Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 15 luglio 2008, n. 22
Titolo:

Modifica all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attivitŕ dei gruppi consiliari"

Pubblicazione:( B.U. 24 luglio 2008, n. 67 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, si č espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. ...................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Sostituisce la lett. b) del comma 4 dell’art. 6, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, ha dichiarato l’illegittimitŕ costituzionale del comma 1 del presente articolo nella parte in cui consente il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).