.805,19.



1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2007 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.


1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l’anno 2007, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.


1. Per l’anno 2007 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
2. E’ autorizzata, per gli anni 2008/2009, la spesa relativa al nuovo sistema informatico re-gionale di contabilità e di gestione delle risorse umane, per un importo complessivo di euro 2.300.000,00 così ripartito:
a) per l’anno 2008: euro 1.400.000,00;
b) per l’anno 2009: euro 900.000,00.



1. Per l’anno 2007 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per l’anno 2007 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.


1. E’ rinnovata per l’anno 2007, limitatamente ad euro 777.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2008 e termine nell’anno 2027 di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 2004) (10^ annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 15.555.680,00. Il limite di impegno di euro 777.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2007.
2. E’ rinnovata per l’anno 2007, limitatamente ad euro 777.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2008 e termine nell’anno 2027, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2004 (11^ annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 15.555.680,00. Il limite di impegno di euro 777.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2007.
3. E’ rinnovata per l’anno 2007, limitatamente ad euro 777.784,00 l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2008 e termine nell’anno 2027, di cui all’articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) (12^ annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 15.555.680,00. Il limite di impegno di euro 777.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2007.
4. E’ autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l’articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001).


1. E’ istituito un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2007, per sostenere le spese di elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal dirigente competente.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2007.
5. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura regionale, su motivata istanza dell’ente beneficiario.


1. Ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è approvato il programma triennale 2007/2009 e l’elenco annuale 2007 dei lavori pubblici di competenza della Regione Marche, adottati dalla Giunta regionale con deliberazione 25 settembre 2006, n. 1050 e comprensivi delle schede 1, 2 e 3 conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004, n. 898, di cui alla tabella G allegata alla presente legge.


1. Per l’anno 2007 nel fondo regionale per la montagna confluiscono:
a)le quote statali di competenza della Regione dei fondi nazionali per la montagna per gli anni 2005, 2006 e 2007;
b)le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:
1)UPB 1.06.03 euro 2.248.560,46 di cui euro 35.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM ed euro 100.000,00 alla Comunità montana D/2 di Pergola;
2)UPB 4.22.04 euro 1.200.000,00.

2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti di cui al comma 1 iscritti nelle UPB 1.06.03 e 4.22.04 dello stato di previsione della spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12).


1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’alienazione mediante trattativa privata degli immobili di proprietà regionale destinati ad attività produttive o ad abitazione principale e non più utilizzabili a fini di interesse pubblico, con priorità per gli affittuari o conduttori dei beni medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge. La cessione è effettuata a prezzo di mercato, desunto da apposita perizia tecnico-economica disposta dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’alienazione delle strutture immobiliari elencate nella tabella F allegata alla presente legge.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili già adibiti a sede consiliare, siti ad Ancona, via Oberdan n. 1, via Don Gioia, corso Stamira n. 9, via Cialdini n. 3, mediante trattativa privata ad un prezzo inferiore fino al 15 per cento di quello a base della gara del 5 dicembre 2006.
4. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’alienazione dell’impianto denominato “Cabinovia OM 06 Caprile - Monte Catria”, sito in località Caprile del comune di Frontone, anche a trattativa privata qualora il bene sia acquistato da un ente pubblico per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.


1. La Giunta regionale è autorizzata a nominare il rappresentante della Regione Marche nel Consiglio di amministrazione della Società Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.

Art. 12

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Nota relativa all'articolo 12
Abrogato dall'art. 28, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.


1. La Regione persegue quale obiettivo primario il tempestivo adeguamento e la messa a norma del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, con particolare riferimento al rischio sismico, favorendo il ricorso ad ogni modalità e strumento atto a conseguire il pieno raggiungimento dell’obiettivo medesimo, comprese forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata.
2. La Regione partecipa anche con risorse proprie alla formazione ed al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma ed in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per il 2007 un apposito capitolo, a carico dell’UPB 4.26.04, denominato “Cofinanziamento per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici”, con una dotazione di euro 1.500.000.00.


1. In applicazione delle disposizioni statali finalizzate al concorso del sistema regionale alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Giunta regionale è autorizzata a determinare, con proprio atto previo parere della competente Commissione consiliare, gli indirizzi, i criteri e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi medesimi anche da parte degli enti, aziende e agenzie di cui all’articolo 47 dello Statuto, compresi quelli indicati nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005) e quelli di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni.
2. Le economie di spesa conseguite a partire dall’esercizio 2006 dagli enti, organismi, aziende e agenzie dipendenti della Regione restano comunque acquisite ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.


1. I termini per gli adempimenti di cui all’articolo 5 della l.r. 1° agosto 1997, n. 49 (Interventi straordinari per incentivare gli investimenti socio-assistenziali), già prorogati dall’articolo 40, comma 2, della l.r. 11 maggio 1999, n. 7 (Legge finanziaria 1999), sono ulteriormente prorogati di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


1. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 20, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.


1. La validità del programma promozionale triennale anni 2004/2006 per il settore agroalimentare di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA) è prorogata fino alla data di approvazione del nuovo programma di promozione triennale anni 2007/2009.


1. I termini stabiliti nel comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano) relativi agli interventi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della medesima legge regionale sono prorogati al 31 dicembre 2009.

Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 23, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.


1. ……………………………………………………………………….

Nota relativa all'articolo 19
Modifica il comma 1 dell’art. 12, l.r. 2 agosto 2004, n. 17.


1. ………………………………………………………………………

Nota relativa all'articolo 20
Sostituisce il comma 3 dell’art. 23, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.

Art. 21

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Nota relativa all'articolo 21
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.

Art. 22

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Nota relativa all'articolo 22
Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.

Art. 23

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Nota relativa all'articolo 23
Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. ……………………………………………………………………….

Nota relativa all'articolo 24
Aggiunge il comma 2 bis all’art. 17, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.


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Nota relativa all'articolo 25
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 4, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.
Il comma 2 aggiunge il comma 3 bis all’art. 9, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.
Il comma 3 modifica il comma 4 dell’art. 9, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.
Il comma 4 modifica il comma 5 dell’art. 9, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.


Art. 26

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Nota relativa all'articolo 26
Abrogato dall'art. 46, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


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3. ……………………………………………………………………

Nota relativa all'articolo 27
Il comma 1 modifica il comma 3 bis dell’art. 22, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 2 sostituisce il comma 6 ter dell’art. 32, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 3 sostituisce il comma 6 quinquies dell’art. 32, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.



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5. ………………………………………………………………………
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Nota relativa all'articolo 28
Il comma 1 abroga l'art. 3, l.r. 2 settembre 1997, n. 60.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 7, l.r. 2 settembre 1997, n. 60.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 2 settembre 1997, n. 60.
Il comma 4 abroga il comma 4 dell'art. 22, l.r. 2 settembre 1997, n. 60.
Il comma 5 modifica il comma 7 dell'art. 24, l.r. 2 settembre 1997, n. 60.
Il comma 6 modifica la tabella A allegata al r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.



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Nota relativa all'articolo 29
Il comma 1 sostituisce i commi 4 e 5 dell’art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 2 aggiunge il comma 5 bis all’art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.



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Nota relativa all'articolo 30
Il comma 1 sostituisce il comma 6 bis dell’art. 3, l.r. 18 aprile 1979, n. 17.
Il comma 2 sostituisce il comma 6 dell’art. 4, l.r. 18 aprile 1979, n. 17.



1. Per l’anno 2007, in deroga a quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità), i rendiconti sono presentati entro il 31 marzo.
2. ……………………………………………………………………….

Nota relativa all'articolo 31
Il comma 2 modifica il comma 2 dell’art. 13, l.r. 2 agosto 2006, n. 13.


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Nota relativa all'articolo 32
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 14, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell’art. 31, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 3 modifica il comma 4 dell’art. 49, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 4 modifica l'art. 54, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.



1. ……………………………………………………………………..

Nota relativa all'articolo 33
Sostituisce la lett. b) del comma 2 dell’art. 3, l.r. 9 dicembre 2005, n. 29.


1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2007 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con la medesima modalità di cui al comma 1, al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal d.m. 18 febbraio 2005, n. 17154 (SIOPE), la Giunta regionale può disporre variazioni compensative per attribuire all’UPB 2.07.01 le risorse necessarie e per riallocare nelle UPB originarie le risorse non più necessarie alla copertura degli oneri del personale.

Nota relativa all'articolo 34
Così modificato dall'art. 20, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Tabelle:



Tabella A


Allegato acquisito in formato pdf


Tabella B

Allegato acquisito in formato pdf


Tabella C

Allegato acquisito in formato pdf


Tabella D

Allegato acquisito in formato pdf


Tabella E Allegato acquisito in formato pdf
Tabella F
Allegato acquisito in formato pdf


Tabella G Allegato acquisito in formato pdf