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Atto:LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 31
Titolo:Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari
Pubblicazione:( B.U. 20 novembre 2008, n. 108 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o similari.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dall’ente parrocchia, dagli altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dalle associazioni nazionali cattoliche degli oratori, nonché dagli enti appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate a perseguire, in stretto rapporto con le famiglie, la promozione, l’integrazione, l’interculturalità, lo sviluppo e la crescita armonica dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.




1. La Regione riconosce, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 e dell’articolo 1, comma 1, della legge 206/2003, il ruolo delle parrocchie e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, quali soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi finalizzati alla promozione, all’accompagnamento e al supporto della crescita armonica degli adolescenti e dei giovani anche al fine di prevenire e contrastare l’emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile o giovanile.




1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione sottoscrive appositi protocolli d’intesa con:
a) la Regione ecclesiastica Marche in rappresentanza degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nelle Marche;
b) i rappresentanti regionali degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione che svolgono attività nel territorio regionale.




1. In attuazione degli indirizzi contenuti nei protocolli d’intesa stipulati ai sensi dell’articolo 3, la Regione assegna finanziamenti ai soggetti sottoscrittori dei medesimi protocolli, per la concessione di contributi ai soggetti indicati all’articolo 1, comma 2, che a tal fine presentano specifici progetti.
2. In particolare i progetti riguardano:
a) la formazione degli operatori;
b) lo svolgimento di ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d’intervento, soprattutto a carattere innovativo;
c) la realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile o giovanile, di disabilità;
c bis) il funzionamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 2.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente nelle politiche giovanili ed educative, individua i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e per la relativa rendicontazione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano sociale regionale, della pianificazione degli ambiti territoriali sociali e sulla base dei contenuti dei protocolli d’intesa stipulati ai sensi dell’articolo 3.


Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 33, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, e dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, gli Enti locali, le Comunità montane e le Aziende sanitarie delle Marche possono concedere in comodato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno stipulato i protocolli d’intesa di cui alla presente legge, beni mobili ed immobili senza oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 6

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Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


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Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 33, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.