Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 04 agosto 2009, n. 20
Titolo:Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"
Pubblicazione:( B.U. 13 agosto 2009, n. 77 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. .........................................................


Nota relativa all'articolo 1
Sostituisce l'art. 4, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.


1. .........................................................


Nota relativa all'articolo 2
Sostituisce l'art. 12, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.


1. .........................................................


Nota relativa all'articolo 3
Sostituisce l'art. 13, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.


1. ..........................................................

Nota relativa all'articolo 4
Sostituisce l'art. 14, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.


1. .........................................................


Nota relativa all'articolo 5
Aggiunge l'art. 14 bis alla l.r. 1 luglio 2008, n. 18.


1. .........................................................


Nota relativa all'articolo 6
Sostituisce l'art. 15, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.


1. ........................................................
2. .........................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 23, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.
Il comma 2 modifica la lett. c) del comma 2 dell'art. 23, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.



1. Decorsi dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane “A” e “B” di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane), decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
2. Le funzioni degli organi di cui al comma 1 sono svolte dal Presidente della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale assume le funzioni di commissario straordinario dell’ente e provvede, altresì, all’effettuazione della ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.
3. Le risorse del fondo per la montagna iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2009 continuano ad essere gestite ai sensi delle leggi regionali abrogate dall’articolo 25 della l.r. 18/2008.
4. La proposta della Giunta regionale di cui al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 18/2008 è adottata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. (Abrogato)
6. La prima seduta del Consiglio comunitario è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.



Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 20, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.


1. .........................................................


Nota relativa all'articolo 9
Abroga l'art. 11 e il comma 10 dell'art. 23, l.r. 1 luglio 2008, n. 18.