Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 luglio 2007, n. 8
Titolo:Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"
Pubblicazione:( B.U. 26 luglio 2007, n. 67 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria

Sommario





1. La presente legge detta disposizioni per il prelievo venatorio in deroga, nel rispetto dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e delle disposizioni contenute nell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).


1. Le deroghe di cui all’articolo 1 sono provvedimenti di carattere eccezionale adottati in base all’accertata sussistenza delle condizioni stabilite dall’articolo 9, n. 1, della direttiva 79/409/CEE.
2. Le deroghe devono indicare:
a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo del prelievo;
d) il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili;
e) i soggetti abilitati ad effettuare il prelievo;
f ) i controlli e le forme di vigilanza, affidate ai soggetti di cui all’articolo 36 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).

2 bis. Al fine dell’applicazione della lettera c) del comma 2 è comunque consentito il prelievo in deroga allo storno (Sturnus vulgaris) praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali.
3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di deroga sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o gli analoghi istituti istituiti a livello regionale ove riconosciuti, nonché gli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all’articolo 15 della l.r. 7/1995.
4. I provvedimenti in deroga di cui al comma 3 devono:
a) essere adeguatamente e sufficientemente motivati in relazione a casi specifici e indicare il relativo periodo di vigenza;
b) essere limitati alle ipotesi in cui non vi siano altre soluzioni soddisfacenti;
c) specificare, nel caso di gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, quelle danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati nell’anno precedente, la localizzazione dei danni e i periodi di concentrazione dei medesimi;
d) garantire che il prelievo di una determinata specie sia basato su indici precisi, tenuto conto del livello della popolazione della specie considerata, dei suoi tassi di riproduzione e di mortalità annui;
e) garantire che il prelievo non sia effettuato in periodi di protezione delle specie, con particolare riguardo al periodo di nidificazione e alle fasi di riproduzione e di dipendenza.

5. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
6. La Giunta regionale, su richiesta dell’INFS o analoghi istituti riconosciuti a livello regionale, può sospendere il prelievo qualora si verifichino, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 5.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, l.r. 9 marzo 2015, n. 7, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

La Corte costituzionale, con sentenza 70/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 1, l.r. 9 marzo 2015, n. 7, che aggiunge il comma 2 bis di questo articolo.



1. I capi prelevati in deroga sono annotati su apposito tesserino predisposto dal servizio regionale competente in materia di caccia e rilasciato dal Comune di residenza dei soggetti abilitati ad effettuare i prelievi.
2. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria i soggetti abilitati ad effettuare i prelievi devono riconsegnare all’ATC, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, il tesserino di cui al comma 1. L’ATC rilascia apposita ricevuta di consegna del tesserino. Entro il 30 aprile di ogni anno l’ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all’Osservatorio faunistico regionale (OFR) l’elaborazione dei dati relativi al prelievo effettuato.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 6, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37.
Ai sensi dell'art. 8, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37, questo articolo, come modificato dall'art. 6 della medesima legge, si applica dalla stagione venatoria 2016/2017.



1. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette ai soggetti indicati all’articolo 19 bis, comma 5, della legge 157/1992 una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.


1. Alle attività di vigilanza sull’applicazione della presente legge si osserva quanto previsto dall’articolo 36 della l.r. 7/1995.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nell’atto amministrativo annuale con il quale si autorizza il prelievo in deroga, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la mancata riconsegna del tesserino di cui all’articolo 3 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10,00 a euro 50,00.
4. Fino al completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) le funzioni inerenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle Province, che riscuotono i relativi proventi.
5. Si osservano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Nota relativa all'articolo 4 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 9 marzo 2015, n. 7.


1. ………………………………………………………………………..

Nota relativa all'articolo 5
Abroga i commi 7, 8 e 9 dell’art. 30, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, sono abrogati.