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Atto:LEGGE REGIONALE 01 luglio 2008, n. 18
Titolo:Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali
Pubblicazione:( B.U. 10 luglio 2008, n. 63 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, le disposizioni modificate o abrogate dallo art. 8 della medesima legge continuano ad applicarsi a ciascuna Comunita' montana fino alla data della relativa soppressione.
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Sommario





1. La Regione, ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 36, comma 5, dello Statuto, persegue l’obiettivo del riequilibrio territoriale, riconoscendo come finalità di preminente interesse regionale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane e interne. Al fine di favorire la riqualificazione di tali aree e il miglioramento delle condizioni di vita delle relative popolazioni, la Regione:
a) promuove interventi rivolti alla salvaguardia del territorio, all’equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, nonché allo sviluppo economico, sociale e culturale;
b) valorizza il ruolo istituzionale delle Comunità montane per la promozione e lo sviluppo dei territori montani e per l’esercizio associato delle funzioni comunali;
c) sostiene e promuove l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione e di ottenere economie di spesa.

2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina il riordino territoriale ed organizzativo delle Comunità montane e detta norme per la promozione dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.
3. La non appartenenza alle Comunità montane di Comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale non priva i rispettivi territori dei benefici né degli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali o regionali.
CAPO I
Comunità montane



1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti fra Comuni per la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane e per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
2. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare e contabile, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali e regionali e delle disposizioni della presente legge.


1. L’Assemblea legislativa regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), individua, in numero non superiore a nove, gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità montane, sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici previsti nell’articolo 2, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).
2. Gli ambiti territoriali sono formati da almeno quattro Comuni aventi almeno il 30 per cento della superficie territoriale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e sono individuati in modo da consentire sia la realizzazione degli interventi a favore della montagna, sia l’efficiente esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
3. Gli ambiti territoriali sono formati altresì dai Comuni confinanti classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico degli ambiti stessi.
4. I Comuni non possono far parte contemporaneamente di una Comunità montana e di una Unione dei Comuni.


1. Le Comunità montane sono costituite, tra i Comuni ricompresi negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 3, con deliberazione della Giunta regionale che contiene le disposizioni per assicurare il funzionamento degli organi comunitari fino all’entrata in vigore degli statuti.


Nota relativa all'articolo 4
Così sostituito dall'art. 1, l.r. 4 agosto 2009, n. 20.

Art. 5

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Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 8, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, le disposizioni modificate o abrogate dall’art. 8 della medesima legge continuano ad applicarsi a ciascuna Comunita' montana fino alla data della relativa soppressione.

Sezione I
Funzioni delle Comunità montane



1. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) la gestione del demanio forestale regionale ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale);
b) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale);
c) gli usi civici ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 24/1998;
d) gli interventi per la montagna, anche con riferimento alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi e alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e un adeguato sviluppo economico, tra i quali:
1) il miglioramento forestale, gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi, la ricostituzione dei boschi degradati, la prevenzione e cura dei dissesti sulle superfici forestali e le cure colturali ai boschi esistenti;
2) la realizzazione e l’attrezzatura di sentieri e punti di osservazione a scopo ricreativo, didattico e culturale, compresi percorsi e punti attrezzati per disabili;
3) la manutenzione della viabilità di servizio forestale, compresi i sentieri e le mulattiere;
4) le opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici;
5) la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua principali e secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, sistemazione naturalistica delle rive, demolizione di opere sistematorie dannose o inutili, realizzazione di interventi che favoriscono l’ittiofauna;
6) l’acquisto e l’affitto di terreni allo scopo di costituire idonee entità agro-silvo-pastorali, anche con confinanti proprietà pubbliche o delle organizzazioni montane di cui all’articolo 18 della l.r. 6/2005;
7) la zootecnia montana, l’apicoltura, il miglioramento, la gestione e l’utilizzo sostenibile dei pascoli e dei prato pascoli;
8) l’effettuazione di misure a favore dell’agricoltura di montagna e di zone svantaggiate;
9) l’incentivazione delle attività di protezione, conservazione e valorizzazione dello spazio naturale, lo sviluppo di colture alternative, il recupero e la valorizzazione delle produzioni tipiche montane, dei beni storici e culturali in circuiti sovracomunali;
10) la promozione degli interventi volti allo sviluppo delle fonti energetiche alternative;
e) il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare di quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione delle risorse montane;
f) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. “Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000”).

2. Le Comunità montane esercitano anche ogni altra funzione ad esse attribuita da leggi regionali e statali o delegata dalle Province e dai Comuni.
3. Le Comunità montane possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati allo scopo di gestire i patrimoni agricolo-forestali pubblici nel rispetto dei principi di pubblicità e non discriminazione.
4. Le Comunità montane possono affidare l’esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, quali i lavori selvicolturali, l’afforestazione, la riforestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulico-forestale, i lavori inerenti la tutela e la valorizzazione delle foreste e dei territori montani, anche tramite apposite convenzioni, ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e all’articolo 2, comma 134, della legge 244/2007, nonché ai soggetti di cui all’articolo 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e a quelli iscritti agli albi regionali di cui all’articolo 9 della l.r. 6/2005.
5. Per l’esercizio associato di funzioni e servizi, i Comuni approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d’intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell’impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.
6. Le Comunità montane possono gestire, mediante convenzione, servizi e funzioni per conto dei Comuni non compresi negli ambiti territoriali di competenza.

Nota relativa all'articolo 6
Ai sensi dell'art. 16, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37, in considerazione degli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel secondo semestre del 2016, il termine per l’affidamento dei lavori relativi agli interventi silvicolturali e di sistemazione idraulico forestale previsti al comma 1, lett. d), numeri 4 e 5, di questo articolo è prorogato al 31 dicembre 2017.


1. Le Comunità montane possono concedere contributi per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali quali:
a) la sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale, la ricostruzione e il rinfoltimento dei boschi degradati ovvero distrutti o danneggiati dagli incendi;
b) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali;
c) la realizzazione di sistemi di fitodepurazione;
d) la sistemazione e il miglioramento dei pascoli;
e) la sistemazione e il miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;
f) le operazioni di difesa e lotta antiparassitaria nel rispetto delle tecniche di lotta integrata.

2. Sono destinatari dei contributi di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i consorzi forestali, gli enti pubblici e le organizzazioni montane di cui all’articolo 18 della l.r. 6/2005, anche associati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) imprenditori agricoli e coltivatori diretti;
b) organizzazioni montane di cui all’articolo 18 della l.r. 6/2005, anche associate;
c) altri soggetti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.


1. Le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto, di ristrutturazione o costruzione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che:
a) trasferiscono la propria residenza, unitamente alla propria attività economica, in Comuni con meno di 2.000 abitanti ricompresi nell’ambito territoriale della Comunità montana;
b) se già residenti in Comuni con meno di 2.000 abitanti ricompresi nell’ambito territoriale della Comunità montana, vi trasferiscono anche la propria attività economica.

2. I contributi sono concessi a condizione che i richiedenti si impegnino a non modificare la propria residenza e attività economica per un periodo di almeno 5 anni, pena la restituzione del contributo ricevuto aumentato degli interessi legali maturati. I contributi sono concessi, in ordine di priorità, in base alle nuove unità lavorative attivate.


1. I Comuni con meno di 5.000 abitanti ricompresi nell’ambito territoriale della Comunità montana nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante o non sia adeguato a fornire una risposta sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, ovvero le Comunità montane se delegate dai Comuni medesimi, provvedono a organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio, ivi compresi quelli adibiti a trasporto scolastico, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e ricercando l’integrazione con i servizi di linea già istituiti.
Sezione II

Nota relativa alla Sezione II
L'art. 8, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, ha abrogato la presente sezione, ad eccezione dell'art. 19.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, le disposizioni modificate o abrogate dallo art. 8 della medesima legge continuano ad applicarsi a ciascuna Comunita' montana fino alla data della relativa soppressione.


Art. 10

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Nota relativa all'articolo 10
Abrogato dall'art. 8, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, le disposizioni modificate o abrogate dallo art. 8 della medesima legge continuano ad applicarsi a ciascuna Comunita' montana fino alla data della relativa soppressione.


Art. 11

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Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 9, l.r. 4 agosto 2009, n. 20.

Art. 12

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Nota relativa all'articolo 12
Prima sostituito dall'art. 2, l.r. 4 agosto 2009, n. 20, poi abrogato dall'art. 8, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, le disposizioni modificate o abrogate dallo art. 8 della medesima legge continuano ad applicarsi a ciascuna Comunita' montana fino alla data della relativa soppressione.


Art. 13

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Nota relativa all'articolo 13
Prima sostituito dall'art. 3, l.r. 4 agosto 2009, n. 20, e poi abrogato dall'art. 8, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, le disposizioni modificate o abrogate dallo art. 8 della medesima legge continuano ad applicarsi a ciascuna Comunita' montana fino alla data della relativa soppressione.


Art. 14

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Nota relativa all'articolo 14
Prima sostituito dall'art. 4, l.r. 4 agosto 2009, n. 20, e poi abrogato dall'art. 8, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, le disposizioni modificate o abrogate dallo art. 8 della medesima legge continuano ad applicarsi a ciascuna Comunita' montana fino alla data della relativa soppressione.


Art. 14 bis

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Nota relativa all'articolo 14 bis
Prima aggiunto dall'art. 5, l.r. 4 agosto 2009, n. 20, e poi abrogato dall'art. 35, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.

Art. 15

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Nota relativa all'articolo 15
Prima sostituito dall'art. 6, l.r. 4 agosto 2009, n. 20, poi modificato dall'art. 29, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20. Abrogato dall'art. 35, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
Ai sensi dell'art. 29, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, le disposizioni introdotte dalle modifiche apportate al presente articolo dal predetto art. 29 si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 35, l.r. 37/2012, le disposizioni del comma 2 del predetto articolo 35 si applicano a decorrere dalla data di cessazione del mandato degli amministratori della Comunità Montana in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge. Fino a tale data il testo dell'art. 15 della presente legge è il seguente:
"Art. 15 - (Indennità)
1. Al Presidente della Comunità montana spetta l’indennità prevista dalla normativa statale per i Sindaci dei Comuni con popolazione pari a quella residente nei Comuni appartenenti alla Comunità montana, con una riduzione del 50 per cento.
2. Agli assessori spetta un’indennità pari a quella degli Assessori dei Comuni con popolazione pari a quella residente nei Comuni appartenenti alla Comunità montana e comunque non superiore ad euro 500,00 mensili.
3. Ai componenti il Consiglio comunitario non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante come Sindaci dei rispettivi Comuni. Se trattasi di consiglieri comunali, ad essi spetta il trattamento previsto dalla normativa statale.".



Art. 16

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Nota relativa all'articolo 16
Abrogato dall'art. 8, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, le disposizioni modificate o abrogate dallo art. 8 della medesima legge continuano ad applicarsi a ciascuna Comunita' montana fino alla data della relativa soppressione.


Art. 17

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Nota relativa all'articolo 17
Abrogato dall'art. 8, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, le disposizioni modificate o abrogate dallo art. 8 della medesima legge continuano ad applicarsi a ciascuna Comunita' montana fino alla data della relativa soppressione.


Art. 18

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Nota relativa all'articolo 18
Abrogato dall'art. 8, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, le disposizioni modificate o abrogate dallo art. 8 della medesima legge continuano ad applicarsi a ciascuna Comunita' montana fino alla data della relativa soppressione.



1. È istituito nel bilancio regionale il fondo per la montagna nel quale confluiscono:
a) le risorse statali relative al fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 97/1994;
b) le risorse regionali;
c) le risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell’Unione europea;
c bis) un canone di euro 0,04 per metro cubo, a titolo di compensazione ambientale, sui consumi di acqua potabile. Il versamento alla Regione avviene a cadenza trimestrale da parte dei soggetti gestori del sistema idrico integrato. Sono escluse dal canone le utenze per attività agricola.

2. Una quota del fondo è assegnata alla delegazione regionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), quale contributo alle spese di funzionamento e per la realizzazione di studi ed iniziative a sostegno degli enti locali della montagna.
3. La Giunta regionale, previo parere del CAL, stabilisce i criteri per la ripartizione tra le Unioni montane delle risorse di cui al comma 1.
4. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 29, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20; dall'art. 35, l.r. 27 novembre 2012, n. 37; dall'art. 26, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45; dall'art. 8, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, e dall'art. 7, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.

Ai sensi dell'art. 29, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, le disposizioni introdotte dalle modifiche apportate al presente articolo dal predetto art. 29 si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.

Ai sensi dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, per gli anni 2013 e 2014 il fondo di cui al presente articolo, come modificato dall’art. 8 della medesima legge, è assegnato alle Comunità montane. A decorrere dal 2015, il fondo è assegnato alle Unioni montane.

CAPO II
Esercizio associato di funzioni e servizi



1. La Regione promuove le Unioni di Comuni, le fusioni di Comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con specifico riguardo per i Comuni di minore dimensione demografica e fornendo agli enti interessati il necessario supporto tecnico ed amministrativo.
2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.


1. La Regione istituisce il fondo per le fusioni di Comuni mediante il quale concede contributi ai Comuni risultanti da fusioni di Comuni.
2. La Giunta regionale, previo parere del CAL, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. I contributi sono concessi a decorrere dall’anno successivo all’elezione del nuovo consiglio comunale nel caso di fusione mediante istituzione di un nuovo Comune ovvero a decorrere dall’anno successivo all’incorporazione.

Nota relativa all'articolo 21
Sostituito dall'art. 8, l.r. 11 novembre 2013, n. 35. Così modificato dall'art. 18, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Ai sensi dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 8, della medesima legge, si applicano dal 1° gennaio 2015.



1. La Giunta regionale, su proposta delle  Conferenze provinciali delle autonomie, presenta all’Assemblea legislativa regionale il programma di riordino territoriale. Il programma è approvato dall’Assemblea legislativa regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il programma di riordino territoriale è aggiornato con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.
3. Il programma di riordino territoriale, in particolare, contiene:
a) l’individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) la determinazione delle priorità di finanziamento.

Nota relativa all'articolo 22
Sostituito dall'art. 2, l.r. 21 dicembre 2012, n. 44.

Ai sensi dell'art. 3, l.r. 21 dicembre 2012, n. 44, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le Conferenze provinciali delle autonomie presentano il programma di riordino territoriale di cui al presente articolo, così come modificato dall’art. 2 della medesima legge n. 44.

CAPO III
Disposizioni finali e transitorie



1. Le Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) sono soppresse non oltre il 1° gennaio 2010. Fino alla loro soppressione continuano ad essere regolate dalle disposizioni delle leggi regionali abrogate dall’articolo 25, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
1 bis. La Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla l.r. 12/1995 è soppressa non oltre il 30 giugno 2010 e le relative funzioni sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale tra il personale con qualifica dirigenziale della Regione. Entro il 15 febbraio 2010 il commissario presenta alla Giunta regionale un piano finalizzato al definitivo scioglimento dell’Ente, contenente, tra l’altro, la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.
2. In relazione ai rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e di lavoro in essere nelle Comunità montane soppresse dalla presente legge, succedono, in relazione alla nuova collocazione dei Comuni appartenenti alle stesse:
a) le Comunità montane costituite ai sensi della presente legge nel caso che gli ambiti territoriali di queste siano ricompresi in tutto o in parte negli ambiti delle Comunità montane soppresse;
b) le Unioni dei Comuni costituite tra i Comuni ricadenti in tutto o in parte all’interno degli ambiti territoriali delle soppresse Comunità montane;
c) i Comuni ricompresi negli ambiti delle Comunità montane soppresse ovvero le Province il cui territorio ricomprende le medesime Comunità.
3. Decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Le funzioni degli organi di cui al comma 3 sono svolte dal Presidente della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che assume le funzioni di commissario straordinario dell’ente e provvede, altresì, all’effettuazione della ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.
4 bis. Dalla data di soppressione di cui al comma 1, i commissari straordinari di cui al comma 4 assumono le funzioni di commissari straordinari delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge fino alla data di insediamento dei relativi organi, da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2010. Per le nuove Comunità montane il cui ambito territoriale non coincide con quello delle Comunità montane soppresse, le funzioni di commissario straordinario sono esercitate dal commissario straordinario della Comunità montana soppressa avente maggiore dimensione demografica.
4 ter. In caso di mancata costituzione degli organi entro la data di cui al comma 4 bis, la Comunità montana è posta in liquidazione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del commissario liquidatore, rimane in carica il commissario straordinario di cui al medesimo comma 4 bis.
5. L’Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, disciplina i rapporti successori secondo quanto stabilito al comma 2, con particolare riguardo ai rapporti finanziari e amministrativi e ai rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L’atto di cui al comma 5 è proposto, per la parte relativa ai rapporti di lavoro, dalla Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
7. (Abrogato)
8. (Abrogato)
9. (Abrogato)
10. (Abrogato)
11. In sede di prima applicazione, gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti nell’allegato A.
12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni ricompresi negli ambiti individuati nell’allegato A possono comunicare all’Assemblea legislativa regionale la volontà di non partecipare alla costituzione della relativa Comunità montana. Entro i sessanta giorni successivi, l’Assemblea legislativa regionale ridetermina l’ambito di riferimento con le modalità di cui all’articolo 3.
13. Fino all’entrata in vigore della legge statale per l’aggregazione dei Comuni marchigiani di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo e Talamello alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, le Comunità montane “A” e “B” di cui alla l.r. 12/1995 non sono soppresse e i Comuni in esse ricompresi non entrano a far parte della Comunità montana corrispondente all’Ambito 1 dell’allegato A alla presente legge.
14. Il personale assegnato a qualsiasi titolo dalla Regione e in servizio presso le Comunità montane alla data del 1° gennaio 2008, su richiesta della medesima Comunità montana e previo consenso del dipendente interessato, rimane presso l’ente con oneri a carico della Regione per la parte relativa al trattamento economico di base.
14 bis. Prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, i Comuni e le Province attivano le procedure di mobilità previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), provvedendo in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti, che facciano domanda di trasferimento, rispettivamente:
a) della Comunità montana nel cui ambito territoriale i Comuni stessi sono ricompresi;
b) delle Comunità montane che insistono nel territorio provinciale.

15. (Abrogato)
16. (Abrogato)
17. Per la gestione del demanio forestale regionale, le risorse del bilancio regionale sono ripartite tra le Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 8 e 9 in proporzione alla superficie di demanio gestita.
18. Per le funzioni in materia forestale previste dalla l.r. 6/2005 e per quelle relative agli usi civici, le risorse sono ripartite annualmente tra le Comunità montane e aggregazioni di Comuni di cui ai commi 8 e 9 in proporzione al numero dei procedimenti amministrativi espletati nell’anno precedente.
19. Le risorse del fondo per la montagna iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2008 continuano ad essere gestite ai sensi delle disposizioni abrogate dall’articolo 25.
20. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano alle Comunità montane le norme statali in materia di enti locali, in quanto compatibili.
20 bis. Ai Presidenti e agli Assessori delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni si applicano le disposizioni di cui al Capo IV del Titolo III del d.lgs. 267/2000, concernenti lo status degli amministratori locali.
21. La proposta di atto di cui all’articolo 22 è presentata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dagli artt. 7 e 9, l.r. 4 agosto 2009, n. 20; dall'art. 20, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31; dall'art. 33, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; dall'art. 29, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, e dall'art. 8, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.

Ai sensi dell'art. 29, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, le disposizioni introdotte dalle modifiche apportate al presente articolo dal predetto art. 29 si applicano a decorrere dal 31 maggio 2010.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 11 novembre 2013, n. 35, le disposizioni modificate o abrogate dallo art. 8 della medesima legge continuano ad applicarsi a ciascuna Comunita' montana fino alla data della relativa soppressione.



1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante le risorse dei fondi di cui agli articoli 19 e 21.
2. L’entità della quota dei fondi di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali, comunitarie o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall’anno 2009, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nelle seguenti Unità previsionali di base (UPB):
a) 1.06.03: Fondo per le Comunità montane - corrente;
b) 1.06.04: Fondo per le Comunità montane - investimento;
c) 1.06.07: Fondo per la gestione associata - corrente;
d) 1.06.08: Fondo per la gestione associata - investimento.



1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 25
Agroga la l.r. 16 gennaio 1995, n. 12; la l.r. 28 dicembre 1995, n. 66; la l.r. 20 giugno 1997, n. 35; la l.r. 4 febbraio 2003, n. 2 ; l’art. 22, l.r. 11 marzo 2003, n. 3; il comma 3 dell’art. 36, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6; l’art. 22, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24, e le lett. d) e cc) del comma 2 dell’art. 16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati






























AMBITO
COMUNI
N. COMUNI
Ambito 1Auditore, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto15
Ambito 2 ABorgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Sant'Angelo in Vado, Urbania, Urbino7
Ambito 2 BAcqualagna, Apecchio, Cantiano, Cagli, Frontone, Piobbico, Serra Sant'Abbondio7
Ambito 3Arcevia, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Fabriano, Genga, Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra San Quirico, Staffolo10
Ambito 4Apiro, Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro, Treia12
Ambito 5Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castel Sant'Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso13
Ambito 6Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino15
Ambito 7Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo11
Ambito 8Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Rocca-fluvione, Venarotta8


Nota relativa all'allegato
Così modificato dall'art. 20, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.