Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 4 agosto 2008, n. 27
Titolo:Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale" e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"
Pubblicazione:( B.U. 07 agosto 2008, n. 75 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario




Art. 1

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Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.


Art. 2

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Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.


Art. 3

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Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.


Art. 4

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Nota relativa all'articolo 4
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all’art. 5, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Aggiunge i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies all’art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Sostituisce l'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui consente il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).



1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Sostituisce l'art. 5, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. La Regione, al fine della riorganizzazione del proprio assetto, applica il secondo periodo del comma 536 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
2. Il termine finale di validità delle graduatorie concorsuali per le quali trova applicazione la disposizione del comma 1 è fissato alla data del 31 dicembre 2008.


1. Per l’anno 2008 gli oneri finanziari conseguenti all’applicazione della presente legge trovano copertura nelle risorse già stanziate a carico dell’UPB 2.07.01 e della UPB 1.01.01, che comprendono anche le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale regionale di cui all’articolo 31 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali, in data 22 gennaio 2004.
2. Le risorse di cui all’articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004, comparto Regioni ed Autonomie locali, che concorrono al finanziamento della spesa di cui al comma 1, sono portate in detrazione, in misura corrispondente, dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività della Giunta e del Consiglio regionale.
3. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà determinata dalle rispettive leggi finanziarie.

Art. 11

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Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 9, l.r. 3 agosto 2010, n. 11.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Abroga l’art. 6, l.r. 10 agosto 1988, n. 34, e l’art. 18, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.