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Atto:LEGGE REGIONALE 11 novembre 2008, n. 32
Titolo:Interventi contro la violenza sulle donne
Pubblicazione:( B.U. 20 novembre 2008, n. 108 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:Ai sensi del comma 3 dell'art. 21, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, i termini dei procedimenti svolti in attuazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere sono fissati in novanta giorni.

Sommario





1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. In particolare, ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall’orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo.
3. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori un sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato.




1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1:
a) promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi;
b) assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e le molestie, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità;
c) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle persone vittime di violenze fisiche, sessuali e psicologiche, di persecuzioni o vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dalla loro cittadinanza;
d) promuove e sostiene l’attività dei centri antiviolenza di cui all’articolo 6 e le case di accoglienza di cui all’articolo 8;
e) promuove la formazione specifica di operatori ai sensi dell’articolo 10;
f) promuove l’emersione del fenomeno della violenza anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall’osservatorio delle politiche sociali.

2. La Regione sostiene e coordina iniziative dirette a prevenire e a contrastare le violenze di genere, promuovendo protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell’ordine, realtà associative e di volontariato, associazioni di categoria, allo scopo di creare un sistema articolato degli interventi di cui al comma 1, equilibrato sul territorio.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 13, l.r. 23 luglio 2012, n. 23.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 20, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, le disposizioni della predetta legge si applicano a decorrere dall’anno 2013, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 20.
Il comma 2 del presente articolo vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2012 così disponeva: "2. La Regione per favorire l’attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1 promuove protocolli d’intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato e i centri antiviolenza.".



1. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, un rapporto illustrativo sul fenomeno della violenza contro le donne nella regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti.
2. L’Assemblea legislativa è convocata, in apposita seduta, per l’esame del rapporto indicato al comma 1. La seduta è convocata nel mese di novembre di ogni anno. Alla seduta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esponenti delle associazioni femminili maggiormente rappresentative a livello regionale.

Nota relativa all'articolo 2 bis
Aggiunto dall'art. 1, l.r. 30 aprile 2013, n. 8.


1. E’ istituito presso la Regione Marche il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.
2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere.
3. Il Forum esprime parere alla Giunta regionale sugli atti di cui agli articoli 11 e 12. Il Forum può, altresì, formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell’ambito degli interventi di cui alla presente legge.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento del forum assicurando la presenza di almeno il 50 per cento di rappresentanti di associazioni e di cooperative sociali con esperienza specifica nell’attività di contrasto alla violenza di genere.




1. La Regione per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 sostiene, in collaborazione con i Comuni, le Province, l’Azienda sanitaria unica regionale e le Aziende ospedaliere, le Direzioni scolastiche provinciali, nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri antiviolenza di cui all’articolo 6 presenti sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere. In particolare la Regione sostiene:
a) progetti di formazione degli insegnanti volti a individuare precocemente casi di violenza domestica;
b) progetti di formazione specifica per singole categorie di operatori;
c) progetti educativi nelle scuole volti a valorizzare la cultura del rispetto della differenza e della parità tra uomini e donne nonché a prevenire i conflitti e a risolverli in maniera non violenta.


Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 14, l.r. 23 luglio 2012, n. 23.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 20, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, le disposizioni della predetta legge si applicano a decorrere dall’anno 2013, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 20.

Il comma 1 del presente articolo vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2012 così disponeva: "1. La Regione per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 sostiene, in collaborazione con i Comuni, le Province, l’Azienda sanitaria unica regionale e le Aziende ospedaliere, le Direzioni scolastiche provinciali, nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri antiviolenza di cui all’articolo 6 presenti sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere.".



1. La Regione definisce i protocolli operativi per il soccorso delle vittime della violenza nell’ambito del SSR e promuove all’interno delle strutture di pronto soccorso l’istituzione di specifici centri di soccorso per le vittime di violenza domestica sentito il parere del Forum di cui all’articolo 3.
2. La Regione promuove interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza domestica ad adottare comportamenti non violenti, mediante iter terapeutici mirati.

Nota relativa all'articolo 4 bis
Aggiunto dall'art. 15, l.r. 23 luglio 2012, n. 23.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 20, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, le disposizioni della predetta legge si applicano a decorrere dall’anno 2013, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 20.




1. La Regione promuove la più ampia diffusione mediante specifiche campagne informative sull’attività di cui alla presente legge, anche attraverso la creazione di un apposito portale o l’utilizzo dei portali esistenti.
2. Il Comitato regionale per la comunicazione (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell’ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge.




1. La Regione riconosce la rilevanza dell’attività svolta dagli operatori socio-sanitari e dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale e garantisce la promozione di nuovi centri avvalendosi delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta, la prevenzione e l’assistenza delle donne vittime di violenze e che dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato.
2. Gli enti locali assicurano la costituzione di almeno un centro antiviolenza in ogni territorio provinciale.
3. I centri possono essere promossi:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da enti locali singoli o associati in convenzione, di concerto, d’intesa o in forma consorziata con i soggetti di cui al comma 1.

4. Gli enti locali garantiscono:
a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio;
b) la copertura finanziaria delle spese per la gestione e la funzionalità operativa delle strutture per una quota variabile dal 10 al 30 per cento, stabilita dalla Giunta regionale in relazione ai fondi disponibili;
c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all’attività e ai servizi offerti.


Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 21, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, e dall'art. 25, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell’identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno all’effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

2. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti locali, le strutture pubbliche deputate all’assistenza sociale e sanitaria, alla prevenzione e repressione dei reati e le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale.
3. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito.
4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati.
5. Le strutture devono garantire anonimato e segretezza.




1. Le case di accoglienza di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) offrono ospitalità temporanea alle donne, sole e con figli minori, vittime di violenza.
2. In ogni caso gli enti locali garantiscono, nell’ambito della propria disponibilità del patrimonio abitativo, alloggi destinati all’ospitalità temporanea delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.
3. Nelle case di accoglienza di norma devono essere assicurate la consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate.




1. La Regione nell’ambito dell’attività di programmazione regionale promuove interventi finalizzati all’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza anche avvalendosi dell’attività di informazione e consulenza fornita dai centri per l’impiego.


Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 16, l.r. 23 luglio 2012, n. 23.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 20, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, le disposizioni della predetta legge si applicano a decorrere dall’anno 2013, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 20.

Il comma 1 del presente articolo vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2012 così disponeva: "1. La Regione nell’ambito dell’attività di programmazione regionale promuove interventi finalizzati all’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.".



1. La Regione e le Province, nell’ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione di operatori che intervengono sul fenomeno della violenza sulle donne.




1. Il Piano sociale e il Piano socio-sanitario individuano gli indirizzi attuativi della presente legge coordinandoli con la restante programmazione regionale nei settori indicati agli articoli 9 e 10.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all’articolo 6, per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza previsti dalla presente legge, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente e del Forum di cui all’articolo 3 tenendo conto delle indicazioni del Piano sociale regionale.
3. Una quota delle risorse finanziarie di cui all’articolo 14 non inferiore all’80 per cento è destinata al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. La restante quota è destinata:
a) alle iniziative di prevenzione di cui all’articolo 4;
b) alle attività di informazione di cui all’articolo 5, comma 1;
c) a iniziative di rilevanza regionale che sperimentino progetti innovativi di superamento della condizione di disagio ed emarginazione delle vittime di maltrattamenti;
d) all’attività di monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza e dagli altri soggetti pubblici e privati.


Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 17, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, e dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 20, l.r. 23 luglio 2012, n. 23, le disposizioni della predetta legge si applicano a decorrere dall’anno 2013, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 20.
La lett. c) del comma 3 del presente articolo vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2012 così disponeva: "c) a iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale;".



1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.



Art. 14

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Nota relativa all'articolo 14
Abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.


1. In sede di prima applicazione, i contributi di cui all’articolo 12 sono erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2008. L’avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e di esso è data la più ampia notizia negli organi di informazione.
2. Gli indirizzi di cui all’articolo 11 sono approvati entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.




1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.