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Atto:LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2007, n. 19
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)
Pubblicazione:( B.U. 27 dicembre 2007, n. 21 supplemento)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 3 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 4 (Autorizzazioni di spesa)
Art. 5 (Cofinanziamento regionale)
Art. 6 (Termini per la presentazione della documentazione relativa agli interventi ex articolo 8 della l.r. 46/1992)
Art. 7 (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
Art. 8 (Proroga termini per la realizzazione del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto”)
Art. 9 (Proroga termini pista ciclabile Pesaro-Fano)
Art. 10 (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 11 (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 12 (Fondo per la montagna)
Art. 13 (Alienazione di immobili regionali)
Art. 14 (Fondo per adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici)
Art. 15 (San Francesco d’Assisi nelle Marche. Iniziative)
Art. 16
Art. 17 (Modifica all’articolo 19 della l.r. 2/2005)
Art. 18 (Contabilità ambientale)
Art. 19 (Modifica all’articolo 14 della l.r. 15/1994)
Art. 20 (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto)
Art. 21 (Modifica all’articolo 5 della l.r. 3/2002)
Art. 22 (Sanzioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale)
Art. 23 (Elenco malattie rare. D.m. 279/2001)
Art. 24 (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 71/1997)
Art. 25 (Canoni utenze di acqua pubblica)
Art. 26 (Determinazione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva dell’addizionale per le utenze esenti)
Art. 27
Art. 28 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)
Art. 29 (Rateizzazione recupero crediti)
Art. 30 (Modifiche alla l.r. 3/1971)
Art. 31 (Modifiche alla l.r. 18/1995)
Art. 32 (Disposizioni in materia di strutture socio-sanitarie)
Art. 33 (Modifiche alla l.r. 15/1997)
Art. 34 (Modifiche della l.r. 35/2001)
Art. 35 (Decorrenza delle disposizioni tributarie)
Art. 36 (Abrogazioni in materia tributaria)
Art. 37 (Razionalizzazione della spesa di personale)
Art. 38 (Modifica all’articolo 4 della l.r. 29/2005)
Art. 39 (Modifica alla l.r. 21/2006)
Art. 40 ( (Modifica all’articolo 1 della l.r. 34/1988))
Art. 41 (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 32/1982)
Art. 42 ( (Modifica all’articolo 12 della l.r. 18/1996))
Art. 43 (Modifica alla l.r. 15/2007)
Art. 44 (Variazioni di bilancio)
Art. 45 (Dichiarazione d’urgenza)



1. Per il periodo 2008/2010 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:
a) previsione entrate, anno 2008:
euro 3.481.884.092,29;
b) previsione entrate, anno 2009:
euro 3.181.098.210,99;
c) previsione entrate, anno 2010:
euro 3.264.133.899,99.



1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2008, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.


1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l’anno 2008, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.


1. Per l’anno 2008, sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.


1. Per l’anno 2008, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per l’anno 2008, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.


1. Ai fini della liquidazione del contributo nell’anno successivo, il termine per la presentazione della documentazione necessaria all’emanazione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 3, sesto comma, della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), relativo al cofinanziamento regionale dei programmi di investimento degli enti locali di cui all’articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), è fissato al 31 ottobre di ogni anno.
2. .....................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 4, l.r. 18 aprile 1979, n. 17.


1. E’ rinnovata per l’anno 2008, limitatamente ad euro 720.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2009 e termine nell’anno 2028 di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Finanziaria 2004), 10a annualità, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 14.415.680,00. Il limite di impegno di euro 720.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2008.
2. E’ rinnovata per l’anno 2008, limitatamente ad euro 720.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2009 e termine nell’anno 2028, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2004 (Finanziaria 2004), 11a annualità, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 14.415.680,00 . Il limite di impegno di euro 720.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2008.
3. E’ rinnovata per l’anno 2008, limitatamente ad euro 720.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2009 e termine nell’anno 2028, di cui all’articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Finanziaria 2005), 12a annualità, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 14.415.680,00 . Il limite di impegno di euro 720.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2008.
4. E’ autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l’articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Finanziaria 2001).


1. I termini per la realizzazione del progetto denominato “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto” annualità IV e IV bis, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 616/SLP del 5 novembre 2004, ed annualità V e VI, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 85/SO9 del 22 giugno 2006, finanziato ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), sono prorogati al 31 dicembre 2008.


1. Il termine per l’inizio dei lavori della pista ciclabile Pesaro-Fano, 2° ed ultimo stralcio, lotto afferente al Comune di Fano, è fissato al 31 dicembre 2008.


1. E’ istituito, per l’anno 2008, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2008, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal dirigente competente.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2008.
5. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della l.r. 17/1979, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura regionale, su motivata istanza dell’ente beneficiario.


1. Ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è approvato il programma triennale 2008/2010 e l’elenco annuale 2008 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede n. 1, 2 e 3 allegate alla presente legge, conformi agli schemi tipo approvati con d.m. infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004, n. 898.


1. Per l’anno 2008 nel fondo regionale per la montagna confluiscono:
a) le quote statali per la montagna di competenza della Regione;
b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:
1) UPB 1.04.01: euro 100.000,00;
2) UPB 1.06.03: euro 1.841.782,46 di cui euro 135.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM ed alla Comunità montana D/2 di Pergola;
3) UPB 1.06.04: euro 600.000,00;
4) UPB 4.22.04: euro 1.100.000,00.



1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’alienazione, anche mediante trattativa privata, dei beni immobili sottoelencati:
a) immobili appartenenti all’ex Ente di sviluppo agricolo nelle Marche, soppresso con l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, ASSAM. Soppressione dell’Ente di sviluppo agricolo delle Marche, ESAM. Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare, CEPA);
b) immobili appartenenti all’ex Azienda di promozione turistica regionale, soppressa con l.r. 16 dicembre 2005, n. 35 (Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materia di competenza regionale);
c) immobili non più utilizzabili a fini istituzionali o di interesse pubblico.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, dispone la sdemanializzazione dei beni immobili da porre in vendita ricompresi tra quelli di cui al comma 1, lettera c).
3. Il prezzo di vendita degli immobili da alienare è stabilito mediante apposita perizia tecnico-economica.
4. La vendita è effettuata con priorità all’acquisto da parte dei conduttori degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L’alienazione degli immobili di cui al comma 1 può essere effettuata, con le procedure ivi previste, dalla società immobiliare regionale IRMa s.r.l., costituita ai sensi della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale).


1. La Regione persegue quale obiettivo primario il tempestivo adeguamento e la messa a norma del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, con particolare riferimento al rischio sismico ed al risparmio energetico, favorendo il ricorso ad ogni modalità e strumento atto a conseguire il pieno raggiungimento dell’obiettivo medesimo, comprese forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata.
2. La Regione partecipa anche con risorse proprie alla formazione ed al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma ed in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni. A tal fine è iscritto nel bilancio di previsione per l’anno 2008 l’importo di euro 2.705.113,00, a carico dell’UPB 4.26.04.


1. Ricorrendo nell’anno 2008 l’ottavo centenario del primo viaggio missionario di San Francesco d’Assisi nelle Marche, al fine di incentivare le attività e le iniziative di carattere socio-culturale commemorative di tale evento, che riveste una eccezionale rilevanza per rilanciare e sviluppare il settore del turismo religioso, la Regione per sottolineare, illustrare e pubblicizzare l’evento stanzia l’importo complessivo di 100.000,00 euro.
2. Per quanto attiene i tempi e i modi di applicazione di quanto previsto dal presente articolo, il rapporto tra la Regione e la Provincia Francescana delle Marche dovrà essere definito, con un apposito protocollo di intesa tra le parti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. A tal fine è iscritto nel bilancio di previsione per l’anno 2008 l’importo di euro 100.000,00, a carico dell’UPB 5.31.03.

Art. 16

.....................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 17
Modifica il comma 1 dell'art. 19, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.


1. Alla legge regionale di approvazione del rendiconto generale per l’anno 2007, a titolo sperimentale, è allegata una classificazione della spesa secondo i criteri CEPA e CRUMA per la contabilità ambientale, in collaborazione con l’ISTAT.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Sostituisce il comma 1 dell’art. 14, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.


1. Le graduatorie dei concorsi riservati di cui all’articolo 6 ter del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2003, n. 8, sono prorogate di cinque anni.
2. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 20
Il comma 2 modifica il comma 1 dell’art. 14, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 21
Sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art. 5, l.r. 3 aprile 2002, n. 3.
Abrogato dall'art. 49, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.



1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esercita le funzioni inerenti i controlli previsti dai regolamenti comunitari vigenti in materia di sicurezza alimentare, alimentazione, benessere e salute degli animali e irroga le relative sanzioni amministrative.
2. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dall’ASUR e destinati al potenziamento dell’attività di formazione, di comunicazione del rischio e di informatizzazione dei dipartimenti di prevenzione.


1. All’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2007, n. 1369 “Integrazione elenco malattie rare” è aggiunta la seguente malattia: “corioretinite serpiginosa”.


1. .....................................................................
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 24
Così modificato dall'art. 42, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.
Il comma 1 sostituisce l'art. 17, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.



1. A decorrere dall’anno 2008 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica dì cui all’articolo 46 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) sono determinati come segue:
USO - Euro
Irriguo
Modulo senza restituzione 45,00
Modulo con restituzione 22,50
Per ettaro non a bocca tassata 0,41
Minimo 3,20
Umano (potabile)
Modulo 1.918,00
Minimo 319,67
Industriale
Modulo senza restituzione 14.065,56
Minimo 1.918,02
Prod. forza motrice
per ogni KW 13,08
Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature sportive ed aree a verde pubblico
Modulo 319,70
Minimo 115,09
IGIENICO ED ASSIMILATI
Per utilizzo servizi igienici: compresi impianti sportivi, industrie e strutture varie;
Servizi antincendio, impianti di autolavaggio e lavaggio strade, e per gli usi non previsti ai precedenti punti.
Modulo 959,00
Minimo 115,09



1. In attuazione del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), la misura delle aliquote dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile per usi civili nel territorio della regione Marche e dell’imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti di cui all’articolo 9 del d.lgs 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e la previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), è determinata come segue:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,0155 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,0181 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui: euro 0,0207 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui: euro 0,0258 per metro cubo.

2. Per gli usi industriali, artigianali ed agricoli le aliquote dell’addizionale e dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta erariale e comunque non inferiori ad euro 0,0052.

Art. 27

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 27
Prima modificato dall'art. 10, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20; dall'art. 2, l.r. 20 marzo 2012, n. 2, e dall'art. 8, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, poi abrogato dall'art. 7, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 10, l.r. 20/2011, le disposizioni di cui al predetto art. 10 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 3, l.r. 2/2012, le disposizioni di cui all'art. 2 della predetta legge si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Ai sensi dell'art. 32, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, le parole “erogato” di cui al comma 2 e “quantitativi erogati” di cui al comma 3 devono intendersi riferite ai quantitativi di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), del d.m. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l’accertamento e la liquidazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione).
Ai sensi del comma 5 dell'art. 8, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, le disposizioni del medesimo articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7, l.r. 24 ottobre 2018, n. 43, questo articolo è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2018, inoltre per i versamenti dovuti a titolo di imposta regionale sulla benzina per autotrazione fino al mese di ottobre 2018, con la relativa scadenza al 30 novembre 2018, continuano ad applicarsi le disposizioni di questo articolo vigenti fino all'entrata in vigore della medesima l.r. 43/2018.
Il testo di questo articolo antecedente all'entrata in vigore della l.r. 24 ottobre 2018, n. 43, è il seguente:
"Art. 27
(Imposta regionale sulla benzina per autotrazione)
1. E’ istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2008 l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) e dall’articolo 17 del d.lgs. 398/1990.
2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,0200 per litro di benzina erogato.
3. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati nella regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
4. L’imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 50 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori. In caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta versata in ritardo, oltre agli interessi moratori.
6. L’accertamento e la liquidazione dell’imposta è effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento dell’imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
6 bis. Al fine di rafforzare l’attività di controllo e di recupero dell’imposta, gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuano le relative verifiche anche presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, da definire con apposito protocollo d’intesa stipulato tra la Regione e la stessa Agenzia. In tal caso e per ogni altra irregolarità, comunque riscontrata, i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
6 ter. Per la riscossione coattiva, gli interessi e l’indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall’articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 504/1995 ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.".



1. Sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui all’articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI), nonché gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o cose iscritti nel registro ASI, purché non più adibiti a qualsiasi uso professionale o commerciale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.
2. ............................................................................
3. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 28
Così modificato dall'art. 1, l.r. 27 maggio 2008, n. 12; dall'art. 48, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, e dall'art. 8, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 8, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, le disposizioni del medesimo articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.



1. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di qualsiasi natura, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e documentabili.
2. La rateizzazione è concessa per importi superiori ad euro 100 fino ad un massimo di sessanta rate mensili in ragione dell’entità del debito e del reddito complessivo dell’ultimo anno, secondo fasce definite con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, altresì, le modalità, la documentazione necessaria ed i termini per la presentazione della richiesta.
2 bis. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:
a) qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni;
b) qualora il debitore sia decaduto ai sensi del comma 4 da una precedente rateizzazione.

3. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della presentazione della richiesta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
4. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito residuo in un’unica soluzione.
5. (Abrogato)
5 bis. Per i crediti della Regione iscritti a ruolo ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), la rateizzazione è concessa dall’agente della riscossione con le modalità previste dall’articolo 19 del d.p.r. medesimo.

Nota relativa all'articolo 29
Così modificato dall'art. 24, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, e dall'art. 11, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2.


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Nota relativa all'articolo 30
Il comma 1 modifica il primo comma dell’art. 2, l.r. 16 dicembre 1971, n. 3.
Il comma 2 sostituisce l'art. 3, l.r. 16 dicembre 1971, n. 3.
Il comma 3 modifica il primo comma dell'art. 4, l.r. 16 dicembre 1971, n. 3.
Il comma 4 sostituisce l'art. 5, l.r. 16 dicembre 1971, n. 3.
Il comma 5 sostituisce l'art. 7, l.r. 16 dicembre 1971, n. 3.



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Nota relativa all'articolo 31
Il comma 1 sostituisce l'art. 2, l.r. 20 febbraio 1995, n. 18.
Il comma 2 sostituisce l'art. 3, l.r. 20 febbraio 1995, n. 18.
Il comma 3 abroga l'art. 4, l.r. 20 febbraio 1995, n. 18.
Il comma 4 sostituisce l'art. 5, l.r. 20 febbraio 1995, n. 18
Il comma 5 abroga gli artt. 6 e 8, l.r. 20 febbraio 1995, n. 18.



1. Il tempo per l’adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e 35 dell’allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1, come sostituito dal r.r. 24 ottobre 2006, n. 3, è prorogato di un anno con decorenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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Nota relativa all'articolo 33
Il comma 1 modifica la lett. b) del comma 1 dell’art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 2 modifica la lett. c) del comma 1 dell’art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell’art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 4 modifica il comma 5 dell’art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 5 sostituisce l’art. 5, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 6 sostituisce l’art. 6, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.
Il comma 7 modifica il comma 2 dell’art. 8, l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.



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6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Nota relativa all'articolo 34
Il comma 1 abroga la lett. d) del comma 4 dell’art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.
Il comma 2 sostituisce il comma 4 bis dell’art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.
Il comma 3 sostituisce il comma 5 dell’art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.
Il comma 4 modifica il comma 5 bis dell’art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.
Il comma 5 modifica la lett. b) del comma 5 bis dell’art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.



1. Le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 30, 31, 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.
2. Per i periodi di imposta precedenti, si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.


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Nota relativa all'articolo 36
Abroga l’art. 10, l.r. 20 ottobre 1983, n. 32; la l.r. 11 dicembre 1987, n. 40; l’art. 34, l.r. 11 marzo 2003, n. 3, e l’art. 42, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2.


1. E’ confermata per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la previsione di cui all’articolo 13 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007). Gli oneri corrispondenti sono imputati nella UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008/2010.
2. Al fine di sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi è confermato per l’anno 2008 lo stanziamento iniziale di euro 500.000,00 al netto degli oneri riflessi, nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l’incentivazione di prestazioni e di risultati del personale conseguenti ad attività progettuali. Tale importo potrà essere incrementato in conseguenza di variazioni compensative di bilancio con riferimento a risorse stanziate nel bilancio di previsione del 2008 in UPB diverse dalla 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente”, se utilizzabili per il pagamento del salario accessorio del personale.
3. Gli importi di cui al comma 2 confluiranno nelle risorse di cui all’articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2002/2003).
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.


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Nota relativa all'articolo 38
Aggiunge la lett. d bis) al comma 1 dell’art. 4, l.r. 9 dicembre 2005, n. 29.


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Nota relativa all'articolo 39
Aggiunge il comma 2 bis all’art. 3, l.r. 21 dicembre 2006, n. 21.


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Nota relativa all'articolo 40
Sostituisce il comma 4 dell’art. 1, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


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2. Le disposizioni di cui all’articolo 19 della l.r. 32/1982, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall’anno 2008.
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4. I titolari delle concessioni in atto inviano alla Provincia i dati sulla localizzazione, sul bacino idrogeologico di appartenenza, sul bacino idrografico, sulla profondità dei pozzi e sulle pertinenze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la Provincia provvede alla loro trasmissione alla Regione entro i due mesi successivi.

Nota relativa all'articolo 41
Il comma 1 sostituisce l’art. 19, l.r. 23 agosto 1982, n. 32.
Il comma 3 abroga l’art. 37, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14.



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Nota relativa all'articolo 42
Modifica la lett. e) del comma 1 dell’art. 12, l.r. 4 giugno 1996, n. 18.


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Nota relativa all'articolo 43
Aggiunge l’art. 1 bis alla l.r. 6 novembre 2007, n. 15.


1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi ed i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2008 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale; c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal d.m. 18 febbraio 2005, n. 17154 (SIOPE).
3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse se necessarie per l’esatta imputazione delle risorse aggiuntive, accantonate nelle UPB 3.14.01 e 3.14.02, relative agli interventi comunitari del DOCUP OB 2 anni 2000/2006.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.