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Atto:LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2007, n. 14
Titolo:Assestamento del bilancio 2007
Pubblicazione:( B.U. 25 ottobre 2007, n. 93 supp. n. 19)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2006)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2006)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006)
Art. 4 (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2007)
Art. 5 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 6 (Autorizzazioni alla contrazione di mutui)
Art. 7 (Modifica delle tabelle allegate alla l.r. 2/2007)
Art. 8 (Modifica dei prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 3/2007)
Art. 9 (Sanzione prevista dall’articolo 45, comma 14, della l.r. 9/2006)
Art. 10 (Modifica all’articolo 19 della l.r. 2/2006)
Art. 11 (Soppressione indennità di missione l.r. 20/1984)
Art. 12 (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/1995)
Art. 13 (Razionalizzazione della spesa di personale)
Art. 14
Art. 15 (Utilizzo del personale del servizio sanitario regionale)
Art. 16 (Disposizioni in materia di tributi regionali)
Art. 17 (Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 20/2003)
Art. 18 (Termine per adeguamento a norma degli edifici scolastici)
Art. 19 (Modifiche all’articolo 5 della l. r. 23/1974)
Art. 20 (Modifiche alla l.r. 2/2007)
Art. 21 (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2003)
Art. 22 (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 47/1996)
Art. 23 (Modifiche alla l.r. 47/1997)
Art. 24
Art. 25 (Modifica all’articolo 12 della l.r. 17/2004)
Art. 26 (Interventi a favore della zootecnia)
Art. 27 (Modifiche alla l.r. 17/1999)
Art. 28 (Disposizioni per la società Aerdorica s.p.a)
Art. 29 (Modifica all’articolo 29 della l. r. 36/2005)
Art. 30 (Contributi articolo 8 l.r. 46/1992 per l’anno 2006)
Art. 31 (Alienazione di immobili regionali)
Art. 32 (Autorità di bacino del fiume Tronto)
Art. 33 (Norme in materia ambientale)
Art. 34 (Interventi comunitari aggiuntivi)
Art. 35 (Modifica alla l.r. 5/2006)
Art. 36 (Derivazioni di acqua pubblica)
Art. 37
Art. 38 (Modifiche alla l.r. 15/1995)
Art. 39 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 40 (ALLEGATI)



1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2006, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2007 per l’importo presunto di euro 4.490.472.273,93, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 4.082.544.511,93.
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2006, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2007 per l’importo presunto di euro 3.739.123.692,27, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 2.969.530.164,45.


1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2006, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2007 per l’importo presunto di euro 70.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2006, nell’importo di euro 2.704.083.637,22, di cui euro 133.386.812,60 presso il tesoriere della Regione ed euro 2.570.696.824,62 presso la tesoreria centrale dello Stato.


1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2006, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2007 per l’importo presunto di euro 821.348.581,66, è rideterminato in euro 1.246.401.160,08 per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2006.


1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio 2007 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle allegate tabelle 1 e 2.


1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2007 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 3.
2. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2007 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2007, già stabilita nell’importo di euro 71.424.992,77 per effetto dell’articolo 21 della l.r. 23 febbraio 2007, n. 3 (Bilancio di previsione per l’anno 2007 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), si stabilisce nel nuovo importo di euro 74.581.919,33.
2. Gli importi dei mutui da riautorizzare, ai sensi del comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono determinati come di seguito specificato:
a) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 57.489.414,76 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera g), della l.r. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.847.781,01;
b) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.273.822,10 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 3 /2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.252.179,00;
c) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 87.091.796,82 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della lr. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 77.715.436,32;
d) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 16.124.615,70 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 15.924.538,29;
e) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 29.722.603,85 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 29.553.270,89;
f) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.135.363,64 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.924.248,48;
g) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 28.204.413,96 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 28.176.163,79.

3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 23 della l.r. 3/2007.


1. Gli allegati alla l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2007) sono modificati come segue:
a) alla tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 5 allegata alla presente legge;
b) alla tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 6 allegata alla presente legge;
c) alla tabella C “Autorizzazioni di spesa” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 7 allegata alla presente legge;
d) alla tabella D “Cofinanziamento regionale programmi statali” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 8 allegata alla presente legge;
e) alla tabella E “Cofinanziamento regionale programmi comunitari” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 9 allegata alla presente legge.



1. Gli allegati alla l.r. 23 febbraio 2007, n. 3 (Bilancio di previsione per l’anno 2007 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009) sono così modificati:
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b) il prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate” è modificato secondo le risultanze del prospetto 2 allegato alla presente legge;
c) l’elenco 4 “Spese dichiarate obbligatorie” è sostituito dall’elenco 4 allegato alla presente legge;
d) l’elenco 1 “Elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate dopo l’approvazione del bilancio, da finanziare con le disponibilità iscritte a carico dell’UPB 2.08.01 - Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente” è modificato dall’elenco 5 allegato alla presente legge;
e) l’elenco 2 “Elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate dopo l’approvazione del bilancio, da finanziare con le disponibilità iscritte a carico dell’UPB 2.08.02 - Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, recanti spese di investimento attinenti l’esercizio di funzioni normali” è modificato dall’elenco 6 allegato alla presente legge.



1. Fino alla data di approvazione della delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la mancata comunicazione dei prezzi al Comune non comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 45, comma 14, della medesima l.r. 9/2006.


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Nota relativa all'articolo 10
Modifica la lett. c) del comma 1 dell’art. 19, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.


1. A decorrere dall’anno 2007 cessa di essere corrisposta l’indennità di missione prevista dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale).
2. ………………………………………………………………………

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 2 modifica il primo comma dell'art. 4, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.


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2. ……………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 modifica il comma 3 dell’art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 2 aggiunge il comma 3 bis all’art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 3 aggiunge i commi 6 bis e 6 ter all’art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.



1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale avviato con la l.r. 1° agosto 2005, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20: Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) e di valorizzare il personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, è confermato, a decorrere dall’anno 2006, lo stanziamento iniziale di euro 2.937.624,70 al netto degli oneri riflessi, nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane.
2. L’importo di cui al comma 1 confluisce nelle risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003). Per l’anno 2006 le risorse di cui al comma 1 hanno trovato copertura nella UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” del bilancio regionale 2006.
3. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le medesime risorse sono imputate nella UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” del bilancio annuale 2007 e plurien-nale 2007/2009.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge finanziaria.

Art. 14

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Nota relativa all'articolo 14
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. Al fine di assicurare la massima integrazione delle attività delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale può disporre, su proposta del dirigente del servizio salute o del servizio politiche sociali e previo assenso del direttore generale dell’azienda, dell’ente o del direttore della zona territoriale interessata, l’utilizzo:
a) di personale delle stesse aziende, enti e zone territoriali a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all’articolo 15 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
b) di personale dirigenziale dell’Agenzia regionale sanitaria.

2. Il personale di cui al comma 1 è assegnato funzionalmente al servizio o alle posizioni di progetto o di funzione. A tale personale può essere attribuita la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza regionale.
3. Il personale di cui al comma 1 conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili. L’onere relativo resta a carico dell’azienda, ente o zona territoriale di provenienza.


1. In materia di sanzioni amministrative tributarie non penali relative a tributi regionali, trovano applicazione le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
2. (Abrogato)
2 bis. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, fatte salve le specifiche disposizioni che disciplinano i singoli tributi, si applicano a carico del destinatario dell'atto notificato gli interessi moratori previsti nella misura semestrale dell'1,375 per cento per ogni semestre compiuto nonché le spese di notifica fissate nella misura unitaria pari ad euro 7,83 per quelle effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ad euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e ad euro 2,00 per le notifiche effettuate tramite posta elettronica certificata, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022 (Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute a titolo di tributi di pertinenza della Regione sono dovuti al contribuente, a decorrere dalla data della domanda di rimborso, nella misura dell'1,375 per cento per ogni semestre compiuto.

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 5, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25.


1. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), il termine per l’ultimazione delle opere è prorogato al 31 dicembre 2014.
2. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni nell’anno 2004 per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 20/2003, il termine per l’ultimazione delle opere è prorogato al 31 dicembre 2008.

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 49, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; dall'art. 18, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, e dall'art. 36, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.


1. Il termine di cui all’articolo 11 dell’Intesa istituzionale, raggiunta in sede di Conferenza unificata il 26 settembre 2007, in applicazione del Patto per la sicurezza di cui al comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alle opere di messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici, è fissato al 31 dicembre 2009.


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3. Sono in ogni caso valide le autenticazioni compiute dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni sulle iniziative legislative popolari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 sostituisce il primo comma dell’art. 5, l.r. 5 settembre 1974, n. 23.
Il comma 2 modifica il terzo comma dell’art. 5, l.r. 5 settembre 1974, n. 23.



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Nota relativa all'articolo 20
Il comma 1 abroga il comma 2 dell’art. 16, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell’art. 34, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2.



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Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1 modifica la rubrica dell’art. 6, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all’art. 6, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.



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3. …………………………………………………………………….

Nota relativa all'articolo 22
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’art. 18, l.r. 19 novembre 1996, n. 47.
Il comma 2 sostituisce il comma 4 dell’art. 18, l.r. 19 novembre 1996, n. 47.
Il comma 3 sostituisce il comma 5 dell’art. 18, l.r. 19 novembre 1996, n. 47.



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2. ………………………………………………………………………
3. Per l’anno 2007, la somma di euro 15.000,00, quota parte della spesa autorizzata per il finanziamento della l.r. 47/1997, iscritta nell’UPB 5.32.01, è destinata alle finalità di cui al comma 7 bis dell’articolo 6 della l.r. 47/1997, introdotto dalla presente legge.

Nota relativa all'articolo 23
Il comma 1 modifica il comma 4 dell’art. 3, l.r. 1 agosto 1997, n. 47.
Il comma 2 aggiunge il comma 7 bis all’art. 6, l.r. 1 agosto 1997, n. 47.


Art. 24

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Nota relativa all'articolo 24
Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


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Nota relativa all'articolo 25
Modifica il comma 1 dell’art. 12, l.r. 2 agosto 2004, n. 17.


1. ……………………………………………………………………
2. AI fine di garantire agli allevatori marchigiani lo svolgimento efficiente ed efficace delle attività connesse alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali per il miglioramento genetico del bestiame ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), nonché all’assistenza tecnica alle imprese ai sensi della I.r. 37/1999, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum, fino ad un importo massimo pari ad euro 800.000,00 complessivi, in regime de minimis a favore dell’associazione regionale e delle associazioni provinciali degli allevatori già costituite ed aventi sede legale nel territorio marchigiano, in virtù di un piano di ristrutturazione adottato dalle associazioni predette ai fini della fusione in un unico soggetto.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2, commisurato alla copertura integrale delle spese derivanti da:
a) oneri di costituzione del nuovo soggetto;
b) assunzione da parte della nuova associazione unica regionale delle esposizioni debitorie contratte dalle associazioni esistenti nello svolgimento delle attività istituzionali connesse al bestiame allevato nelle Marche, nonché dell’onere derivante dal mancato incasso di quote associative per le quali siano state esperite senza risultato le relative procedure di recupero.

4. All’onere di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse statali stanziate nel bilancio 2007 a carico dell’UPB 3.11.01.

Nota relativa all'articolo 26
Così modificato dall'art. 49, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.
Il comma 1 modifica la tabella A allegata alla l.r. 23 dicembre 1999, n. 37.
Ai sensi dell'art. 26, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37, l’espressione “attività istituzionali connesse al bestiame allevato nelle Marche” contenuta la lett. b) del comma 3 si interpreta nel senso di ricomprendere tra le attività medesime sia l’attività di tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali sia l’attività statutaria di assistenza tecnica agli allevatori.




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6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale convoca l’assemblea straordinaria della società Sviluppo Marche s.p.a. (SVIM s.p.a.) per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni della presente legge.

Nota relativa all'articolo 27
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 1, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell’art. 2, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell’art. 7, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.
Il comma 4 aggiunge il comma 3 bis all’art. 7, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.
Il comma 5 abroga il comma 6 dell’art. 11, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.



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2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 28
Così modificato dall'art. 20, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 1 abroga il secondo comma dell’art. 4, l.r. 24 marzo 1986, n. 6.



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Nota relativa all'articolo 29
Modifica il comma 2 dell’art. 29, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.


1. Per l’anno 2006, sono ammissibili al cofinanziamento regionale, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), gli interventi per i quali la documentazione necessaria per la concessione del contributo, ancorché presentata oltre i termini previsti dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3 della l.r. 2/2006 (Legge finanziaria 2006), risulti essere stata comunque predisposta dall’ente beneficiario nei termini suddetti oppure inviata in ritardo per cause non imputabili all’ente medesimo.


1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare la struttura immobiliare per l’esercizio della formazione professionale alberghiera ubicata nel Comune di Tolentino, anche mediante trattativa privata, ad un prezzo inferiore fino al 15 per cento di quello desunto da apposita perizia tecnico-economica disposta dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare la struttura immobiliare sede dell’ASSAM ubicata nel Comune di Ancona, via Alpi n. 20, anche mediante trattativa privata previo ricevimento ed accoglimento della migliore di almeno quattro offerte.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, la struttura ex sede dell’Azienda di promozione turistica regionale, sita in Ancona in via Thaon de Revel, n. 4, ad un prezzo non inferiore alla stima effettuata dalle strutture regionali.


1. L’Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto è autorizzata, previo accordo con le Regioni Abruzzo e Lazio, a realizzare il programma degli interventi di messa in sicurezza del tratto terminale del fiume Tronto, approvato dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino.
2. I finanziamenti statali assegnati al bacino interregionale del fiume Tronto per le finalità di cui al comma 1 e trasferiti alla Regione Marche, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 1° agosto 1997, n. 48, sono liquidati al segretario generale della stessa Autorità di bacino, in qualità di funzionario delegato, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


1. Nelle more del rilascio da parte dell’Autorità competente dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), richiesta prima del 30 ottobre 2007, sono prorogati gli effetti delle autorizzazioni ambientali già rilasciate nonché delle comunicazioni di inizio attività, di cui all’allegato II del d.lgs. 59/2005, sino alla conclusione dei procedimenti in corso e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
2. Le Province esercitano le funzioni in materia di controllo e di applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 11 e 16 del d.lgs. 59/2005, relativamente alle autorizzazioni integrate ambientali in materia di rifiuti già rilasciate dalla Regione o da rilasciare ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000).


1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie del DOCUP ob. 2 anni 2000/2006, è autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi fino alla concorrenza di euro 5.000.000,00.
2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono accantonate nelle UPB 3.14.01 e 3.14.02 dello stato di previsione della spesa e trova copertura con le risorse recuperate in relazione ai progetti non attivati, revocati o mediante impiego delle risorse destinate al finanziamento di leggi regionali relative ai settori interessati dagli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse, necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari aggiuntivi di cui al comma 1.


1. ………………………………………………………………………

Nota relativa all'articolo 35
Modifica il comma 1 dell’art. 46, l.r. 2 giugno 2006, n. 5.


1. Per gli anni 2006 e 2007 il canone annuo relativo alle derivazioni di acqua pubblica è confermato nella misura di cui all’articolo 7 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2005).

Art. 37

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Nota relativa all'articolo 37
Abrogato dall'art. 41, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.


1. ……………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………….
4. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 1, comma 2, della l.r. 15/1995, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 602/1973.
5. L’articolo 2, comma 2, della l.r. 15/1995, così come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche alle riscossioni mediante ruolo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 38
Il comma 1 sostituisce l’art. 1, l.r. 20 febbraio 1995, n. 15.
Il comma 2 sostituisce l’art. 2, l.r. 20 febbraio 1995, n. 15.
Il comma 3 abroga l’art. 3, l.r. 20 febbraio 1995, n. 15.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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